Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere



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Stiftung Schweizerischer Bankenombudsman Fondation Ombudsman des banques suisses Fondazione Ombudsman delle banche svizzere Regolamento sui conflitti di interesse per l ufficio dell Ombudsman [Codice di condotta] 1. Aspetti generali Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 Il presente Regolamento contiene regole volte a garantire l indipendenza e l integrità dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere, in particolare allo scopo di evitare e di disciplinare la gestione dei conflitti d interesse che potrebbero emergere in correlazione all attività svolta per la Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. 2 Contiene disposizioni di diverso livello gerarchico riguardanti l Ombudsman, i suoi rappresentanti e gli altri collaboratori dell ufficio dell Ombudsman, impiegati a tempo indeterminato o temporaneo, direttamente o indirettamente (persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere), nonché gli esperti esterni incaricati in virtù di un mandato. Art. 2 Principi di comportamento 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere devono tenere una condotta irreprensibile e astenersi da qualsiasi attività suscettibile di compromettere la reputazione o la credibilità della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. Devono in particolare salvaguardare la fiducia nell indipendenza e nella neutralità dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. 2 Evitano l insorgere di conflitti fra i propri interessi e gli interessi della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere o di parti coinvolte nella procedura di mediazione. Nel caso in cui un conflitto non possa essere evitato, lo segnalano prontamente all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. 1

Art. 3 Ufficio competente Competenti per l applicazione del presente Regolamento sono: a. il/la Presidente del Consiglio di fondazione nei confronti dell Ombudsman; b. l Ombudsman nei confronti dei suoi sostituti e degli altri collaboratori dell ufficio dell Ombudsman, impiegati a tempo indeterminato o temporaneo, direttamente o indirettamente (i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman), nonché degli esperti esterni incaricati in virtù di un mandato. 2. Attività al di fuori della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere Art. 4 Occupazioni accessorie e cariche pubbliche 1 Per l Ombudsman, l esercizio di un occupazione accessoria in campo economico e l occupazione di una carica pubblica federale o cantonale sono incompatibili con la sua funzione, salvo nel caso in cui la carica occupata favorisca lo svolgimento dei compiti della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. In caso contrario, per l Ombudsman vige la medesima regola dell incompatibilità come per i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman. 2 Per i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman, l esercizio di un occupazione accessoria in campo economico, di una carica pubblica o di un mandato in un organo o in un comitato direttivo di un azienda o di un organizzazione a scopo di lucro è incompatibile con l impiego presso la Fondazione Ombudsman delle banche svizzere nel caso in cui: a. tale attività possa compromettere la reputazione o la credibilità dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere, in particolare la fiducia nell indipendenza e nella neutralità della stessa; b. sussista o sia prevedibile un conflitto d interesse con l attività svolta presso la Fondazione Ombudsman delle banche svizzere; c. l impegno prevedibilmente richiesto possa compromettere l attività per la Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. 3 L Ombudsman e i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman informano l ufficio competente delle attività previste al di fuori della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere in conformità all art. 3 del presente Regolamento ai fini della verifica della compatibilità e dell approvazione. 2

Art. 5 Pubblicazioni, interventi pubblici, contatti con i media e presenze nei media 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere sono consapevoli che, in caso di pubblicazioni, interventi in pubblico, partecipazione a manifestazioni in cui è prevedibile la presenza di rappresentanti dei media e contatti con i media, possono essere considerate portavoce dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. Pertanto, evitano prese di posizione che potrebbero compromettere la reputazione e la credibilità, in particolare la fiducia nell indipendenza e nella neutralità dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. 2 I collaboratori dell ufficio dell Ombudsman acconsentono a richieste di pubblicazioni, interventi pubblici e contatti con i media in veste di rappresentanti della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere o su temi di rilevanza per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere solo previa consultazione con l Ombudsman. Concordano preventivamente con l Ombudsman i contenuti della pubblicazione, dell intervento o del contatto con i media. Art. 6 Controprestazioni da terzi 1 Le controprestazioni per attività private legittime svolte al di fuori della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere spettano alla persona interessata al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere. 2 Le controprestazioni da terzi per attività svolte su incarico della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere o altrimenti correlate alla funzione presso l ufficio dell Ombudsman devono essere cedute al datore di lavoro. Tali controprestazioni comprendono onorari, regali, gettoni di presenza, compensi per interventi ecc. Riguardo ai regali personali offerti nell ambito di un attività di questo tipo vale in modo analogo e a titolo integrativo la regola di cui all art. 8 cpv. 1 del presente Regolamento. 3. Obblighi di fedeltà e di comportamento Art. 7 Corruzione 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere non possono in linea di principio accettare o permettere che vengano loro promessi regali o altre agevolazioni né per sé né per altre persone se tali offerte vengono concesse con l intento di indurle a tenere un determinato comportamento in relazione al loro 3

