articolo 1 articolo 28



Documenti analoghi
Risoluzione n.148/e QUESITO

3) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA A) SETTORE CIVILE

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA Servizio del bilancio

Parte Nona Il giudizio innanzi al Giudice di pace

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D. L. 18/10/2012, N. 179 RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Attuazione della direttiva 2011/76/UE, relativa alla tassazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di merci per l uso di alcune infrastrutture

Professionisti Decorrenza delle plusvalenze

OGGETTO: Consulenza giuridica Art. 182-ter, secondo comma della legge fallimentare Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011

Mediazione civile obbligatoria: il vademecum del Ministero della Giustizia

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

Di seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario

RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011

A.C Ratifica dell Accordo di libero scambio tra l Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall atra

INDICE del CAPITOLO TABELLE GRAFICI GLOSSARIO. Capitolo 9 - Giustizia Annuario Statistico 2012

RISOLUZIONE N. 4/DF. Prot Roma, 1 aprile 2015

La class action o azione collettiva risarcitoria introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 nel codice del consumo

A.C B. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI. Capitolo I INTRODUZIONE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Interessi e accessori su ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente.

TABELLE e GRAFICI. Capitolo 9 - Giustizia Annuario Statistico 2011

Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

Capitolo 1 La mediazione dopo la riforma con il D.Lgs. n. 28 del 2010 e con i regolamenti attuativi...» 3 di Claudio Cecchella

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

RIFORMA 2009 AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Precisazioni

RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO

Disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell evasione fiscale

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

MEDIAZIONE CIVILE. PRIMI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA SULLA RIFORMA DEL 2013 CIRCOLARE MINISTERIALE 27 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n Prestazione garanzia IVA di gruppo - Articolo 38-bis del DPR n.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008) Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Indice. Indice... 2 PREMESSA Esame di alcuni articoli dell Atto Ulteriori osservazioni Considerazioni conclusive...

XVI LEGISLATURA. Verifica delle quantificazioni. A.C e abb. Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali

In particolare l attività dell ufficio è

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA

A.C Ratifica dell Accordo tra Italia e Messico in materia di assistenza giudiziaria. (Approvato al Senato A.S. 1329)

Studio Tributario e Societario

I N D I C E. Premessa...pag. 1. Articolo 1 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004)...pag. 1

(Schema di decreto ministeriale n. 276)

RISOLUZIONE N. 132/E

A.C Nuovo testo

LE NOVITÀ DEL PROCESSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (aggiornato 2 novembre 2009)

INDICE GENERALE. I Costituzione della Repubblica italiana e Statuto del contribuente

ALLEGATO B REGOLE TECNICHE

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Valore controversia A. f) , , g) Superiore a ,00 e per mancata dichiarazione del valore della causa.

A.C. 313-A. Norme per l attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d Italia

Servizio del Bilancio Direttore dott. Clemente Forte tel. 3461

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE del 5 novembre 2009, n. 275

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 giugno 2011 (v. stampato Camera n. 4434)

Art. 25. (Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO. Parte I La mediazione civile e commerciale

RISOLUZIONE N. 132 /E

RISOLUZIONE N. 121/E

Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (n. 1211)

RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011

A.C Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

La Conciliazione. RegioneLombardia

Una delle novità in tema di contenzioso tributario è il completo rinnovamento dell art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in materia di spese di giudizio.

Auto difettosa? Ne risponde il concessionario. Tribunale, Palermo, sentenza 17/11/2015 n di Costanza Mariconda Pubblicato il 22/01/2016

Rilevazione movimento dei procedimenti civili

Camera dei deputati. Verifica delle quantificazioni A.C. 1680

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

News per i Clienti dello studio

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

A M M I N I S T R A T O R I P R O F E S S I O N I S T I A S S O C I A Z I O N E DI C A T E G O R I A P E R LA G E S T I O N E DI I M M O B I L I

DELIBERA N. 173/07/CONS APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONE E UTENTI

REGIME DEI MINIMI: VIETATO IL PRESTITO DI PERSONALE Risoluzione n. 275/E del 3 luglio 2008

RISOLUZIONE N. 104/E

Oggetto: Ripresa dell attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.

