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DD_127_2013_Allegato_A MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 1 di 148 Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura Struttura Affari Generali, Bilancio, Contabilizzazione e Controlli Oggettivi P.O. Verifiche Impegni e Controlli Oggettivi Controlli Condizionalità Regione Toscana Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2013 Decreto Artea n.127 del 29 ottobre 2013 Rev. 01 29/10/2013

INDICE A - PARTE GENERALE... 6 1. BASE GIURIDICA... 8 1.1 COMUNITARIA... 8 1.2 NAZIONALE... 8 1.3 REGIONALE... 8 2. DEFINIZIONI... 9 3. OGGETTO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA... 10 3.1 VINCOLI AZIENDALI... 10 3.2 CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI... 12 4. SOGGETTI COINVOLTI... 13 4.1 ATTIVITA DI AGEA... 13 4.2 ATTIVITA DI ARTEA... 14 4.2.1 SOCIETÀ INCARICATA DELL ESECUZIONE DEI CONTROLLI... 14 4.2.2 ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA... 15 4.3 ALTRI ORGANISMI PAGATORI... 15 4.4 ORGANISMI DI CONTROLLO SPECIALIZZATI... 15 4.4.1 DIREZIONE REGIONALE SANITÀ DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE... 15 4.4.2 CORPO FORESTALE DELLO STATO... 16 4.4.3 ARPAT... 16 4.4.4 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E AMMINISTRAZIONI COMUNALI... 17 5. MODALITÀ OPERATIVE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO... 18 5.1 FORMAZIONE E TRASMISSIONE CAMPIONE... 19 5.2 VERIFICA CGO E BCAA... 19 5.3 FASI DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO... 19 5.4 ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE AI CONTROLLI... 20 5.4.1 FASCICOLO DI CONTROLLO... 20 5.4.2 PREAVVISO... 20 5.5 VERIFICA IN AZIENDA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO E DELLE CHECK LIST... 21 5.5.1 RELAZIONE DI CONTROLLO -ART. 54 REG. (CE) N. 1122/09-... 22 5.5.2 CHECK LIST... 22 5.6 VERIFICA DELL ESECUZIONE DI AZIONI CORRETTIVE E IMPEGNI DI RIPRISTINO... 24 5.7 DEFINIZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI... 24 5.8 CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ... 25 5.9. CASI PARTICOLARI... 25 5.9.1. CONTROLLO CONCLUSO ANCHE SE NON COMPLETO... 25 Riprese fotografiche... 25 ADEMPIMENTI DEL TECNICO CONTROLLORE E DEL SUPERVISORE... 25 7. FORMAZIONE E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO... 26 7.1 FORMAZIONE... 26 7.2 CONTROLLI DI II LIVELLO... 27 8. CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI... 27 9. DEFINIZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI... 28 B - CGO - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI... 33 DEFINIZIONE DEI CAMPI DI CONDIZIONALITÀ... 33 AMBIENTE... 35 ATTO A1: DIRETTIVA 2009/147/CE CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI... 35 ATTO A2: DIRETTIVA 80/68/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE... 39

ATTO A3: DIRETTIVA 86/278/CEE PROTEZIONE DELL AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA... 43 ATTO A4: DIRETTIVA 91/676/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE... 46 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI... 59 ATTO A5: DIRETTIVA 92/43/CEE - CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE RETE NATURA 2000... 67 SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE... 71 ATTO A6: DIRETTIVA 2008/71/CE IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI... 71 ATTO A7: REGOLAMENTO 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE BOVINA... 75 ATTO A8: REGOLAMENTO CE 21/2004 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DI SPECIE OVINA, CAPRINA... 79 ATTO B9: REGOLAMENTO CE 1107/09 RELATIVO ALL IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI... 83 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI... 89 ATTO B10: DIRETTIVA 96/22/CE DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE IL DIVIETO D'UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-AGONISTE NELLE PRODUZIONI ANIMALI E ABROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 81/602/ CEE, 88/146/CEE E 88/299/CEE... 91 SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO E PERCENTUALE MINIMA DI CONTROLLI... 92 ATTO B11: REGOLAMENTO (CE) 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA LE PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE... 93 ATTO B12: REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI... 102 ATTO B13: DIRETTIVA 85/511/CEE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA, ABROGATA DALLA DIRETTIVA 2003/85/CE DEL CONSIGLIO, DEL 29 SETTEMBRE 2003, RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L AFTA EPIZOOTICA... 103 ATTO B14: DIRETTIVA 92/119/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L INTRODUZIONE DI MISURE GENERALI DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE DEGLI ANIMALI NONCHÉ DI MISURE SPECIFICHE PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI... 104 ATTO B15: DIRETTIVA 2000/75/CE DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE MISURE DI LOTTA E DI ERADICAZIONE DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI... 105 IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI... 107 ATTO C16: DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (VERSIONE CODIFICATA G.U.U.E. 15 GENNAIO 2009 N. L 10), CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/629/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991... 107 ATTO C17: DIRETTIVA 2008/120/CE DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (VERSIONE CODIFICATA G.U.U.E. 15 GENNAIO 2009 N. L 10), CHE ABROGA LA DIRETTIVA 91/630/CEE DEL CONSIGLIO DEL 19 NOVEMBRE 1991.... 111 ATTO C18: DIRETTIVA 98/58/CEE CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI117 C - BCAA BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI... 121 MODALITA OPERATIVE PER IL CONTROLLO DELLE BCAA... 121 DEFINIZIONE DI APPEZZAMENTO AZIENDALE... 123 ATTIVITA DA SVOLGERE NELLA FASE DEL RILIEVO... 124 OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: PROTEGGERE IL SUOLO MEDIANTE MISURE IDONEE... 125 NORMA 1: MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO... 125 STANDARD 1.1: GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTI LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE... 125 STANDARD 1.2: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO... 126 STANDARD 1.3: MANTENIMENTO DEI TERRAZZAMENTI... 128 OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE OPPORTUNE PRATICHE.... 131 NORMA 2: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA NEL SUOLO.... 131 STANDARD 2.1: GESTIONE DELLE STOPPIE... 131 STANDARD 2.2: AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE... 131 OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: MANTENERE LA STRUTTURA DEL SUOLO MEDIANTE MISURE ADEGUATE.... 134

