L'indennità di rischio



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Indennità di rischio, di turno e di reperibilità Disciplina contrattuale dei rispettivi istituti Avv. Pierluigi Arigliani, esperto in Polizia Locale, patrocinante in Cassazione L'indennità di rischio L'indennità di rischio,contemplata dall'art. 17, comma2, lett. d) del Ccnl del 1/4/1999 è stata disciplinata e rideterminata rispettivamente dall'art.37 del Ccnl 14/9/2000 ( Art.37 Indennità di rischio 1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l'ente. 2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un' indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. 3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000) e dall'art.41 del Ccnl 14/9/2004 (Art. 41 Indennità di rischio 1. La misura della indennità di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in 30 mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003). In particolare, il citato art.37 demanda alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione delle peculiari prestazioni che danno diritto all'indennità mensile. E,pertanto,rimesso alla contrattazione il compito di individuare le situazioni di rischio che danno titolo alla corresponsione dell' indennità in parola,in relazione alle effettive condizioni,anche ambientali,in cui sono rese prestazioni di specifiche categorie di lavoratori. In ordine all'estensione a tutti i vigili urbani dell'indennità, è stato ritenuto non ammissibile tale possibilità, tenuto conto che,secondo la comune valutazione,le mansioni svolte in via generale dai vigili urbani non coincidono necessariamente con una tipica prestazione rischiosa. Infatti occorre rilevare che non è il solo profilo professionale che deve essere preso a riferimento per una corretta individuazione del rischio,ma l'ambiente e le condizioni di lavoro,quando gli stessi fanno emergere un'esposizione del dipendente particolarmente nociva per la propria salute. Si rileva,comunque,che al personale dell'area di vigilanza il contratto nazionale ha già riconosciuto una specifica tutela economica con l'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 37,comma l, lett.b), del Ccnl del 6/7/1995 (Art. 37 Indennità << I>legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi>>); rideterminata dall'art. 16 del citato Ccnl 22/l/2004 che vuole remunerare anche lo specifico rischio delle relative prestazioni. Né a diversa conclusione si potrebbe pervenire invocando quanto contenuto nella premessa al capo III del medesimo Ccnl 22/1/2004, laddove viene stabilito che l'attività prestata dal vigile urbano addetto,a piedi,alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, al pari di quelle ad alto rischio previste dall'arti,comma 3,del dpr n.1224/1965.

L indennità di turno L istituto della turnazione è previsto dalla seguente normativa: - Art. 31, comma 2, lett.b) CCNL 1995 : Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990. Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E' pertanto destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario notturno, festino e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate: dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall' art. 28 del D.P.R. 347/1983, dall' art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio. - Art. 17, comma 2, lett. d) CCNL 1/4/1999 il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, secondo la disciplina prevista dagli artt. 11, comma 12, 13, comma 7, e 34,comma 1, lett. f) g) ed h) del DPR 268/1987, dall'art. 28 del DPR 347/1983, dall'art. 49 del DPR 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere di Commercio; - Art. 24, comma 2, lett. c) CCNL 1/4/1999 turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità ed altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo degli asili nido; - Art. 22 CCNL 14/9/2000 Turnazioni : 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. 2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. 3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. 4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino. 5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: - turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) - turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c) - turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c). 6. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. I contratti collettivi relativi al quadriennio 1998-2001 hanno introdotto delle rilevanti novità per il comparto Regioni-autonomie locali, tra le quali il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali e l ampliamento dello spazio riservato alla contrattazione integrativa, anche con l introduzione di un livello territoriale, con più ampi margini di incremento delle risorse finanziarie (cfr. istituti contrattuali di Simona D Ambrosio). La contrattazione collettiva ha poi accelerato la progressiva tendenza, già in atto, alla flessibilità dell orario di lavoro e all instaurazione di orari diversificati. Sono state pertanto previste alcune forme di articolazione dell orario che utilizzano istituti particolari, quali l istituto delle turnazioni e quello della reperibilità. L organizzazione del lavoro su più turni può essere prevista nei settori in cui è opportuna o necessaria un erogazione continua dei servizi o comunque per un arco di tempo giornaliero di almeno 10 ore. Il ricorso alla pronta reperibilità può essere previsto per particolari esigenze di settori dell ente in cui sia necessario istituire un servizio di pronto intervento, al di fuori del normale orario di lavoro degli addetti. Gli istituti della turnazione e della reperibilità sono normati dagli artt. 22 e 23 del CCNL del 14 settembre 2000. Sino alla sottoscrizione del suddetto contratto, gli istituti della turnazione e della reperibilità erano regolati da una serie di disposizioni normative: art.28 del D.P.R. 347 del 25/6/1983; artt. 11,13 e 34 del D.P.R. 268 del 13/5/1987; art. 49 del D.P.R. 333 del 3/8/1990. Tali istituti sono poi stati rinegoziati con il contratto collettivo del settembre 2000, che ha stabilito un maggior margine di autonomia degli enti in relazione alla loro attivazione. L art.22 (Turnazioni) del CCNL del settembre 2000 stabilisce infatti che sono gli enti a decidere sull istituzione di turni giornalieri di lavoro, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali. L art. 23 (Reperibilità) stabilisce che sono gli enti a individuare le aree di pronto intervento e, successivamente, ad attivare per queste il servizio di pronta reperibilità. Ovviamente, la decisione di attivare servizi di turnazione e/o reperibilità dovrà nascere dalla necessità di contemperare effettive esigenze funzionali ed organizzative con le risorse finanziarie disponibili, che sono sempre da attingere al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all art.15 del CCNL del 1/4/99. I criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie del fondo di cui all art.15 sono regolati attraverso la conttrattazione decentrata integrativa, come è precisato dall art. 4, comma2, lettera a) del CCNL del 1/4/99. TURNAZIONI La disciplina sulle turnazioni è contenuta nell art.22 del CCNL del settembre 2000. Il comma 2 stabilisce che I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. Secondo l interpretazione dell Aran, e in armonia con gli orientamenti dell Anci, questa clausola contrattuale può ritenersi soddisfatta solo in presenza di un orario di servizio continuativo di 10 ore. Lo scopo delle turnazioni è infatti quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) e non ha senso istituirle quando il servizio può essere assicurato mediante particolari articolazioni dell orario di lavoro.

Non possono quindi essere considerati turni le prestazioni lavorative distribuite nell arco dell intera giornata (mattina e pomeriggio) con marginali modificazioni nelle prestazioni di lavoro; in questo caso può trattarsi, al limite, di una particolare articolazione dell orario di lavoro, magari gravosa e quindi retribuibile con altro compenso incentivante, secondo le previsioni della contrattazione decentrata integrativa. Il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, assicurando l avvicendamento; analoga equivalenza per i turni notturni, in caso siano previsti. Il periodo di riferimento per calcolare la ciclicità dei turni è il mese. L indennità di turno potrà essere corrisposta solo se vengono rispettate le regole generali sopra indicate. Essa è quantificata dal comma 5 dell art. 22 del CCNL del settembre 2000. Consiglio di Stato Sent. n. 5441/2003: << Cosicché, non a caso, in favore dei medesimi vigili urbani, proprio perché categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa naturalmente articolata su turni e quindi impiegati normalmente per turno anche nei giorni festivi, è stata ritenuta spettante solo l indennità di turnazione di cui all art. 13 del DPR n. 268 e non anche, per cumulo, la maggiorazione stipendiale di cui all art. 17 della stessa normativa contrattuale, ovvero il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, previsto, in alternativa al riposo compensativo, in caso di prestazione del servizio in giorno festivo infrasettimanale (nella recente giurisprudenza di primo grado: TAR Puglia, Bari, II, 17 marzo 2000, n. 995 e 6 maggio 2000, n. 1740; TAR Sicilia, Catania, 15 ottobre 2001, n. 1839). Il tutto ovviamente al fine di evitare l indebita concessione di un doppio vantaggio economico, che le stesse disposizioni contrattuali si sono premurate di non configurare. 