incarico all interno dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. 2 Se sussistono segnali di presunti tentativi di corruzione da parte di terzi delle persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere, è necessario informare prontamente l ufficio competente in conformità all art. 3 del presente Regolamento. Art. 8 Regali e inviti 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere possono accettare, in relazione alla loro funzione per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere, regali personali o destinati a persone vicine per un valore massimo di CHF 300.-. L accettazione di regali di questo tipo deve essere prontamente comunicata all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. I regali e le altre agevolazioni il cui normale valore d acquisto sia superiore a CHF 300.- nonché, indipendentemente dal valore, i regali in denaro e i regali assimilabili a denaro (ad es. metalli preziosi sotto forma di lingotti o monete, oppure buoni generici per l acquisto di prodotti o servizi) vengono restituiti al donatore oppure consegnati all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento ai fini di un loro utilizzo a scopo benefico. 2 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere possono accettare, nell ambito della loro funzione per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere, opere donate dalle case editrici o dagli autori (quali libri, riviste, CD-ROM o supporti mediatici simili). La donazione deve essere prontamente comunicata all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. 3 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere possono accettare, con la dovuta moderazione, inviti ordinari a pranzi/cene e a manifestazioni culturali o di altra natura se tali inviti sono chiaramente correlati alla funzione che svolgono per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. Lo stesso vale per gli accompagnatori, a condizione che siano stati espressamente invitati e che la loro partecipazione sia conforme ai comuni costumi sociali. L invito deve essere prontamente comunicato all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. Art. 9 Agevolazioni 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere non possono usufruire di agevolazioni concesse loro individualmente da intermediari finanziari ricadenti nella sfera di competenza dell istituzione dell Ombudsman delle 4

banche svizzere. 2 L accettazione di agevolazioni è consentita solo nel caso in cui l agevolazione venga concessa alla persona al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere sulla base di una caratteristica o di un criterio non correlato con la sua funzione per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere e solo nel caso in cui venga riconosciuta anche ad altre persone aventi la medesima caratteristica o soddisfacenti il medesimo criterio e non possa essere revocata in modo arbitrario (ad es. condizioni speciali per i pensionati di un intermediario finanziario ricadente nella sfera di competenza dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere oppure per i familiari delle persone al servizio di tale intermediario finanziario). L accettazione di un agevolazione deve essere prontamente comunicata all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. Art. 10 Obbligo di discrezione e riservatezza 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere sono tenute alla riservatezza su tutte le fattispecie e le questioni di cui vengano a conoscenza nell ambito della loro funzione in seno alla Fondazione Ombudsman delle banche svizzere o della loro attività per l ufficio dell Ombudsman e sulle quali, per loro natura o in virtù di norme di legge o istruzioni, debba essere mantenuta la riservatezza. 2 I collaboratori dell ufficio dell Ombudsman devono inoltre mantenere la segretezza su tutte le questioni di natura personale, organizzativa o commerciale dell ufficio dell Ombudsman. 3 È fatto divieto ai collaboratori dell ufficio dell Ombudsman di appropriarsi di documenti commerciali, file o documenti di natura confidenziale, di produrre copie o duplicati degli stessi o di portarli con sé al di fuori del luogo di lavoro senza l espressa autorizzazione dell Ombudsman, nonché di fornire a terzi non autorizzati informazioni o accesso agli atti. 4 Tutti i documenti di lavoro, i manuali, i dati, i software informatici e materiali analoghi che i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman ricevono o producono personalmente durante lo svolgimento della loro attività per l ufficio dell Ombudsman devono essere restituiti integralmente e spontaneamente in caso di uscita dalla Fondazione Ombudsman delle banche svizzere in quanto proprietà di quest ultima. 5 L obbligo di discrezione e riservatezza permane anche dopo l uscita di un collaboratore dall ufficio dell Ombudsman. 5

