MANUALE SPECIFICHE TECNICHE CONTROLLI A CAMPIONE ANNO 2011 SCHEDA AGGIORNATA Versione Documenti

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1 Allegato B al Decreto ARTEA n. 192 del 19/10/2011 Regg.(CE) nn. 73/2009, 1122/2009, 1698/2005, 1975/2006, 1234/2007 e 555/2008 Controlli Condizionalità anno 2011 Aggiornamento al 12/04/2012 MANUALE SPECIFICHE TECNICHE CONTROLLI A CAMPIONE ANNO 2011 SCHEDA AGGIORNATA Versione Documenti - MANUALE SPECIFICHE TECNICHE controlli a campione 2011 ALLEGATO A 1 Parte Generale REV.01 del 19/10/ Specifiche tecniche CGO REV.03 del 12/04/ Specifiche tecniche BCAA REV.01 del 19/10/ Check List CGO REV.02 del 17/11/ Check List BCAA REV.01 del 19/10/ Relazione di controllo REV.01 del 19/10/ Scheda appezzamenti REV.01 del 19/10/ Atto A4/RM Fertilizzanti. Calcolo azoto da effluenti zootecnici REV.01 del 19/10/2011 8B Atto A4. Verifica bilancio di azoto per coltura REV.01 del 19/10/ Prospetto per calcolo UBA/ettaro REV.01 del 19/10/ Elenco dei Siti di Importanza Regionale REV.01 del 19/10/2011 ELENCO CHECK LIST Elenco Check list CGO Atto A.1 REV.01 del 19/10/ Atto A.2 REV.01 del 19/10/ Atto A.3 REV.01 del 19/10/ Atto A.4 REV.01 del 19/10/ Requisito minimo Fertilizzanti REV.03 del 12/04/ Atto A.5 REV.01 del 19/10/ Atto A.6 REV.01 del 19/10/ Atto A7 REV.01 del 19/10/ Atto A8 REV.01 del 19/10/ Atto B.9 REV.02 del 17/11/ Requisito minimo Fitosanitari REV.01 del 19/10/ Atto B.11 REV.01 del 19/10/ Atto C.16 REV.01 del 19/10/ Atto C.17 REV.01 del 19/10/ Atto C.18 REV.01 del 19/10/2011 Elenco Check list BCAA Norma 1 REV.01 del 19/10/ Norma 2 REV.01 del 19/10/ Norma 3 REV.01 del 19/10/ Norma 4 REV.01 del 19/10/ Norma 5 REV.01 del 19/10/2011

2 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 1 di 77 Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura Struttura Affari Generali, Bilancio, Contabilizzazione e Controlli Oggettivi UD Verifiche Impegni e Controlli Oggettivi Controlli Condizionalità Regione Toscana Specifiche Tecniche Controlli a campione Anno 2011 Allegato 2 Specifiche Tecniche CGO REV. 03 del 12/04/2012

3 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 2 di 77 INDICE 1. Premessa Definizione dei campi di condizionalità 3 3. Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.9 5. Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura12 6. Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole REQUISITO MINIMO relativo all uso di prodotti fertilizzanti Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all identificazione e alla registrazione degli animali Atto A7 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/ Atto A8 Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari REQUISITO MINIMO relativo all uso di prodotti fitosanitari Atto B10 Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Betaagoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE Atto B11 Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Atto B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune Encefalopatie spongiformi trasmissibili Atto B13 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini Atto C16 Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini Atto C18 Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.70

4 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 3 di 77 1.PREMESSA Nel presente allegato 2 e nel successivo allegato 3, per ogni atto e norma relativi ai singoli campi di condizionalità vengono descritti: la base giuridica nazionale e regionale di recepimento dell atto e o norma; gli impegni a carico dell agricoltore; gli elementi di verifica la determinazione dell infrazione gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile all atto o norma medesimi. Sono anche indicati: le inadempienze di importanza minore, per le quali sono previste le azioni correttive; le azioni correttive, che l agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti della violazione e i tempi entro i quali porre in essere le azioni correttive; N.B.: nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva e l azienda non la realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. gli impegni di ripristino che l agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti della violazione e i tempi entro i quali porre in essere i relativi interventi correttivi; le condizioni per le quali si prefigura l intenzionalità dell infrazione rilevata. CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI 2. DEFINIZIONE DEI CAMPI DI CONDIZIONALITÀ La normativa comunitaria prevede l applicazione delle sanzioni per campo di condizionalità. I campi di condizionalità previsti nell Allegato III del Reg.1782/2003 (Criteri di Gestione Obbligatori) sono i seguenti: 1 Ambiente 2 Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali 3 Igiene e benessere degli animali Elenco degli Atti per singolo campo di condizionalità: 1 Ambiente - Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; - Atto A2 Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; - Atto A3 Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; - Atto A4 Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; - Requisito minimo relativo all uso di prodotti fertilizzanti (paragrafo 3, articolo 39 del Reg. (CE)1698/05); - Atto A5 Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante - Atto A6 Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all identificazione e alla registrazione degli animali; - Atto A7 Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;