IL VERSAMENTO DELLA TASSA LIBRI SOCIALI 2019

Risposta n Roma, 5 dicembre 2018

Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

CIRCOLARE N. 4/E 04/03/2016

NELLA CIRCOLARE 12/E I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE RECENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL LEASING IMMOBILIARE

CIRCOLARE N. 31 /E. Roma, 2 agosto 2012

I procedimenti. 1-con valore determinato: 2-con valore indeterminabile

Indice INDICE ANALITICO. Capitolo II IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato TURCO

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

CIRCOLARE N. 49/T. Roma, 28 dicembre OGGETTO: Mediazione tributaria Atti emessi dagli Uffici Provinciali - Territorio dell Agenzia

Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Capitolo I Normativa tariffa forense

Come precisato nella CM , n. 108/E sono obbligate al versamento anche:

PARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I Contributo unificato nel processo civile e amministrativo. ART. 9 (L) (Contributo unificato)

Transcript:

XIV legislatura Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge nn. 2430, 487, 836, 1438, e 2047 recante: "Modifiche al codice di procedura civile". Gennaio 2005 n. 32

Il testo su cui è stata presentata la RT da parte del Ministero della Giustizia è quello predisposto dal comitato ristretto della 2^ Commissione per i disegni di legge nn. 2430, 487, 836, 1438, 2047. L articolo 1 del testo in esame prevede che sia ampliata la competenza per valore del giudice di pace, portandola dagli attuali euro 2.582.28 ad euro 7.500,00 per i beni mobili e dagli attuali euro 15.493,71 ad euro 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti. La RT connessa al presente articolo evidenzia che la norma non determina significativi effetti finanziari, in quanto l indennità di sentenza sarebbe da corrispondere solo in quelle sedi in cui l attività del giudice di pace non raggiunga il limite delle 110 udienze all anno (la cui copertura finanziaria sarebbe peraltro già garantita dalla legge n. 468 del 1999; il suddetto limite è previsto dall articolo 11 della legge n. 374 del 1991) e non si prevede un ampliamento dell organico dei giudici di pace. Al riguardo si osserva che in base al citato articolo 11 della legge n. 374 del 1991 (comma 3-bis) per talune attività giudiziarie (quali ad esempio l emissione di decreti ingiuntivi o ordinanze ingiuntive) l indennità è dovuta a prescindere dal citato limite di 110 udienze l anno, per cui l ampliamento delle competenze per valore del giudice di pace potrebbe avere riflessi in termini finanziari. Per quanto concerne l articolo 28 - concernente l'inserimento dell'avviso dell'espropriazione immobiliare in appositi siti Internet - la RT precisa che i relativi costi, in base alla legislazione vigente, sono posti a carico 1

della parte procedente. Al riguardo, per quanto di competenza non si ha nulla da osservare. La norma contenuta nell articolo 62 prevede la totale esenzione dall imposta di registro dei processi verbali redatti a conclusione della procedura di conciliazione ai sensi dell articolo 696-bis del codice di procedura civile, così come modificato dal presente disegno di legge. La RT precisa che il minor gettito ascrivibile a tale modifica può esser ragionevolmente stimato di modesta entità e ciò in base alle seguenti ragioni: 1) mera possibilità dell accertamento tecnico; 2) eventuale esito positivo del tentativo di conciliazione del consulente incaricato; 3) presenza della norma generale di esenzione dall imposta di registro per i verbali di conciliazione di valore fino ad euro 51.645,69. Pertanto non si ascrive alcuna stima di minor gettito alla disposizione in esame. Al riguardo, si evidenzia che già l articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999 (LF per il 2000) aveva previsto l esenzione dall imposta di registro dei processi verbali di conciliazione di valore non superiore ai citati euro 51.645,69; per i processi verbali di importo superiore l imposta di registro era ridotta della metà. La RT allegata alla citata legge n. 488 del 1999 aveva infatti quantificato in 9,296 mln di euro la perdita di gettito connessa alla disposizione. Pertanto, pur condividendo che i presupposti di applicazione della norma contenuta nel disegno di legge in esame implicano sicuramente una portata giuridica circoscritta, occorre sottolineare che sarebbe opportuno che il Governo fornisse una stima basata sul 2