6 La violazione dell obbligo di discrezione e riservatezza in assenza di sufficiente autorizzazione del detentore del segreto può comportare, oltre a misure disciplinari, a seconda della fattispecie concreta, anche conseguenze penali, ad esempio in caso di violazione del segreto bancario ai sensi dell art. 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio, in caso di violazione del segreto commerciale ai sensi dell art. 162 del Codice penale svizzero e in caso di violazione del segreto professionale ai sensi dell art. 35 della Legge federale sulla protezione dei dati. 7 In caso di dubbi circa l applicazione dell obbligo di discrezione e riservatezza a una fattispecie, prima della divulgazione di quest ultima devono essere richieste indicazioni all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. Art. 11 Utilizzo di informazioni confidenziali e insider trading 1 Le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere non abusano di informazioni confidenziali né della loro funzione per far valere interessi personali. 2 Se le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere vengono a conoscenza, attraverso un intermediario finanziario ricadente nella sfera di competenza dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere, di informazioni confidenziali, ossia non pubblicamente accessibili, la cui divulgazione può incidere in modo prevedibile sul valore di titoli, esse non possono effettuare transazioni nei titoli in questione. In caso di dubbio è necessario consultare preventivamente l ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. Art. 12 Operazioni con titoli e detenzione di partecipazioni 1 L Ombudsman e i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman non detengono partecipazioni negli intermediari finanziari ricadenti nella sfera di competenza dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere le quali determinerebbero, in caso di società quotata, un obbligo di dichiarazione ai sensi dell art. 20 della Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari. Inoltre, non possono detenere partecipazioni in un tale intermediario finanziario il cui valore cumulato sia superiore a una quota del 10% del valore totale dei loro investimenti finanziari. 2 L Ombudsman e i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman permettono all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento, su richiesta di quest ultimo, di prendere visione di tutti i depositi titoli di cui sono titolari o aventi diritto economico. 6

4. Astensione Art. 13 Motivi di astensione L Ombudsman e i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman si astengono sulle transazioni: a. in cui sono coinvolte parti per le quali hanno lavorato fino a un anno prima; b. in cui sono coinvolte parti nelle quali detengono partecipazioni o dalle quali ricevono agevolazioni che possano dare adito a un rapporto di dipendenza; c. in cui detengono un interesse personale di altro tipo; d. in cui sono coinvolti o detengono un interesse personale soggetti con cui si trovano in stretti rapporti personali; e. in cui erano attivamente coinvolti in precedenza al di fuori della loro funzione per l istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere; f. in cui potrebbero essere implicati per altri motivi, in particolare in ragione dell amicizia o dell ostilità con una parte o la sua rappresentanza. Art. 14 Comportamento in presenza di un motivo di astensione 1 La persona al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere potenzialmente interessata da un motivo di astensione comunica tempestivamente all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento l esistenza di un possibile motivo di astensione prima di occuparsi di una transazione critica e si astiene spontaneamente dalla transazione qualora ritenga che il motivo sia fondato. In merito ai casi dubbi e alle eccezioni decide l ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. 2 Se un soggetto terzo rivendica l esistenza di un motivo di astensione, l ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento decide in merito all astensione dopo avere ascoltato la persona al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere per la quale sussiste un potenziale motivo di astensione. 7

5. Esperti esterni Art. 15 Principi generali Nella scelta e nella cura dei rapporti con un esperto esterno è necessario accertarsi che questo non presenti caratteristiche o assuma comportamenti tali da compromettere la reputazione o la credibilità dell istituzione dell Ombudsman delle banche svizzere. Art. 16 Imposizione di regole comportamentali In caso di coinvolgimento di un esperto esterno è necessario garantire che a quest ultimo venga imposto l obbligo di osservanza delle seguenti disposizioni del presente Regolamento oppure che soggiaccia a un obbligo di comportamento equivalente: a. Art. 7 Corruzione; b. Art. 10 Obbligo di discrezione e riservatezza; c. Art. 11 Utilizzo di informazioni confidenziali e insider trading; d. Art. 13 Motivi di astensione; e. Art. 14 Comportamento in presenza di un motivo di astensione. 6. Applicazione Art. 17 Rivelazione di comportamenti illeciti Nel caso in cui le persone al servizio della Fondazione Ombudsman delle banche svizzere vengano a conoscenza di una violazione delle disposizioni del presente Regolamento, sono tenute a comunicarlo all ufficio competente ai sensi dell art. 3 del presente Regolamento. Art. 18 Misure disciplinari Il presente Regolamento costituisce per i collaboratori dell ufficio dell Ombudsman una parte integrante del rapporto di lavoro. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento può comportare l applicazione di misure, in particolare di natura disciplinare, fino ad arrivare al licenziamento immediato. 8

Art. 19 Denuncia penale Se sussiste un sospetto sufficientemente fondato dell esistenza di un reato, il Consiglio di fondazione, in genere su richiesta dell Ombudsman, decide in merito alla presentazione di una denuncia penale. Deliberato dal Consiglio di fondazione in data 7 dicembre 2012 ed entrato in vigore in data 1º luglio 2013. 9