REGOLAMENTO PR L ADOZIONE DEI CANI



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Transcript:

REGOLAMENTO PR L ADOZIONE DEI CANI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07.07.2008 Integrato con deliberazioni di C.C. N. 14 del 10.06.2011, N. 28 del 29.09.2011 e N. 4 del 28.04.2014

ARTICOLO 1 Il Comune di Miglionico,al fine di realizzare un corretto rapporto uomo - animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente,con il presente regolamento intende: 1. salvaguardare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti; 2. favorire la pet-therapy per la cura di anziani e bambini; 3. disciplinare la tutela delle condizioni di vita degli animali dei cani ricoverati nel canile comunale; 4. promuove la protezione degli stessi, il controllo del randagismo; 5. promuovere l adozione dei cani ricoverati nei canili con oneri a carico del Comune di Miglionico. ARTICOLO 2 I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti ai canili sanitari per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio e ad eventuali interventi di pronto soccorso. I cani regolarmente iscritti all anagrafe canina vanno restituiti al proprietario o detentore che è tenuto al pagamento delle spese di custodia,mantenimento ed eventuali cure prestate sulla base di apposite tariffe determinate dai Comuni,singoli o associati. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di dati identificativi sono iscritti alla anagrafe e microcippati. ARTICOLO 3 I cani sono tenuti in custodia temporanea nei canili sanitari per il termine massimo di giorni 30,dopo di che devono essere trasferiti nei rifugi per il ricovero permanente. Se non reclamati entro il termine di 60 giorni dalla cattura, i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, nonché sterilizzazione. ARTICOLO 4 I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione. I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera dei veterinari del Servizio Veterinario della ASL competente, soltanto se gravemente ammalati, incurabili, di comprovata pericolosità o in altri casi debitamente documentati. ARTICOLO 5 Ai sensi della legge regionale n. 6 del 25/01/1993, è vietato a chiunque l'abbandono dei cani comunque detenuti. Sono considerati abbandonati i cani palesemente incustoditi. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo degli animali di cui al precedente comma 1, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l'animale al canile. ARTICOLO 6 Chiunque possiede o detiene animali di affezione è obbligato a provvedere al mantenimento degli stessi e ad un trattamento adeguato alla specie. Gli animali

debbono disporre di spazi sufficienti per i loro movimenti e di tettoie idonee a ripararli dalle intemperie. ARTICOLO 7 Ai sensi della legge regionale n. 6 del 25/01/1993, è vietato detenere, nella propria abitazione o in altri locali, animali domestici in condizioni tali che possono recare nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone, nonché pregiudizio agli stessi animali. ARTICOLO 8 Chiunque, nel rispetto delle prescrizioni di legge e del seguente regolamento può presentare richiesta di adozione di un o più cani mediante consegna del modulo 1 appositamente compilato presso l ufficio Segreteria; Qualora il richiedente sia un minore di 18 anni l adozione non può essere concessa senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale; E' vietato concedere in adozione: cane con aggressività non controllata, con ciò intendendo quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. Non possono essere concessi in adozione ai soggetti di cui all elenco che segue sub A, cani di cui all elenco che segue sub B Elenco A a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di diciotto anni e agli interdetti o inabilitati per infermita'. Elenco B. American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'anatolia; Cane da pastore dell'asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Mastino napoletano; Perro da canapo majoero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull;

Pit bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu. ARTICOLO 9 L adozione definitiva di uno o più cani comporta il trasferimento di tutti i diritti e doveri spettanti al proprietario del cane. ARTICOLO 10 L ufficio competente, procede ad assentire l adozione dandone immediata comunicazione agli organi di polizia municipale ed alla competente ASL per le verifiche di rito. ARTICOLO 11 L adozione potrà essere riferita ai soli cani ospitai dal Canile rifugio con oneri a carico del Comune di Miglionico. Qualora siano trascorsi meno di 60 giorni dall accalappiamento, l adozione si considera temporanea e gli adottanti si impegnano a restituire il cane al legittimo proprietario. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni dall accalappiamento, l adozione si considera definitiva; ARTICOLO 12 Il cittadino che adotta uno o più cani sarà tenuto a garantire buone condizioni di vita al cane e a provvedere a tutti i trattamenti terapeutici e profilattici, da documentarsi nelle forme di legge. -ARTICOLO 13 Il cittadino che adotta uno o più cani avrà diritto ad un contributo annuo di euro 100,00 per i successivi 2 anni. Il predetto contributo ammonterà ad euro 150,00 per anziani, disabili o soggetti che fanno ricorso alla pet therapy; ARTICOLO 13-BIS Coloro che adottano uno o più cani, ricoverati in canili con oneri a carico del Comune di Miglionico e siano tenuti al pagamento del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES, potranno godere di un contributo di euro 450,00 annui ovvero fino alla concorrenza del minor importo TARES dovuto, per ciascun anno di riferimento. Il contributo sarà proporzionale ai giorni di durata dell adozione del cane per ciascun anno solare. Il predetto contributo sarà a carico del bilancio comunale e non potrà ricomprendere importi che non siano di spettanza comunale quali ad esempio le addizionali statali. Coloro che adottano uno o più cani, dopo aver formalizzato la richiesta di adozione ed avere prelevato il cane dal canile, dovranno presentare istanza di contributo al responsabile dell Area economico- finanziaria- ufficio tributi, corredata dell avviso TARES, che provvederà alla compensazione del predetto con apposito provvedimento.

