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Provvedimento n. 6398 ( I348 ) ALITALIA/MINERVA AIRLINES L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 settembre 1998; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la nota della società ALITALIA Spa, pervenuta in data 20 maggio 1998, con la quale è stata notificata, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, l'intesa stipulata con la MINERVA AIRLINES Spa in merito al trasporto aereo di passeggeri, ed è stata richiesta, in subordine all'accertamento del suo carattere non restrittivo, l'esenzione in deroga ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge; CONSIDERATO quanto segue: I. Le parti 1. ALITALIA Spa (di seguito "ALITALIA") è una società che svolge l'esercizio di linee aeree per il trasporto di persone e merci, nazionale e internazionale, in base alla convenzione n. 4372 del 15 aprile 1992 con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione. ALITALIA è il principale vettore aereo nazionale ed è una società quotata in borsa, il cui controllo è detenuto dall'istituto PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) Spa. ALITALIA detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo, nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, quali, ad esempio, il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci. 2. MINERVA AIRLINES Spa (di seguito "MINERVA") è una società con sede legale a Catanzaro, che opera nel trasporto aereo di passeggeri sulle rotte nazionali. II. Contenuto dell'intesa notificata 3. Il contratto stipulato tra ALITALIA e MINERVA prevede che quest'ultima si impegni a esercitare il servizio di trasporto pubblico di linea su alcuni collegamenti per i quali MINERVA dispone degli slot e su altri collegamenti per i quali gli slot verranno messi a disposizione da ALITALIA. I voli oggetto dell'intesa verranno commercializzati e pubblicizzati con denominazione AZ, specificando l'impiego di equipaggi e di aeromobili MINERVA che dovranno però riprodurre anche i segni distintivi ALITALIA, realizzati in conformità a quanto previsto negli accordi. E' prevista la possibilità che alcune tratte siano operate con codice condiviso (code sharing). Il contratto è a tempo indeterminato (con durata minima di tre anni), salvo disdetta con un preavviso di dodici mesi. 4. Le rotte interessate dall'accordo sono Trieste-Linate, Trieste-Genova, Trieste-Venezia, Venezia- Bari, Perugia-Linate, Bari-Catania, Bari-Palermo, Bari-Firenze, Malpensa-Alghero, Malpensa-Firenze, Cagliari-Genova, Cagliari-Firenze, Cagliari-Catania, Bologna-Linate, Bologna-Napoli, Bologna-Lamezia, Bologna-Bari e Genova-Napoli.

L'accordo prevede 2 voli giornalieri su ciascuna rotta, con l'eccezione della Trieste-Linate, per la quale sono previste 3 frequenze giornaliere. III. I mercati interessati 5. L'analisi del mercato del prodotto conduce a delimitare il mercato rilevante al trasporto aereo di passeggeri. Nell'ambito del trasporto di passeggeri può anche effettuarsi un'ulteriore suddivisione tra i viaggiatori business, che danno priorità al tempo totale di viaggio, alla flessibilità della formula di viaggio (cambiamento della prenotazione all'ultimo momento, ecc.), alla comodità dei collegamenti rispetto al prezzo, e i viaggiatori "turistici", per i quali il prezzo costituisce la variabile fondamentale. 