SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE



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SERVIZIO DI DEPOSITO DI STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.p.A. Sede Legale: V. Gramsci, 7 10121 Torino Tel. 011.0828.1 Fax 011.0828.800 Sito internet: www.bancaintermobiliare.com E-mail: info@bancaintermobiliare.com Registro Imprese di Torino n. 02751170016 C.C.I.A.A. di Torino n. REA 600548 Cod. Fisc./ Partita IVA 02751170016 Codice Azienda Bancaria n. 3043.7 Albo Banche n. 5319 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca (iscritto all Albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1) e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a. RISERVATO ALL OFFERTA FUORI SEDE Soggetto che entra in contatto con il cliente Nome e Cognome Firma 1 intestatario Indirizzo: Telefono: E-mail: Timbro e Firma Firma 2 intestatario Firma 3 intestatario Data CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL OPERAZIONE O DEL SERVIZIO Caratteristiche e particolarità: La banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del depositante, il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Principali rischi (generici o specifici): Esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole (ove contrattualmente previsto). CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL OPERAZIONE CONDIZIONI GENERALI Recupero spese per produzione estratto conto Recupero spese per invio modello CUD QUADRO SK (ex RAD) Recupero spese per invio dei biglietti assembleari Recupero spese per trasferimento Strumenti Finanziari ad altri Intermediari Operazioni di regolamento Strumenti Finanziari Italia Operazioni di regolamento Strumenti Finanziari Esteri (più eventualmente spese aggiuntive documentate, sostenute dalla Banca per regolamento nei diversi mercati internazionali) Autenticazione delle girate su Certificati Azionari Rilascio di dichiarazioni riportanti quotazioni di strumenti finanziari: - dichiarazioni riportanti quotazioni di un solo titolo/fondo - da 2 a 10 titoli, per ogni titolo/fondo - oltre i 10 titoli, per ogni titolo/fondo Commissioni aggiuntive per ogni operazione con regolamento per cassa Pagamento allo sportello di cedole su titoli scaduti e rimborso di titoli scaduti Spese per accentramento titoli azionari esteri Commissioni per operazioni relative alla cessione fra terzi di titoli non quotati mediante contratto tra le parti: - commissione fissa per singola operazione Recupero spese per l espletamento di pratiche varie su fondi e Sicav (quali richieste di certificati materiali, cambi di intestazione, successioni, valorizzazioni per fondo) Recupero spese per ritiro certificati depositati presso Monte Titoli Spese per ineseguiti su mercati Italia Pag. 1 di 5 Aggiornato al 16/07/2015

Spese per ineseguiti su mercati Esteri Strumenti Finanziari di propria emissione (si applica anche ai certificati di deposito in amministrazione) Accredito cedole: Accredito per rimborso Strumenti Finanziari Scaduti: Strumenti Finanziari Italia non di propria emissione (si applica anche ai certificati di deposito in amministrazione) Accredito cedole per Titoli di Stato: Accredito cedole per Titoli non di Stato: Accredito per rimborso BOT scaduti: Rimborso Titoli di Stato scaduti, non BOT: Rimborso Titoli scaduti, non Titoli di Stato Conversioni, per operazione Aumenti di capitale Strumenti Finanziari Estero non di propria emissione (si applica anche ai certificati di deposito in amministrazione) Accredito cedole per Titoli di Stato: Accredito cedole per Titoli non di Stato: Rimborso Titoli di Stato scaduti, non BOT: Rimborso Titoli scaduti, non Titoli di Stato Conversioni, per operazione Aumenti di capitale Spese di Gestione e Amministrazione Deposito costituito da sole Azioni e/o Prestiti Obbligazionari emessi da questo Istituto di Credito, e da fondi e Sicav convenzionati con la Banca (eccetto PCT) Deposito costituito da BOT Deposito costituito da Titoli di Stato diversi da BOT Pag. 2 di 5 Aggiornato al 16/07/2015

Deposito costituito da altri Titoli Italia (compreso PCT) Deposito costituito da altri Titoli Estero Note: I precedenti valori non sono cumulativi e si applicano per semestre solare o frazione. I Pronti Contro Termine ai fini del calcolo delle spese di Gestione e Amministrazione sono considerati Altri Titoli Italia/Estero Le condizioni non sono comprensive dell imposta di bollo, che verrà applicata separatamente e sarà dovuta nella misura tempo per tempo in vigore. Altre Condizioni Economiche generali Recupero spese per l invio delle comunicazioni derivanti dagli obblighi di Trasparenza 2,00 RECESSO E RECLAMI Recesso dai rapporti La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l erogazione dei servizi (per esempio: canoni; ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese, Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari. Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l utilizzo dei servizi e a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione. Tempi Massimi di Chiusura del Rapporto Contrattuale Non oltre due mesi dalla comunicazione di recesso formalizzata dal cliente, allo scopo di consentire l ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti. Reclami / Composizione Stragiudiziale delle Controversie Reclami 1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo. 2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall art. 1, comma 5 D.Lgs. 28/2/98 n. 58 (negoziazione per c onto terzi, ricezione e trasmissione ordini, collocamento, gestione portafogli e negoziazione in conto proprio) quando hanno ad oggetto strumenti finanziari (art. 1 comma 2 D.Lgs. 28/2/98 n. 58). L appartenenza alle due diverse categorie comporta un diverso processo di gestione dei reclami con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall Ufficio Reclami. 3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati. 4. Il reclamo va inviato alla banca in uno dei seguenti modi: - posta ordinaria o raccomandata indirizzata a Conformità Normativa Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.a. Via Gramsci 7 10121 Torino ; - posta elettronica all indirizzo email: reclami.compliance@bancaintermobiliare.com ; - fax trasmesso al numero telefonico: 011/0828807; oppure può essere consegnato direttamente alla filiale della banca dove è intrattenuto il rapporto. 5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente. Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari 1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'arbitro e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui Il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l ABF. Pag. 3 di 5 Aggiornato al 16/07/2015