4. Ciò posto, i vigili hanno pieno titolo, e nella misura in cui le loro prestazioni siano state effettivamente programmate sulla base di vere e proprie turnazioni, per invocare l art. 13 della normativa contrattuale di cui al DPR 268/87, con il riconoscimento di un indennità che risponde all obiettiva esigenza di coprire il maggior disagio derivante dalla normale articolazione in turni dell orario di servizio. Può, infatti, concludersi nel senso che l indennità di turnazione di cui all art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 è finalizzata a compensare il disagio del dipendente di Ente locale correlato alla possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quello previsto in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell ordinario assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l indennità deve ritenersi spettante anche nel caso in cui il turno vada a ricadere nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe di normale servizio>>. REPERIBILITÀ Il riferimento normativo è l art.23 del CCNL del settembre 2000, l art.11 e la dichiarazione congiunta n 12 del CCNL del 5/10/01. 1 L istituzione del servizio di pronta reperibilità L ente può decidere di istituire il servizio di pronta reperibilità nelle aree di pronto intervento preventivamente individuate. L individuazione delle aree di pronto intervento e l istituzione del servizio di pronta reperibilità sono strettamente funzionali alle esigenze produttive ed organizzative degli enti, per cui sono inerenti ai poteri di gestione dei dirigenti e non sono soggette a particolari forme di relazioni sindacali, eccezion fatta per i criteri generali relativi all articolazione dell orario di servizio, che sono soggetti a concertazione ai sensi dell art.8, comma 1, lettera a) del CCNL del 1/4/99.

Quando il servizio viene istituito, vengono anche individuati i lavoratori da collocare in reperibilità all interno del servizio o dell ufficio competente. 2. La durata dei turni di reperibilità Il CCNL del 14 settembre 2000 non fornisce indicazioni sulla durata dei turni di reperibilità. Gli enti possono stabilire autonomamente la durata dei turni in funzione delle loro esigenze organizzative, con l unico vincolo della concertazione sui criteri generali relativi all articolazione dell orario di servizio (art.8, c.1, lett.a del CCNL del 1.4.99). Pertanto, se molto frequenti sono turni di 12, 18 o 24 ore, nulla vieta di istituire turni di durata inferiore (ad esempio di 6 ore). L unico limite è rappresentato dalla impossibilità di frazionare l indennità di reperibilità in misura inferiore a 4 ore (art.23, comma 4 CCNL del 14.09.2000, per cui il periodo non dovrebbe in alcun caso avere una durata inferiore a 4 ore). 3. L ammontare dell indennità di reperibilità L art.23 del CCNL DEL 14.9.2000 definisce un compenso di L.20.000 per 12 ore di reperibilità; il compenso aumenta ovviamente in proporzione all eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese come base di calcolo. Ad esempio: L.20.000 per 12 ore; L.30.000 per 18 ore; L. 40.000 per 24 ore. Tutti i predetti compensi si raddoppiano in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale

(domenica). Esempio: L. 40.000 per 12 ore; L. 60.000 per 18 ore; L. 80.000 per 24 ore. Al di sotto delle 12 ore l indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (quindi anche per periodi inferiori dovrà essere corrisposto il minimo rappresentato da 1/3 dell indennità) ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata del 10%. Ad esempio per 6 ore di reperibilità: compenso base L.10.000; maggiorazione 10% L.1000; compenso rideterminato L. 11.000; raddoppio per giornata festiva o di riposo settimanale: L. 22.000. 