1. PROFILO AZIENDALE (CHI SIAMO)

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1. PROFILO AZIENDALE (CHI SIAMO) 1.1 Cenni storici La Legge Regionale n. 45 del 05/12/1979 (emanata in attuazione della Legge n. 833 del 23/12/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale) costituiva, nel territorio della provincia di Savona, 4 Unità Sanitarie Locali (IV Albenganese, V del Del Finalese, VI Delle Bormide e VII Del Savonese ); successivamente la Legge Regionale n. 20 del 10/05/1993 ne prevedeva l accorpamento dando vita, dall 11/08/1993, all Unità Sanitaria Locale n. 2 Savonese con competenza estesa a tutto il territorio provinciale. Tale operazione, configurandosi come una tappa del percorso mirato a realizzare la c.d. aziendalizzazione del Servizio Sanitario nazionale era accompagnata dall affidamento della direzione delle UU.SS.LL. liguri a Commissari regionali (in carica fino al 31/12/1994) con il compito di garantire la gestione provvisoria e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla loro trasformazione in aziende; la deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria n. 8896 del 23/12/1994 sanciva la conclusione del periodo transitorio costituendo tra le altre, a decorrere dall 1/1/1995 (in attuazione del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502), l Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese con contestuale nomina del direttore generale; contestualmente veniva costituita, con sede a Pietra Ligure, l Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona. Sono successivamente intervenuti diversi provvedimenti legislativi sia nazionali (di modifica ed integrazione del predetto D.Lgs. 30/12/1992 n. 502) che regionali tra i quali la Legge Regionale n. 41 del 7/12/2006 Riordino del Servizio Sanitario Regionale ; l art. 27 di quest ultima, nel confermare l assetto del Servizio Sanitario ligure così come delineato dalla previgente normativa, ha stabilito altresì al comma 3 che il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, possa costituire nuove Aziende ospedaliere ovvero sopprimere o modificare, a seguito di accorpamenti con altre strutture ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Villa Scassi Ospedale Civile di Genova ed Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 1

Utilizzando tale facoltà il Consiglio regionale, con la Deliberazione del n. 8 del 28/02/2008 Stralcio del piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova definizione di alcune Aziende sanitarie (punto 5.1.1 dell allegato A ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI CURA E DI ASSISTENZA ) ha stabilito tra l altro la confluenza dell Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona nell A.S.L. n. 2 Savonese a decorrere dal 01/07/2008, alla quale pertanto da tale data fanno capo tutti i presidi ospedalieri e territoriali appartenenti al Servizio Sanitario regionale. 1.2 Quadro normativo L attività dell A.S.L. n. 2 è regolata da disposizioni legislative di fonte statale e regionale e da norme interne. La citata Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel definire il Servizio Sanitario nazionale precisava, all art. 1, che lo stesso è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l uguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio. In particolare l articolo 10 stabiliva che alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull intero territorio nazionale mediante una rete completa di Unità Sanitarie Locali, definendo in seguito le stesse come il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati e delle comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale. Oltre a disciplinare la struttura e il funzionamento delle UU.SS.LL. la suddetta Legge individuava prestazioni che le stesse dovevano erogare (prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale) affidando inoltre alle regioni le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi della Stato; introduceva inoltre il metodo della programmazione dei servizi articolato su un piano sanitario nazionale (destinato a delineare le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del S.S.N.) da attuarsi attraverso Piani Regionali. 2