NORMA 3: MISURE PER LA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUOLO.... 134 STANDARD 3.1: USO ADEGUATO DELLE MACCHINE... 134 OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI TERRENI ED EVITARE IL DETERIORAMENTO DEGLI HABITAT.... 136 NORMA 4: MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT... 136 STANDARD 4.1: PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE... 136 STANDARD 4.2: EVITARE LA PROPAGAZIONE DI VEGETAZIONE INSEDIATA SUI TERRENI AGRICOLI... 136 STANDARD 4.3: MANTENIMENTO DEGLI OLIVETI E DEI VIGNETI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE... 137 STANDARD 4.4: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO... 138 STANDARD 4.5: DIVIETO DI ESTIRPAZIONE DEGLI OLIVI... 139 STANDARD 4.6: DENSITÀ DI BESTIAME MINIME E/O REGIMI ADEGUATI... 139 OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: PROTEGGERE LE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DAL RUSCELLAMENTO E GESTIRE L UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE.... 143 NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: PROTEGGERE LE ACQUE DALL INQUINAMENTO E DAL RUSCELLAMENTO E GESTIRE L UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE.... 143 STANDARD 5.1: RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE... 143 STANDARD 5.2: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D ACQUA... 144

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 5 di 148 ALLEGATI ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE A1 Check List CGO A2 Check List BCAA A3 Relazione di controllo A4 Scheda appezzamenti A5a Atto A4/RM Fertilizzanti. Calcolo azoto da effluenti zootecnici A5b Atto A4. Verifica bilancio di azoto per coltura A6 Prospetto per calcolo UBA/ettaro A7 Elenco dei Siti di Importanza Regionale A8 Elenco pertinenze - impegni per RPU A9 Elenco pertinenze - impegni PSR 211/212/214 A10 Elenco sostanze pericolose (allegato Dir. 80/68/CEE) A11 Schema di dettaglio per il calcolo dell esito di condizionalità A12 Fac-simile conferimento d incarico A13 Fac-simile telegramma di preavviso per visita in azienda

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 6 di 148 A - PARTE GENERALE Nel presente documento vengono illustrate le specifiche tecniche sulle attività di Controllo oggettivo relativamente alle verifiche sul rispetto degli atti e norme sulla Condizionalità per la Campagna 2013. Il Regolamento (CE) n. 73/2009, che abroga il Reg. CE 1782/2003, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Il suddetto regolamento conferma l obbligo, limitatamente allo svolgimento dell attività agricola e zootecnica o alla superficie agricola dell azienda, da parte degli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) (vedi art. 4 comma 2, Reg. (CE) 73/2009). I Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all ambiente e al benessere degli animali, mentre l obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutti i terreni agricoli, compresi quelli non più utilizzati a fini di produzione. Le disposizioni di condizionalità si applicano a: a) i beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del Reg.(CE) n. 73/2009; b) i beneficiari delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/2005 nell ambito del Piano di Sviluppo Rurale; c) i beneficiari dei pagamenti ai sensi degli articoli 85 unvicies,103 septivicies del Reg.(CE) n.1234/2007 relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e riconversione vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde e ai pagamenti del premio di estirpazione. Relativamente alle aziende che presentano domande di pagamenti ai sensi dell articolo 36, lettera a), punto iv) nell ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali) il regolamento 1698/2005, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce l obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Per le aziende che aderiscono alle OCM vigneti gli obblighi di condizionalità si estendono per i tre anni successivi alla riscossione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti, mentre è limitato all anno di riscossione del pagamento nel caso della vendemmia verde. Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e degli eventuali Requisiti Minimi aggiuntivi comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n. 73/2009. Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal regolamento (CE) n.1122/2009 della Commissione e smi e dal regolamento (UE) n. 65/2011, che sostituisce il regolamento (CE) n. 1975/2006. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Mipaaf) ha stabilito le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità e AGEA Coordinamento è responsabile del coordinamento sull attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 1122/2009 (Titolo III, Capitolo III). L elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.30125 e s.m.i., del 22 dicembre 2009 (ultima modifica Decreto n.27417 del dicembre 2011). Il meccanismo di calcolo delle sanzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto agli impegni e alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel Reg.