Parco nazionale/cta N. di pratiche svolte Specie in % a cui è stato attribuito il danno Superficie interessata (ha) Ammontare complessivo del danno P.N. DELLA VAL GRANDE 1 1% cinghiale,56 257,7 P.N. DELLO STELVIO 115 Ungulati, soprattutto cervo (99%) 386,53 69.952, P.N. DELLE DOLOMITI BELLUNESI,, P.N. DELLE CINQUE TERRE 2 95% cinghiale 2% capriolo, 3% tasso 2,17 dato non disponibile P.N. DELLE FORESTE CASENTINESI 19 88% cinghiale e cervidi, 8% cervo, 4% cinghiali 257, 4.72, P.N. APPENNINO TOSCO-EMILIANO,, P.N. DELL'ARCIPELAGO TOSCANO 5 6% cinghiale 2% muflone, 2% lepre dato non disponibile 2.541,5 P.N. DEI MONTI SIBILLINI 319 97% cinghiale 3% capriolo dato non disponibile 272.96,46 P.N. DEL G. SASSO E M. DELLA LAGA 634 99,1% cinghiale,9% non accertabile dato non disponibile 647.45,37 P.N. DELLA MAIELLA 283 75% cinghiale 19% cervo, 6% altri 237, 144.831,28 P.N. DELL'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 197 14% cinghiale 34% cervo, 12% ungulati, 4% orso dato non disponibile 78.135, P.N. DEL CIRCEO,, P.N. DEL VESUVIO,, P.N. DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 577 P.N. DELL'APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, LAGONEGRESE INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE - Anno 212 88% cinghiale, 5% volatili, 2% cervo, 4% non risarcite, 1% tasso e volpe 1157,3 29.332,26 141 dato non disponibile dato non disponibile 84.476,89 P.N. DEL GARGANO 27 66% cinghiale 34% storno 268,85 36.319, P.N. DELL'ALTA MURGIA 62 1% cinghiale 21, 49., P.N. DEL POLLINO 838 99,76% cinghiale,,24% cervo dato non disponibile 696.822,9 P.N. DELLA SILA,, P.N. DELL'ASPROMONTE 7 1% cinghiale 11, 9.8,
TOTALE 3317 253,41 2.341.78,36 Parco nazionale/cta N. di pratiche svolte Specie in % a cui è stato attribuito il danno N. di capi totali predati (bovini, ovini, caprini) Ammontare complessivo del danno P.N. DELLA VAL GRANDE, P.N. DELLO STELVIO, P.N. DELLE DOLOMITI BELLUNESI 1 1% orso 5 2.964, P.N. DELLE CINQUE TERRE, P.N. DELLE FORESTE CASENTINESI 2 5% lupo, 5% volpe 17 55, P.N. APPENNINO TOSCO-EMILIANO, P.N. DELL'ARCIPELAGO TOSCANO, P.N. DEI MONTI SIBILLINI 8 88% lupo, 12% volpe 14 3.23,45 P.N. DEL G. SASSO E M. DELLA LAGA 416 8% lupo, 18% non accertabile, 1% volpe,,5% cinghiale,,5% faina 992 239.268,47 P.N. DELLA MAIELLA 93 86% lupo, 9% orso, 5% altri (volpe, faina) 16 45.84,1 P.N. DELL'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 88 5,1% lupo, 25,6% non accertabile, 2,5% orso, 1,6% volpe, 2% mustelide,,1% cinghiale,,1% 1743 246.471,37 P.N. DEL CIRCEO, P.N. DEL VESUVIO, P.N. DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 72 P.N. DELL'APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, LAGONEGRESE INDENNIZZO DANNI DA FAUNA SELVATICA AGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI - Anno 212 12,5% lupo, 59,72% non accert.le, 4,17% canide, 23,61% non risarcite 77 22.938,12, P.N. DEL GARGANO 19 1% lupo 327 6.92, P.N. DELL'ALTA MURGIA 23 1% lupo 68 6.14, P.N. DEL POLLINO 15 1% lupo 443 56.88,85 P.N. DELLA SILA 6 1% lupo 9 dato non disponibile
P.N. DEL'ASPROMONTE 1 1% lupo e cani selvatici 4 15.7, TOTALE 177 3841 699.994,27 INTERVENTI DI CONTROLLO NUMERICO DELLE SPECIE CHE PROVOCANO DANNI - Anno 212 Parco nazionale/cta P.N. DELLA VAL GRANDE P.N. DELLO STELVIO P.N. DELLE DOLOMITI BELLUNESI P.N. DELLE CINQUE TERRE P.N. DELLE FORESTE CASENTINESI P.N. APPENNINO TOSCO-EMILIANO P.N. DELL'ARCIPELAGO TOSCANO P.N. DEI MONTI SIBILLINI P.N. DEL G. SASSO E M. DELLA LAGA P.N. DELLA MAIELLA P.N. DELL'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE P.N. DEL CIRCEO P.N. DEL VESUVIO P.N. DEL CILENTO E VALLO DI DIANO P.N. DELL'APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, LAGONEGRESE P.N. DEL GARGANO P.N. DELL'ALTA MURGIA P.N. DEL POLLINO P.N. DELLA SILA P.N. DEL'ASPROMONTE TOTALE Abbattimenti selettivi n. capi abbattuti 6 cinghiali 98 cervi 128 cinghiali 46 cinghiali 199 cinghiali e 131 mufloni 319 cinghiali dato non disponibile 1352 cinghiali 25 cinghiali, 131 mufloni e 98 cervi Recinti di cattura n. di capi catturati 27 cinghiali 9 cervi e 4 stambecchi 5 cervi 993 cinghiali e 122 mufloni 426 cinghiali 1446 cinghiali, 122 mufloni, 14cervi e 4 stambecchi
Ministero delle politiche agricole Roma, 22.1.213 h 14.3 alimentari e forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE TESTO AUDIZIONE SIG. CAPO DEL CORPO 13^ COMMISSIONE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) Oggetto: Aree protette problematiche e prospettive di riforma della legge 394/91 Audizione Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica: esame congiunto dei disegni di legge nn.119,14 e 134 in materia di aree protette. In riferimento al disegno di legge A.S. 119 recante Nuove disposizioni in materia di aree protette di iniziativa del Senatore D Alì, si riportano alcune considerazioni per gli aspetti di competenza del Corpo forestale dello Stato. 1. Sorveglianza nei Parchi con estensione a mare Concorso con la Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda la sorveglianza dei Parchi nazionali con estensione a mare, si propongono le seguenti modifiche all articolo 9 del disegno di legge in esame che va a modificare l articolo 19 della legge quadro 394/91.