Questi ultimi, da approvarsi con leggi regionali, condividono la durata triennale del Piano Sanitario nazionale e devono assicurare i livelli di prestazioni sanitarie che devono comunque essere garantite gratuitamente o tramite partecipazione dell assistito alla spesa (ticket) a tutti i cittadini. Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 (modificato dal D.Lgs. 15/12/1993 n. 517 e dal 19/6/1999 n. 229/1999) ha innovato profondamente l assetto istituzionale delle Unità Sanitarie Locali costituendole, a conclusione del percorso sinteticamente evidenziato al punto 1.1, in aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ; nel quadro del citato processo di aziendalizzazione le norme richiamate prevedono, tra l altro, il regime della proprietà privata per i rapporti che investono il patrimonio delle unità sanitarie locali e stabiliscono (art. 5 del D.Lgs. n. 229/1999) l abbandono della contabilità finanziaria (tradizionalmente utilizzata nello Stato e negli Enti della Pubblica Amministrazione) e la contestuale introduzione della contabilità economica che, pur con la presenza di qualche aspetto peculiare, ricalca sostanzialmente il modello in vigore nella generalità delle aziende del settore privato. Il citato D.Lgs. 502/1992 definisce inoltre, all articolo 3, l organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, elencandone strutture, organi direzionali, articolazioni operative e relativi compiti e funzioni; per un più approfondito esame delle disposizioni in tema di organizzazione si rinvia al successivo punto 1.4 Governance Aziendale e Modello organizzativo. A livello regionale il D.Lgs. 502/1992 ha trovato completa attuazione con la Legge Regionale 8/8/1994 n. 42 che ribadisce i principi di autonomia introdotti dalla normativa nazionale precisando l articolazione organizzativa e le strutture delle Aziende Sanitarie e dedicando in particolare il Titolo III ai rapporti tra la Regione e le stesse; al riguardo viene dato rilievo alle funzioni di indirizzo, verifica e coordinamento esercitate dalla Regione, finalizzate ad assicurare l uniformità dei servizi sul territorio regionale, nonché il rispetto dei principi e degli obiettivi fondamentali definiti dal Piano sanitario regionale. In tale contesto la citata Legge Regionale, limitatamente alle parti che non interessate dalle modifiche e dalle parziali abrogazioni previste dalla successiva L. R. 24/3/2000 n. 25, elenca una serie di atti soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale quali, tra l altro, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio. 3

Va inoltre ricordata la Legge Regionale 8/2/1995 n. 10 ( Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale ) che, oltre ad individuare le modalità del finanziamento regionale, introduce criteri gestionali nuovi in aderenza alla natura aziendale degli Enti citati. La Legge Regionale 7/12/2006 n. 41 ha infine riordinato gli assetti istituzionali ed organizzativi del Servizio Sanitario Regionale precisando le funzioni della Regione e la struttura e gli organi delle Aziende del Servizio prevedendo inoltre tra l altro: l accentuazione dei meccanismi di concertazione e cooperazione tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Locali (Conferenza dei Sindaci) e degli strumenti di partecipazione da parte dei cittadini, delle organizzazioni professionali e sindacali e delle associazioni di volontariato; l istituzione dell Agenzia Sanitaria Regionale quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica di diritto pubblico destinato a svolgere attività di supporto e di consulenza tecnica all organizzazione regionale (studi, ricerche, istruttorie di progetti e sevizi di controllo. 1.3 Missione aziendale e principi di riferimento In ottemperanza all art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 con l Atto di Autonomia Aziendale le Aziende Sanitarie disciplinano la loro organizzazione ed il loro funzionamento nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla Regione. Tale atto per l A.S.L. n. 2 Savonese è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1340 del 29/11/2001; il contenuto dello stesso va coordinato con le disposizioni di cui alla citata L.R. n. 41/2006. Secondo l enunciazione di cui all art. 1 dell atto stesso l Azienda provvede, con azione integrata con le comunità locali, ad assicurare i livelli essenziali uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello Regionale. L azione dell A.S.L. n. 2 è finalizzata principalmente ad assicurare: 4

