Ordinanza sulla navigazione militare



Documenti analoghi
del 1 marzo 2006 (Stato 15 febbraio 2016)

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 1 marzo 2006 (Stato 21 marzo 2006)

Ordinanza sulla navigazione civile dell Amministrazione federale

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale sulla navigazione interna

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza. Modifica del 21 dicembre Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

Regolamento concernente il rilascio delle patenti per il Reno superiore

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla navigazione interna

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Codice penale militare e Procedura penale militare

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. (OMBat) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sui sistemi d informazione militari

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sulle strutture dell esercito

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Ordinanza del DDPS sul reclutamento

Ordinanza sulla medicina della procreazione

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sul contratto d assicurazione

del 29 marzo 2017 (Stato 1 gennaio 2018)

Transcript:

Ordinanza sulla navigazione militare (ONM) Modifica del 13 gennaio 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 marzo 2006 1 sulla navigazione militare è modificata come segue: Sostituzione di termini 1 In tutta l ordinanza «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «licenza». 2 In tutta l ordinanza «natanti-traghetto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «chiatte da traghetto». 3 Nell articolo 17 capoverso 3 «luci» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «fanali». Art. 3 lett. a e c Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. natanti militari: natanti acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in prestito o requisiti per l esercito; c. licenza di condurre natanti civile: licenza di condurre natanti cantonale o federale. Art. 4 cpv. 1 lett. c, d e f, 2, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, nonché 5 bis 1 L Ufficio della circolazione e della navigazione dell esercito (UCNEs) è competente per: c. l ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti d esame militari; 1 RS 510.755 2015-1532 393

d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, della licenza di condurre natanti militare e della licenza di perito d esame militare; f. il rilascio dei brevetti e delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar ufficiali. 2 La Formazione d addestramento del genio/del salvataggio è competente per: b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d esame necessari all istruzione e agli esami, conformemente alle direttive dell UCNEs; 5bis La Formazione d addestramento responsabile garantisce l applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio. Art. 6 cpv. 2 lett. d 2 Non devono essere immatricolati: d. i veicoli galleggianti a motore atti a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell acqua (scooter da immersione). Art. 7 cpv. 1 bis 1bis Le barche da traghetto sono impiegate senza licenza di navigazione. Le loro licenze di navigazione sono conservate presso il Centro logistico dell esercito competente. Art.8 cpv. 1 1 I natanti militari portano fanali per la navigazione, fanali d ingombro e fanali a luce intermittente o, come minimo, un fanale chiaro visibile per tutto l orizzonte. I fanali non devono essere fissati in maniera permanente. Art. 9 cpv. 2 2 I civili non possono essere presi a bordo di natanti militari. Sono eccettuati i civili che: a. partecipano a un esercitazione militare, a un attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio; b. devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni militari, giornate delle porte aperte, consegne di bandiere o stendardi, cerimonie di promozione o durante manifestazioni militari fuori del servizio; c. partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati secondo l ordinanza del 21 agosto 2013 2 concernente l appoggio a favore di attività civili o attività fuori del servizio mediante mezzi militari; 2 RS 513.74 394

d. devono essere presi a bordo per altre ragioni di servizio o di ordine militare; e. sono presi a bordo in casi d emergenza o per prestare soccorso. Art. 11 cpv. 1 1 Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti d esame militari. Art. 12 Licenza 1 Chi conduce natanti militari durante il servizio militare o nel quadro di un attività militare fuori del servizio deve essere titolare di una licenza di condurre natanti militare. 2 I militari ricevono la licenza di condurre natanti militare se hanno superato l esame e adempiono le condizioni fisiche, psichiche e militari per condurre in modo sicuro un natante. 3 Il personale militare e gli insegnanti specialisti non necessitano di alcuna licenza di condurre natanti militare quando, in servizio militare o nel quadro di attività militari fuori del servizio, conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti civile della categoria corrispondente. 4 Coloro ai quali è stato revocata la licenza di condurre natanti civile non sono autorizzati a condurre natanti durante il servizio militare o nel quadro di un attività militare fuori del servizio. 5 Nel caso di agenti di polizia, per le rispettive attività di servizio è sufficiente la licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre militare è rilasciata per cinque anni dal comando della Formazione d addestramento del genio/del salvataggio una volta conclusa l istruzione complementare. Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f e 1 bis 1 La licenza di condurre natanti militare è rilasciata per le seguenti categorie: f. Abrogata 1bis Per condurre natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar è necessario un brevetto radar ufficiale. Tale brevetto viene rilasciato quale categoria supplementare di licenza VI. Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Revoca al militare la licenza di condurre natanti militare se: a. sussiste un motivo di revoca secondo gli articoli 19 21 LNI; b. gli è stata revocata l autorizzazione a condurre militare secondo l articolo 38 dell ordinanza dell 11 febbraio 2004 3 sulla circolazione stradale militare; c. non soddisfa più le esigenze poste ai conduttori di natanti militari; 3 RS 510.710 395

d. non osserva le prescrizioni militari in materia di consumo di droga o di alcol; e. non soddisfa più i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza di condurre natanti civile o militare; f. non soddisfa più i requisiti medici. 3 La licenza di condurre natanti militare è revocata per tutte le categorie. Contro la decisione di revoca della licenza di condurre natanti militare può essere inoltrato reclamo. Art. 15 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 16 Periti d esame 1 La condizione per il rilascio della licenza di perito d esame militare è il possesso di una licenza di condurre natanti federale. 2 L UCNEs emana, d intesa con l UFT, istruzioni concernenti l istruzione, il perfezionamento e gli esami dei periti d esame militari. Art. 25 cpv. 2 2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell ordinanza dell 11 febbraio 2004 4 sulla circolazione stradale militare. Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 13 gennaio 2016 1 Su richiesta l UCNEs rilascia un brevetto radar ufficiale ai conduttori di natanti militari che dopo il 1 gennaio 1995 hanno assolto con successo un istruzione in materia di radar. 2 Nel caso di natanti dell esercito che navigano a mezzo di radar, il radarista può condurre detti natanti fino al 31 dicembre 2018 senza brevetto radar o autorizzazione radar ufficiali. II L ordinanza dell 11 febbraio 2004 5 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue: Art. 38 cpv. 2 2 L autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie. 4 RS 510.710 5 RS 510.710 396

Art. 47 cpv. 2 lett. c 2 I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se: c. partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel quadro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all ordinanza del 21 agosto 2013 6 concernente l appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari; III La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2016. 13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 6 RS 513.74 397

398