5 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 4 di 77 - Atto A8 Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del , pagina 8), articoli 3, 4 e 5. - Atto B9 Direttiva 91/414/CEE concernente l immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; - Requisito minimo relativo all uso di prodotti fitosanitari (paragrafo 3, articolo 39 del Reg. (CE)1698/05); - Atto B10 Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE; - Atto B11 Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; - Atto B12 Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune Encefalopatie spongiformi trasmissibili; - Atto B13 Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica; - Atto B14 Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini; - Atto B15 Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. 3 Igiene e benessere degli animali - Atto C16 Direttiva 91/629/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; - Atto C17 Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini; - Atto C18 Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. 3. ATTO A1- DIRETTIVA 79/409/CEE CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Campo di applicazione Le aziende interessate dal presente Atto sono quelle che hanno superfici ricadenti in Zone di Protezione Speciale. Base giuridica nazionale DPR 8 settembre 1997, n.357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, artt. 3,4,5,6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n.120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)

6 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 5 di 77 Deliberazione 26 marzo Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Base giuridica regionale LR n.79 del Norme per la valutazione di impatto ambientale DGR n.1437 del Designazione come zone di protezione speciale di siti classificabili di importanza comunitaria compresi in aree protette DCR n.342 del Approvazione siti individuati nel progetto Bioitaly e determinazioni relativa all attuazione della direttiva comunitaria habitat LR n.56 del 6 aprile 2000 Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. (BU n. 17, parte prima, del ) DCR n.18 del Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 individuazione di nuovi siti di importanza regionale e modifica dell allegato D DGR n.1328 del Legge 56/2000 Individuazione come ZPS del sito di importanza regionale SIR 118 Monte Labbro e Alta Valle dell Albegna DCR n.6 del L.R. 56/00 (Norme per la tutela e la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna). Perimetrazione dei siti di importanza regionale e designazione di zone di protezione speciale in attuazione alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE DGR n.644 del Attuazione art. 12 comma 1 lettera a) L.56/2000. Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei SIR DGR n.400 del "Direttiva 79/409/CEE. Classificazione del sito di interesse regionale B08 Monte Capannella, Cima del Monte come zona di protezione speciale (ZPS) DGR n.109 del 19 febbraio 2007 Direttiva 79/409/CEE - Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell Arcipelago Toscano DGR n. 456 del 25 giugno 2007 Modifica Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del Direttiva 79/409/CEE Ampliamento delle zone di protezione speciale (ZPS) dell Arcipelago Toscano DCR n.80 del 24/07/07 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e modifica dell'allegato D (Siti di importanza regionale) DGR n 454 del 16 giugno 2008 D.M del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione DCR n. 80 del 22/12/ 2009 Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).Designazione di nuovi siti di importanza comunitaria (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e modifica dell allegato D (Siti di importanza regionale) LR 12 febbraio 2010, n. 10 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza. Piani di gestione approvati ai sensi delle direttive comunitarie Delibera del Consiglio Provinciale di Pisa n 67 del 10/06/2005. Piano di gestione del SIC-ZPS Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori ( SIR n. 67). Codice Natura 2000 IT Delibera del Consiglio Provinciale di Arezzo n.128 del 23/11/2006. Piano di gestione del SIC-ZPS Pascoli montani e cespuglietti del Pratomagno (SIR n. 79). Codice Natura 2000 IT Descrizione degli impegni In fase di presentazione della domanda sono individuati i terreni aziendali ricadenti nelle zone di protezione speciale (ZPS). La presenza di una o più particelle, dichiarate dal produttore nel Piano Colturale della domanda di premio unico, ricadenti in zone ZPS attiva l impegno per l azienda. Nelle superfici ZPS sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare

7 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 6 di 77 riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. Le aziende che ricadono all interno di queste aree hanno l obbligo di rispettare le misure di conservazione e di salvaguardia stabilite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.454 del 16 giugno 2008 che recepisce il Decreto del 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.184. Nel caso di coincidenza tra ZPS e aree protette istituite ai sensi della L.394/1991 o della L.R.49/1995 e successive modifiche, gli impegni a livello aziendale sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle medesime aree protette e dagli strumenti di gestione, regolarmente adottati, laddove siano più restrittive rispetto alle misure di conservazione di cui alla DGR 454/2008. In assenza delle misure di conservazione e dei piani di gestione delle ZPS, si applicano le pertinenti disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n.184, relativo alla Rete Natura 2000 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS) così come recepite negli Allegati A) e B) della Deliberazione di Giunta Regionale n.454 del 16 giugno L azienda ha l obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza interventi aventi incidenze significative all interno delle aree Natura Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, l azienda deve rispettare i seguenti impegni di natura agronomica: 1. superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 6 dell articolo 3 del DM 30125/2009 e smi divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi 2. superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 6 dell articolo 3 del DM 30125/2009 e smi divieto i conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente 3. superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 6 dell articolo 3 del DM 30125/2009 e smi presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l anno attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale attuazione del pascolamento (solo per le superfici ritirate volontariamente dalla produzione) rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno 4. superfici di cui alla lettera f) del paragrafo 6 dell articolo 3 del DM 30125/2009 e smi: divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali In particolare, ai sensi dell Allegato B della sopra citata DGR 454/2008, in tutte le ZPS, gli impegni applicabili a livello aziendale sono: Impegni 5: divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

8 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 7 di 77 divieto di svolgere attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie; Inoltre, l Allegato B) della DGR 454/2008 prevede ulteriori impegni aziendali in base alla tipologia di ZPS: Impegni 6: ZPS CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI AMBIENTI STEPPICI Divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola. ZPS CARATTERIZZATE DA PRESENZA DI ZONE UMIDE Divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali. Inoltre in presenza di interventi strutturali ed altri interventi aziendali con incidenza significativa (viabilità, edifici, insediamenti produttivi, ecc.), all interno dei Siti Natura 2000, realizzati dall 1 gennaio 2005 o in corso di realizzazione, i suddetti interventi devono essere oggetto di uno specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni del territorio sulla conservazione della biodiversità denominato valutazione di incidenza. Il tecnico controllore dovrà quindi verificare l eventuale presenza di interventi strutturali realizzati a partire dall 1 gennaio 2005, che per effetto della normativa vigente sono oggetto di valutazione di incidenza o di autorizzazione. Nel caso sia evidente la presenza di interventi strutturali in corso di realizzazione da parte dell azienda all interno delle ZPS, il tecnico ne indicherà la tipologia: impianti di trasformazione, fabbricati zootecnici, altri fabbricati, strade, recinzioni, miglioramento fondiario (drenaggi, livellamenti), tagli boschivi, altro (specificare quale). Il tecnico incaricato, valutata la necessità di autorizzazione, verificherà la presenza dell autorizzazione o del permesso a costruire e la relativa validità. Nel caso la tipologia di intervento richieda anche la redazione della relazione della valutazione di incidenza occorre verificarne la presenza e la sua conformità alla realtà oggettiva: la relazione dovrebbe infatti riportare la descrizione del piano o del progetto, indicando anche i dati dimensionali dell intervento. La verifica della necessità di valutazione di incidenza si può fare anche tramite confronto con l Ente gestore del sito. Tutte le informazioni e le evidenze raccolte ad integrazione della check list dovranno essere riportate nel campo note della stessa in maniera chiara ed esaustiva. Sarà verifica inoltre tramite l Ente gestore della ZPS se sono stati riscontrate eventuali inadempienze per le misure di conservazione definite dalla DGR 454/2008. Determinazione dell infrazione Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni elencati sopra o sia stata rilevata l assenza o l incongruenza della valutazione d incidenza e/o dell autorizzazione degli interventi strutturali realizzati in azienda. Portata Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione all estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L impatto è