6. Per quanto concerne il mercato geografico, gli accordi di code sharing nonché quelli di franchising sono in genere stipulati per alcune specifiche rotte. Un primo mercato può individuarsi nei collegamenti point-to-point - intesi come "coppie" di città o di aeroporti che costituiscono il punto di partenza e di arrivo della rotta - dati dalle singole rotte interessate dagli accordi ovvero dai fasci di rotte che risultano sostituibili dal punto di vista del consumatore 1. Tuttavia, soprattutto nelle intese tra un vettore minore (che serve rotte nazionali o comunque a breve raggio) e uno con una vasta rete di servizi a medio-lungo raggio (soprattutto internazionali), le rotte interessate dagli accordi tra vettori (code sharing e franchising) sono parte di collegamenti più lunghi, che integrano la rotta breve con la rete del vettore maggiore (feeding). In tal caso, il grado di concorrenza dovrà valutarsi anche in base a un approccio origin-destination, ossia verificando quali alternative si offrono al passeggero per raggiungere una determinata località (in genere, una delle maggiori destinazioni internazionali), rispetto ai voli esercitati dalle compagnie che hanno siglato l'accordo 2. 7. Un terzo livello di analisi del mercato rilevante tiene conto dell'esistenza di reti controllate da compagnie aeree, soprattutto se di rilevanti dimensioni in una determinata area geografica 3. Tipicamente, un'area geografica omogenea può essere individuata nel complesso dei voli nazionali in cui, data la normativa restrittiva vigente nei Paesi europei fino a pochi anni fa, le compagnie di bandiera tuttora fruiscono di una posizione di assoluto rilievo rispetto ai nuovi concorrenti. In tale ambito, è necessario valutare se gli accordi tra vettori di code sharing e franchising, sia singolarmente che nel loro complesso, consentono di ridurre la posizione dominante del vettore di bandiera, se la lasciano inalterata o se addirittura la rafforzano aumentando il "controllo" sull'ingresso dei concorrenti minori nelle singole rotte. 8. Le rotte interessate dall'accordo di franchising sono Trieste-Linate, Trieste-Genova, Trieste- Venezia, Venezia-Bari, Perugia-Linate, Bari-Catania, Bari-Palermo, Bari-Firenze, Malpensa-Alghero, Malpensa-Firenze, Cagliari-Genova, Cagliari-Firenze, Cagliari-Catania, Bologna-Linate, Bologna-Napoli, Bologna-Lamezia, Bologna-Bari, Genova-Napoli, ciascuna delle quali forma un mercato distinto. Le rotte dirette a Linate e Malpensa collegano un aeroporto di minori dimensioni con un aeroporto hub e specificamente quelli di Linate per i voli europei e di Malpensa per i voli intercontinentali. 9. Relativamente alle rotte point-to-point oggetto del presente accordo, dalle informazioni fornite da ALITALIA, risulta che 7 delle 18 rotte interessate sono di nuova attivazione. Delle 11 rotte già attive precedentemente all'accordo in oggetto, 8 erano operate in regime di esclusiva da ALITALIA, o da una sua consociata 4, o da MINERVA, e 3 erano operate anche da un altro vettore. Infatti, sulla Cagliari-Genova opera anche AIR DOLOMITI, sulla Cagliari-Firenze opera anche MERIDIANA, e sulla Cagliari-Catania opera anche ALPI EAGLES. Non sono disponibili per il momento le relative quote di mercato. Sia MERIDIANA che ALPI EAGLES hanno stipulato accordi con ALITALIA. 1 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'11 aprile 1989, causa 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen. 2 Cfr. decisione della Commissione Europea del 16 gennaio 1996, caso n. IV/35.545, Lufthansa/SAS. 3 Cfr. sentenza del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee del 18 maggio 1994, causa T-2/94 Air France/Commissione. 4 Prima dell accordo, ALITALIA operava direttamente o attraverso la sua controllata AVIANOVA sulle rotte Bologna- Napoli e Bologna-Linate e, prima dell accordo di wet lease con MINERVA, anche sulle rotte Perugia-Linate, Trieste- Linate, Genova-Napoli. 2