(CE) 1122/2009, art. 70 e seguenti e Decreto Mipaaf n.30125 e s.m.i., del 22 dicembre 2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 7 di 148 Il DM 30125/2009 e smi prevede che AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, stabilisca i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni, attraverso l adozione di una specifica circolare di coordinamento. Le circolari di AGEA Coordinamento ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012 e ACIU.2013.997 del 21 ottobre 2013, relative all applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità, disciplinano i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM 30125/2009, nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità. La determinazione dei criteri e degli indici di cui sopra consente: a) la corretta individuazione dei criteri obbligatori di gestione e delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei requisiti minimi applicabili ad ogni azienda agricola e che ogni agricoltore deve rispettare; b) la verifica, da parte dell autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all agricoltore; c) l acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l esito ed applicare l eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti. Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, a norma del DM 30125/09 e smi. La circolare AGEA viene recepita dagli Organismi Pagatori con proprio provvedimento, all interno del quale dovranno essere specificati: 1. gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per gli Atti recepiti integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome; 2. le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 30125/09 e smi ed i vincoli aziendali corrispondenti per le norme e gli standard delle Buone condizioni agronomiche e ambientali; 3. gli indici di verifica e di graduazione del livello di violazione per i Requisiti minimi individuati a livello delle Regioni e Province Autonome. Al contempo il DM 30125/2009 prevede che le Regioni specifichino con propri provvedimenti l elenco degli impegni applicabili a livello territoriale. La Regione Toscana ha recepito il DM 30125/2009 in materia di condizionalità in vigore dal 1 gennaio 2012 con la DGR n.183 del 12 marzo 2012, modificata dalla DGR n.886 del 29 ottobre 2013. ARTEA pertanto con il decreto 127/2013 che approva il presente manuale recepisce la Circolare AGEA comprensiva degli allegati, fatte salve esplicite diversità previste a livello regionale. La normativa comunitaria prevede l applicazione delle sanzioni per campo di condizionalità. I campi di condizionalità validi per i quali calcolare le eventuali riduzioni, sono i seguenti: All. II Reg. 73/2009 (Criteri di Gestione Obbligatori) 1. Ambiente 2. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante 3. Igiene e benessere degli animali All. III Reg. 73/2009 (Buone Condizioni Agronomiche Ambientali) 4. Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento insieme alla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale sulla Condizionalità 2013 è pubblicato sul sito di ARTEA:sito ARTEA http://www.artea.toscana.it > Servizi e procedure> Controlli Integrati Aziendali e Controlli Ex Post > Controlli condizionalità.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 8 di 148 1. BASE GIURIDICA 1.1 COMUNITARIA Regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Regolamento (CE) n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 (che abroga il Reg. n.1975/2006) che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale. 1.2 NAZIONALE Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l attuazione della riforma della politica agricola comune; Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.30125 del 22 dicembre 2009 modificato dal Decreto n. n.27417 del dicembre 2011 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ; Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012, Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità Anno 2012; Circolare AGEA Coordinamento ACIU.2013.997 del 21 ottobre 2013, Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità Anno 2013. 1.3 REGIONALE Delibera della Giunta Regionale n. 183 del 12 marzo 2012 Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del decreto ministeriale n.30125/2009 e s.m.i. relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; Delibera della Giunta Regionale n.886 del 29 ottobre 2013 Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del decreto ministeriale n.30125/2009 e s.m.i. relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifica DGR 183/2012.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 9 di 148 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si intende per: atto: ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell Allegato 1 del DM 30125/2009 e smi, compresi i Requisiti Minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, così come specificato nell art. 19 (3) del Reg. UE 65/2011 di cui all Allegato 8 del DM 30125/2009 e smi; norma: insieme di standard di condizionalità che fa riferimento ad un Obiettivo delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, identificato nell Allegato III del Reg. CE 73/2009. Le Norme sono descritte nell Allegato 2 del DM 30125 e smi; standard: requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell Allegato 2 del DM 30125 e smi. autorità di controllo competente: l'organismo pagatore ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/09; campi di condizionalità: i vari settori cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento; applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per l azienda agricola stessa il rispetto di un impegno di condizionalità. azione correttiva: azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all infrazione oppure l eliminazione degli effetti negativi dell infrazione stessa, eseguita dall agricoltore a correzione di un inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all infrazione. durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l effetto e dalla possibilità di eliminarne l effetto con mezzi ragionevoli. gravità dell infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o dello standard in questione. impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall agricoltore a correzione di un infrazione. L intervento, se eseguito correttamente e nei tempi fissati, elimina gli effetti negativi dell infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile. impegno