Al comma 12 va meglio specificata la competenza delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle estensioni a mare dei parchi nazionali e non, genericamente, sui parchi nazionali con estensione a mare il che potrebbe ingenerare confusioni di ruoli; si propone, pertanto, di inserire nel disegno di legge in esame una modifica normativa che faccia salvi i compiti di sorveglianza attribuiti al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell articolo 21 della legge 394/91. Di conseguenza allo stesso comma 12 dovrebbe essere inserita la previsione che il decreto interministeriale ivi previsto (individuazione risorse Capitanerie di porto da destinare alla sorveglianza aree marine protette) dovrà tenere in conto delle squadre nautiche del Corpo forestale dello Stato già istituite ed operative, alla data di entrata in vigore della legge, presso il parchi nazionali con estensioni a mare (Arcipelago Toscano, Circeo, Cilento) che continueranno nello svolgimento della sorveglianza delle estensioni a mare dei suddetti parchi cui il Corpo delle Capitanerie di porto potrà essere chiamato a concorrere - nei casi ritenuti necessari - da parte dell ente parco. 2. Gestione dei Beni demaniali presenti nel territorio dell area protetta. Per quanto riguarda la gestione dei beni demaniali presenti nell area protetta si propone la seguente modifica normativa all articolo 6 del disegno di legge in esame che va a modificare l articolo 16 della legge quadro 394/91. Al comma 1 undecies ai fini della loro esclusione dalla previsione di passaggio in concessone gratuita all ente di gestione dell area protetta, oltre ai beni demaniali destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale sarebbe necessario inserire anche quelli in uso governativo al Corpo forestale dello Stato stante la funzionalità di tali beni alle attività e ai compiti istituzionali attribuiti al CFS dalla normativa vigente (conservazione biodiversità, educazione ambientale, tutela ambientale, ecc.). 3. Sanzioni amministrative. Modifiche all articolo 1, comma 6 del disegno di legge in esame che modifica l articolo 3 della legge quadro 394/91. A tal riguardo è stata rilevata e già segnalata al Ministero dell ambiente, del territorio e del mare l esigenza di una uniforme interpretazione delle sanzioni amministrative previste all articolo 2
3, comma 2, per le violazioni delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette. In merito è stato sottolineato che alcuni enti parco hanno adottato specifici regolamenti che rimandano a tabelle sanzionatorie i cui importi edittali non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. A tal proposito si segnala che i limiti edittali (da lire 5. a due milioni), fissati nel 1991, non sono stati mai aumentati. Si ritiene, quindi, utile prospettare un loro aumento una tantum, per assicurarne un effettivo potere deterrente, nella misura di circa 4 volte (da euro 1, ad euro 4.,). Si potrebbe, poi, proporre una misura normativa - analoga a quella dell articolo 1, comma 6 del disegno di legge D ALI relativo alle aree marine protette - che preveda l aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all articolo 3 della legge quadro 394/91, ogni cinque anni, con decreto del Ministero dell ambiente. Al fine di eliminare i dubbi interpretativi sulla portata applicativa del comma 2 dell articolo 3 della legge quadro nonchè la possibilità di adottare regolamenti con limiti edittali differenti sul territorio nazionale, si potrebbe, infine, meglio specificare il tenore della suddetta norma nei termini che seguono: La violazione ai divieti e alle disposizioni contenuti nei provvedimenti istitutivi delle aree protette e nei relativi regolamenti nonché nei provvedimenti adottati dall organismo di gestione dell area protetta, ai sensi degli articoli 9 e 21 della presente legge, è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1, a euro 4.,. 4. Composizione del Consiglio direttivo e nomina del Direttore Per quanto riguarda la composizione del Consiglio direttivo di cui all articolo 4 del disegno di legge in esame che modifica l articolo 9 della legge quadro 394/91 si evidenzia che: l unico rappresentate di organi istituzionali nazionali rimarrebbe quello dell ISPRA il quale, pur essendo titolare di aspetti conoscitivi e scientifici in materia di gestione di flora e fauna selvatiche, resterebbe una voce isolata in un organo composto essenzialmente da referenti di interessi di categoria o locali, e non di portata generale. Appare, pertanto, importante mantenere la presenza di un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministero dell ambiente, del territorio e del mare 3
