STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/18 16121 Genova Tel. (010) 542631 - Fax (010) 542666 E-mail address: studiopc@studiopacciani.com Circolare n. 10/2013 del 11 Ottobre 2013 MODELLO COMUNICAZIONE POLIVALENTE (Comunicazione delle operazioni rilevanti ai IVA Nuovo Spesometro ) 1 (Comunicazione operazioni effettuate con soggetti residenti o domiciliati in Paesi Black List) (Comunicazione degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino) 2 (Comunicazione operazioni legate al turismo effettuate in contanti in deroga all art. 49 comma 1 del DL n. 231/2007) (art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Provv. 2.8.2013 n. 94908) 1. Premessa L art. 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha modificato l art. 21, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha istituito l obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro ( spesometro ). Con il provvedimento del 2 agosto 2013 n. 94908, l Agenzia delle Entrate ha stabilito le nuove modalità tecniche ed i termini relativi alla comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 21 del DL 78/2010. 1 Art. 21 Decreto Legge n. 78/2010 2 Art. 16, lett. c) del DM 24/12/1993 Pagina 1 di 7
Nella serata di ieri l Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare il modello e le specifiche tecniche pubblicando sul sito il nuovo modello ministeriale polivalente definitivo con le relative specifiche tecniche, istruzioni e file di controllo telematico. Il nuovo modello di comunicazione polivalente è utilizzabile, oltre che per lo spesometro, anche per una serie di ulteriori adempimenti comunicativi che sono: A. la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori black list. Dovranno essere inserite nel nuovo modello di comunicazione (quadro BL) le operazioni a decorrere dal 1 ottobre 2013. L Agenzia ha previsto la possibilità di continuare ad utilizzare in alternativa al nuovo modello il precedente modello per le comunicazioni relative alle operazioni black list effettuate fino al 31 dicembre 2013. Non sono cambiati i termini di presentazione della comunicazione che rimangono a cadenza trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, per tutti gli altri soggetti la cadenza è mensile; B. la comunicazione degli acquisti presso operatori della Repubblica di San Marino ai sensi dell art. 16, lett. b), del D.M. 24 dicembre 1993. Anche per queste operazioni l Agenzia ha previsto la possibilità di continuare ad utilizzare in alternativa al nuovo modello le precedenti modalità di comunicazione con riferimento agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013; C. la comunicazione prevista per gli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggio e turismo (artt. 22 e 74 del DPR 633/1972) che devono comunicare gli acquisti in contanti pari o superiori a 1.000 euro, da parte di soggetti residenti in Paesi extra-ue ed in relazione a beni e servizi legati al turismo; D. la comunicazione dei dati relativi ai beni locati o noleggiati dagli operatori che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili; a questi soggetti è concessa la facoltà (e non l obbligo) di utilizzare il modello di comunicazione allegato al predetto provvedimento, in luogo di quello attualmente utilizzato, allegato al provvedimento del Direttore dell'agenzia del 21 novembre 2011. Pagina 2 di 7
Comunicazione delle operazioni rilevanti ai IVA Nuovo Spesometro Di seguito verranno esposte le modalità di compilazione e trasmissione della comunicazione presa in esame la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai IVA Nuovo Spesometro. 1. Termini della presentazione del nuovo spesometro e sanzioni Termini della presentazione Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che, per le comunicazioni relative al 2012, il termine è fissato: - al 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili; - al 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali. A partire dalle comunicazioni relative al 2013, invece: - i contribuenti mensili invieranno la comunicazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; - i contribuenti trimestrali invieranno la comunicazione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento Sanzioni L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.. Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro. Pagina 3 di 7