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento 1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca e la Banca deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento. Tali termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. 2. Se il cliente non ha ricevuto risposta nei termini o non è soddisfatto del relativo esito può rivolgersi all Ombudsman-Giurì Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ombudsman Giurì Bancario e l ambito della sua competenza si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. 3. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all obbligo previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere: all Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR - (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. 4. Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, il Cliente esclusi i clienti professionali di cui all art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs. n. 58/98 - potrà anche attivare la procedura di conciliazione avanti la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it). 5. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all Autorità Giudiziaria ordinaria. Il ricorso a detto Organismo assolve alla condizione di procedibilità di cui al precedente comma 4. LEGENDA Dossier con altri Titoli di Stato Dossier con solo/anche altri titoli Dossier costituito da Fondi e/o Sicav sostenuti dall Istituto Recupero spese per trasferimento Titoli ad altri intermediari Strumenti finanziari Recupero spese per trasferimento Titoli ad altri intermediari Azioni Cedola Dividendi Monte Titoli Obbligazioni Prodotti accessori/facoltativi (contratti accessori) Il deposito, oltre ai B.o.t., può contenere Btp, Cct, Ctz, e altri titoli di Stato similari. Il deposito contiene (anche) altri titoli diversi dai Titoli di Stato; quindi, Azioni quotate, non quotate, Obbligazioni, Strumenti derivati, ecc. Citiamo, ad esempio, Arca, Fineco Gestioni, J.P. Morgan Fleming, Julius Baer, Morgan Stanley, Lombard Odier, e altri (maggiori informazioni presso lo sportello) Se presenti, gli eventuali oneri possono essere reclamati esclusivamente in misura pari alle effettive spese vive sostenute per l operazione di trasferimento. Includono : azioni, obbligazioni, Titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato, quote di fondi comuni di investimento qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedenti. Se presenti, gli eventuali oneri possono essere reclamati esclusivamente in misura pari alle effettive spese vive sostenute per l operazione di trasferimento. Titoli che rappresentano l unità di misura della partecipazione del socio alla Società. Le azioni emesse da una società hanno tutte il medesimo Valore nominale si suddividono in tre categorie: ordinarie, privilegiate e risparmio. Documento accessorio collegato ad alcuni titoli finanziari che viene staccato consentendo l incasso di interessi e dividendi Utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'art.53. Il regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi equiparati prevede un trattamento fiscale differenziato a seconda della tipologia del percettore. Dlgs n.344/2003. Società per azioni che svolge il ruolo di gestione accentrata dei titoli azionari e delle obbligazioni emesse da società private compresi i titoli di stato italiano. Gli strumenti finanziari quotati in Italia sono sottoposti al regime di dematerializzazione e all obbligo di accentramento presso Monte Titoli che ne registra ogni passaggio di proprietà. Titoli di credito rappresentatiti di prestiti contratti presso il pubblico da una persona giuridica (Stato, Banche, società per azioni, ecc.); incorporano due diritti: la restituzione del Valore Nominale a scadenza e il pagamento degli interessi sull importo. Per prodotti accessori (obbligatori o facoltativi) si intendono rispettivamente quei prodotti senza i quali il prodotto principale non può esistere o non può essere perfezionato o a quei prodotti che vengono offerti al cliente a corredo del prodotto principale e che possono essere accettati o meno dal cliente. N.B: Nel caso del prodotto accessorio obbligatorio, la mancata sottoscrizione del contratto accessorio di norma preclude la possibilità di perfezionare il prodotto principale. Pag. 4 di 5 Aggiornato al 16/07/2015

Servizi di Pagamento nel Mercato Unico Europeo Si intendono, secondo la definizione dell allegato alla Direttiva 2007/64/CE: 1. servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2. servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3. esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 4. esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento: a. esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; b. esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c. esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 5. emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 6. rimessa di denaro; 7. esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 8. emissione di moneta elettronica. Sono escluse dall applicazione della direttiva, tra le altre: a. il cambio di valuta contante contro contante; b. le operazioni di pagamento con assegni bancari, con titoli cambiari su supporto cartaceo, con traveller s cheque su supporto cartaceo; c. le operazioni di pagamento collegate all amministrazione degli strumenti finanziari. Pag. 5 di 5 Aggiornato al 16/07/2015