pertinente di condizionalità nell ambito del Regime di premio unico: è l impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile agli impegni dei richiedenti il regime di premio unico, che il beneficiario del sostegno richiesto deve rispettare. Tali impegni sono indicati nell Allegato 3 del DM 30125/2009 e smi; impegno pertinente di condizionalità nell ambito dello Sviluppo Rurale: è l impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile agli impegni agroambientali e a quelli per il benessere degli animali, che il beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui all articolo 36, lettera a), punto iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/05 e successive modifiche e integrazioni, deve rispettare. Tali impegni sono indicati nell allegato A alla DGR 581/2012 Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell ambito del regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ; inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell art. 24 del Reg. (CE) 73/2009, che può essere sanata con un azione correttiva, eseguita dall agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall art. citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati di natura minore. Ai sensi dell art. 5 comma 2 del DM 30125/2009 e smi, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive. infrazione: comportamento aziendale non conforme rispetto ad uno o più impegni di condizionalità. intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando: i. siano rilevate, per un determinato Standard o Atto, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l agricoltore abbia già ricevuto un ammonizione ai sensi di quanto disposto dall art. 71, punto 5, terzo comma del Reg. (CE) 1122/09; ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni Standard ed Atti; iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l osservanza dei Criteri di Gestione Obbligatori. negligenza: tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 10 di 148 organismi di controllo specializzati: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 48 del regolamento 1122/2009, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009; portata dell infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell impatto dell infrazione stessa, che può essere limitato all azienda oppure più ampio. reiterazione: infrazione ripetuta due o più volte degli impegni di uno standard o atto, nel corso dei termini temporali stabiliti dal Reg. (CE) 1122/09. La reiterazione è riscontrata solo nel caso in cui la prima infrazione sia stata effettivamente contestata all azienda. violazione: vedi infrazione. requisiti minimi: impegni relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, assimilati agli Atti (vedi sopra), che devono essere rispettati da parte delle aziende agricole che facciano domanda di pagamenti ai sensi dell art. 36, lettera a), punto iv del Reg. CE 1698/05 (misure agroambientali). asservimento dei terreni: pratica per la quale un azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti imposti dalla normativa; registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. 3. OGGETTO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA L area di competenza a cui si riferisce il presente documento è limitata ai territori della Regione Toscana. 3.1 VINCOLI AZIENDALI Ai sensi dell art.4 del Reg.(CE) 73/2009, gli agricoltori beneficiari dei pagamenti di cui al paragrafo precedente sono tenuti al rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati II e III dello stesso regolamento. Nella tabella che segue sono evidenziati i fattori strutturali, territoriali o di comportamento aziendale, che attivano la verifica del rispetto dei CGO e delle BCAA. CRITERI DI GESTIONE OBLIGATORI (All. II Reg. CE 73/2009) Atto AMBIENTE Atto A1 Direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Requisito minimo relativo all uso di prodotti fertilizzanti (paragrafo 3, articolo 39 del Reg. (CE)1698/05) Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna Attivazione del vincolo Azienda con terreni ricadenti in Zone di Protezione Speciale (Rete Natura 2000) Azienda che impiega carburanti e/o lubrificanti di origine petrolifera e/o altre sostanze pericolose e/o azienda che effettua attività di scarico di acque reflue industriali Azienda sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione Azienda con terreni ricadenti nelle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati. Azienda con terreni ricadenti al di fuori delle Zone di Vulnerabilità ai Nitrati che aderiscono ai pagamenti agro ambientali (Misura 214) Azienda con terreni ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (Rete Natura 2000)

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 11 di 148 selvatiche SANITA PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI Atto A6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio Azienda con allevamento suino 2008, relativa all identificazione e alla registrazione dei suini Atto A7 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo Azienda con allevamento di bovini e bufalini all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 Atto A8 Reg. CE 21/2004 del 17/12/03 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione di ovini e dei caprini e Azienda con allevamento di ovini e caprini che modifica il Reg.CE 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8), artt. 3, 4 e 5 Atto B9 Regolamento CE 1107/2009 relativo all immissione in Azienda che utilizza prodotti fitosanitari commercio dei prodotti fitosanitari Requisito minimo relativo all uso di prodotti fitosanitari - paragrafo 3, articolo 39 del Reg. (CE) 1698/05- Atto B10 Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica, e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Atto B11 Reg. CE n. 178/2002, concernente la sicurezza alimentare Atto B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili Atto B13 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI Atto C16 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991. Atto C17 Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10), che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991. Atto C18 Direttiva 98/58/CEE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Azienda che utilizza prodotti fitosanitari e aderisce ai pagamenti agro ambientali (Misura 214) Azienda zootecnica Azienda con produzione vegetale e animale destinata al consumo alimentare e animale Azienda con allevamento di bovini, bufalini, ovini, caprini Azienda con allevamento di bovini, bufalini, ovini, caprini, suini Azienda zootecnica Azienda con allevamento di bovini, bufalini, ovini e caprini Azienda con allevamento di vitelli Azienda con allevamento di suini Azienda con allevamento diverso da vitelli e suini