1) l assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro; 2) l assistenza distrettuale; 3) l assistenza ospedaliera. L attività aziendale è informata a principi coerenti con le nozioni di equità, universalità, imparzialità che ispirano il Servizio Sanitario; la tutela della salute fisica, secondo quanto stabilito dalla Legge 833/1978, deve inoltre essere assicurata nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana e con la partecipazione e la responsabilizzazione dei cittadini. 1.4 Governance aziendale e modello organizzativo L art. 4 dell Atto prevede l organizzazione dell A.S.L. n. 2 con finalità di armonizzazione delle azioni amministrative e sanitarie assicurando in particolare: 1) lo sviluppo del processo di aziendalizzazione, inteso come realizzazione di un modello organizzativo ispirato a principi imprenditoriali, pur nel rispetto di funzioni di natura pubblica; 2) lo spostamento del processo decisionale a livello della dirigenza dei centri di responsabilità; 3) la flessibilità organizzativa e procedurale allo scopo di agevolare l utilizzo appropriato delle risorse disponibili; 4) la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la pari opportunità in ordine all accesso, all impiego e all inserimento in azienda, ai percorsi formativi, all affidamento degli incarichi, allo sviluppo professionale; 5) la garanzia della legittimità, dell imparzialità e della trasparenza dell azione amministrativa, la tutela e la partecipazione dei cittadini, delle loro organizzazioni, delle forze sociali e degli organismi di volontariato, l esaustività, la tempestività e la diffusione dell informazione; 5

6) la dipartimentalizzazione, attraverso lo sviluppo dei processi di aggregazione delle strutture amministrative e sanitarie complesse e semplici a valenza dipartimentale, secondo le funzioni attribuite alle singole aziende dal piano sanitario regionale o definite negli accordi contrattuali; 7) la distrettualizzazione attraverso lo sviluppo di processi di articolazione del territorio aziendale finalizzati ad assicurare, alla popolazione di riferimento, l accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; 8) la promozione dell adeguata conoscenza, da parte della cittadinanza e dei dipendenti, delle strategie aziendali, dei piani di sviluppo per l accesso ai servizi e la crescita della qualità; ORGANI DELL AZIENDA L art. 18 della citata L.R. n. 41/2006 riserva la qualifica di organi dell Azienda al Direttore Generale, al Collegio Sindacale ed al Collegio di direzione. Il Direttore Generale (art. 19 L.R. 41/2006) Il Direttore Generale: è il rappresentante legale dell Azienda ed ha la responsabilità della gestione, assumendo gli atti di volontà dell Azienda di carattere regolamentare e strategico, nonché i principali atti di rilevanza economica; è responsabile del raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Regione nonché della corretta ed economica gestione dell Azienda. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale e dura in carica tre anni prorogabili a cinque una sola volta; l incarico può essere rinnovato. II Direttore Generale viene scelto nell ambito dell elenco degli aventi titolo alla nomina di direttore generale istituito presso la Regione ai sensi dell art. 23 della L.R. 6

n. 41/2006; in tale elenco possono essere iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall art. 3 bis della D.Lgs. 502/1992, tra i quali in particolare. diploma di laurea; esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Il Direttore Generale nomina: il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, che lo coadiuvano nell esercizio delle proprie funzioni, a norma dell art. 19 comma 4b) e dell art. 22 comma 1 della L.R. n. 41/2006; i membri del Collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti, a norma dell art. 19 comma 4a) della L.R. n. 41/2006; Il Collegio sindacale (art. 20 L.R. 41/2006) Il Collegio sindacale è l organo di controllo dell Azienda, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell Economia e delle Finanze), uno dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. In ottemperanza all art. 3 ter del D.Lgs. n. 229/1999 il Collegio Sindacale: a) verifica l amministrazione dell Azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 7

d) a tal fine riferisce almeno trimestralmente alla Regione sui risultati del riscontro eseguito e trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull andamento dell Azienda alla Conferenza dei Sindaci. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. Il Collegio di Direzione (art. 21 L.R. 41/2006) Il Direttore Generale, nell espletamento delle funzioni di governo e di direzione strategica della gestione aziendale, si avvale del Collegio di Direzione, con compiti relativi al governo delle attività cliniche e all appropriatezza dei percorsi diagnosticoassistenziali, all innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, all organizzazione ed allo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca. Il Collegio di direzione viene convocato non meno di quattro volte l anno ed è composto da: a) il direttore generale, che lo presiede e ne determina l attività; b) il direttore sanitario; c) il direttore amministrativo; d) i direttori dei Dipartimenti sanitari; e) i dirigenti medici responsabili di presidio ospedaliero; f) i direttori di Distretto; g) il responsabile dell area infermieristica; h) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica; i) un responsabile per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999 n. 42 (disposizioni in materia di professioni sanitarie) ad eccezione dell area infermieristica di cui alla lettera g). j) i responsabili di cui alle lettere h) ed i) sono individuati dal direttore generale con procedure elettive definite dalla Giunta regionale. 8

DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DIRETTORE SANITARIO Il Direttore Amministrativo (art. 22 L.R. 41/2006) Il Direttore Amministrativo: sovrintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi aziendali e controlla periodicamente le proposte e gli atti emanati dai responsabili delle Unità Operative (ora Strutture Complesse); adotta ogni provvedimento conferitogli dall Atto Aziendale (in particolare fornendo parere obbligatorio al Direttore Generale sui provvedimenti proposti dalla dirigenza ed in genere su qualsiasi attività dell Azienda). Il Direttore Amministrativo è nominato dal Direttore Generale tra i soggetti iscritti nell elenco regionale istituito dall art. 23 della L.R. n. 41/2006; dura in carica tre anni prorogabili a cinque una sola volta e l incarico può essere rinnovato. Per l iscrizione nell elenco di cui sopra è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall art. 3 del D.Lgs. 502/1992, tra i quali: 1. la laurea in discipline giuridiche o economiche; 2. l attività almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione Il Direttore Sanitario (art. 22 L.R. 41/2006) Il Direttore Sanitario: è il responsabile della gestione integrata dei servizi sanitari e del conseguimento degli obiettivi di salute previsti dalla legge e dai piani aziendali; fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza; presiede agli aspetti igienico sanitari aziendali ed alla qualità ed appropriatezza delle prestazioni rese garantendo l integrazione dei 9

percorsi assistenziali all interno dei presidi ospedalieri e tra l ospedale ed il territorio. Il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale tra i soggetti iscritti nell elenco regionale istituito dall art. 23 della L.R. n. 41/2006; dura in carica tre anni prorogabili a cinque una sola volta e l incarico può essere rinnovato. Per l iscrizione nell elenco di cui sopra è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall art. 3 del D.Lgs. 502/1992, tra i quali: 1. la laurea in medicina; 2. l attività, almeno quinquennale, di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ORGANISMI COLLEGIALI Il Consiglio dei sanitari (art. 24 L.R. 41/2006) Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e dura in carica 5 anni; è presieduto dal Direttore Sanitario ed è composto da rappresentanti di tutte le categorie di personale sanitario. Il Consiglio dei Sanitari svolge in generale attività di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento dei servizi sanitari. Il Consiglio dei sanitari esprime parere: a) sull atto di autonomia aziendale e sui piani attuativi aziendali; b) sulle materie individuate dall atto di autonomia aziendale; c) su richiesta del direttore generale o del direttore sanitario. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni. Il Comitato etico Il Comitato etico ha il compito di assicurare la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere di tutti i soggetti coinvolti nelle sperimentazioni cliniche condotte dall Azienda; la sua attività è prevalentemente orientata alla formulazione di pareri in merito alle richieste di autorizzazione alle suddette sperimentazioni. 10

MODELLO ORGANIZZATIVO Il modello organizzativo Aziendale è fondato come già accennato su una struttura di tipo dipartimentale. L Atto Aziendale ha fissato le seguenti linee di indirizzo che hanno guidato l Azienda nella definizione degli assetti organizzativi: a) l articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto; b) il collegamento dell attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e l interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) la trasparenza, attraverso l istituzione di apposite strutture per l informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, l attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso; d) l armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro, con le esigenze dell utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché quelli del lavoro privato; e) la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato dell attività lavorativa; umane; f) la flessibilità nell organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse g) l organizzazione deve tendere ad assicurare autonomia e responsabilità indirizzando gli uffici, i servizi e le divisioni a perseguire la logica del risultato finale dell Azienda abbandonando la tradizionale cultura delle competenze formali e del processo amministrativo quale obiettivo fine a se stesso. 11