Occorre, peraltro, precisare che precedentemente all'accordo in oggetto Alitalia e Minerva avevano adottato forme di coordinamento delle operazioni che si sostanziavano in accordi di code sharing (condivisione dei codici), relativamente alle rotte Bari-Catania, Bari-Palermo, Malpensa-Alghero, Cagliari- Genova e Cagliari-Firenze, e in accordi di wet lease (affitto di aeromobili e del relativo equipaggio) relativamente alle rotte Trieste-Linate, Perugia-Linate e Genova-Napoli. 10. Per quanto concerne i flussi di traffico origin-destination, occorre considerare la possibilità per i passeggeri in partenza da un aeroporto minore di servirsi di un hub alternativo. Le possibili alternative sono riassunte nella tabella seguente. Tabella 1 - collegamenti con hub alternativi Rotta Vettore Hub alternativi Vettori Trieste-Linate Alitalia-Minerva Monaco, Vienna Lufthansa/Air Dolomiti, Austrian Airlines Perugia-Linate Alitalia-Minerva nessuno Alghero-Malpensa Alitalia-Minerva nessuno Firenze-Malpensa Alitalia-Minerva Monaco, Francoforte, Lufthansa, Air France, Parigi, Bruxelles, Vienna Bologna-Linate Alitalia-Minerva Monaco, Francoforte, Parigi, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Londra Sabena, Tyrolean Airlines Lufthansa, Air France, Tyrolean Airlines, KLM, Sabena, British Airways Dalle informazioni disponibili, risulta che solo i passeggeri in partenza da Firenze e Bologna possono fruire di hub alternativi di una certa consistenza (Monaco e Vienna, raggiungibili direttamente da Trieste, sono hub di minori dimensioni rispetto a Londra, Parigi, Francoforte, Amsterdam). 11. Per quanto riguarda invece la rete di rotte a livello nazionale, ALITALIA è l'unico operatore che collega un elevatissimo numero di località nazionali, possedendo una quota pari a circa l'80% del traffico passeggeri sulle rotte nazionali. IV. Valutazione dell'intesa 12. L'accordo stipulato da ALITALIA e MINERVA costituisce un'intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90. In virtù delle quote di mercato detenute dalle parti sulle rotte interessate, nonché della posizione complessiva di ALITALIA sull'insieme dei collegamenti aerei nazionali, l'intesa interessa una parte consistente dei mercati rilevanti. 13. Per quanto concerne l'idoneità dell'intesa a produrre effetti restrittivi della concorrenza effettiva e potenziale sulle rotte point-to-point interessate occorre rilevare che rispetto la situazione precedente, benché in alcuni casi l'accordo di franchising dia luogo all'apertura di nuovi collegamenti, non subisce sostanziali modifiche. Infatti, sulla maggior parte di queste rotte la collaborazione tra ALITALIA e MINERVA ha comportato la mera sostituzione di un vettore con un altro, data la precedente presenza di ALITALIA o la trasformazione del preesistente rapporto di collaborazione tra le parti da code sharing o wet lease a franchising. Su 15 rotte MINERVA opererà in monopolio, utilizzando il marchio di ALITALIA. La conseguenza rilevante dell'intesa con riferimento ai collegamenti point-to-point è quindi che MINERVA cessa di essere un concorrente potenziale di ALITALIA. 14. In secondo luogo, il coordinamento del comportamento competitivo tra le parti appare idoneo a produrre effetti sulla concorrenza potenziale relativamente ai collegamenti origin-destination. Solo in due casi, infatti, l'intesa in oggetto lascerebbe spazio alla pressione concorrenziale derivante dalla possibilità per i passeggeri di raggiungere comodamente un hub alternativo a Linate o Malpensa per la prosecuzione del volo internazionale a medio o lungo raggio. 15. L'intesa potrebbe, in terzo luogo, creare significative barriere all'entrata per i concorrenti. Il coordinamento delle politiche commerciali dei due operatori, con particolare riferimento all'inclusione dei 3

voli di MINERVA nel vasto programma di frequent flyer di ALITALIA, è suscettibile di estendere a MINERVA i vantaggi competitivi, di cui ALITALIA gode in virtù della propria posizione di rilievo sul mercato nazionale, nei confronti di terzi concorrenti potenziali. 16. Infine, l'intesa tra ALITALIA e MINERVA va valutata all'interno del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce 5. Infatti, essa deve essere considerata alla luce della rete di alleanze che ALITALIA sta creando con la maggior parte dei vettori nazionali concorrenti. Tale strategia appare consentire ad ALITALIA di disciplinare l'entrata di nuovi operatori sui mercati nazionali. A questo riguardo, occorre considerare che ALITALIA è il vettore dominante sull'insieme dei voli nazionali e che qualsiasi nuovo entrante che volesse esercitare una concorrenza effettiva sulle rotte "minori" si troverebbe svantaggiato per la presenza di un altra compagnia che si è legata ad ALITALIA e fruisce dei relativi vantaggi in termini di rete distributiva e di frequent flyer. 