9 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 8 di 77 infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l influenza delle infrazioni al di fuori dell ambito aziendale. Bassa: a superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1,3,4,5,6 è inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; Media: a superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1,3,4,5,6 è superiore al 20% e inferiore o uguale al 30% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 3 ettari, oppure è presente una violazione dell impegno 2 per una superficie inferiore o uguale al 20% della superficie soggetta a vincolo purché inferiore o uguale ad 1 ettaro oppure assenza della valutazione d incidenza prevista e/o documentazione incongruente con quanto rilevato; Alta: la superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1,3,4,5,6 è superiore al 30% della superficie soggetta a vincolo, o superiore a 3 ettari, oppure è presente una violazione dell impegno 2 per una superficie superiore al 20% della superficie soggetta a vincolo o superiore ad 1 ettaro, oppure sono riscontrati effetti extra aziendali, oppure assenza della valutazione d incidenza prevista e/o documentazione incongruente con quanto rilevato e contemporanea infrazione ad almeno uno degli impegni 1,3,4,5,6. Gravità Il livello di questo indicatore è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni. Bassa: Non rispettato uno qualsiasi degli impegni previsti ai punti 1,3,4,5,6; Media: Non rispettati 2 impegni previsti ai punti 1,3,4,5,6 oppure assenza della valutazione d incidenza prevista e/o documentazione incongruente con quanto rilevato; Alta: Non rispettati più di 2 impegni previsti ai punti 1,3,4,5,6 oppure non rispetto del solo impegno 2 oppure assenza della valutazione d incidenza prevista e/o documentazione incongruente con quanto rilevato (impegno 7) e contestuali infrazioni ad almeno uno qualsiasi degli altri impegni previsti. Durata Media: In tutti i casi. Alta: Presenza di infrazioni con livello alto di portata, oppure autorizzazione e/o valutazione di incidenza assente o incongruente con quanto rilevato contestualmente ad infrazioni di almeno uno di qualsiasi altro impegno ( ). Casi particolari In caso di intervento strutturale o altro intervento aziendale realizzato o in corso di realizzazione all interno delle ZPS, durante il periodo 1 gennaio dicembre 2011, sarà verificata l autorizzazione rilasciata dall Ente preposto e la valutazione d incidenza ove prevista. In caso l autorizzazione e/o la valutazione d incidenza siano assenti, non valide o incongruenti con quanto rilevato in azienda, sarà accertata un infrazione. Gli indici di verifica assumeranno quindi i seguenti livelli: tipo d infrazione rilevata - mancanza della documentazione d autorizzazione e/o della valutazione d incidenza previste, oppure dimensionamento degli indici di verifica - livello medio di portata, gravità e durata

10 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 9 di 77 documentazione incongruente con quanto rilevato sul terreno - come caso precedente e contestuali infrazioni ad almeno uno degli impegni di natura agronomica previsti - livello alto di portata, gravità e durata Inadempienze di importanza minore Si ha inadempienza di importanza minore nel caso di presenza di infrazione relativa alla corretta gestione delle paglie e delle stoppie (impegno 1), purché con livelli bassi di portata e gravità. Azioni correttive In relazione alla infrazione dell impegno 1 (divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi) con livelli di portata e gravità bassi è prevista la seguente azione correttiva: esecuzione degli interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo. Impegni di ripristino Nel caso di violazioni all impegno 2 (divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente) all interno delle ZPS, l azienda è tenuta al ripristino della superficie a pascolo, anche se questo intervento non ha influenza sulla determinazione della riduzione applicabile. N.B. Nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva o un impegno di ripristino e l azienda non li realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Intenzionalità Oltre a quanto già stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., sono considerate commesse intenzionalmente le infrazioni aventi le seguenti caratteristiche: - presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS; - presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per almeno il 50% della superficie aziendale compresa in ZPS e contemporanea presenza di interventi strutturali aziendali privi di valutazione d incidenza o dell autorizzazione; - in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. 4. ATTO A2: DIRETTIVA 80/68/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE Campo di applicazione Tutte le aziende sono interessate dal rispetto del presente Atto. Base giuridica nazionale Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni.