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 12 di 148 BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI (All. III Reg. CE 73/2009) NORMA STANDARD CLASSI DI SUPERFICI NORMA 1: Misure per la protezione del suolo NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo. NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo. NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat NORMA 5: Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall inquinamento e dal ruscellamento e gestione delle risorse idriche Standard 1.1 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche Standard 1.2 Copertura minima del suolo Standard 1.3 Mantenimento dei terrazzamenti Standard 2.1 Gestione delle stoppie Standard 2.2 Avvicendamento delle colture Standard 3.1 Uso adeguato delle macchine Standard 4.1 Protezione del pascolo permanente Standard 4.2 Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli Standard 4.3 Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative Standard 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Standard 4.5 Divieto di estirpazione degli olivi Standard 4.6 Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Standard 5.1 Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione Standard 5.2 Introduzione delle fasce tampone lungo i corsi d acqua Tutte le superfici agricole Seminativi Tutte le superfici agricole Superfici a seminativo ritirate dalla produzione Tutte le superfici agricole Superfici a seminativo Superfici a seminativo Tutte le superfici agricole Pascolo permanente Tutte le superfici agricole ad esclusione di oliveti, vigneti e pascoli permanenti Oliveti e vigneti Tutte le superfici agricole Tutte le superfici agricole Pascolo permanente Tutte le superfici agricole Tutte le superfici agricole ad esclusione di oliveti e pascoli permanenti 3.2 CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI I controllori incaricati dell esecuzione dei controlli di Condizionalità 2013 sono gli stessi che svolgono le verifiche di ammissibilità Zootecnia art.68 del Reg.(CE) 73/2009 e del rispetto degli impegni PSR agroambientali di cui all articolo 36, lettera a, punto iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05. Nel caso in cui nel corso dei controlli di condizionalità il controllore riscontri un infrazione nell ambito di uno dei procedimenti indicati, e l azienda non sia compresa nel campione di ammissibilità, il controllore è tenuto ad attivare il relativo controllo secondo le procedure previste nei Manuali di ARTEA approvati con decreti ARTEA nn.116/2013 e 119/2013, a redigere il verbale zootecnia o agroambiente e a consegnarne copia al beneficiario. Allo stesso modo, qualora nel corso dei controlli di ammissibilità vengano riscontrate anomalie di condizionalità, e l azienda non sia già compresa nel campione di condizionalità, il controllore è tenuto a effettuare i controlli relativamente agli atti che interessano le anomalie riscontrate, procedendo alla compilazione del verbale di condizionalità e delle relative check list e a rilasciare copia del verbale al beneficiario.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 13 di 148 Inoltre sul verbale compilato in seguito al riscontro dell anomalia dovrà essere specificato il procedimento di controllo durante il quale è stata riscontrata l anomalia. 4. SOGGETTI COINVOLTI Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell esecuzione dei controlli oggettivi e aziendali partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente determinazione dell esito finale del controllo di condizionalità. Il Reg.(CE) 1122/2009 al Capo III, tra le disposizioni relative ai Controlli di condizionalità, fornisce indicazione sulle Autorità di controllo competenti e sulla selezione del campione di controllo. In particolare, ai sensi di quanto previsto dall art.48 paragrafo 1 del Reg.(CE) 1122/2009, i responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità sono gli organismi di controllo specializzati; gli organismi pagatori sono responsabili della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni. In deroga, il paragrafo 2 prevede che possono essere affidate all'organismo pagatore le verifiche relative ai criteri, norme, atti o campi di condizionalità purché sia garantito che l'efficacia delle verifiche e dei controlli sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione delle verifiche e dei controlli a un organismo di controllo specializzato. ARTEA, sulla base di protocolli di Intesa con gli Organismi Specializzati e in riferimento alla Tabella delle competenze dei controlli per l anno 2013 dell Organismo di Coordinamento e degli Organismi Pagatori sottoscritta dai rispettivi Direttori, ha definito la ripartizione dello svolgimento dei controlli di condizionalità che riportiamo nella tabella sottostante. 4.1 ATTIVITA DI AGEA 1. Definizione criteri di selezione 2. Selezione campione di condizionalità BCAA 3. Selezione campione di condizionalità CGO 4. Esecuzione controlli oggettivi BCAA (ad esclusione delle verifiche di tipo aziendale sugli Standard 2.2, 4.6 e 5.1 ) da svolgersi tramite le attività di fotointerpretazione, controllo in campo e incontro con i produttori. AGEA definisce i criteri di analisi del rischio finalizzati all estrazione del campione di aziende da sottoporre ai controllo in loco ed estrae il campione di domande nell ambito delle aziende che hanno presentato domanda di pagamento in riferimento ai Regg.