I N D I C E. Articolo 5 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)...pag. 12

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XIV legislatura Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste. (Atto del Governo n. 455) Aprile 2005 n. 139

I N D I C E Articolo 1 (Imprenditore agricolo professionale)...pag. 1 Articolo 2 (Società agricole)...pag. 6 Articolo 3 (Conservazione dell'integrità fondiaria)...pag. 8 Articolo 4 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi)...pag. 11 Articolo 5 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese)...pag. 12

Articolo 1 (Imprenditore agricolo professionale) Con l'articolo in esame, composto di quattro commi, viene ulteriormente disciplinata la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), già introdotta dall'articolo 1 del d.lgs. n. 99 del 2004. Appare opportuno ricordare che, ai sensi della legislazione vigente (d.lgs. n. 99 del 2004), per poter assumere la qualifica di IAP occorre rispettare tre condizioni: (a) si devono possedere le conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 5 del regolamento CE n. 1257 del 1999; (b) si deve dedicare all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo; (c) si deve ricavare dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. In merito a questa ultima condizione viene specificato che nel calcolo del reddito globale da lavoro non vanno considerate le pensioni, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, nonché le somme percepite in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Con il comma 1, lettera a), dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, si vanno a modificare i termini per il rispetto della terza condizione necessaria per assumere al qualifica di IAP sopra riportata. In particolare viene soppressa la parola "società" con riferimento alle indennità e somme in esse percepite: ciò comporta che, nel computo del reddito da lavoro agricolo, si dovranno ora prendere in considerazione anche tali somme. 1

In merito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame la RT precisa che dal disposto della stessa non discendono nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la norma si limita a meglio definire le voci che debbono essere inserite nel calcolo del reddito da lavoro agricolo per il riconoscimento della qualifica di IAP. Al riguardo, si osserva che l'inclusione delle somme percepite in società operanti nel settore agricolo nel calcolo del reddito da lavoro agricolo appare peraltro ampliare il numero dei soggetti che, in questo modo, potranno rispettare la condizione che almeno il 50% del reddito globale da lavoro derivi da attività agricola e quindi acquisire la qualifica di IAP. In questo modo ci sarà un allargamento della platea di soggetti IAP e, di conseguenza, dei soggetti che potranno beneficiare delle agevolazioni, anche fiscali, associate a tale qualifica. In tali termini andrebbe chiarito l'impatto della norma sul gettito 1. Peraltro, il soggetto che acquisisce la qualifica di IAP, per vedersi riconoscere le agevolazioni tributarie proprie della categoria, è obbligato ad iscriversi al relativo regime previdenziale, il che potrebbe determinare un incremento dell introito contributivo per effetto del potenziale aumento del numero di soggetti IAP (anche se bisogna rammentare che per gli IAP la contribuzione previdenziale è agevolata rispetto alle altre categorie di lavoratori). Occorre rilevare tuttavia che la tipologia di redditi i quali, secondo la normativa in esame, 1 All'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale sono riconosciute le agevolazioni tributarie (in materia di imposizione indiretta e creditizie) stabilite a favore dei coltivatori diretti. Ad esempio, per l'acquisto di terreni agricoli i soggetti IAP possono usufruire del seguente trattamento tributario di favore: l'imposta catastale è dovuta nella misura ordinaria dell'1%; l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro, invece dell'aliquota ordinaria del 15%; l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 129,11 euro, invece dell'aliquota ordinaria del 2%; il contratto è esente da imposta di bollo. 2

affluiscono nel calcolo del reddito globale da lavoro vengono sottratti dall attuale imposizione fiscale che potrebbe essere di minor favore per il contribuente 2. Sarebbe pertanto necessario acquisire chiarimenti in merito. Con il comma 1, lettera b), dell'articolo in esame si modifica l attuale normativa nel senso di stabilire che nel caso delle società di persone e cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, nel rispetto delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di IAP sopra ricordate, è idonea a far acquisire ai soci medesimi la qualifica di IAP ed inoltre che nel caso di società di capitali, ai fini dell'acquisizione della qualifica di IAP, rileva l'attività svolta dagli amministratori nella società, sempre nel rispetto delle condizioni citate. La RT afferma che le previsioni contenute nei due periodi sopra descritti rappresentano una specificazione di quanto già indicato e previsto nell originale articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 99 del 2004 3. Al riguardo non si ha nulla da osservare. Con il comma 2 dell'articolo in esame si apportano una serie di modifiche alla normativa vigente; in più si introduce il nuovo comma 3-bis. In particolare con le lettere a) e b) del comma in esame vengono stabiliti i medesimi requisiti per la qualifica di IAP sia per le società di capitali che per le cooperative; per queste ultime non è più previsto il requisito che almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di IAP, ma è 2 Va considerato, ad esempio, che un eventuale reddito percepito in società operante nel settore agricolo potrebbe passare dalla tipologia di reddito diverso a quella di reddito da lavoro, con le conseguenti deduzioni (ai fini IRE) per esso previste. 3 In particolare, con riferimento al primo periodo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. 99 del 2004, il rispetto del requisito tempo/lavoro poteva essere assolto "direttamente o in qualità di socio di società". 3