numero degli attuali procedimenti di conciliazione, sul loro valore medio, nonché sull incremento che si ritiene debba subire tale procedura giudiziaria, al fine di disporre di una dettagliata stima del minor gettito derivante dalla norma in questione. Si consideri che dai dati ufficiali del Ministero della giustizia, aggiornati al 10 luglio 2004, risulta per l'anno 2003 un numero di conciliazioni non contenziose pari a 14.468, che hanno dato luogo a 13.969 esiti 1. In particolare, diverse ragioni inducono a ritenere verosimile un incremento del ricorso a tale forma di procedura giudiziaria; in via generale basti ricordare le procedure di conciliazione di fronte alle Camere di commercio, che, sulla base di notizie non ufficiali, avrebbero subito di recente un incremento notevole 2, nonché le procedure di conciliazione societaria previste dal d.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 (in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell articolo 12 della legge n. 366 del 2001), che, pur non costituendo oggetto della disposizione di esenzione in esame, possono aver comportato un impulso alla diffusione della conoscenza della procedura giudiziale della conciliazione; inoltre, la stessa esenzione fiscale contemplata dalla norma in esame non può che produrre un effetto incentivante nell utilizzo della conciliazione stessa, in alternativa al ricorso alle ordinarie procedure, che non sconterebbero siffatta esenzione. Lo stesso passaggio dalla lira all euro può aver prodotto un incremento nel valore medio delle procedure conciliative, variabile, quest ultima, che influisce direttamente sul calcolo dell onere derivante dall applicazione della disposizione in esame. Ulteriore aspetto da chiarire riguarda l effettivo ambito applicativo della norma; ciò in quanto il codice di procedura civile prevede diverse ipotesi di conciliazione. A titolo di esempio, l articolo 39 del citato d.lgs n. 5 del 2003 prevede, per i verbali di conciliazione, 1 Si veda sul sito internet www.giustizia.it il Movimento dei procedimenti civili anno 2003 (fonte: Direzione Generale di Statistica). 2 Si veda al riguardo l articolo del Sole 24-ore del 16/10/2004. 3

l esenzione dall imposta di registro entro il limite di valore di euro 25.000; se la norma in esame dovesse esser estensibile nell interpretazione a tali tipologie di procedure conciliative si avrebbe come effetto un incremento della perdita di gettito. La disposizione contenuta nel successivo articolo 65-bis introduce l articolo 70-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nello specifico l ultimo comma prevede che il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Al riguardo, la RT stessa sottolinea la non applicabilità, per le fattispecie contemplate dall articolo in esame, delle disposizioni sulla conciliazione stragiudiziale ed in particolare del disposto contenuto dal citato articolo 39 del d.lgs. n. 5 del 2003, che peraltro prevede, come già evidenziato, un esenzione fiscale meno onerosa per l Erario rispetto all esenzione di cui al predetto articolo 62. Si evidenzia pertanto l esigenza che il Governo specifichi l ambito oggettivo di applicazione della norma al fine di poter escludere, come precedentemente chiarito, elementi che potrebbero avere ricadute in termini di minor gettito per l erario. L articolo 72 modifica il vigente comma 2 dell articolo 13 della legge n. 276 del 1997 ed abroga anche i commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo; per quanto riguarda la sola parte che produce riflessi in termini finanziari, il comma 6 abrogato prevedeva l esenzione dall imposta di registro per i processi verbali di conciliazione, nelle cause pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile 1995, quando il loro valore non supera gli euro 25.822,84; nei casi di superamento del valore limite, l imposta di registro è ridotta della metà. 4

