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COMMISSIONE PRECEDURE CONCORSUALI Gruppo di studio formato da: Malagoli Rag. Claudio (responsabile) Altomonte Dott. Luca Giovanardi Dott.ssa Enrica Luppi Dott.ssa Stefania Menetti Dott. Pietro Marco Pignatti Morano Dott. G. Battista Quartieri Dott.ssa Cristina Riva Dott. Andrea Spinelli Dott. Alberto 1

PRIVILEGIO PROFESSIONISTI RIFERIMENTI NORMATIVI Ai sensi dell Art.2751-bis n. 2 Codice Civile hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazioni. PROFESSIONISTA E PRESTATORE D OPERA INTELLETTUALE Ai sensi dell Art.2229 Codice Civile la legge determina le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in apposito albo. Parrebbe essere escluso il credito vantato dal prestatore d opera se lo stesso non risulta iscritto all albo previsto per tale attività, per cui il contratto di prestazione d opera è nullo, a norma dell Art. 2231 Codice Civile con conseguente mancanza del diritto al compenso. Per le attività per le quali non è previsto ex-lege uno specifico albo si rientra nell ambito dell Art. 2222 Codice Civile, il quale norma i contratti d opera. Alla luce di queste considerazioni si procede a distinguere differenti classi di creditori: 1- Prestazione d opera professionale protetta ed esclusiva: E ammesso il credito in privilegio sole se il prestatore d opera è iscritto ad albo o elenco previsto da leggi speciali. 2- Prestazione d opera professionale protetta ma non esclusiva: E ammesso il credito in privilegio anche per i prestatori d opera iscritti ad albi od elenchi non previsti da leggi speciali (ad esempio tributaristi). Tuttavia ai sensi dell Art. 2225 Codice Civile, per quanto attiene all entità del compenso, questo potrà essere rideterminato secondo equità. 3- Prestazione d opera non protetta: Il credito per prestazioni d opera intellettuali per cui non è previsto un albo (ex Art. 2222 C.C.) è sempre ammesso in privilegio (ad esempio disegnatore, regista, allenatore). 4- Prestazione d opera svolta da Società: 2

Le prestazioni d opera svolte da società commerciali, ai sensi dell Art.2195 C.C., non sono ammesse in privilegio mobiliare, infatti il privilegio generale di cui all Art.2751-bis n. 2 Codice Civile non compete ai crediti relativi a prestazioni d opera svolte da soggetti organizzati in forma societaria (Tribunale di Milano 07/04/2004). Sono in ogni caso ammissibili in chirografario perché trattasi di prestazioni che perdono la connotazione professionale. 5- Prestazione d opera professionale svolta da Associazioni di Professionisti iscritti ad Albi: L ammissione del credito in privilegio viene concessa solo se dalla domanda emerge innanzitutto il nominativo del professionista che ha eseguito le prestazioni e se, dalla dettagliata enucleazione delle attività effettuate, si evidenzia la struttura personale del rapporto tra cliente e singolo professionista appartenente alla Associazione Professionale. Degna di nota la posizione presa in merito dal Tribunale di Milano il quale, in data 10/10/2003, sentenzia che il credito da attività professionale vantato da professionisti nella specie avvocati che operino in forma associata non è assistito dalla causa legittima di prelazione del privilegio; ed in data 26/02/2003 conferma la propria posizione sostenendo che il credito per le prestazioni d opera di un associazione professionale, o di professionisti organizzati in forma associata, non è assistito da alcun privilegio. LA RETRIBUZIONE Il privilegio contemplato dall Art.2751-bis n. 2 Codice Civile non compete per qualsiasi emolumento dovuto in forza di contratto di prestazione intellettuale, ma soltanto al corrispettivo che, per essere riconducibile ad una attività di carattere personale del prestatore d opera intellettuale, assume i connotati della retribuzione. (Trib. Bologna 04/03/1977). Alla luce di ciò le spese documentate anticipate dal professionista per conto del cliente, il contributo integrativo (salvo quanto si preciserà in seguito) e il credito di rivalsa per Iva (se è stata emessa fattura) vengono sempre ammessi in sede chirografaria. Per quanto attiene all Iva si rinvia all elaborato specifico sul tema. 3