L Azienda si articola in Dipartimenti, Distretti, Presidi Ospedalieri e Unità Operative (ora denominate Strutture Complesse). I Dipartimenti L organizzazione dell Azienda è di tipo dipartimentale; l Atto Aziendale prevede che i Dipartimenti siano costituiti da strutture omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti. I dipartimenti rappresentano il modello operativo dell azienda e svolgono attività professionali e gestionali mediche, tecnico-sanitarie e tecnico-amministrative. I Dipartimenti possono essere strutturali, funzionali, interaziendali. Sono previsti Dipartimenti strutturali in presenza di unità operative o servizi omogenei per tipologia di attività, di personale e nell ambito di strutture edilizie comuni. I Dipartimenti Funzionali, invece, si differenziano per un sistema di aggregazione collegato ad una funzione comune, anziché alla tipologia di personale e di prestazioni. Costituisce modello organizzativo eccezionale ed è finalizzato dall opportunità di aggregare strutture complesse e semplici totalmente indipendenti tra di loro al fine di assicurare la continuità diagnostica e terapeutica ai cittadini. L Atto Aziendale prevede anche i Dipartimenti Interaziendali che aggregano strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale, appartenenti ad aziende diverse; tale forma di aggregazione ha natura eccezionale e rispecchia l esigenza di integrazione di determinate strutture omogenee tra di loro sul territorio ai fini di un più efficace coordinamento delle attività e di una economicità nella gestione delle risorse. L A.S.L. n. 2 partecipa: al Dipartimento di informatica e comunicazione tecnologica (con l A.S.L. n. 1 imperiese); al Dipartimento del farmaco del Ponente (con l A.S.L. n. 1 imperiese); al Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale (con l A.S.L. n. 1 imperiese); al Dipartimento interaziendale di Neuroscienze (l A.S.L. n. 1 imperiese); 12

Va osservato che la normativa introdotta dalla L.R. n. 41/2006 prevede che i Dipartimenti aggreghino almeno quattro strutture organizzative complesse (in taluni casi anche semplici). La responsabilità del Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento, eletto dal Comitato di dipartimento (vedi altre) ai sensi dell art. 41 L.R. 41/2006 tra i dirigenti con incarico di direzione di una struttura complessa. Il Direttore rappresenta il Dipartimento nei rapporti con il Direttore generale e negozia con la Direzione aziendale il budget della struttura. Compete allo stesso inoltre il compito di garantire la miglior funzionalità delle strutture appartenenti al Dipartimento assumendo i provvedimenti necessari e facendo fronte in particolare alle carenze temporanee di personale al fine di mantenere la continuità dei servizi. Il Comitato di Dipartimento Il Comitato di Dipartimento, composto dai responsabili delle strutture organizzative, assicura la programmazione, l organizzazione delle attività e le funzioni di coordinamento del Dipartimento. Il Comitato provvede in particolare a: a) definire i percorsi di cura del paziente; b) adottare linee guida, protocolli terapeutici e operativi; c) programmare l utilizzo delle attrezzature, dei presidi e delle risorse; d) stabilire modelli e criteri per la verifica e la valutazione di audit clinico e di qualità; e) proporre piani di aggiornamento e riqualificazione del personale; f) eleggere il direttore di dipartimento. 13

Le Unità Operative (ora Strutture complesse) L Unità Operativa (ora Struttura complessa) è definita, dall Atto di Autonomia Aziendale, come la componente organizzativa dell Area Dipartimentale che svolge una funzione od un complesso di funzioni omogenee o affini nell ambito delle attività dipartimentali. Secondo la terminologia contenuta nella più recente normativa (vedasi da ultima la citata L.R. n. 41/2006), nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro la stessa è ora denominata Struttura complessa. Gli atti di organizzazione dell Azienda adottati fino al 30 giugno 2008 hanno peraltro mantenuto la vecchia denominazione. Ogni Unità Operativa è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e tecnico-operativa nell ambito degli indirizzi e delle direttive emanati dal Direttore dell Area Dipartimentale, dai Direttori Amministrativo e Sanitario e dal Direttore Generale e viene diretta da un dirigente nominato in conformità alle procedure stabilite dalla legge. Il Direttore di Unità Operativa (ora Struttura Complessa) svolge tutte le funzioni di gestione delle Struttura di competenza, programmandone l attività e curando la regolare erogazione delle prestazioni nonchè vigilando sull osservanza dei doveri d ufficio da parte del personale assegnato. I Distretti I Distretti costituiscono un articolazione territoriale dell Azienda, con il compito di assicurare alla popolazione residente la disponibilità e l accesso ai servizi e alle prestazioni di carattere sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria. I Distretti esercitano la c.d. funzione di committenza, con cui si valutano i bisogni, si allocano le risorse e si definiscono le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari a soddisfare i bisogni assistenziali della popolazione di riferimento; tale funzione deve essere garantita dalla Direzione del Distretto. I Distretti esercitano, inoltre, attraverso i dipartimenti territoriali, la funzione di produzione delle prestazioni e dei servizi di primo livello o di base garantita, secondo le caratteristiche definite dal programma delle attività territoriali, dal dipartimento 14