2. Soggetti obbligati alla comunicazione Sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle predette operazioni, i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi. 3. Oggetto della comunicazione ed esclusioni Operazioni oggetto della comunicazione Le operazioni oggetto della comunicazione sono: a) le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l obbligo di emissione della fattura; b) le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l obbligo di emissione della fattura, qualora l importo unitario dell operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento precisa che, nel caso in cui la fattura venga emessa spontaneamente da un soggetto non obbligato all emissione (commerciante al minuto di cui all art. 22, D.P.R. n. 633/1972), la fattura dovrà essere inserita anche se di importo inferiore a euro 3.600 al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Si rileva che le fatture ricevuta da contribuenti minimi, pur essendo fuori campo IVA, devono essere comunicate. Per altri casi particolari si rimanda a pagina 2 del modello delle istruzioni allegato alla presente mail. Operazioni escluse dalla comunicazione Sono espressamente escluse dalla comunicazione: - le importazioni; - le esportazioni di cui all art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72, in quanto soggette all obbligo di emissione della bolletta doganale. L obbligo sussiste per le esportazioni lettera c) comma 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali) e delle cosiddette triangolazioni ; - le operazioni intracomunitarie già acquisite tramite i modelli INTRA; Pagina 4 di 7
- le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria (quali operazioni connesse a contratti di assicurazione, somministrazione di energia elettrica, atti di compravendita immobiliare). L Agenzia delle Entrate nella risposta n. 2.3 riportata nella circolare n. 28 del 28 giugno 2011 ha precisato che le cessioni di autoveicoli, nonostante il particolare regime pubblicistico cui sono assoggettate, devono essere inserite nella comunicazione; - le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600 effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate; - le operazioni relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi black list - la operazioni degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino andranno esclusivamente comunicate utilizzando l apposita sezione SE del modello. 4. Modalità di predisposizione della comunicazione A differenza della precedente comunicazione, la nuova prevede la possibilità che i dati vengano esposti per ogni cliente e/o fornitore in forma aggregata o analitica. Il provvedimento precisa però che l opzione esercitata, tramite l indicazione nel frontespizio del modello, è vincolante per l intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. Dati aggregati Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: - la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale; - il numero delle operazioni aggregate; - l importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; - l importo totale delle operazioni fuori campo Iva; - l importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura; - l importo totale delle note di variazione; - l imposta totale sulle operazioni imponibili; - l imposta totale relativa alle note di variazione. Pagina 5 di 7
Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare: - anno di riferimento; - codice fiscale del cessionario o committente; - i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. Dati analitici Nel caso di invio dei dati in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare relativamente alle operazioni documentate da fattura, per ciascuna cessione o prestazione sono: - anno di riferimento; - la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; - per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell Iva e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; - per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell IVA e l imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica: - codice fiscale del cessionario o committente; - i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto. 5. Modalità di trasmissione dei dati La comunicazione dovrà essere trasmessa in via telematica attraverso i canali predisposti dall Agenzia delle Entrate (Fisconline Entratel). Di seguito si riporta il link al sito dell l Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/ope razioni+rilevanti+fini+iva/ ***** Pagina 6 di 7
Trasmissione del file da parte dello Studio Qualora riteniate di incaricare lo Studio all invio della comunicazione Vi preghiamo di inviare via mail il file da trasmettere inserendo nell oggetto della mail la seguente dicitura: elenco clienti e fornitori (denominazione sociale). Il file inoltre dovrà contenere i dati relativi all impegno alla trasmissione telematica che riportiamo di seguito: - Codice fiscale dell intermediario: 00946310109 - Impegno a trasmettere in via telematica: 1 Comunicazione predisposta dal contribuente - Data impegno: una data antecedente all inoltro via mail allo Studio del file da inviare Al fine di poter adempiere alla trasmissione entro la scadenza del 12 novembre (21 novembre per i contribuenti trimestrali) Vi invitiamo a trasmettere il file entro e non oltre martedì 5 novembre. Eventuali comunicazioni trasmesse oltre tale data dovranno essere preventivamente concordate telefonicamente con il Dott. Andrea Pacciani. Si allega: 1) Provvedimento della Agenzia delle Entrate n. 94908/2013; 2) Modello e istruzioni pubblicato in data 10 ottobre 2013; 3) Nuove specifiche tecniche pubblicate in data 10 ottobre 2013. Pagina 7 di 7