(CE) 73/2009,1698/2005 e 1234/2007. La normativa comunitaria prevede che i diversi tipi di controllo che è necessario eseguire a carico delle aziende agricole siano integrati e combinati al fine di arrecare il minore disturbo possibile all attività delle imprese agricole. AGEA, in base al tracciato record per l individuazione del campione 2013 fornito da ARTEA, individua le aziende oggetto di controllo sulla condizionalità all interno del campione estratto per i controlli di ammissibilità della Domanda Unica e del Piano di Sviluppo Rurale, tenendo conto dei dati relativi alle domande OCM vigneti fornite da ARTEA, al fine di assicurare la massima sinergia tra le attività relative ai controlli sui diversi regime di aiuto. La selezione del campione da sottoporre ai controlli in loco della condizionalità avviene, come previsto dall articolo 50 del Reg. CE 1122/2010, sulla base di criteri di casualità e rischio. In base alla tabella delle competenze per l anno 2013, è previsto che AGEA svolga i controlli su tutte le BCAA ad eccezione delle verifiche di tipo aziendale sugli Standard 2.2, 4.6 e 5.1.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 14 di 148 AGEA effettua le proprie verifiche sulle aziende estratte a campione all interno delle zone satellite individuate per l annualità 2013, sulla base delle specifiche tecniche per i controlli oggettivi e territoriali di AGEA 2013. Restano in carico ad ARTEA i controlli sugli standard 2.2, 4.6, 5.1 per le verifiche di tipo aziendale ed eventuali controlli sulle BCAA che si dovessero rendere necessari relativi ad aziende che non ricadono nelle zone satellite 2013. 4.2 ATTIVITA DI ARTEA Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale, ARTEA mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni e contemporaneamente è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli di condizionalità che le competono e che attua affidando l attività di controllo a tecnici professionisti esterni, facenti capo a una struttura societaria, coordinata dalla figura del Coordinatore. Il Settore Affari Generali, Contabilizzazione e Controlli Aziendali ed Ex-Post - PO Verifiche impegni e controlli oggettivi di ARTEA, svolge le seguenti attività: predisposizione di specifiche tecniche, check list di controllo e relazione di controllo; attività di coordinamento con i seguenti soggetti: AGEA Coordinamento, Società affidataria dei controlli condizionalità nella figura del Coordinatore e Organismi di controllo Specializzati (Servizi Veterinari, Corpo Forestale dello Stato, ARPAT, etc.); attività di supporto ai tecnici controllori; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla società affidataria sui CGO e sulle BCAA (Standard 2.2, 4.6 e 5.1 relativamente alle verifiche di tipo aziendale); acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dalla società affidataria sulle BCAA nelle zone fuori satellite; acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti da AGEA coordinamento sulle BCAA (ad esclusione degli Standard 2.2, 4.6 e 5.1 relativamente alle verifiche di tipo aziendale); acquisizione degli esiti dei controlli eseguiti dagli Organismi di controllo Specializzati, anche relativamente ad aziende non comprese nel campione di condizionalità; determinazione delle riduzioni ed esclusioni; comunicazione degli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni e/o esclusioni alle aziende interessate; gestione dei contenziosi con le aziende; organizzazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello sull attività affidata alla società affidataria; comunicazione degli esiti finali ai competenti Settori di autorizzazione ai pagamenti di ARTEA. 4.2.1 SOCIETÀ INCARICATA DELL ESECUZIONE DEI CONTROLLI Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici, ciascuno denominato Incaricato, in possesso delle seguenti qualifiche: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali. Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con i CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo. Al fine di documentare il rispetto di tali disposizioni, i tecnici incaricati saranno chiamati a firmare l apposito modulo relativo alla dichiarazione di conflitto di interessi. Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuato, in accordo con ARTEA dal supervisore. Tale soggetto sarà responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra la Struttura Incaricata ed ARTEA. I tecnici che effettuano i controlli in loco e di conseguenza l incontro in contraddittorio devono: attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli; avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Beneficiario;

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 15 di 148 al termine dell incontro, devono rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale di controllo debitamente compilato e firmato. seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati; registrare regolarmente le rilevazioni del controllo e definirne correttamente l esito. Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Coordinatore, che risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli. Se ARTEA, nel corso dell attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere l intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato. 4.2.2 ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ AFFIDATARIA La società affidataria ha l obbligo di eseguire i controlli in base alle specifiche tecniche e ai tempi indicati nel presente manuale. In particolare: 1. la visita di sopralluogo deve essere eseguita entro il 31 dicembre 2013; 2. la verifica dell esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino viene eseguita successivamente in base ai tempi indicati nella relazione di controllo; 3. la chiusura delle relazioni di controllo all interno del s.i. ARTEA, comprensiva dell esecuzione delle azioni correttive/impegni di ripristino, e la consegna dei fascicoli di controllo deve avvenire entro 160 giorni dalla fornitura del campione di condizionalità. 