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FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Servizi Estero BASE - Clienti consumatori, non-consumatori e al dettaglio - INFORMAZIONI SULLA BANCA Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. in breve: Banca Aletti & C. S.p.A. Sede legale : via S. Spirito, 14 20121 MILANO. Sede amministrativa e Direzione Generale: via Roncaglia, 12 20146 Milano Telefono: 800 024 024 Fax: 0321.39.39.73 Sito internet: www.alettibank.it E-mail: contattaci@bancopopolare.it Iscrizione all Albo delle banche presso Banca d Italia: n 5383 CHE COSA SONO I SERVIZI ESTERO BASE L operatività relativa ai Servizi Estero BASE è quella riconducibile, sotto il profilo contrattuale, al rapporto di conto corrente, residente ovvero non-residente, al quale si appoggia per i profili operativi. Tali servizi sono regolamentati dalle Norme che regolano e Servizi di Pagamento, dalle Norme generali del rapporto di conto, dalle Norme che regolano il conto corrente bancario, dalle Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni e dalle Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente. Indice Servizi Estero BASE : 1. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico 2. Negoziazione in cambi a pronti 1. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico o assegno Caratteristiche e rischi tipici del Servizio Cos è il Bonifico? - negoziazione / esecuzione bonifici, intendendosi per bonifico l ordine impartito da un soggetto, detto ordinante, a una banca di mettere a disposizione di un beneficiario una somma determinata presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o all estero o di altri soggetti. Per i bonifici verso paesi dove vige il codice IBAN, il cliente che dispone l esecuzione di un bonifico è tenuto ad indicare obbligatoriamente tale coordinata unitamente al codice BIC (Bank Identifier Code) della banca destinataria (cfr. Regolamento EU 924/2009). Per i bonifici da eseguire in euro o divisa verso paesi non UE, è consigliabile che l ordine contenga oltre all indicazione dell eventuale conto anche il nominativo della relativa banca d appoggio. Una incompleta indicazione o una inesattezza di tali coordinate può pregiudicare il buon esito del bonifico. Pagina 1 di 7

Condizioni economiche del Servizio Bonifici estero in entrata Commissioni e Spese Commissioni di intervento su liquidazione bonifico soggetto a Spese di liquidazione su bonifico soggetto a Regolamento CE 924/2009 Commissione di intervento su liquidazione bonifico non soggetto a Spese di liquidazione su bonifico in EURO non soggetto a Spese di liquidazione su bonifico in Divisa non soggetto a Spese su bonifico disposto (a fronte di giro quota parte di bonifico in entrata) 0 0 2 per mille minimo 3,50 10,50 15,00 15,00 Valute Bonifico estero soggetto a PSD senza conversione di divisa con conversione di divisa giorno lavorativo bancario in cui l importo è disponibile per la banca 2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione Bonifico estero non soggetto a PSD 2 giorni Forex + 2 gg lavorativi da data esecuzione Condizioni economiche del Servizio Disposizioni di pagamento tramite bonifico o assegno Commissioni e Spese Spese su bonifico soggetto a 4,50 telematici) soggetto a Commissione supplementare per mancata comunicazione delle coordinate IBAN/BIC valide e corrette su bonifico soggetto a Commissione di intervento su bonifico non soggetto a Spese su bonifico in Euro non soggetto a Regolamento CE 924/2009 Spese su bonifico in divisa non soggetto a Regolamento CE 924/2009 Spese su bonifico tra clientela della Banca non soggetto a telematici) in Euro non soggetto a telematici) in divisa non soggetto a telematici) tra clientela della Banca Pagina 2 di 7 2,50 reclamate da banca estera minimo 2,00 2 per mille minimo 3,50 20,00 20,00