che contribuirebbero, ciascuno per le proprie competenze, in modo determinante, a fornire quegli elementi di conoscenza d ordine tecnico-giuridico sulle materie ambientali, del contesto socio-economico e delle sue dinamiche criminali, per svolgere efficacemente i delicati compiti deliberativi che la norma assegna al Consiglio direttivo. Per quanto riguarda la nomina di Direttore, si evidenzia la possibilità di individuare la figura del direttore attraverso apposita selezione per titoli, possedute in relazione alla specificità dell incarico in base a criteri definiti con Decreto del Ministero dell ambiente, del territorio e del mare. 5. Aree contigue e circoscrizione dei CTA Per quanto attiene al nuovo procedimento di individuazione delle aree contigue e al più incisivo potere regolamentare che attribuito in capo all ente parco, secondo le previsioni dall articolo 5 del disegno di legge A.S. 119 che modifica gli articoli 11 e 12 della legge quadro 394/91, si ritiene di dover accompagnare tali proposte normative con la consequenziale introduzione di un nuovo comma nello stesso articolo 5 che preveda la automatica estensione della circoscrizione di competenza dei Coordinamenti territoriali per l ambiente del Corpo forestale dello Stato, in modo da ricomprendere anche tali aree contigue nell ambito territoriale soggetto alla sorveglianza svolta alle dipendenze funzionali dell ente, al fine di assicurare l efficace e coordinato esercizio della sorveglianza dell area protetta. 6. Controllo della fauna selvatica In merito all articolo 7 del disegno di legge in esame che modifica l articolo 11 della legge quadro 394/91 per quanto concerne il controllo della fauna, si evidenzia che il testo di legge intende affrontare il problema della densità di alcune specie animali con particolare riferimento al cinghiale. E innegabilmente un problema molto sentito nel mondo rurale ma le proposte generalmente avanzate di soluzione sono certamente destinate a fallire o ad ottenere minimi successi limitati nel tempo. Per quanto riguarda il cinghiale in particolare il disegno di legge perseguirebbe nelle zone non vocate l obiettivo dell eradicazione. L operazione di eradicazione nelle suddette zone, pur sottoposta al parere obbligatorio e vincolante dell ISPRA verrebbe attuata, senza necessità di un piano di prelievo. 4
Si evidenzia che nel 21 il Ministero dell Ambiente e l ISPRA hanno pubblicato le linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette (Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 21 Linee guida per la gestione del Cinghiale Sus scrofa nelle aree protette. 2 edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min.Ambiente ISPRA). Questo documento tecnico basato su evidenze scientifiche e proveniente dai soggetti istituzionalmente preposti a formulare indicazioni in materia dovrebbe con ogni evidenza costituire la base per le decisioni di ordine normativo e poi gestionale. In tale documento non è contemplato né il concetto di area non vocata (termine di matrice venatoria inadeguato alla situazione trattata), né di eradicazione. Quest ultima è infatti un operazione verosimile unicamente qualora fosse impedito il successivo afflusso di individui dall esterno. Trattasi ovvero di interventi fattibili in ambienti a vario livello confinati come ad esempio le isole o i massicci montuosi isolati. E inverosimile l ipotesi di eradicare il cinghiale da determinate aree quando l intero territorio agro-silvo-pastorale è interessato dalla presenza dei cinghiali all interno e all esterno delle aree protette. Contrariamente a quanto formulato nel DDL in esame il documento dell ISPRA e del Ministero dell Ambiente sottolineano la necessità di una pianificazione scrupolosa e calibrata. Pertanto, visto il livello nazionale del problema si riterrebbe utile la creazione di un tavolo di coordinamento condiviso tra i soggetti istituzionali competenti in materia. Per quanto attiene gli aspetti sanzionatori a carico di coloro che esercitano il controllo con modalità non conformi a quelle predeterminate, il DDL in esame demanda alle sanzioni disciplinari dell ente parco o all esclusione dai successivi interventi. E necessario che tale disposizione faccia salve le sanzioni amministrative e penali vigenti poiché in caso contrario gli atti di bracconaggio compiuti all interno dell area protetta potrebbero venire puniti paradossalmente con pene più lievi di quelli compiuti nei Parchi.. 5