STRUMENTI INFORMATIVI PER LO STUDIO LEGALE: l'avvocato, i siti web e i social network



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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAGLIARI STRUMENTI INFORMATIVI PER LO STUDIO LEGALE: l'avvocato, i siti web e i social network Cagliari, 31 marzo 2012

...CENNI NORMATIVI: Ris. Parlamento Europeo 23.3.2006: qualsiasi riforma delle professioni legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme sulla concorrenza, incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello stato di diritto nell Unione europeea Dir. 2006/CE/123 (Direttiva Bolkestein): ha soppresso anche per le professioni regolamentate ogni divieto in materia di pubblicità, ma per queste ha riconosciuto la necessità di un temperamento ed ha imposto la conformità del messaggio alle regole professionali, tenuto conto della specificità della professione, nonché dell indipendenza, dell integrità della dignità e del segreto professionale. La posizione comune del Consiglio e del Parlamento europei 17 luglio 2006 sulla disciplina dei servizi ha cura di distinguere tra la prestazione di servizi di natura professionale rispetto a quelli d impresa e sottolinea gli interessi pubblici ed essenziali che le professioni tutelano. Dir. 2005/29/CE: aveva ribadito i limiti della pubblicità in genere (quali il divieto dell ingannevole, della molesta) e, per quanto qui di maggior rilievo, della pubblicità contraria alle norme di diligenza professionale.

...CENNI NORMATIVI: Art.10 D.lgs 70/2003 (Dir. 2000/CE/31): L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi. L.248/2006 (cd Bersani) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (...) b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine. ( ) Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 23 giugno 2008 (risposta a indagine AGCOM 2008)...rimangono così invariati: 1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico....i divieti pubblicitari sono funzionali all interesse generale che l informazione data dall avvocato risponda a criteri di correttezza e verità, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna....si vuole evitare che gli iscritti all albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione

...CENNI NORMATIVI: Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216) (...) Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (...) g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

...CENNI NORMATIVI: LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012) Art. 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) 1. All articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole (...) sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:». 2. All articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

Cass. civ., sez. Unite 20-12-2007, n. 26810 In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

Cass. civ., sez. Unite 18-11-2010, n. 23287 In tema di illeciti disciplinari riguardanti gli avvocati, mentre è da ritenere legittima la pubblicità informativa dell'attività professionale finalizzata all'acquisizione della clientela, la medesima è sanzionabile disciplinarmente - ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e degli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico forense - ove venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. (Nella specie, le S.U. hanno confermato, "in parte qua", la sentenza del C.N.F. che aveva irrogato la sanzione della censura a carico di due avvocati che avevano aperto uno studio sulla pubblica via con la suggestiva insegna "A.L.T. - assistenza legale per tutti prima consulenza gratuita"). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 21/12/2009)

...gli effetti immediati della liberalizzazione...

(...) g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216)

REQUISITI DELL'INFORMAZIONE PROFESSIONALE TRASPARENZA E VERIDICITA' NO pubblicità comparativa elogiativa,risultati raggiunti e promesse di risultato DECORO NO informazioni non pertinenti e denigratorie RISERVATEZZA E SEGRETO COSTI NO nomi clienti ed altre notizie sugli incarichi NO promesse di sconti e prestazioni gratuite costi manifestamente sporoporzionati

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 5 Doveri di probità, dignità e decoro. L avvocato deve ispirare la propria condotta all osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II. L avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l immagine della classe forense. III. L avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 9 Dovere di segretezza e riservatezza. il segreto sull attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell avvocato mantenere I. L avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli exclienti, sia per l attività giudiziale che per l attività stragiudiziale. II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III. L avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell attività professionale. IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 10 Dovere di indipendenza. Nell esercizio dell attività professionale l avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE ART. 60 Norma di chiusura. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l ambito di applicazione dei principi generali espressi.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 17 Informazioni sull attività professionale. L avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell Ordine. Quanto al contenuto, l informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. II. E consentita l indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 17 bis Modalità dell informazione. L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; - il Consiglio dell'ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. - il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. (...)