Commissione supplementare per mancata comunicazione delle coordinate IBAN/BIC valide e corrette su bonifico non soggetto a Aggiornato al 01/04/2011 reclamate da banca estera minimo 10,00 Spese aggiuntive per bonifici con clausola di spese "OUR" 5,50 + spese reclamate dalla banca corrispondente Spese su richieste d intervento successivo all esecuzione del bonifico e/o spese reclamate da banche dell ordinante o intermediarie. 5,50 + spese reclamate dalla banca corrispondente Valute Valuta di addebito in conto Bonifico o rimessa diretta data contabile 8. Negoziazione in cambi a pronti Caratteristiche e rischi tipici del Servizio Cos è il Servizio di negoziazione in cambi a pronti? Le operazioni in cambi a pronti consistono nell acquisto o nella vendita di divisa estera contro euro o altra divisa, in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta, al cambio del momento proposto dalla Banca e accettato dal cliente. I clienti possono, in ogni momento della giornata, effettuare operazioni di acquisto o di vendita di divise estere al cambio del momento quotato dalla Banca. A tal proposito presso la banca è disponibile, allo sportello dove si svolgono le operazioni di cambio, il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite. Condizioni economiche del Servizio Commissioni e Spese Commissioni d intervento 2 per mille minimo 3,50 Spese su compravendite divise a pronti 10,00 Valute Valuta di addebito data operazione Valuta di accredito valuta Forex ONERE RELATIVO ALLE VALUTE L onere sulle valute è calcolato convenzionalmente sulla base di un tasso pari all 1,00% con riferimento ad un capitale di 1.000 e ad un anno di 360 giorni Formula CAPITALE : ANNO CIVILE X TASSO % : 100 = ONERE RELATIVO ALLA VALUTA 1.000.00 : 360 x 1,00% = 0,0278 Esempio Pagina 3 di 7

Tasso creditore pubblicizzata 0,01% Valuta accredito bonifico 2 giorni lavorativi Data effettuazione operazione martedì lavorativo Calcolo Rateo giornaliero x tasso nominale annuo x numero giorni valuta = onere relativo alle valute 0,0278 x 0,01 x 2 = 0,0005 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto di conto corrente 1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di conto corrente, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il cliente rivesta la qualifica di cliente al dettaglio, e di consumatore un preavviso non inferiore a due mesi. E fatto salvo il diritto per la banca nei confronti del cliente consumatore o del cliente al dettaglio di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente. 2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. 3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo. 4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente N 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di r iconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso (carte di debito/credito, carnet d assegni, etc.). Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari. Trasparenza delle condizioni, reclami e risoluzione delle controversie 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1 s ettembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativamente all interprestazione ed applicazione del presente contratto e dei contratti relativi ai rapporti esistenti o in futuro formalizzati, il cliente può, prima di far ricorso all autorità giudiziaria, utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R a: Banca Aletti, c/o Servizio Audit Via Roncaglia 12, 20146 Milano. Oppure, per via telematica, nella sezione 'CONTATTACI' del sito internet: www.alettibank.it. Oppure mediante contatto telefonico al numero: 800 01 30 81. La banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento tale termine è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il temine previsto può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all Ombudsman Giurì Bancario istituito presso il Conciliatore Pagina 4 di 7

Bancario Finanziario qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento. Per sapere come rivolgersi a tali organismi, il cliente può chiedere presso la Filiale o consultare i siti internet specifici (www.arbitrobancariofinanziario.it o www.conciliatorebancario.it). 4. Il cliente può inoltre, singolarmente o in forma congiunta con la banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art.40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n.3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Qualora la controversia abbia ad oggetto servizi e attività di investimento, l investitore potrà anche rivolgersi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob (www.consob.it), prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. LEGENDA Banca incaricata Banca trasmittente BIC (Bank Identifier Code) Bonifico estero Bonifico PSD Bonifico - Sepa Credit Transfer Bonifico soggetto a È qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che cura l incasso su mandato della banca trasmittente. È la banca alla quale l ordinante ha affidato l esecuzione dell incasso. Codice d identificazione delle istituzioni finanziarie, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari. Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera. Bonifici soggetti alla Direttiva 2007/64/EC espressi in una delle divise dei paesi in ambito e scambiati tra detti paesi. I paesi in ambito PSD sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Disposizione di un ordine di pagamento a favore di terzi sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall European Payment Council (EPC). Il Sepa Credit Transfer è un bonifico non urgente effettuato in Euro, senza indicazioni di valuta fissa per il beneficiario, scambiato tra paesi aderenti SEPA - Single Euro Payment Area. L ordinante di un bonifico SEPA Credit Transfer deve mettere a disposizione della banca esecutrice il codice IBAN e BIC del beneficiario: La stessa banca si intende automaticamente autorizzata a comunicare al beneficiario anche le coordinate bancarie dell ordinante o qualsiasi dettaglio atto ad identificarlo. Le spese per il bonifico SEPA Credit Transfer sono divise tra il soggetto ordinante e il soggetto beneficiario, vale a dire ordinante e beneficiario pagano ciascuno le spese delle rispettive banche esecutrici (opzione SHA). I bonifici Sepa Credit Transfer possono essere scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Il Regolamento si applica a pagamenti espressi in Euro o Skr d importo non superiore ad Eur 50.000 (o controvalore in Skr), completi di codice IBAN e BIC del beneficiario, con opzione di spesa SHA, scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Pagina 5 di 7