4.3 ALTRI ORGANISMI PAGATORI Sulla base della Convenzione stipulata fra AGEA Coordinamento e gli Organismi Pagatori, si prevede che i controlli nelle aziende agricole di competenza amministrativa di un Organismo Pagatore che abbiano terreni/unità aziendali fuori regione, siano eseguiti dall Organismo Pagatore competente per territorio. L allegato 7 Gestione dei controlli fuori Regione allegato alla Circolare AGEA ACIU.2012.214 del 15 maggio 2012 indica le procedure per la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell ambito di competenza territoriale di ogni Organismo Pagatore. 4.4 ORGANISMI DI CONTROLLO SPECIALIZZATI Come indicato, l art.48 del Reg.(CE) 1122/2009 individua come soggetti responsabili dello svolgimento delle verifiche e dei controlli di condizionalità gli organismi di controllo specializzati e gli organismi pagatori. Al fine di garantire l efficacia dei controlli è necessario che sia assicurata piena collaborazione tra gli Enti Specializzati (Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, ARPAT, Amministrazioni Provinciali, Comuni, Corpo Forestale dello Stato, etc.) e l Organismo Pagatore responsabile dei controlli condizionalità. A tale scopo ARTEA ha stipulato Protocolli d intesa/convenzioni per l accesso al sistema informativo ARTEA e per lo scambio di dati con i seguenti soggetti: - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT); - Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale; - Corpo Forestale dello Stato. Inoltre, relativamente ai dati necessari per la verifica di determinati Atti sono stati attivati flussi di scambio di informazioni con Comuni e Provincie. 4.4.1 DIREZIONE REGIONALE SANITÀ DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE Con Decreto Artea n.96 del 6 Agosto 2013 stata aggiornata la Convenzione per il Coordinamento dell attività di controllo e lo scambio di informazioni nell ambito dei Regolamenti (CE) nn.73/2009 e 1698/2006 tra Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana e ARTEA.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 16 di 148 Nell ambito di tale Convenzione, sono state definite le procedure per la gestione e lo scambio dei flussi informativi relativamente ai controlli di condizionalità nel campo di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante per gli Atti A6, A7, A8, B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18, tra ARTEA Settore Affari Generali, Contabilizzazione e Controlli Aziendali ed Ex-Post - PO Verifiche impegni e controlli oggettivi, e Regione Toscana - Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria. Relativamente agli atti indicate le procedure indicano: - modalità di selezione del campione di controllo e percentuale minima di controlli - elementi dei controlli e relazione di controllo - definizione esiti dei controlli - modalità di scambio delle informazioni relative ai controlli. In particolare, i controlli di condizionalità sugli atti A6, A7, A8, C16, C17, C18 sono effettuati: - dai Servizi Veterinari sul campione selezionato in base ad analisi di rischio e casuale effettuata dagli stessi Servizi; - l estrazione con criterio di rischio viene eseguita secondo le percentuali di controllo previste dalla normativa comunitaria di settore (indicata nelle Procedure per la gestione e lo scambio dei flussi informativi relativamente ai controlli di condizionalità nel campo di sanità pubblica, salute degli animali e delle piante per gli Atti A6, A7, A8, B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18); - l estrazione con criterio casuale viene eseguita in base alle percentuali di controllo previste dalla normativa comunitaria di condizionalità ai sensi dell articolo 51 del Reg.(CE) 1122/2009; Relativamente agli atti B10,B12,B13,B14,B15, data la natura altamente specializzata dei controlli che li riguardano, si prevede di tenere in considerazione esclusivamente gli esiti dei controlli effettuati dalla Direzione Regionale Sanità Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale. 4.4.2 CORPO FORESTALE DELLO STATO Il 12 giugno 2009 è stato stipulato il Protocollo d intesa per il coordinamento delle attività di controllo e lo scambio di informazioni in materia di finanziamento della Politica Agricola Comune fra ARTEA e il Corpo Forestale dello Stato (Comando Regionale Toscana). Il Corpo Forestale dello Stato nell ambito della propria attività istituzionale svolge attività di controllo che impattano sul sistema dei controlli di condizionalità, in particolare relativamente ai seguenti atti/standard: Atti A1, A3, A5 e Standard 2.1,4.1,4.2,4.3,4.4 e 4.5. Il Corpo Forestale seleziona le aziende in base ad un analisi di rischio territoriale (aree particolarmente soggette a incendi boschivi, a deturpamento di bellezze naturali, etc.) privilegiando le aziende soggette al maggior numero possibile di vincoli territoriali (paesaggistico, idrogeologico, aree protette, direttive comunitarie uccelli e habitat) e di conseguenza a più atti e standard di condizionalità e inserisce direttamente i controlli effettuati all interno del s.i. ARTEA. Tali verifiche rappresentano controlli aggiuntivi rispetto al campione estratto da AGEA per l anno 2013 controllato da ARTEA. 4.4.3 ARPAT Il 15 ottobre 2007 è stato stipulato il Protocollo d intesa per il coordinamento delle attività di controllo e lo scambio di informazioni in materia di finanziamento della Politica Agricola Comune fra ARTEA e ARPAT. Nell ambito del protocollo stipulato con ARPAT, dal 2008 ARTEA ha sviluppato un flusso di dati relativamente alle aziende agricole che hanno richiesto/ottenuto autorizzazioni per lo spandimento dei fanghi in agricoltura (Atto A3). Alla Sezione Regionale del Catasto rifiuti di ARPAT pervengono gli atti autorizzativi allo spandimento fanghi su suolo agricolo da parte delle province e dei dipartimenti di competenza. Tali atti contengono informazioni sui dati delle aziende produttrici di fanghi, dei soggetti autorizzati allo spandimento e delle aziende agricole che mettono a disposizione i propri terreni per lo spandimento che confluiscono in un applicativo in uso all'arpat.