(...segue) TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 17 bis Modalità dell informazione. Può indicare: - i titoli accademici; - i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato; L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e espresso. Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 18 Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. E consentito all avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI ART. 19 Divieto di accaparramento di clientela. E vietata ogni condotta diretta all acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare l offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. III. E vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. IV. E altresì vietato all avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

STRUMENTI INFORMATIVI IN PRATICA (indicazioni di massima, prive valore ufficiale) - Giornali e televisione: stessi criteri dei siti; si valuti la maggiore invadenza dello strumento (per interviste v. art.18). - Carta intestata e targhe: solo dati necessari per individuare, contattare o raggiungere lo studio; no cartelli direzionali e posizionamenti atti ad ingenerare confusione con altri. No all'utilizzo del nominativo di Avvocato cessato. No studio legale per i praticanti. - Brochures informative a stampa: importanza della distribuzione, in busta chiusa a destinatari determinati, senza inviti od offerte dirette. - Brochures e/o news letter via e-mail: no a raccolta indiscriminata di indirizzi sul web. Si, a colleghi presso indirizzo ufficiale; si ad altri professionisti e destinatari già conosciuti o che abbiamo prestato il loro consenso. No ad invii ripetitivi, offerte dirette e personalizzate; no ad invii seriali e/o con destinatari in chiaro; no allegati voluminosi e/o comunque invadenti.

IL SITO WEB IN PRATICA... (estratto da linee guida 17.12.2010 della Commissione Deontologia presso l'ordine di Verona) - scelta del dominio e registrazione: dalla visura presso NIC o ICAN devono risultare tutti i dati dello studio; il dominio non può essere intestato o amministrato da un soggetto terzo; - il nome a dominio non deve ingenerare confusione con enti ufficiali; - le pagine (home o dedicata) devono contenere indicazione chiara dei dati dei singoli professionisti e della struttura dello studio (o del network) al quale il sito si riferisce; - indicazione delle attività (non specializzazioni) effettivamente svolte, in numero e specificazione veritiere e significative; - non indicare attività non pertinenti e/o incompatibili (es.: attività creditizia, premio olio d'oliva DOP, mediazione immobiliare, etc...); - no incarichi giudiziali si qualifica di mediatore (Comm. CNN 2012); - non inserire o comunque collegare riferimenti ad attività commerciali altrui; ammessi tutti i collegamenti, loghi e immagini di riviste giuridiche e siti ufficiali; - non invitare il pubblico a prendere contatto con lo studio o comunque a fornire dati personali che possano in qualsiasi modo essere recepiti da terzi; le pagine a disposizione della clientela devono essere accessibili mediante autenticazione e connessione cifrata;

...IL SITO WEB IN PRATICA - correttezza nel riferimento a costi, sconti e facilitazioni di pagamento che non si possano poi in concreto sostenere; - no ad espressioni autoreferenziali del tipo: significative competenze capacità personali ed alto livello di specializzazione servizio mirato ed altamente qualificato in ogni tipologia di incarico ; - no ad espressioni anche genericamente denigratorie dell'operato altrui; - ammesse fotografie e filmati dei professionisti, nei limiti di pertinenza e decoro; non eccedere con riprese artistiche dello studio; - ampio utilizzo di contenuti (sentenze, note, articoli) nel rispetto della tutela dei dati personali e del diritto d'autore)...altre COMPARSE SULLA RETE - si inserimento in annuari ed elenchi con i soli dati identificativi; - no pagine informative su siti di terzi; - no partecipazione a network mediatori fra avvocati e clienti; - si rubriche del tipo l'avvocato risponde, purchè senza inquadramento nella struttura ospitante e nell'anonimato dell'istante; - interviste, articoli e conferenze nei limiti di cui all'art.18.

Cons. Naz. Forense 21-12-2009, n. 183 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BIANCHI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv C.C. ed F.P. Il Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come "Bersani", consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale. Ne consegue che il disvalore deontologico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l'acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell'art. 19 c.d.f., non concretizzarsi nell'intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, "mezzi illeciti" o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in "modi non conformi alla correttezza e decoro". (Nella specie, il CNF ha ritenuto eccedenti i messaggi veicolati attraverso la sigla "A.L.T. - Assistenza legale per tutti", posta quale insegna dello studio legale con accesso diretto alla pubblica via, e l'offerta di "prima consulenza gratuita"). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 luglio 2009).

Cons. Naz. Forense 19-12-2008, n. 169 Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. M.G. Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale Accaparramento di clientela. Va riconosciuto carattere decettivo al messaggio pubblicitario utilizzato dal ricorrente che, pubblicizzando l'istituto del "gratuito patrocinio" da tempo abrogato ed accompagnando tale pubblicità a quella di un'attività di "recupero crediti senza anticipazioni", si presta effettivamente ad ingenerare l'equivoco che la prestazione offerta possa, in concreto rivestire il carattere della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela certamente lesivo del prestigio e del decoro della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007).

Cons. Naz. Forense 22-12-2007, n. 219 Pres. f.f. TIRALE - Rel. STEFENELLI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. P.A. Avvocato - Norme deontologiche - Sito Web - Contenuto - Informazione professionale non veritiera - Pubblicità decettiva - Illecito deontologico Sussistenza. Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di "particolari procedure" per "ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento", senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all'avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell'avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).

Cons. Naz. Forense 04-05-2009, n. 26 Pres. ALPA - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.) - avv. F.C. Avvocato - Norme deontologiche - Principi generali - Divieto di pubblicità Violazione a mezzo stampa - Illecito deontologico - Sussistenza Viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 C.D.F., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 C.D.F., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti. Pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l'avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)

Cons. Naz. Forense 27-10-2010, n. 158 Pres. f.f. TIRALE - Rel. LANZARA - P.M. CICCOLO (non conf.) - avv. F.L.C. Avvocato - Norme deontologiche - Principi generali - Divieto di accaparramento di clientela - Attività pubblicistica - Stampa periodica Indicazione recapito personale di posta elettronica - Illecito disciplinare Esclusione In tema di accaparramento di clientela, l'attività pubblicistica, che certamente deve ritenersi idonea a far conseguire nomea e quindi clienti, non può più dirsi illecita allorquando sia autorizzata dal Consiglio di appartenenza ed esercitata nei termini stabiliti dall'autorizzazione Non si rende colpevole di illecito accaparramento di clientela il professionista che, autorizzato dal Consiglio dell'ordine a rispondere ai lettori di un periodico nel contesto di una rubrica mediante pareri giuridici a titolo gratuito, non si limiti ad indicare il proprio nome e cognome, ma riporti un proprio recapito di posta elettronica con espresso invito ai lettori ad ivi far pervenire le loro domande, atteso che, nella specie, l'indicazione dell'indirizzo e-mail risponde ad una reale esigenza e che il suo carattere personale, inserendosi in un contesto provinciale in cui il tenutario della rubrica è noto ed in ogni caso facilmente raggiungibile, nulla aggiunge alla lecita idoneità della rubrica ad incrementare fama e lucri del ricorrente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 9 febbraio 2009).