11 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 10 di 77 Base giuridica regionale DCR n.6 del Approvazione del Piano di Tutela delle acque art. 44 D.Lgs 152/99 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato da nitrati solventi provenienti da fonti agricole); LR n.20 del Norme per la tutela delle acque dall inquinamento ; DPGR n 46/R del Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 Norme per la tutela delle acque dall inquinamento. Descrizione degli impegni Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del D. Lgs. 152/2006) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c) dello stesso D. Lgs.), provenienti da imprese: dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; dedite ad allevamento di bestiame; dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità. Gli scarichi di acque reflue che non si configurano come domestiche devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo in conformità con le prescrizioni relative, previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti. Pertanto le aziende che devono avere un autorizzazione allo scarico diretto, rilasciata dalle Autorità competenti, sono quelle che non si trovano nelle condizioni previste dai punti a, b e c del comma 7 del citato art A seguito di tale impostazione legislativa, gli obblighi di condizionalità derivanti dall applicazione dell Atto A2 sono riferiti a: obblighi e divieti validi per tutte le aziende: 1) Corretto stoccaggio di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo; obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici: 2) Autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose, rilasciata degli Enti preposti; 3) Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell autorizzazione. Definizioni: SOSTANZE PERICOLOSE: combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari; ACQUE REFLUE DOMESTICHE: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 (1), g); SCARICO: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 74 (1), ff). Elementi di verifica Per tutte le aziende

12 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 11 di 77 Presenza di un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, per lo stoccaggio combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, prodotti fitosanitari o veterinari; Contenitori e distributori di carburanti e oli lubrificanti a perfetta tenuta; Assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari, Depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, aventi adeguata protezione dagli agenti atmosferici e posti su pavimenti impermeabilizzati. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di: a. bacino di contenimento; b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile. Saranno considerati non conformi i contenitori posti su mezzi mobili, se non provvisti di omologazione. Saranno considerate infrazioni con effetti extra-aziendali le infrazioni dell impegno 1 che interessino direttamente o indirettamente corsi d acqua naturali o artificiali (fossi, scoline, pozzi, etc.). Il controllo viene eseguito tramite ispezione presso i luoghi dove avviene lo stoccaggio dei prodotti contenenti le sostanze pericolose (olii usati, filtri e batterie usate dei veicoli; contenitori/distributori di carburanti e lubrificanti di origine petrolifera, prodotti fitosanitari o veterinari). Il tecnico controllore è tenuto a verificare che le caratteristiche dei siti di stoccaggio garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici, l impermeabilizzazione dei pavimenti e l isolamento delle sostanze pericolose da luoghi destinati al deposito di prodotti per l alimentazione umana o animale. Il tecnico presterà particolare attenzione nella rilevazione di depositi di oli lubrificanti o di batterie esauste e delle caratteristiche di tali depositi. Per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici Presenza e congruità dell autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del D. Lgs. 152/2006. Risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell applicazione delle disposizioni normative. Casi particolari Il caso di contenitori di carburanti posti all interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche. Determinazione dell infrazione Si ha violazione del presente Atto quando sia rilevato il mancato rispetto di uno degli impegni elencati. Portata, Gravità, Durata Bassa: Mancato rispetto del corretto stoccaggio in assenza di dispersione sul suolo delle sostanze pericolose (impegni in check list 1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,3.1) Media: Evidenza di dispersione di sostanze pericolose (impegno 1.3); in osservanza dell'autorizzazione che ha dato luogo a diffida (impegno 6)

13 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 12 di 77 Alta: Infrazioni con effetti extra-aziendali (impegno 4); assenza di autorizzazione allo scarico (impegno 5); assenza di provvedimenti che hanno generato revoca dell'autorizzazione (impegno 7). Inadempienze di importanza minore L inadempienza commessa è considerata di natura minore solo nel caso di assenza di locali idonei allo stoccaggio delle sostanze pericolose o in caso di contenitori di combustibili, lubrificanti e altre sostanze pericolose che non garantiscono una perfetta tenuta, in assenza di perdite. Azioni correttive Per questo atto l azione correttiva consiste nell adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio di sostanze pericolose e nel ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori di lubrificanti o di oli combustibili (entro 30 giorni). Impegni di ripristino Il presente atto prevede i seguenti interventi di ripristino (entro 30 giorni): 1) Adeguamento di ambienti e strutture per il corretto stoccaggio dei materiali pericolosi 2) rimozioni di deposito o accumuli di sostanze pericolose; 3) regolarizzazione degli inadempimenti relativi all autorizzazione allo scarico (rinnovo/rilascio) Intenzionalità Oltre a quanto già stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., si ha infrazione intenzionale: - quando il produttore dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno; - in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. 5. ATTO A3: DIRETTIVA 86/278/CEE PROTEZIONE DELL AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA Campo di applicazione Tutte le aziende sono interessate dal rispetto del presente Atto. Base giuridica nazionale Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell ambiente, in particolare del suolo, nell utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Base giuridica regionale LR n. 25 del Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati e successive modifiche ed integrazioni ; DPGR n. 14/R del Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell art. 5 L.R. 25/98 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti, contenente norme tecniche e procedurali per l esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti locali.