sufficiente (come per le società di capitali) che tale qualifica sia posseduta da almeno un amministratore che nel caso specifico sia anche socio della cooperativa. Il nuovo comma 3-bis prevede che la qualifica di IAP possa essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. La RT specifica che da esso non discendono nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si sostiene anzi che la disciplina in esso contenuta svolge un effetto antielusivo, in particolare per le società cooperative per le quali la verifica del quinto dei soci IAP previsto dalla precedente normativa risultava il più delle volte di difficile dimostrazione. Al riguardo, occorre sottolineare che il nuovo metodo di accertamento della qualifica di IAP per le società cooperative appare rendere più agevole l acquisizione della qualifica stessa 4 ; da ciò potrebbe derivare un ampliamento dei soggetti IAP rispetto all attuale situazione che, per quanto già evidenziato in precedenza, potrebbe generare riflessi in termini di minor gettito erariale. Appare pertanto opportuno un chiarimento. Il comma 3 sopprime il vigente primo periodo del comma 4 del citato d.lgs. n. 99 del 2004, il quale prevede che qualunque riferimento all imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di IAP; periodo peraltro identicamente riproposto col successivo comma 4 dell'articolo 1 del decreto in esame. Inoltre, specifica che l'iscrizione alla gestione previdenziale riguarda le sole persone fisiche e dispone che la perdita 4 Si può immaginare - a titolo meramente esemplificativo - una società cooperativa agricola che attualmente opera con 20 soci di cui solo 2 con qualifica IAP; per il vincolo del quinto dei soci IAP tale cooperativa non assurge a soggetto IAP. Secondo la nuova normativa, la medesima società cooperativa che nomini uno dei due soci IAP amministratore, diverrebbe automaticamente soggetto IAP. 4

dei requisiti necessari per acquisire la qualifica di IAP entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni fiscali ricevute comporta la decadenza dalle agevolazioni stesse. La RT sottolinea come la disciplina contenuta nel comma, oltre ad apportare un mero chiarimento (di quanto peraltro già previsto dalla normativa previdenziale), introduce specificazioni utili ai fini antielusivi. Al riguardo non si ha nulla da osservare. Il comma 4 dell'articolo in esame sostituisce il comma 5 dell'articolo 1 del citato d.lgs. n. 99 del 2004. Con il nuovo comma 5 si ribadisce quanto evidenziato nel comma 1 nel senso di ricomprendere le somme percepite in attività svolte in società agricole di qualunque tipologia tra i redditi da lavoro agricolo. Con il comma 5-quater si specifica, tra l'altro, che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica deve iscriversi alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura; prevede poi che ai soci lavoratori di cooperative si applichi l'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, in materia di instaurazione di rapporti di lavoro da parte dei soci lavoratori di cooperativa. Il nuovo comma 5-quinques prevede che le disposizioni relative allo IAP si applicano anche ai soggetti che, pur non in possesso dei requisiti necessari per assumere tale qualifica ai sensi della vigente normativa, abbiano presentato un'apposita istanza di riconoscimento alla Regione competente e siano iscritti all'apposita gestione dell'inps, sempre che ottengano i requisiti necessari per assumere la qualifica di IAP entro 24 mesi dalla presentazione dell'istanza. Le Regioni e l Agenzia delle entrate provvederanno a definire le 5

modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti degli IAP. La RT evidenzia che la facoltà concessa è già prevista dalla normativa comunitaria, che anzi prevede un termine di cinque anni per la regolarizzazione del possesso dei requisiti a fini IAP a fronte dei 24 mesi che la norma in esame dispone. Al riguardo, appare opportuno rilevare il rischio di possibile contenzioso per effetto della differente disciplina della fase transitoria nell assegnazione delle agevolazioni per lo IAP tra la normativa nazionale più stringente e la normativa comunitaria. Ciò anche perché tale disciplina, come già evidenziato, comporta una posizione di favore del contribuente in termini fiscali e previdenziali rispetto ai soggetti che non hanno la qualifica di IAP. Inoltre, l effetto della norma in esame è di ampliare ulteriormente la platea di soggetti beneficiari delle citate agevolazioni, con le relative conseguenze di minor gettito. Articolo 2 (Società agricole) Con l'articolo 2 vengono ulteriormente disciplinate la società agricole, a modifica di quanto già previsto dall'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 2004. In particolare, si specifica che le suddette società le quali, in funzione della norma, sono obbligate ad aggiornare la propria ragione sociale o denominazione sociale (al fine di inserirvi la indicazione "società agricola"), sono esentate dal pagamento oltre che dei tributi relativi all'aggiornamento 6