17. Appare, inoltre, necessario valutare l'impatto concorrenziale dell'intesa notificata non solo in relazione ai collegamenti point-to-point, ma anche ai collegamenti origin-destination con l'estero, poiché i vettori esteri difficilmente potrebbero trovare un vettore italiano minore con cui integrare il proprio collegamento. Infatti, l'ampia politica di alleanze di ALITALIA potrebbe ridurre sensibilmente tutte le possibili fonti di concorrenza sia diretta sui singoli voli nazionali, sia indiretta sulle rotte internazionali collegate con i voli nazionali. 18. In ambito comunitario, l'applicazione dell'articolo 85, par. 3, del Trattato al trasporto aereo di passeggeri è disciplinata specificamente dal Regolamento del Consiglio n. 3976/87 del 14 dicembre 1987 che assegna alla Commissione Europea il potere di adottare esenzioni di categoria specifiche per il trasporto aereo (articolo 2). Non sembra quindi applicabile all'intesa in esame il Regolamento della Commissione n. 4087/88 del 30 novembre 1988 che stabilisce l'esenzione di categoria per gli accordi di franchising. L'intesa notificata va pertanto esaminata per il suo specifico oggetto ed effetto concorrenziale. 19. Oltre al contesto economico sopra descritto, occorre rilevare che l'accordo di franchising tra ALITALIA e MINERVA, pur non prevedendo espressamente vincoli di esclusiva, riguarda l'intera attività attuale di MINERVA, la quale perderebbe in gran parte la propria autonomia commerciale. Di conseguenza, MINERVA sembrerebbe cessare del tutto di essere un concorrente di ALITALIA. Si aggiunga che l'accordo di franchising di MINERVA ha per controparte un'impresa come ALITALIA che, come già descritto, ricopre una posizione di assoluta preminenza nel trasporto aereo nazionale di passeggeri e in quello internazionale in partenza dall'italia. In un contesto simile, appare difficile che MINERVA possa sviluppare un'autonoma e consistente attività parallela a quella oggetto dell'intesa con ALITALIA e in concorrenza con essa, rendendo di fatto esclusivo il legame con quest'ultima. 20. Complessivamente, pertanto, l'intesa stipulata tra ALITALIA e MINERVA e notificata all'autorità non sembra poter essere considerata non restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 e deve quindi procedersi alla valutazione dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esenzione in deroga di cui all'articolo 4 della legge n. 287/90. RITENUTO che l'accordo tra ALITALIA e MINERVA, notificato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90, possa integrare gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90; DELIBERA a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di ALITALIA Spa e di MINERVA AIRLINES Spa; b) la fissazione del termine di giorni quindici, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali di ALITALIA Spa, di MINERVA AIRLINES Spa, o da persona da essi delegata, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà 5 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis/Henninger. 4

pervenire alla Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità almeno cinque giorni prima della scadenza del termine sopra indicato; c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Andrea Venanzetti; d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Attività Istruttoria C di questa Autorità dai legali rappresentanti di ALITALIA Spa, di MINERVA AIRLINES Spa, o da persona da essi delegata; e) che il procedimento deve concludersi entro il 13 gennaio 1999. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * * 5