14 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 13 di 77 Descrizione degli impegni Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli: a. Agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi). b. Utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli); c. Produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione); Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l agricoltore ricopre. a. L Agricoltore che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi ha l obbligo di: a.1 far rispettare all utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa. b. L agricoltore che utilizza fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore) deve: b.1 rispettare gli adempimenti di cui ai punti a.1; b.2 acquisire e conservare: formulario di identificazione dei fanghi; autorizzazione allo spandimento in corso di validità; registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); notifica agli Enti competenti dell inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; b.3 essere iscritto all Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all azienda. c. L agricoltore che produce e utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore utilizzatore) deve: c.1 rispettare gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all autorità competente. Allo scopo di definire la posizione aziendale in relazione agli impegni, i dati sono stati rilevati attraverso la consultazione della banca dati creata presso ARTEA, contenente i dati delle informazioni sulle autorizzazioni allo spandimento concesse dalle Amministrazioni Provinciali e i dati acquisiti dall Arpat relativi ai riferimenti catastali dei terreni sui quali viene attuato lo spandimento. Oltre agli obblighi amministrativi il D.Lgsvo n.99/1992 elenca un elenco di divieti di utilizzazione dei fanghi in relazione alle condizioni agronomiche dei terreni. In particolare, non si possono utilizzare fanghi: su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni; su terreni in forte pendio (superiore al 15%); su terreni con ph molto acido (inferiore a 5); su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento; su terreni destinati all orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso; su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree. Elementi di verifica Per le aziende agricole che utilizzano e/o producono fanghi e che mettono a disposizione i propri terreni per lo spandimento, verificare: - presenza dell autorizzazione allo spandimento (indicare il numero della pratica e la data di rilascio);

15 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 14 di 77 - presenza della notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione nei tempi previsti. Determinazione dell infrazione Si ha violazione del presente Atto quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati. INDICI DI VERIFICA Portata, Gravità e Durata Bassa: Superficie interessata dalla violazione inferiore al 20% della SAU aziendale, purché non superiore ai 2 ha. Media: Superficie interessata dalla violazione superiore o uguale al 20% e inferiore o uguale al 30% della SAU aziendale, purché non superiore ai 3 ha; assenza della notifica di avvio delle operazioni di spandimento (impegno 2); assenza del registro di utilizzazione (impegno 4); assenza del registro di utilizzazione dei fanghi (impegno 4). Alta: Superficie interessata dalla violazione superiore al 30% della SAU aziendale o superiore ai 3 ha e/o contemporanea assenza del registro di utilizzazione (impegno 4) o della notifica di avvio delle operazioni di spandimento (impegno 2); assenza contestuale del registro e della notifica; presenza di effetti extra - aziendali; assenza dell autorizzazione all utilizzazione dei fanghi (impegno 1); assenza dell iscrizione all Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti (impegno 5); assenza/mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei fanghi da parte delle aziende produttrici (impegno 6). Casi particolari di Portata, Gravità e Durata Alta I parametri di portata, gravità e durata assumono livello alto nei seguenti casi: - assenza dell iscrizione all Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti (aziende utilizzatrici) - assenza e/o mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei fanghi prodotti (aziende produttrici utilizzatrici). Inadempienze di importanza minore Non previste. Azioni correttive Non previste. Impegni di ripristino Nel caso di non conformità rispetto alla documentazione amministrazione (per azienda produttrice-utilizzatrice), l azienda dovrà procedere alla regolarizzazione della stessa (entro 30 giorni). Intenzionalità Oltre a quanto già stabilito dall art. 71 (5) del Reg. CE 1122/09, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del DM 30125/2009 e s.m.i., i seguenti casi sono considerati infrazioni commesse intenzionalmente: - utilizzazione di fanghi privi del formulario di identificazione; - in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.