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 17 di 148 La P.O. Verifiche impegni e controlli oggettivi estrae dall applicativo di ARPAT i dati necessari per la verifica del rispetto degli impegni sull atto A3. In particolare, viene effettuato un controllo incrociato fra gli atti autorizzativi rilasciati dagli Enti e le aziende presenti nel s.i. ARTEA e successivamente viene creato il documento id 153 - Utilizzo fanghi su suolo agricolo (D.Lgs 99/92) all interno del fascicolo aziendale. Inoltre ARPAT, svolge anche controlli che rientrano nelle verifiche previste dai seguenti CGO: A2, A3, A4. 4.4.4 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E AMMINISTRAZIONI COMUNALI Con le Amministrazioni Provinciali è stato attivato un flusso di dati relativi allo Standard 5.1. In particolare, sono stati richiesti a tutte le Provincie e ai Consorzi di Bonifica i documenti autorizzatori rilasciati alle aziende per l utilizzo delle acque superficiali e sotterranee a fini agricoli (concessione, licenza di attingimento per la derivazione/captazione di acque profonde, sorgive o superficiali, nuova licenza/concessione). Una volta effettuati i controlli in campo relativamente allo standard 5.1, vengono eseguiti ulteriori controlli incrociando gli esiti delle verifiche effettuate sulle aziende appartenenti al campione condizionalità con i dati raccolti dalle Amministrazioni provinciali. Infine, ARTEA segnala all Ente territoriale di competenza i dati delle aziende che utilizzano le acque sotterranee ad uso irriguo e che risultano in assenza di regolare documentazione. TABELLA DELLE COMPETENZE CONTROLLI CONDIZIONALITA ANNO 2013 Atto / Standard Atto A1 Atto A2 Atto A3 Atto A4 Requisito minimo - fertilizzanti Atto A5 Atto A6 Atto A7 Atto A8 Atto B9 Atto B10 Requisito minimo fitosanitari Atto B11 Atto B12 Atto B13 Atto B14 Atto B15 Atto C16 Atto C17 Atto C18 Standard 1.1 Standard 1.2 Standard 1.3 Standard 2.1 Standard 2.2 Standard 3.1 Standard 4.1 Standard 4.2 Standard 4.3 Controllore ARTEA ARTEA ARTEA ARTEA ARTEA ARTEA Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari ARTEA Servizi Veterinari ARTEA ARTEA Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari Servizi Veterinari AGEA AGEA AGEA AGEA AGEA/ARTEA AGEA AGEA AGEA AGEA

Decreto n. 127 del 29/10/2013 MST Controlli Condizionalità 2013 Rev01 Pag. 18 di 148 Standard 4.4 Standard 4.5 Standard 4.6 Standard 5.1 Standard 5.2 AGEA AGEA ARTEA ARTEA AGEA 5. MODALITÀ OPERATIVE DELL ATTIVITÀ DI CONTROLLO In base alla definizione delle competenze per l anno 2013, i controlli sul campione estratto da AGEA vengono eseguiti con la seguente distinzione: le verifiche sui CGO e sugli Standard 2.2, 4.6 e 5.1 per la parte delle verifiche di tipo aziendale sono svolte da ARTEA, tramite i tecnici controllori incaricati, sulla base delle specifiche tecniche individuate dal presente manuale; le verifiche sulle BCAA, ad eccezione degli standard 2.2, 4.6 e 5.1 per la parte delle verifiche di tipo aziendale, sono svolte da AGEA sulla base del Manuale di specifiche tecniche per i controlli oggettivi e territoriali di AGEA anno 2013; le verifiche sulle BCAA relativamente alle aziende al di fuori del campione estratto da AGEA (segnalazioni di ARTEA o di altri Enti) sono svolte in base alle specifiche sulle BCAA indicate nel presente manuale. Pertanto nel presente manuale sono riportate le specifiche tecniche da utilizzare per i controlli sui CGO e BCAA svolti dagli Enti competenti sul territorio regionale sia sul campione di condizionalità sia extracampione. Nel seguente prospetto si riporta il flusso delle attività svolte dalla società affidataria dei controlli di condizionalità per l anno 2013: