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Consiglio regionale della Toscana LEGGE REGIONALE N. 24/2005 (Atti del Consiglio) Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana. *************** Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 2005

Art.1 Oggetto e finalità 1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 71 dello Statuto relative alla promozione della solidarietà, del dialogo fra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di rafforzare le funzioni di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel pieno rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, all attività dei soggetti del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese ed i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, approvata l 8 settembre 1999 dall Associazione Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (denominata d ora in poi AGICES). Art. 2 Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale 1. Le modalità per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all articolo 10. Nello stabilire i requisiti di riconoscimento si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale. Art. 3 Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale 1. Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale. 2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del registro ed i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall Associazione AGICES in merito al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale, di seguito denominato RIOCES. 3. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all articolo 10. I costi di gestione del registro sono a carico dei soggetti richiedenti l iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni. 4. Nelle more istitutive del registro regionale, l iscrizione al RIOCES è sostitutiva dell iscrizione.

Art. 4 Promozione del commercio equo e solidale 1. Il commercio equo e solidale si fonda sul comportamento del consumatore. Il consumatore, esercitando un consumo consapevole ed attento sostiene le forme economiche corrette, ha la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo all interno di comportamenti orientati al mercato ed attenti alle forme di commercio leale ed alle pratiche commerciali moralmente corrette. 2. La Giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove nelle scuole specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell autonomia scolastica, e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all articolo 3. Art. 5 Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale 1. La Giunta regionale, nella proposta di deliberazione di approvazione del piano regionale dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), dispone che alle imprese iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all articolo 3, sia riconosciuta la priorità nell accesso agli aiuti ed agli investimenti stabiliti nelle misure ed azioni ivi indicate. 2. Nell ambito dello strumento di programmazione di cui al comma 1 la Giunta regionale può prevedere specifiche misure a sostegno del rafforzamento del sistema delle imprese esercenti in Toscana il commercio equo e solidale. Art. 6 Introduzione dei prodotti nelle mense pubbliche e nei punti di somministrazione interni. 1. La Giunta regionale da indicazioni agli Enti locali, alle Aziende sanitarie ed alle altre istituzioni ed organizzazioni locali per promuovere l utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nei loro ambiti. Art. 7 Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale 1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione Toscana favorisce l utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 della l.r. 8 marzo 2001, n.12 (Disciplina della attività contrattuale regionale).

2. Nell ambito delle spese relative all acquisto di beni da terzi secondo le procedure di cui all articolo 20 comma 1 (Trattativa privata) ed all articolo 22 (Spese in economia) della l.r. 12/2001, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale. 3. La Giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone affinché, nell ambito del programma annuale delle attività di promozione economica di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo di partner commerciale qualificato ed affidabile verso i paesi in via di sviluppo. Art. 8 Cooperazione internazionale e istituzione della Giornata regionale del commercio equo e solidale 1. La Giunta regionale, nell ambito della conferenza sulla cooperazione allo sviluppo stabilita dalla legge regionale 27 marzo 1999 n.17 (Interventi per la promozione dell attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) promuove una manifestazione, organizzata in collaborazione con le organizzazioni attivamente interessate, per l esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale. 2. La Giunta regionale, nell ambito del Piano regionale della cooperazione internazionale previsto dalla l.r. 17/1999, individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale in attuazione dei principi e delle finalità richiamate all articolo 1 della presente legge. 3. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Giunta regionale di concerto con l Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente articolo 3, organizza annualmente la Giornata regionale del commercio equo e solidale, quale momento di incontro fra la comunità toscana e la realtà del commercio equo e solidale; con il regolamento regionale di cui all articolo 10, determina le modalità organizzative e i contenuti della stessa. Art. 9 Attività di monitoraggio 1. Entro tre anni dall applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo. Art. 10 Regolamento 1. Entro centottanta giorni dall entrata in vigore della presente legge la Regione emana il regolamento attuativo con cui dispone: a) l istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto richiamato all articolo 2 comma 1;

b) i criteri e le modalità per l iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all articolo 3; c) i contenuti della relazione di cui all articolo 9; d) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata regionale del commercio equo e solidale. Art. 11 Disposizioni finanziarie 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano copertura finanziaria nell ambito della vigente normativa regionale. Art. 12 Decorrenza degli effetti 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all articolo 10. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Enrico Cecchetti Giovanni Barbagli

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge del Consiglio regionale 14 dicembre 2004, n. 421 Proponenti: Consiglieri Erasmo D Angelis e Gianluca Parrini Assegnata alla 3^ Commissione consiliare (parere referente) Testo unificato con Proposta di legge del Consiglio regionale 19 gennaio 2005, n. 434 Proponenti: Consiglieri: Bruna Giovannini, Anna Annunziata, Enrico Cecchetti, Paolo Cocchi, Filippo Fossati, Agostino Fragai, Ambra Giorgi, Ilio Pasqui, LorianoValentini Assegnata alla 3^ Commissione consiliare (parere referente) Messaggio della Commissione in data 10 febbraio 2005 Approvata in data 17 febbraio 2005 Divenuta legge regionale 24/2005 (atti del Consiglio)