dei dati negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari, anche dei tributi relativi ad "ogni altro adempimento a tal fine necessario". La RT chiarisce che la specificazione introdotta non determina un minor gettito per l'erario in quanto il principio specificato era comunque sottinteso nella norma vigente. Al riguardo, pur prendendo atto che la vigente normativa prevede l esenzione dal pagamento di tributi e diritti per l aggiornamento della ragione o denominazione sociale negli atti catastali e nei registri pubblici, la modifica qui proposta prevede che sia sottoposta alla medesima esenzione qualunque altro adempimento necessario al fine predetto. Appare evidente che tale formulazione onnicomprensiva della casistica degli atti ai quali ascrivere la totale esenzione sembra dar luogo a minor gettito per tutti quegli adempimenti connessi con la modifica della ragione o denominazione sociale; d altra parte, è la stessa RT a specificare che la vigente normativa non aveva chiaramente individuato tutte le diverse fattispecie di tributi a carico della società agricola per l aggiunta di tale indicazione nella ragione o denominazione sociale. A tal fine, sarebbe opportuna una stima degli eventuali riflessi in termini di minor gettito. I successivi commi 2 e 3 rispettivamente chiariscono che i benefici indicati dal comma 4 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 99 del 2004 5 spettano alle sole società agricole qualificate come IAP, e (a fini antielusivi) che la perdita dei requisiti necessari per la qualifica di IAP entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni comporta la decadenza delle stesse. La relazione illustrativa chiarisce che i citati commi contengono delle disposizioni antielusive. 5 Ossia le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 7

Al riguardo non si ha nulla da osservare. Infine, il comma 4 dell'articolo in esame prevede che le agevolazioni concesse alle società agricole qualificate come IAP sono riconosciute anche alle società di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché alle società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto, iscritti alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale; inoltre, le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La RT sottolinea che la disposizione colma una lacuna della legislazione vigente che, non disciplinando espressamente le società di coltivatori diretti, impone agli stessi, al fine di ottenere le agevolazioni previste, di partecipare in società con la qualifica di IAP. La normativa vigente ha creato difficoltà amministrative e si è resa pertanto necessaria la modifica in esame; per evitare applicazioni elusive si prevede inoltre che le agevolazioni spettino alternativamente o alla società o al singolo socio o amministratore coltivatore diretto. Al riguardo non si ha nulla da rilevare. Articolo 3 (Conservazione dell'integrità fondiaria) L'articolo in esame modifica l'articolo 7 del d.lgs. n. 99 del 2004, inserendo i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater. 8

Il comma 11-bis specifica che la costituzione di un compendio unico 6 avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell atto di acquisto o di trasferimento della proprietà; in tal caso la norma in esame prevede il pagamento esclusivo degli onorari notarili ridotti ad un sesto. La RT dichiara che la norma non produce nuovi od ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, avendo finalità meramente esplicativa dell applicazione dell attuale normativa. Al riguardo, si evidenzia che l interpretazione della disposizione in esame potrebbe comportare un estensione oggettiva della casistica che dà origine alle esenzioni fiscali previste dall attuale normativa in materia di conservazione dell integrità fondiaria. In particolare, il comma 2 del citato articolo 7 del d.lgs. n. 99 del 2004 prevede l applicazione delle esenzioni fiscali recate dall articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1994, in ordine alle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo e di ogni altro genere, per i suddetti casi di trasferimento. Per contro il comma in esame dispone che i medesimi atti siano assoggettati esclusivamente agli onorari notarili ridotti ad un sesto, da ciò evincendosi che sia esonerato il pagamento di ogni altra forma di imposizione o tassazione relativa agli atti in questione (si può porre il quesito ad esempio se, nel caso di IAP società di capitali, l applicazione del nuovo comma comporti l esclusione anche dal pagamento dei diritti camerali). Da qui l'eventualità che l applicazione del comma in esame possa generare minor gettito. Il nuovo comma 11-ter contiene una ulteriore puntualizzazione riguardo ai terreni e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà che, se 6 Si rammenta che è definito compendio unico l estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dalla normativa europea ai fini dell accesso agli aiuti strutturali. 9