16 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 15 di ATTO A4: DIRETTIVA 91/676/CEE PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE Campo di applicazione Aziende agricole e con allevamenti i cui terreni ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), identificate dalla Regione Toscana. Base giuridica nazionale Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (e successive modifiche ed integrazioni. - Art. 74, lett. pp), definizione di zone vulnerabili : o zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi ; - Art. 92, designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola : o Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni. DM 19 aprile 1999, Approvazione del codice di buona pratica agricola Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n Base giuridica regionale DCR n. 170 del Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall inquinamento individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino regionale Toscana Costa. DGR n. 321 del e DGR n. 520 del Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell DCR n. 172 del Art. 18 e 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 concernente la tutela delle acque dall inquinamento individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del bacino del fiume Serchio DGR n. 322 del , DGR n.522 del e errata corrige della D.G.R. n. 522/07: Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell 8 maggio 2006 DCR n. 3 del : Individuazione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola denominate: zona costiera tra San Vincenzo e la Fossa Calda, zona del canale Maestro della Chiana, zona costiera della laguna di Orbetello e del lago di Burano. DGR n. 520 del : Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona costiera tra San Vincenzo e Fossa Calda (DCRT n. 3/2007) e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 321 dell DGR n. 521 del : Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona del Canale Maestro della Chiana. DGR n. 522 del : Perimetrazione di dettaglio della zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola denominata Zona costiera della Laguna di Orbetello e del lago di Burano e modifica alla delibera della Giunta Regionale n. 322 dell 8 maggio DCR n. 6 del : Approvazione del piano di tutela delle acque- Art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152(Disposizioni sulla tutela delle acque dall inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole). DPGR n. 32/R del e successive modifiche ed integrazioni Regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre LR n.20 del Norme per la tutela delle acque dall inquinamento. DPGR n 46/R del Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n 20 Norme per la tutela delle acque dall inquinamento.

17 Decreto 192/ MST Controlli Condizionalità 2011 Rev03 12/04/2012 Pag. 16 di 77 Applicazione Atto A4 e Requisito Minimo Fertilizzanti Relativamente all applicazione dell Atto A4 e del Requisito Minimo relativo ai Fertilizzanti (RMFer), nella tabella sottostante si riporta la casistica in cui possono trovarsi le aziende che presentano domanda di aiuto per il Regime di Premio Unico (RPU) e/o per la Misura 214 PSR, a seconda che i propri terreni ricadano nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e/o nelle Zone Ordinarie (ZO). ZVN e/o ZO RPU e/o PSR 214 RPU RPU e PSR 214 PSR 214 Terreni in ZVN A4 A4* A4 Terreni in ZVN e in ZO A4 sulle ZVN A4 su ZVN e FER su ZO A4 su ZVN e FER su ZO Terreni in ZO - FER sulle ZO FER sulle ZO 1 * in caso di infrazione, la riduzione si applica su premio RPU e premio PSR 214 Descrizione degli impegni Gli impegni applicabili a livello dell azienda agricola sono quelli previsti dal Programma di azione di cui al DPGR n.32/r del 13/07/2007. Elementi di verifica N.B. Nel caso in cui l azienda ricadente in ZVN non produca/utilizzi effluenti zootecnici, ammendanti organici e concimi azotati, è necessario che il controllore acquisisca apposita dichiarazione sottoscritta dal beneficiario o suo delegato ad assistere al controllo. Il controllore è tenuto a verificare la cessione degli effluenti zootecnici, nel caso di produzione in assenza di utilizzo, e ad annotare le verifiche effettuate (documentazione di accompagnamento art.22 reg.46/r/2008). Il controllo deve essere effettuato mediante le seguenti verifiche relative a: A. Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti B. Rispetto degli obblighi relativi agli stoccaggi C. Rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali e dei massimali per coltura D. Rispetto degli adempimenti di tipo amministrativo. L utilizzazione degli effluenti deve essere effettuata nel rispetto degli impegni e dei divieti di tipo agronomico previsti dal regolamento (Adempimenti da 1 a 4 della check list). Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti ADEMPIMENTI 1 - Utilizzazione di letame, concimi azotati e ammendanti organici e liquami (art.4 DPGR n.32/r/2006) 1 Utilizzazione su superfici interessate da attività agricola (fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale) 2 Assenza di utilizzazione su terreni con pendenza media, riferita ad una superficie omogenea, superiore al 25% 1 Tutti gli adempimenti sono ai sensi della DPGR n.32/r/2006

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

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