delle cure primarie, dalle articolazioni territoriali del dipartimento di salute mentale, del dipartimento per le dipendenze e dal dipartimento di prevenzione. Il Distretto assicura altresì agli Enti Locali il supporto tecnico nel processo d individuazione dei bisogni, di selezione delle priorità d intervento e nella realizzazione delle attività di promozione della salute. Il Direttore del Distretto è scelto fra soggetti, anche medici convenzionati, che abbiano maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un adeguata formazione nella loro organizzazione, in possesso dei requisiti per l accesso alla dirigenza e rappresenta e governa il Distretto attraverso la realizzazione del programma delle attività territoriali previsto all art. 36 della L.R. n. 42/2006. Inoltre: gestisce le risorse assegnate al Distretto in modo da garantire l accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale; supporta il Direttore Generale nei rapporti con i Sindaci del territorio di competenza. I Presidi Ospedalieri Il Presidio ospedaliero svolge la funzione di produzione ospedaliera. Nell ambito dell Azienda sono stati individuati due presidi ospedalieri costituiti dal P.O. Savona - Cairo Montenotte e dal P.O. Albenga Pietra Ligure. 15

1.5 Gestione aziendale: aspetti qualificanti L Atto Aziendale illustra i quattro principali elementi che devono qualificare la gestione dell Azienda: partecipazione, pianificazione, controllo e responsabilità. La Partecipazione L Azienda adotta quale principio di attuazione della partecipazione la valorizzazione della centralità del cittadino e delle sue istanze, punti di partenza per la definizione delle strategie aziendali; al fine assicura la partecipazione dell utente tramite le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti alla programmazione delle attività e alla valutazione della qualità dei servizi. L Azienda garantisce l attuazione degli strumenti organizzativi previsti in materia: - la carta dei servizi; - l ufficio per i rapporti con i cittadini; - i comitati misti consultivi. La Carta dei Servizi consiste nel patto stipulato tra l Azienda e i cittadini per il tramite delle associazioni di partecipazione al fine di garantire la qualità e la quantità dei servizi ed il loro miglioramento; il documento è aggiornato annualmente. L ufficio rapporti con i cittadini assorbe le funzioni dell ufficio pubbliche relazioni ed assume la funzione di negoziazione con le associazioni di rappresentanza dei cittadini dei livelli di qualità dell assistenza, elabora sistemi di verifica di percezione della qualità (adottando strumenti per l ascolto e la comunicazione) e strategie di marketing per portare a conoscenza della cittadinanza i programmi e le attività dell Azienda, al fine del miglioramento della qualità percepita e per favorire il processo di appartenenza alla gestione pubblica.l ufficio promuove e favorisce inoltre il marketing interno favorendo il colloquio cittadino-azienda attraverso il processo di immedesimazione dei dipendenti nell Azienda e di condivisione della missione. 16