La RT evidenzia che la portata finanziaria della norma produce effetti di compensazione derivanti dall innalzamento dei limiti di esenzione dall imposta di registro (da 50 a 100 mln di lire) e dalla contestuale soppressione della disposizione che prevede il dimezzamento dell imposta di registro per i verbali di conciliazione relativi a valori superiori a 50 mln di lire; in ogni caso tali effetti risultano temporanei, in quanto relativi ai soli procedimenti tuttora pendenti, che al 30 giugno 2004 risultano essere in numero di 92.704. Al riguardo occorre sottolineare che non risulta del tutto chiara l'interpretazione della norma in esame: l abrogazione delle disposizioni vigenti determina, infatti, indubbiamente un recupero di gettito per la parte che riguarda l abrogazione dell applicazione dell imposta di registro per la metà del suo valore, ma non risulta dalla norma l innalzamento del limite di esenzione dall imposta di registro da euro 25.822,84 ad euro 51.645,69 (da 50 a 100 mln di vecchie lire), cui accenna la RT e cui quest'ultima ascrive una perdita di gettito che essa assume compensata dal primo effetto. Sulla base del tenore testuale della norma sembrerebbe infatti che venga abrogata la vigente esenzione che riguarda i soli verbali di conciliazione, nelle cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi a valori entro gli euro 25.822,84, con la conseguenza di ottenere anche in tal caso un recupero di gettito. La RT sembra invece affermare che l esenzione in vigore permanga e si applichi a limiti superiori di valore; pertanto, non è chiaro quale normativa debba applicarsi nelle fattispecie in esame. Risulta pertanto indispensabile un chiarimento sul punto, atteso che, se la normativa applicabile in tali casi fosse quella di cui al precedente articolo 62, che prevede la totale esenzione dei verbali di conciliazione dall imposta di registro, a prescindere dal valore, si avrebbe un minor gettito per l erario, che andrebbe adeguatamente quantificato, in relazione 5

a tutti i verbali di conciliazione pendenti alla data indicata, sia superiori che inferiori al suddetto limite di valore. Il successivo articolo 73 inserisce due nuovi commi: il 5-bis, che prevede che il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato ed il 5-ter, che disciplina che il medesimo contributo non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. La RT specifica che la normativa in esame è neutrale dal punto di vista finanziario in quanto ha natura interpretativa in materia di contributo unificato; ciò anche in base alla circolare esplicativa del 13 maggio 2002 del Dipartimento per gli affari di Giustizia. Al riguardo occorre evidenziare che è verosimile ipotizzare che sussistano dubbi applicativi della citata norma in materia di contributo unificato e che pertanto il contributo, in alcuni casi, sia stato versato anche nelle fattispecie ora escluse e contemplate nei citati commi 5-bis e 5-ter aggiunti dall articolo in esame. Ciò induce a ritenere che vi potrebbero essere anche delle richieste di recupero del contributo versato e non dovuto dalle parti; si ritiene opportuno quindi che il Governo fornisca chiarimenti in merito all eventualità di oneri dovuti sia alle richieste di rimborso di contributi non spettanti sia ai costi amministrativi associati alla gestione dell eventuale contenzioso. La richiesta di chiarimenti è rafforzata dalla portata dell articolo 74, che prevede che le disposizioni della presente legge siano applicabili anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data dell entrata in vigore. 6

La RT sembra presupporre che non dovrebbero emergere effetti retroattivi con possibili oneri a carico dell erario per effetto dell esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti di cui al precedente articolo 73. Tuttavia, considerando il tenore testuale della norma, risulta verosimile ipotizzare effetti di minor gettito derivanti dalla retroattività della disposizione nei confronti di tutti i procedimenti esecutivi in corso alla data dell entrata in vigore del presente disegno di legge. Si ritiene pertanto indispensabile acquisire informazioni da parte del Governo. Infine, per quanto attiene l articolo 74-bis, che regola l'utilizzo della posta elettronica nelle procedure in esame, la RT afferma l'assenza di onerosità della disposizione, attesa la disponibilità delle necessarie attrezzature informatiche da parte di tutti gli uffici giudiziari. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare. K/T/DG/AS 2430- Modif. codice proc.civile-aspetti fiscali 7