Per quanto attiene al contributo integrativo da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza, previsto dalle specifiche leggi in materia, solo la legge riferita ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili prevede che il contributo in questione sia assistito da privilegio di pari grado a quello del reddito per prestazioni professionali e quindi il contributo del 4% richiesto da tali professionisti gode del privilegio di cui all Art. 2751-bis n. 2 C.C., per la parte che attiene al credito per prestazioni ammesso in privilegio. Per le altre categorie professionali, per cui non sussiste tale esplicita previsione legislativa, la dottrina e la giurisprudenza dominante ritengono che esso debba essere collocato in chirografo, valendo per tale contributo le stesse motivazioni espresse per l Iva. INTERESSI Tra i crediti che il prestatore può richiedere vi sono gli interessi. Anche per questo specifico argomento si rinvia all elaborato relativo al credito dei prestatori di servizi. IL BIENNIO DEL PRIVILEGIO Il privilegio generale sui mobili, a norma dell Art.2751-bis n. 2 Codice Civile, assiste i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d opera intellettuale, dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Nell analisi del citato privilegio assume rilevanza fondamentale il dies a quo per il calcolo a ritroso del termine degli ultimi due anni di prestazione ; infatti questa espressione pone l interrogativo se il citato dies a quo vada effettuato dal momento dell apertura della procedura concorsuale o vada effettuato dal momento della cessazione del rapporto professionale. La dottrina dominante e la Suprema Corte sono orientate nel senso che il biennio debba farsi decorrere dall ultimazione della prestazione professionale. Appurato il termine dal quale procedere col computo del biennio assistito da privilegio generale sui mobili si presta attenzione a particolari casistiche quali prestazioni unitarie che presentano una durata oltre il biennio o pluralità di incarichi, relativi a problematiche differenti, affidate al medesimo professionista. Al riguardo la Cass.Civ., Sez. I, del 27-02-2001, n. 2838, sancisce che l Art. 2751-bis, n.2, C.C. debba interpretarsi nel senso che le prestazioni del professionista vadano valutate unitariamente, con 4

riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. Ancora Cass.Civ., Sez. I, del 19-01-2001, n. 806, sancisce debba ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato [n.d.r.: ma il principio vale per i professionisti in genere] vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio. Alla luce della citata giurisprudenza si evince che il professionista che esegue una singola prestazione, o una pluralità di prestazioni riconducibili al medesimo incarico, sia interamente assistita da privilegio generale in quanto sicuramente il dies a quo per il calcolo del biennio è la cessazione dell incarico e la prestazione è assistita da privilegio ancorché si riferisca ad attività svolte oltre il biennio. Una ulteriore precisazione proviene dalla Dottrina, per quanto si riferisce specificamente alle prestazioni legali, che ritiene.. che la prestazione sia da considerarsi conclusa... con la pronuncia che chiude ciascun grado del giudizio, ancorché il rapporto professionale prosegua nei gradi successivi. 1 La Giurisprudenza ancor più recente della Suprema Corte 2 effettua poi una distinzione fra gli onorari ed i diritti, individuando per i primi la necessità di una valutazione unitaria... ancorché essi siano riferibili ad attività svolte oltre il biennio mentre per i secondi deve tenersi conto delle singole prestazioni compiute nel biennio. Questo perché i diritti sono regolati dalla tariffa al momento del compimento dei singoli atti, mentre per gli onorari vige la tariffa al momento in cui l opera è portata a termine. Più delicato è il caso in cui al medesimo professionista siano stati affidati una pluralità di incarichi, relativi a problematiche differenti. Il focus è se trattare ogni prestazione unitariamente e separatamente dalle altre o se considerare tutte le prestazioni complessivamente. Nella prima ipotesi, alla luce di quanto detto precedentemente, se si trattassero le singole prestazioni singolarmente si otterrebbe, ma si tratta di una interpretazione soggettiva, uno svuotamento della norma in quanto vi sarebbe una moltitudine di dies a quo, uno per ogni ultimazione di ogni singola prestazione, per il calcolo del biennio con il risultato che tutte le prestazioni sarebbero assistite per intere dal privilegio. 1 Valerio Napoleoni, a commento della sentenza della S.C. 27.2.2001, n. 2838, ne Il Fallimento, 10/2001, pagg. 1113 segg. 2 Cass. Civ., Sez. I, 30.12.2005, n. 28876. 5

Nella seconda ipotesi, considerando tutte le prestazioni complessivamente, si giungerebbe all individuazione delle prestazioni assistite da privilegio nel seguente modo. Individuata l ultima prestazione il cui onorario è richiesto o devono essere determinato, si fissa il dies a quo per il calcolo a ritroso del biennio 3. A questo punto tutte le prestazioni concluse nei due anni precedenti al dies a quo fissato sono interamente assistite da privilegio sui mobili, forti del citato principio secondo cui la prestazione è assistita da privilegio ancorché si riferisca ad attività svolte oltre il biennio, mentre le prestazioni concluse oltre i due anni precedenti al dies a quo non sarebbero ammesse al privilegio. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL INSINUAZIONE Al fine di poter fornire alla Curatela tutta le documentazione necessaria al giusto riconoscimento del privilegio il lavoratore autonomo deve allegare alla propria istanza di ammissione la seguente documentazione: 1- Breve relazione dell attività svolta da cui si determini l oggetto ed il periodo d inizio e di cessazione della prestazione; 2- Documento comprovante il credito vantato; è sufficiente la nota pro-forma (Art.6 DPR 633/72); non è richiesto, ma è preferibile l opinamento (peraltro risulta che alcuni Tribunali lo richiedano esplicitamente); 3- Qualora si tratta di professionista iscritto ad albo è necessario indicare gli estremi di iscrizione; 4- Nel caso di associazione tra professionisti è necessario indicare chi ha svolto effettivamente la prestazione ed i suoi estremi di iscrizione all albo. (A cura di Pietro Marco Menetti) 3 Lo stesso commento di Valerio Napoleoni, richiamato in nota 1, pare aderire a questa soluzione. 6