I comitati misti consultivi sono organismi costituiti per favorire la partecipazione agli obiettivi da parte della cittadinanza, al fine di migliorare la quantità e la qualità dei servizi. L Azienda evidenzia la valenza strategica della comunicazione con i cittadini per favorire il riscontro sulle attese di prestazioni e per migliorare la loro partecipazione al processo di riconversione delle risorse e il miglior utilizzo delle stesse. La Pianificazione Con il Piano Aziendale triennale l Azienda provvede ad indicare le azioni, le strategie ed i progetti, nonché i tempi presunti di realizzazione ed i responsabili dei progetti stessi. Il documento è sottoposto alla Conferenza dei Sindaci che lo può approvare o integrare con pareri, raccomandazioni ed indirizzi. Qualora vi sia divergenza su punti fondamentali, la Conferenza può rinviare all Azienda Sanitaria il documento e formulare osservazioni finalizzate ad un riesame dello stesso. La Conferenza dei Sindaci può infine proporre l integrazione dei livelli di assistenza negoziando con la A.S.L. il reperimento di fondi aggiuntivi. Di seguito si evidenzia l organigramma aziendale (aggiornato ad ottobre 2009). 17

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1.6 Bacino di utenza dell Azienda Il territorio di competenza dell A.S.L. n. 2 Savonese coincide con quello della Provincia di Savona (che comprende 69 comuni); ai fini di un miglior coordinamento delle attività, nonché di un efficace raccordo con le istituzioni locali, l Azienda è articolata, come già accennato, in 4 distretti con competenza sui Comuni di seguito indicati: Distretto Albenganese (ambito 1): Albenga, Alassio, Andora, Stellanello, Testico, Casanova Lerrone, Garlenda, Villanova d Albenga, Ortovero, Onzo, Vendone, Arnasco, Cisano, Zuccarello, Laigueglia, Castelbianco, Nasino, Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale. Distretto Finalese (ambito 2): Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto, Balestrino, Toirano, Boissano, Giustenice, Tovo, Magliolo, Rialto, Calice, Orco, Vezzi Portio, Noli. 19

Distretto Delle Bormide (ambito 3); Cairo Montenotte, Dego, Giusvalla, Piana Crixia, Cengio, Cosseria, Plodio, Carcare, Bormida, Altare, Mallare, Pallare, Millesimo, Roccavignale, Murialdo, Osiglia, Massimino, Calizzano, Bardineto. Distretto Savonese (ambito 4): Savona, Spotorno, Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Albissola Mare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Stella, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe. L Azienda garantisce l assistenza sanitaria ad una popolazione di 286.666 unità (al 31/12/2008), suddivisa per ambiti e classi di età nella tabella che segue: AMBITI AMBITO N. 1 ALBENGANESE AMBITO N. 2 FINALESE AMBITO N. 3 DELLE BORMIDE AMBITO N. 4 SAVONESE DA 0 6 ANNI DA 6 14 DA 14 65 Sup. 65 Totale ANNI ANNI ANNI popolazione 3.050 3.978 39.749 15.700 62.477 2.628 3.417 35.785 15.128 56.958 1.856 2.310 25.785 11.094 41.045 5.586 7.347 78.002 35.251 126.186 Tot 13.120 17.052 179.321 77.173 286.666 % 4.5 % 6 % 62,5 % 27 % 100 Popolazione 2008 Fonte: U.O. Medicina di Base Elaborazioni: Marketing Sanitario 20

1.7 L A.S.L. n. 2 in cifre Ricoveri totali 67.476 Valore dei ricoveri ospedalieri 185.391.857,44 Giornate di degenza 340.767 Ricoveri ordinari 42.076 Day hospital 15.480 Day surgery 9.920 Ricoveri in riabilitazione 2.294 Giornate di riabilitazione 38.313 Prestazioni specialistiche 4.845.928 Visite specialistiche 678.632 Esami di laboratorio 2.922.452 Prestazioni radio - diagnostiche (TRAD., TAC, RMN, ECO) 331.971 Valore della produzione 551.053.588 Dipendenti (n. medio 2008) 4.532 Associazioni di volontariato operanti 30 Presidi ospedalieri 2 Popolazione servita Dimensioni del territorio servito 286.666 abitanti 1.544 Kmq I numeri dell Azienda nel 2008 Fonti: Portale SAS per ricoveri, Datawarehouse Regione Liguria per specialistica, dati Aziendali per la restante parte 21