Canone Capitalizzazione degli interessi Cedente Commissioni di intervento Disponibilità somme versate Divisa estera IBAN Negoziazione / Arbitraggio Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, nonché Isole Canarie, Guiana Francese, Gibilterra, Guadalupa, Martinica, Azzorre e Madeira, Reunion, Centa e Melilla, Isole Aland. Il Regolamento non si applica a pagamenti scambiati con i seguenti Paesi : Andorra, Isola Bouvet, Svizzera, Guernsey, Isola di Man, Isole Faroe, Jersey, Monaco, Saint Pierre e Miquelon, Svalbard e Jan Mayen, San Marino, Territori del Sud Francesi, Stato Citta del Vaticano, Polinesia Francese, Mayotte, Nuova Caledonia, Wallis e Futuna. Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Presentatore e beneficiario di titoli di credito, ad esempio assegni, effetti, ecc.. Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura. Indica il numero di giorni successivi alla data dell operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme accreditate. Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA). Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente. Trasformazione di una divisa in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l euro). Non residenti Secondo le disposizioni dell art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: i cittadini italiani con dimora abituale all estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all estero, limitatamente alle attività esercitate all estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia. Non stornabilità Indica il numero di giorni successivi alla data dell operazione decorsi i quali gli assegni negoziati non possono più essere stornati da parte della banca (salvo casi di forza maggiore). Paesi Unione Europea Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Rimessa diretta La rimessa diretta è una disposizione di pagamento da eseguire tramite bonifico estero d importo non superiore ad Eur 3.000 che consente l invio di una determinata somma a favore di un beneficiario presso una banca estera convenzionata con il nostro istituto. Il servizio prevede un costo per operazione fisso, predeterminato ed a carico del solo ordinante (opzione OUR). Rischio di tasso e cambio Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l euro in dipendenza dell andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi. Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Pagina 6 di 7

Spese SHA / OUR / BEN Spese fisse di liquidazione Spese fisse di liquidazione in presenza di interessi debitori Spese per elaborazione ed invio estratto conto Spese per elaborazione ed invio trasparenza Spese per ogni operazione registrata in conto SWIFT Tasso di cambio (fonte di riferimento) Trassato Valuta Forex Valuta sugli addebiti Valuta sui versamenti Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l opzione di addebito delle spese relative all operazione: con il codice SHA, la banca dell ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; con il codice OUR, le spese della banca dell ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell ordinante; con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell ordinante sono a carico del beneficiario. Spese riferite all elaborazione delle competenze e del conteggio degli interessi creditori nel periodo di liquidazione previsto. Spese riferite all elaborazione delle competenze e del conteggio degli interessi debitori (ove presenti) nel periodo di liquidazione previsto. Spese per l elaborazione produzione ed invio dell estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet). Spese per l elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet). Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente nel periodo di liquidazione previsto. acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie. Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale). E il debitore al quale deve essere effettuata la presentazione, in conformità alla disposizione di incasso. Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali. Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Pagina 7 di 7