Tipologie di Conflitto Armato

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Tipologie di Conflitto Armato Lineamenti introduttivi Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana Istruttore DIU

CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato Un conflitto armato esiste quando si ha il ricorso alla forza armata fra Stati oppure violenza armata protratta fra autorita governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi all interno di uno Stato ICTY Tadic

CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato Tra due o più entità statali CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE

CONFLITTO ARMATO Ogni tipo di confronto armato Tra due o più fazioni interne ad uno Stato Tra una entità statale e una fazione dissidente CONFLITTO ARMATO INTERNO NON INTERNAZIONALE

Tra due o più fazioni interne ad uno Stato ETNIE GRUPPI RELIGIOSI GRUPPI POLITICI Tra una entità statale e una fazione dissidente POTERE COSTITUITO VS POTERE COSTITUENTE Gruppo armato organizzato che sotto il controllo di un comando responsabile esercita il controllo effettivo di una parte di territorio e sia in grado di condurre operazioni militarti prolungate e concrete

CASI PARTICOLARI La decolonizzazione, è il processo politico, raramente pacifico, spesso conflittuale, attraverso il quale, una nazione precedentemente sottoposta a un regime coloniale europeo, ottiene la propria indipendenza. La decolonizzazione politica ebbe inizio nel secondo dopoguerra, con l'indipendenza dell'india nel 1947 e si concluse nel 1997, con la restituzione di Hong Kong alla Cina. CONFLITTO ARMATO INTERNAZIONALE CONFLITTO ARMATO INTERNO NON INTERNAZIONALE INTERNAZIONALIZZAZIONE Intervento di Stati terzi a favore delle Parti in conflitto

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CONFLITTO ARMATO NON INTERNAZIONALE TENSIONI DISORDINI INTERNI CRITERI GIURISPRUDENZIALI: -INTENSITA DELLO SCONTRO ARMATO -LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO In un conflitto armato interno o misto, questi due criteri, che sono fra di se strettamente connessi, sono da utilizzarsi allo scopo di distinguere un conflitto armato da meri atti di banditismo, insurrezioni non organizzate e di breve durata o attivita terroriste che non sono soggette al DIU ICTY, Tadic, 1997

INTENSITA DELLO SCONTRO ARMATO - il numero, la durata e l intensita dei singoli scontri; - il tipo di armi e di equipaggiamento militare impiegato; - il numero di munizioni utilizzate e il loro calibro; - il numero di individui e la tipologia di unita che prendono parte ai combattimenti; - il numero delle vittime e l entita dei danni materiali; - il numero di civili costretti al lasciare il teatro dei combattimenti; - il coinvolgimento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; - la presenza di tentativi di mediazione internazionali; - la stipulazione di accordi di cessate il fuoco (ICTY, Haradinaj, 2008) - Quadro giuridico posto in essere dallo stato per far fronte all emergenza (ICTY, Baskoski)

ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI IN CONFLITTO - La presenza di una struttura di comando La presenza di una struttura di comando - La capacita del gruppo di condurre operazioni in maniera organizzata - Le capacita in materia di logistica - Il livello di disciplina del gruppo e la sua capacita di ottemperare agli obblighi previsti dall articolo 3 comune - La rappresentativita del gruppo e la sua capacita di parlare con una sola voce

EVOLUZIONE STORICA Fino al 1949 Rilevanza per il Diritto Internazionale solo se RICONOSCIMENTO DELLA BELLIGERANZA dal 1949 Art. 3 Comune Convenzioni Ginevra dal 1977* II Protocollo Aggiuntivo oggi?

STATO DI BELLIGERANZA RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI DA PARTE DELLO STATO IN CUI SI SVOLGE IL CONFLITTO Applicazione di norme Del Diritto Internazionale Boeri 1902 Secessione USA (non espresso) RICONOSCIMENTO AGLI INSORTI DA PARTE DI UNO STATO TERZO Applicazione di norme Del Diritto di Neutralità DOMESTIC JURISDITION / INGERENZA

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna del Parti conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti. 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) Le violenza contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) La cattura di ostaggi; c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti. 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; a) Le violenza contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) La cattura di ostaggi; c) di Gli un oltraggi tribunale alla regolarmente dignità personale, costituito, specialmente che offra i trattamenti garanzie giudiziarie umilianti e degradanti; d) riconosciute Le condanne indispensabili pronunciate e le dai esecuzioni popoli civili. compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) Le violenza contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte b) La cattura di ostaggi; c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) Le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati.

Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti Contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti. 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle Forze Armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono Ribelli vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) Le violenza contro la vita e l integrità non sono corporale, combattenti specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; non sono prigionieri di guerra b) La cattura di ostaggi; sono perseguibili per il reato di ribellione c) Gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) Le sono condanne condannabili pronunciate e in le esecuzioni base alla compiute legge penale senza previo del giudizio proprio di un Paese tribunale anche regolarmente alla pena costituito, di morte, che offra qualora garanzie prevista giudiziarie dall ordinamento riconosciute indispensabili interno dai popoli civili. 2. I feriti, i malati e i naufraghi saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto

Articolo 3 comune Convenzione in miniatura

Articolo 3 comune Campo di applicazione conflitto armato privo di carattere internazionale

Articolo 3 comune garanzie Trattamento umano senza distinzioni Raccolta e cura dei feriti In particolare Divieto di: violenze cattura di ostaggi oltraggi alla dignità personale Condanne e esecuzioni arbitrarie

Articolo 3 comune Diritto di iniziativa umanitaria Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti.

Articolo 3 comune Accordi speciali Le Parti belligeranti si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 3 comune Assenza di effetto sullo status legale delle parti in conflitto L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti.

II Protocollo Aggiuntivo del 1977 Titolo I Campo di applicazione Titolo II Trattamento umano Titolo III Feriti, malati e naufraghi Titolo IV Popolazione civile Titolo V Disposizioni finali

II protocollo aggiuntivo Campo di applicazione materiale Collegamento con l art. 3 comune Criteri obiettivi Distinzione tra conflitti internazionali e non internazionali

Forze armate dissidenti o gruppi organizzati Comando responsabile Criteri obiettivi Controllo su una parte del territorio Carattere prolungato e concertato delle operazioni Capacità di applicare il protocollo

II protocollo aggiuntivo Campo di applicazione personale Persone colpite da un conflitto armato quale definito nell art 1 senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole

II protocollo aggiuntivo Trattamento umano Garanzie fondamentali Principio generale Proibizioni specifiche Garanzie aggiuntive per le Persone private della libertà per motivi connessi con il conflitto

II protocollo aggiuntivo Feriti, malati e naufraghi Popolazione civile Regime di protezione analogo a quello dei conflitti armati internazionali ridotto all essenziale

CICR Diritto di iniziativa statutario convenzionale Statuto della Croce Rossa Internazionale articolo VI, 5 e 6 situazioni gestibili - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali - tensioni interne - disordini interni Convenzioni di Ginevra del 1949 Protocolli aggiuntivi del 1977 situazioni gestibili: - conflitti armati internazionali - conflitti armati non int.nali

Conflitto armato internazionale F.F.A.A. Stato Pro governo F.F.A.A. Stato Pro insorti F.F.A.A. governo costituito Insorti Conflitto armato non internazionale

CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI CONFLITTI INTERNAZIONALIZZATI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI Convenzioni di Ginevra del 1949 I Protocollo Aggiuntivo del 1977 Articolo 3 comune CG 1949 II Protocollo Aggiuntivo del 1977 Convenzione dell Aja 1954 Convenzioni di Ginevra del 1980 I Protocollo II Protocollo III Protocollo IV Protocollo Convenzione di Ginevra 1925 Convenzioni di Ginevra del 1980 Emendamento del 2003 II Protocollo emendato 1996 Convenzione di Ottawa 1997 Convenzione di Parigi 1993

ELEMENTI COMUNI DIU APPLICABILI CAI/CANI Principio di proporzionalita e precauzione Divieto di utilizzare mezzi e metodi di combattimento che causino mali superflui e sofferenze inutili Protezione dell ambiente naturale Trattamento e garanzie giudiziarie fondamentali spettanti alle persone private della liberta in ragione del conflitto Azioni di soccorso in favore della popolazione civile Nozione di Obiettivo Militare Protezione delle Popolazione Civile

DIVERGENZE DIU Internazionali Combattente Persona Protetta Non Internazionali FFAA Statali FFAA Statali (Assimilabili) Gruppi Armati Organizzati Civili Civili che prendono parte alle ostilità

NOZIONE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA Civili che prendono parte alle ostilità APPERTENENZA (Sempre) CONDOTTA Avere con se armi(anche non visibili) e andare/tornare dal luogo dell atto ostile Raccogliere informazioni nell area delle operazioni Forniretrasportoaduna parte al conflitto vs la zona delle ostilita Mettere in funzione armi che saranno usate da una parte al conflitto

Grazie per l attenzione, Michele Romeo Jasinski Croce Rossa Italiana Istruttore DIU michele.romeo@cri.toscana.it