localizzati nel comune o nei comuni limitrofi, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs. n. 99 del 2004. La RT dichiara che la norma in questione rappresenta un mero chiarimento di quanto già sembrava non escludere la vigente normativa. Al riguardo, nulla da osservare. Con il comma 11-quater si specifica che si può costituire compendio unico anche in riferimento a terreni già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale resa innanzi al notaio nelle forme dell'atto pubblico; gli onorari notarili vengono determinati in misura fissa, con l'applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia del 27 novembre 2001 7. La RT considera la portata della norma in questione come meramente chiarificatrice di una prassi già consolidata in applicazione della normativa vigente. Al riguardo, occorre sottolineare che la normativa in vigore sembra riferirsi agli atti di trasferimento a qualsiasi titolo, senza menzionare anche le dichiarazioni unilaterali contemplate dal comma in parola. Sembra pertanto che l applicazione della nuova norma, che prevede che anche le dichiarazioni unilaterali rappresentino valido titolo per costituire compendio unico, possa estendere i casi in cui si effettui la conservazione dell integrità fondiaria e quindi i casi in cui si possa usufruire delle connesse agevolazioni fiscali. In tal caso si avrebbe un effetto di minor gettito legato alle relative esenzioni. 7 Tale misura fissa è quella prevista per gli atti di obbligo unilaterali nella misura di euro 74,00. 10

Articolo 4 (Semplificazione degli adempimenti amministrativi) L'articolo in esame interviene sull'articolo 14 del d.lgs. n. 99 del 2004, inserendo i commi 13-bis, 13-ter e 13-quater. I commi 13-bis e 13-ter innovano l attuale disciplina in materia di adempimenti amministrativi in merito all installazione di depositi di carburante. In particolare il comma 13-bis prevede che non si applichino ai suddetti depositi, impiegati nell esercizio di attività agricole e ubicati all interno delle aziende agricole, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 32 del 1998, il quale dispone che la loro installazione, a prescindere dalla capacità espressa in metri cubi di carburante, sia sottoposta ad autorizzazione comunale. Il successivo comma 13-ter prevede che, per i soli depositi con capacità geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990, che dettano norme tecniche e di sicurezza. Al riguardo la RT evidenzia che trattasi di norma di semplificazione amministrativa che, non incidendo su aspetti di natura fiscale, non reca nuovi o maggiori oneri per l erario. Tuttavia, sarebbe opportuno ottenere chiarimenti in merito agli eventuali riflessi che la citata semplificazione amministrativa potrebbe avere in termini di attività di controllo e verifica della vigente normativa in materia di stoccaggio ed utilizzo di un prodotto, quale il carburante impiegato nell esercizio delle attività agricole, sottoposto alla disciplina delle accise; ciò al fine di escludere che possano verificarsi effetti di minor gettito. 11

Il comma 13-quater specifica che debbono intendersi come coltivazione del fondo ai sensi dell articolo 2135 c.c. le attività esercitate dagli imprenditori agricoli volte alla coltivazione di organismi vegetali in terreni non boscati, finalizzata alla produzione esclusiva di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli. Queste attività, pertanto, non rappresentano colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria. La RT specifica che la norma ha natura ordinamentale ed è indispensabile onde escludere per tali coltivazioni l applicazione dei vincoli vigenti per le colture forestali, che possono determinare un impedimento allo sviluppo della produzione di biomasse. Al riguardo, non si ha nulla da osservare. Articolo 5 (Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese) Con l'articolo in esame si intendeva modificare l'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 102 del 2004, al fine di dare attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004), disponendo la soppressione del Fondo interbancario di garanzia. Ai sensi del citato comma della finanziaria 2005, infatti, al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole, la gestione degli interventi di sostegno finanziario operati dal Fondo interbancario di garanzia (ex articolo 36 della legge n. 454 del 1961), nonché la sua dotazione finanziaria ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi, passano in capo all'ismea. 12

Al riguardo si rammenta che il recente decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, recante disposizioni urgenti nell ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ha provveduto ad innovare la legislazione vigente, sopprimendo il fondo interbancario di garanzia (si veda il comma 7 dell articolo 10 del citato decreto legge) e dando attuazione a quanto disposto dal citato articolo 1, comma 512, della legge finanziaria 2005 (articolo 10, comma 8). Pertanto l articolo in esame risulta privo di portata normativa. Per quanto di competenza, non si ha nulla da osservare. 13