Il presente contributo all adozione è alternativo a quello previsto negli articoli 13 e 17 del presente Regolamento. ARTICOLO 14 Il contributo verrà erogato a fronte delle seguenti condizioni: - il primo al momento dell adozione - il secondo dopo un anno con autodichiarazione di esistenza in vita soggetta a verifiche da parte degli organi di vigilanza; ARTICOLO 15 Il soggetto adottante è tenuto a comunicare con tempestività lo smarrimento o il decesso del cane. Il soggetto adottante, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, può consegnare l'animale alle strutture di cui all'art. 8 della L.R.6/93. ARTICOLO 16 In presenza dei presupposti di cui al precedente articolo cessa l erogazione del contributo. Qualora la consegna dell animale non sia motivata congruamente, fatta salva l applicazione di ogni disposizione normativa, il Comune avrà diritto a rivalersi delle somme erogate negli ultimi 12 mesi. Art. 17 Associazioni ed Enti di protezione animale Le Associazioni di protezione animale,cooperative zoofile nonchè enti pubblici e/o privati il cui statuto prevede precipui compiti di protezione animale, purchè regolarmente iscritte all Albo Comunale delle Associazioni e/o all Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione Animale, collaborano con il Comune al fine di sviluppare il benessere degli animali. A tal fine: a)possono gestire in convenzione con il Comune, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale; b)collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale; c) le Associazioni che adottano da un minimo di cinque cani avranno diritto ad un contributo una tantum di euro 200,00 per ciascun cane oltre ad eventuali spese di trasporto da determinarsi con apposito atto di Giunta Comunale. Art. 18 Cane di quartiere

Laddove i Servizi Veterinari competenti dovessero accertare la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini,animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente,le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere,vengono definite dal Comune su proposta dei Servizi Veterinari ed in accordo con i soggetti di cui al precedente art.17 operanti sul territorio. Questi ultimi propongono al servizio veterinario dell ASL il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l onere della gestione,attraverso la loro rete di volontari e cittadini animalisti. I cani di quartiere devono essere vaccinati,curati,sorvegliati e sterilizzati dal Servizio Veterinario dell ASL competente. I cani di quartiere devono essere iscritti all anagrafe canina e microchippati a nome del soggetto responsabile. Quest ultimo potrà essere un cittadino o un associazione animalista (la stessa che avra chiesto il riconoscimento del cane di quartiere)o il Comune stesso. In ogni caso, il Comune provvede alla creazione e all aggiornamento di un elenco in cui saranno registrati tutti i cani riconosciuti come cani di quartiere. L onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari,associazioni e gruppi di cittadini. Il Comune se ne accolla l onere della copertura assicurativa per danni a cose e persone. Qualunque denuncia di aggressione o danni a persone e cose provocate dal cane di quartiere,andrà corredata da testimonianze scritte,referti medici e in generale prove oggettive che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani di quartiere del Comune. Art. 19 ll Comune di Miglionico, nell ambito della lotta al randagismo, può stipulare accordi con gli Enti e/o associazioni che promuovono e favoriscono il benessere animale e che si adoperano mediante l adozione successiva e/o altre attività, volte ad assicurare le migliori condizioni di vita per i cani randagi. I predetti accordi saranno oggetto di apposito provvedimento della Giunta Comunale, che potrà definirli contenendo l esborso, nell importo massimo della spesa annualmente sostenuta per il ricovero di ciascun cane. Tale tipo di contributo una tantum sostituisce ogni altro importo e/o contributo a spese anche sanitarie e/o di trasporto. I soggetti dovranno fornire ogni garanzia in merito al trattamento degli animali.

Scheda richiesta Elementi identificativi cane Nome Razza Taglia Sesso Mantello Età N. Tatuaggio Altro Il sottoscritto nato a il residente in allavia n. Documento di identità N rilasciato il CHIEDE Di poter adottare il cane sopra identificato ed a tal fine dichiara di conoscere ed accettare le prescrizioni del Regolamento comunale per l affidamento dei cani randagi; SI IMPEGNA a mantenere il cane in buone condizioni; a custodirlo presso la propria residenza o al seguente domicilio ; a non cederlo se non previa segnalazione al Comune di Miglionico ed ai competenti uffici della Azienda sanitaria ove è stato tatuato; a segnalare agli stessi organi lo smarrimento e/o il decesso; a mostrare al personale incaricato dei controlli l animale : Il sottoscritto inoltre AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle legge speciali vigenti, in materia, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: DICHIARA Di non avere sentenze passate in giudicato per maltrattamento o abbandono di animali. Data Firma Allegato : copia fotostatica documento d identità in corso di validità