Cons. Naz. Forense 16-03-2011, n. 31 Pres. f.f. PERFETTI - Rel. BULGARELLI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. A.A.M. Avvocato - Norme deontologiche - Dovere di indipendenza - Intermediazione nel rapporto con il cliente - Elementi oggettivi e soggettivi - Sussistenza Viene meno al dovere di indipendenza, impostogli dall'art. 10 del codice deontologico forense, l'avvocato che riceva i mandati professionali non direttamente dal cliente interessato, ma attraverso società di consulenza, la quale mantiene il rapporto con tale cliente ricevendo l'incarico di agire giudizialmente e ricevendo i relativi compensi. Costituiscono elementi di carattere oggettivo e soggettivo, idonei a configurare l'esistenza di una società di fatto tra l'avvocato ed una società di consulenza e, quindi, il non consentito svolgimento dell'attività professionale in forma societaria, la condivisione dei locali, l'utilizzo promiscuo di mobili ed attrezzature, l'accostamento di targhe sulla pubblica via del tutto identiche come materiale forma e caratteri, l'espressa indicazione della società di consulenza come "partner" nel sito web del professionista, nonché le modalità concrete di svolgimento del rapporto professionale con il cliente, sempre intermediato dalla società consulente, la quale riceve la remunerazione dell'attività legale per poi girare i relativi importi al professionista.

Cons. Naz. Forense 21-04-2011, n. 56 Pres. ALPA - Rel. MARIANI MARINI - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. G.O. Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Limiti Doveri dignità e decoro - Fattispecie L'art. 2 del d.l. 223/06, convertito in l. n. 248/06, abrogando le disposizioni che non consentivano la cd. pubblicità informativa delle attività professionali, non ha affatto abrogato l'art. 38 c. 1, r.d.l. n. 1578/33, il quale punisce comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale. Dovendosi pertanto interpretare alla luce di tale disposizione le norme di cui agli artt. 17 e 17-bis del codice deontologico, la pubblicità informativa deve essere consentita entro i limiti fissati dal c.d.f. e comunque svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro professionale. Viola le suddette prescrizioni la pubblicità mediante la quale il professionista, al fine esclusivo di condizionare la scelta da parte di potenziali clienti e senza adeguati requisiti informativi, offra ad essi consulenze medico- legali e prestazioni gratuite in caso di soccombenza, con rinuncia ad anticipi e prospettazione di vantaggi, integrando un tale messaggio una forma di attrazione di clientela operata con mezzi suggestivi e propri di una competitività sui prezzi incompatibili con la dignità e il decoro che debbono caratterizzare ogni pubblica manifestazione dell'avvocato e, soprattutto, quelle manifestazioni dirette ad una potenziale clientela, come tale sanzionabile in relazione al principio enunciato dal citato art. 38 l.p. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 7 ottobre 2008).

Cons. Naz. Forense 7-07-2011, n. 93 Pres. ALPA - Rel. PERFETTI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv.ti D.P. e E.S. Avvocato - Norme deontologiche - Informazione sull'attività professionale Limiti - Captazione di clientela - Predeterminazione dei costi - Proporzionalità e adeguatezza - Fattispecie Configura impropria attività di captazione della clientela, come tale disciplinarmente rilevante, il messaggio pubblicitario il cui contenuto si presenti equivoco, suggestivo ed eccedente il carattere informativo consentito. (Nel caso di specie, le espressioni "L'angolo dei diritti" e "negozio", utilizzate nel messaggio pubblicitario, sono state ritenute di natura prettamente commerciale, in quanto volte a persuadere il possibile cliente attraverso un motto pieno di capacità evocativa emozionale, eccedendo in tal modo l'ambito informativo razionale previsto dalla norma deontologica).(...)

Cons. Naz. Forense 7-07-2011, n. 93 Pres. ALPA - Rel. PERFETTI - P.M. CICCOLO (conf.) - avv.ti D.P. e E.S. ( ) Ancorché il Codice deontologico forense, lungi dal consentire una pubblicità indiscriminata, permetta la diffusione di specifiche informazioni sull'attività professionale al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo, tuttavia la peculiarità e la specificità della professione forense giustificano, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni derivanti dalla necessità di proteggere i beni della dignità e del decoro della professione, ed una tale verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale. La proposta commerciale che offra servizi professionali a costi predeterminati molto bassi lede il decoro della professione legale, a prescindere dalla corrispondenza con i minimi tariffari, dovendo piuttosto considerarsi l'adeguatezza del compenso al valore ed all'importanza della singola pratica trattata in quanto proporzionato all'attività svolta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 15 dicembre 2009).