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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 30 luglio 2015 OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE L anno 2015 il giorno giovedì 30 luglio 2015 alle ore 08:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione: Num, Nome Presente Assente 1 TAGLIOLI JURI X 2 FERRUCCI MATTEO X 3 TACCOLA ANDREA X 4 BERTINI VALENTINA X 5 CAVALLINI CATIA X 6 GRAZIAN SARA X 7 MARCHETTI NICO X 8 PICCHI ALDO X 9 SARDELLI ELENA X 10 NICCOLAI GIOVANNI X 11 GIORGI PELLEGRINO X 12 LANDI PAOLO X 13 GIOBBI MARRICA VILLA X Presiede l adunanza il Presidente del Consiglio Marchetti Nico. Partecipa il Dott. Massimo Brogi Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE Visti e richiamati: - l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.12.2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; - i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della legge n.147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono le norme di disciplina della TARI; - in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; - gli articoli 1 e 2 del D.L. 6.3.2014, n.16, convertito in legge 2.5.2014, n.68 (rifiuti speciali assimilati agli urbani); - l art.9-bis del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in legge 23.5.2014, n.80; Viste e richiamate : a) la propria deliberazione n.18 del 28.3.2014, esecutiva, avente ad oggetto Tassa sui rifiuti TARI - affidamento del servizio di gestione, riscossione e accertamento per l'anno 2014 alla Geofor spa Integrazione contratto di servizio Disciplina dei rapporti con il gestore per l'anno 2014 e la propria deliberazione n. 50 del 25.6.2015, esecutivo, avente ad oggetto Servizio di gestione, riscossione e accertamento per l'anno 2015 della tassa sui rifiuti TARI - affidamento a GEOFOR SPA ; b) Il regolamento per l applicazione della tassa sui rifiuti Tari approvato con delibera C.C. n 19 del 28/03/2014 e successivamente modificato con delibera C.C. n 46 del 22/07/2014; Considerato che: - i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della legge n.147/2013, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; - il Consiglio comunale così come disposto dal comma 683 dell art.1 della legge 147/2013, è competente ad approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore del servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; Visto l art.27, comma 8, della legge n.448/2001 il quale dispone che: Il comma 16 dell art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l aliquota dell addizionale comunale all IRPEF di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento ; Richiamato Il D.M. 13.05.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, ai sensi del quale il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato infine prorogato al 30 luglio 2015; Visto e richiamato l art. 1 comma 649, L. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 16/2014, il quale dispone che Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nel secondo periodo dispone che con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione ; Ritenuto pertanto necessario integrare il vigente Regolamento TARI con l articolo 5-bis dedicato alla disciplina della nuova fattispecie di esclusione dalla tassazione TARI, così come introdotta dal sopra citato comma 649 della vigente Legge n. 147/2013, come modificata e integrata, dal D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n.68/2014, con il seguente testo: Art. 5-bis Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclusi dalla tassazione 1. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini dei prodotti finiti e delle merci (intesi come magazzini di deposito materie prime destinate al ciclo produttivo e non come deposito merci in attesa di vendita/uscita) che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti speciali, con esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni. 2. L utente con apposita istanza, indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari. 3. Il gestore può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettazione a tassazione delle aree o dei locali decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell istanza. 4. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, il gestore assoggetta a tassazione le aree o i locali.;

Vista inoltre la volontà dell'amministrazione di tutelare i contribuenti nei casi di variazione o cessazione, si ritiene di integrare l'art. 9 comma 11 con la seguente precisazione Fatte salve le duplicazioni di iscrizione a ruolo per il medesimo immobile, per le quali si può procedere anche alla cancellazione d'ufficio, e le cessazioni comprovate da atti e documenti ufficiali che decorreranno comunque dall'effettiva data di cessazione. ; Preso atto delle difficoltà riscontrate dagli utenti produttori di rifiuti assimilati di dimostrare di aver avviato al riciclo i rifiuti conferiti alle ditte autorizzate, visto il comma 6 dell art. 11 del Regolamento per l applicazione del tassa comunale sui rifiuti (TARI), si ritiene sostituire il termine riciclo con il termine recupero ; Visto il testo del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, aggiornato con la proposta di modifica, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A ); Dato atto che in virtù di quanto disposto dall art.52 del D.lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; Tenuto conto che le modifiche regolamentari entrano in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno partecipato alla discussione di cui alla registrazione audio conservata in atti; Visto il parere espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera B) punto 7) D.lgs. 267/2000, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B ); Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, rispettivamente, dal Responsabile dei tributi e dal Responsabile del servizio contabile ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; Visto il TUEL - D.lgs. 18.8.2000 n. 267; Visto lo Statuto comunale; Visto il regolamento comunale di contabilità; Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano, DELIBERA 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifica apportate al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato al presente atto sub lett.a) per costituirne parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015;

3) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 4) di disporre che il regolamento di cui al punto 1), successivamente alla intervenuta esecutività del presente atto, venga pubblicato all Albo Pretorio on line del Comune, inserito nella raccolta dei regolamenti e, entro 30 giorni, dall adozione e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del Bilancio di Previsione, venga inviato al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze così come previsto dal D.L. 201/2011 e dalla nota 4033/2014 del Dipartimento delle finanze; 5) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento i servizi nn.1 e 2 per quanto di rispettiva competenza. Quindi, Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano, DELIBERA 6) di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di adottare i provvedimenti conseguenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 267/2000.

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza opposizioni né reclami. Data iniziale 10/08/2015 Data terminale 24/08/2015 IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data [X] Immediatamente eseguibile; lì, 10/08/2015 F.to IL SEGRETARIO Dott. Massimo Brogi. Firmato, letto e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Marchetti Nico IL SEGRETARIO F.to Dott. Massimo Brogi