4. La fruizione dell indennità di reperibilità e la disciplina del riposo compensativo in assenza di prestazione lavorativa. L art. 23 comma 4 del CCNL del settembre 2000 stabilisce che l indennità di reperibilità non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. L indennità di reperibilità, cioè, spetta solo nel caso in cui l attesa non sia stata seguita da prestazione lavorativa. Ad esempio, se il dipendente in turno di reperibilità di 6 ore in giorno feriale viene chiamato a rendere una prestazione lavorativa di 2 ore, avrà diritto all indennità di reperibilità (maggiorata del 10%) solo per le 4 ore (6-2) mentre per le 2 ore di prestazione rese a seguito della chiamata avrà diritto al solo compenso per lavoro straordinario (o ad equivalente recupero orario, secondo le indicazioni dell art.11 del CCNL del 5.10.01) Sempre ai sensi dell art. 23 comma 4, qualora la pronta reperibilità cada nel giorno di riposo settimanale (di norma la domenica), il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se durante il periodo di reperibilità lo stesso non ha reso alcuna prestazione lavorativa. Tale riposo compensativo, però, non comporta alcuna riduzione dell orario di lavoro della settimana nel corso della quale viene fruito. Quindi il periodo di reperibilità di domenica o nella giornata di riposo settimanale non può in alcun modo essere equiparato a effettiva prestazione lavorativa, per cui nella settimana nella quale il dipendente fruisce del riposo compensativo, questi dovrà comunque prestare le ordinarie 36 ore di lavoro d obbligo. È chiaro che per ciò che attiene alla fruizione del giorno di riposo compensativo, essa dipenderà da una specifica iniziativa dell interessato, dato che si tratta di un benificio allo stesso espressamente riconosciuto prima dall art. 49 del D.P.R. 333/1990 e poi dall art. 23 del CCNL del 14.09.00. Proprio perché la fruizione del riposo compensativo non comporta riduzione dell orario di lavoro nella settimana in cui interviene, non può che essere riconosciuta alla sola volontà del lavoratore l attivazione della richiesta di avvalersi del beneficio, escludendosi ogni possibile intervento surrogatorio o, comunque, autoritativo del datore di lavoro pubblico. 5. Il trattamento economico e la disciplina del riposo compensativo in caso di prestazione lavorativa nel periodo di reperibilità. Riferimenti normativi: art.24 c.1 del CCNL del sett.00 come sostituito dall art.14 del CCNL 5/10/01, art.11 del CCNL 5/10/01 e dichiarazioni congiunte n. 12 e 13. Bisogna distinguere 3 ipotesi: a. La prestazione lavorativa ricade in periodo di reperibilità effettuata nel giorno di riposo settimanale (domenica). In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento previsto dall art.24, comma1, del CCNL del 14.09.2000, così come sostituito dall art.14 del CCNL del 5/10/01, cioè, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria normale (di cui all art.52, c.2, lett. b) ed un riposo compensativo di durata pari alla durata della prestazione lavorativa;

b. b. La prestazione lavorativa ricade in periodo di reperibilità effettuata in un giorno festivo infrasettimanale. In tal caso al lavoratore spetta il trattamento economico di cui all art.24, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, cioè le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario festivo o, alternativamente, vengono compensate con equivalente riposo compensativo; c. La prestazione lavorativa ricade in periodo di reperibilità effettuata in un normale giorno lavorativo o anche in giorno feriale non lavorativo (sabato). In tal caso al lavoratore spetta il trattamento economico di cui all art.24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, cioè le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario non festivo o, alternativamente, vengono compensate con equivalente riposo compensativo. REPERIBILITÀ SENZA PRESTAZIONE DI SERVIZIO L.12.000 per ogni ora di turno di reperibilità Compenso raddoppiato in caso di reperibilità in giornate festive o di riposo settimanale Maggiorazione del 10% del compenso orario in caso di turni di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore Se il turno cade nel giorno di riposo settimanale (domenica) il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo compensativo. Tale riposo compensativo, però, non comporta alcuna riduzione dell orario di lavoro della settimana nel corso della quale viene fruito. REPERIBILITÀ CON PRESTAZIONE DI SERVIZIO Giornata di riposo settimanale Retribuzione oraria normale Pari alla effettiva durata della prestazione resa maggiorata del 50% Giornata festiva infrasettimanale Retribuzione oraria per lavorio Alternativo al pagamento dello straordinario e pari alla straordinario festivo effettiva durata della prestazione resa Giornata lavorativa ordinaria o giornata feriale non lavorativa (sabato) Retribuzione oraria per lavorio Alternativo al pagamento dello straordinario e pari alla straordinario non festivo effettiva durata della prestazione resa Avv.Pierluigi Arigliani, Via Mellusi, n. 10 82100 BENEVENTO Tel. e fax 0824/17426 Tel. 0824/17427 e-mail pierluigiarigliani@virgilio.it (Relazione tenuta al 2 Convegno Nazionale di Polizia Locale, a Sibari (CS), il 22 e 23 giugno 2005)