S.U.S.O. CIRCOLARE n. 1/2016



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S.U.S.O. Sindacato Unitario Specialità Ortognatodonzia Largo Re Umberto, 104 - Tel. 011 50.28.20 - Fax 011 50.31.53-10128 TORINO susosindacato@libero.it sito web: www.suso.it CIRCOLARE n. 1/2016 La presente per informare i signori Associati sulle principali novità fiscali di loro possibile interesse recentemente emanate. IMU - TASI Dal 2016 sono esclusi dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale del possessore o dell utilizzatore, esclusi quelli di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). L esenzione opera, quindi, anche per i detentori a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilità dal Comune nel 2015. Per le abitazione di lusso continua ad applicarsi l IMU. Per le abitazioni concesse in comodato d uso a figli o genitori, IMU e TASI sono ridotte del 50%. La riduzione si applica purché il contratto di comodato sia registrato ed il comodante possieda un solo immobile in Italia e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Dal 2016 i terreni esenti da IMU in quanto montani o della cosiddetta collina svantaggiata saranno definiti con le regole applicate fino al 2013. Non sono più soggetti ad IMU i terreni posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti. Per gli immobili locati a canone concordato, l IMU e la TASI determinate applicando l aliquota deliberata dal Comune, sono dovute nella misura del 75 per cento. ABITAZIONI DI CLASSE ENERGETICA A O B In caso di acquisto da imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2016 di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B, è detraibile dall IRPEF il 50% dell IVA pagata per l acquisto. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti.

CONTRATTI DI LOCAZIONE Nullo ogni accordo mirato a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto registrato. Quanto versato in più dal conduttore può essere richiesto entro sei mesi dalla riconsegna dell immobile. La registrazione del contratto di locazione dovrà essere anche comunicata entro 60 giorni all amministratore di condominio. IRES A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l IRES viene ridotta dal 27,5% al 24%. DETRAZIONI CASA Vengono prorogate per il 2016 le detrazioni dall imposta sul reddito del 50% delle spese sostenute per il recupero edilizio, per l acquisto di mobili collegati ad una ristrutturazione e del 65% per le spese sostenute per il risparmio energetico. SUPER AMMORTAMENTO In caso di acquisizione di beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento. L agevolazione compete ai fini delle imposte sui redditi e non dell IRAP e consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone leasing. In sostanza, se il costo d acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell ammortamento fiscale sarà pari a 140. Considerando, per ipotesi, un aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20. E esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all atto del realizzo del bene. Sono agevolati tutti i beni strumentali nuovi ad esclusione di fabbricati e beni con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%. La maggiorazione si applica anche agli autoveicoli, inclusi quelli a deducibilità limitata, per i quali viene aumentata la soglia massima di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro (da 25.823 euro a 36.152 per gli agenti). Inoltre, viene stabilito che la determinazione dell acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

REGIME FORFETTARIO Sono incrementate le soglie di ricavi/compensi per l accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all anno precedente. Di seguito si riportano i nuovi limiti di ricavi/compensi con i relativi coefficienti di redditività, a seconda della attività esercitata. Tabella per nuovo regime fiscale agevolato Gruppo di settore Industrie alimentari e bevande Valore soglia ricavi/co mpensi Percentuale redditività 45.000 40% Commercio all ingrosso e al dettaglio 50.000 40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 40.000 40% Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54% Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86% Intermediari del commercio 25.000 62% Attività di servizi di alloggio e ristorazione 50.000 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, Servizi finanziari ed 30.000 78% assicurativi Altre attività economiche 30.000 67% Si rammenta che non esiste alcuna limitazione alla durata di applicazione del regime forfettario. Ciò significa che lo stesso potrà essere applicato sino a quando se ne possiedono i requisiti d accesso. Nel caso si verifichi una o più condizioni di esclusione il regime cessa di trovare applicazione dall anno successivo. Sul reddito imponibile determinato è dovuta un imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali pari al 15 per cento. Per i soggetti che iniziano l attività, la legge di stabilità 2016 ha previsto l applicazione sul reddito forfettario determinato per i primi cinque anni dell attività di un imposta sostitutiva del 5%. Inoltre viene prevista una riduzione del 35% della contribuzione INPS dovuta ai fini previdenziali. E stata abrogata la disposizione secondo cui, per accedere o permanere nel regime forfettario, i redditi di lavoro dipendente o assimilati dovevano essere, nell anno precedente, inferiori a quelli conseguiti nell attività di impresa, dell arte o professione, sostituendola con la seguente nuova causa ostativa: non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell anno precedente

hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l importo di 30.000 euro. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. A decorrere dal 2016 è abrogata il regime dei contribuenti minimi. Tuttavia i soggetti che lo applicavano nel 2015, possono continuare a farlo sino alla scadenza naturale del regime, sempre che continuano ad essere rispettati tutti i requisiti per l applicazione del regime. IRAP Viene incrementata di euro 2.500 la deduzione forfettaria prevista per le società di persone, gli imprenditori individuali, i professionisti e le associazioni professionali con un valore della produzione imponibile inferiore ad euro 180.759,91. Viene definito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. ACCERTAMENTO Cambiano le regole relative alla decadenza dei termini per l accertamento. Viene abrogato il raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. A decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2016 il potere di accertamento deve essere esercitato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, in luogo dell attuale quarto anno, a quello di presentazione della dichiarazione in caso di dichiarazione infedele ed entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, in luogo dell attuale quinto anno, a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata in caso di omessa dichiarazione.. I vecchi termini di accertamento continueranno ad essere applicati sino all annualità 2015 (Unico 2016). SANZIONI AMMINISTRATIVE Viene anticipata al 1 gennaio 2016 l entrata in vigore delle sanzioni amministrative disposte dal D. Lgs 158/2015. Le principali variazioni al sistema sanzionatorio in vigore dal 2016 sono desumibili dal seguente prospetto:

Tipologia di violazione Fino al 31 dicembre 2015 Dal 1 gennaio 2016 SANZIONI PER OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Sanzione ordinaria Dal 120% al 240% con un minimodi euro 258. Nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da 258 a 1.032 euro con possibile incremento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Dal 120 al 240% con un minimo di euro 250. Nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da 250 a 1.000 euro. Sanzione ridotta Nessuna previsione Dal 60 al 120% se la dichiarazione è presentata entro il termine di Sanzione maggiorata presentazione della dichiarazione successiva sempreché non siano iniziati controlli. Nel caso in cui non sia dovuta alcuna imposta da 150 a 500 euro con possibile incremento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. SANZIONI PER INFEDELE DICHIARAZIONE Sanzione ordinaria Dal 100 al 200% Dal 90 al 180% Dal 110 al 220% nel caso di omessa Nessuna previsione o infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore o delle cause di esclusione o inapplicabilità Dal 150 al 300% nel caso di omessa presentazione degli studi di settore anche a seguito di richiesta da parte dell ufficio Nessuna previsione Nessuna previsione Dal 135 al 270% per le violazioni derivanti dall utilizzo di operazioni inesistenti o condotte fraudolente

Nessuna sanzione nell ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento se il contribuente ha assolto l adempimento degli oneri documentali Nessuna sanzione nell ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento se il contribuente ha assolto l adempimento degli oneri documentali. Sanzione ridotta Nessuna previsione Nessuna previsione Dal 60 al 120% se la maggiore imposta è inferiore al 3% del reddito dichiarato e inferiore a 30.000 euro. Dal 60 al 120 se l infedeltà deriva da errori inerenti la corretta imputazione temporale dei componenti di redito e purchè, nel caso di un ricavo, esso risulti tassato al momento dell accertamento. Euro 250 se l errore di competenza non ha prodotto alcun danno all Erario SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO Sanzione ordinaria 30% dell importo non versato 30% dell importo non versato Sanzione ridotta Nessuna previsione 15% dell importo omesso o tardivo se versato entro 90 giorni dal termine di scadenza. SANZIONI PER L INDEBITO UTILIZZO DI CREDITI Indebita compensazione credito esistente Indebita compensazione credito inesistente Nessuna previsione specifica Dal 100 al 200% dei crediti inesistenti utilizzati. Del 200% dei crediti utilizzati per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro. Per queste sanzioni non può applicarsi la definizione agevolata. Del 30% del credito utilizzato per l utilizzo di un eccedenza o di un credito d imposta esistente in misura superiore. Dal 100 al 200% dei crediti inesistenti utilizzati. Per le sanzioni non può applicarsi la definizione agevolata. Per inesistente si intende un credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo o la cui inesistenza non sia riscontrabile controlli. mediante

SANZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE Obblighi relativi alla documentazione e registrazione di operazioni ai fini iva Dal 100 al 200% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato o registrato. Dal 100 al 200% chi indica nella documentazione o nei registri un imposta inferiore a quella dovuta. SANZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI Lettere di intento Dal 100 al 200% dell imposta per il fornitore dell esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la lettera d intento o riscontrato l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate. Dal 90 al 180% dell imposta relativa all imponibile non correttamente documentato o registrato. Dal 90 al 180% chi indica nella documentazione o nei registri una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è da 250 a 2.000 euro quando la ritardata registrazione/certificazione non ha inciso sulla liquidazione periodica. Dal 250 a 2.000 euro per il fornitore dell esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la lettera d intento o riscontrato l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate. A seguito delle predette variazioni, anche gli importi dovuti in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni sono automaticamente ridotti. INTERESSI LEGALI Il tasso di interesse per gli interessi legali viene ridotto dall 01/01/2016 dallo 0,50% allo 0,20% in ragione d anno. La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di pagamenti con ravvedimento operoso. Il tasso di interesse da applicare nella determinazione degli interessi moratori in caso di tardivo pagamento è quindi pari: - all 1% dall 1/01/2010 al 31/12/2010 - all 1,50% dall 1/01/2011 al 31/12/2011 - al 2,50% dall 1/01/2012 al 31/12/2013 - all 1% dall 1/01/2014 al 31/12/2014 - allo 0,50% dall 1/01/2015 al 31/12/2015 - allo 0,20 dall 1/01/2016 fino al giorno di versamento compreso.

FONDI STRUTTURALI EUROPEI I professionisti, in quanto esercenti attività economica, sono equiparati alle piccole e medie imprese per l accesso ai fondi strutturali. PAGAMENTI IN CONTANTI A decorrere dall 1/01/2016 il limite per l utilizzo del denaro contante è innalzato da euro 999,99 ad euro 2.999,99. COMUNICAZIONE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA L obbligo di inviare i dati relativi alle prestazioni sanitarie al Sistema Tessera sanitaria scatterà dal 1 gennaio 2016 anche per le «strutture autorizzate per l erogazione dei servizi sanitari e non accreditate». In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è prevista l applicazione di una sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000. In fase di prima applicazione della normativa, per il 2015, la Legge di Stabilità ha disposto che non si fa luogo all applicazione delle predette sanzioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati, se l errore non determina un indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si dispone in via sperimentale per l anno 2016, l esonero dall obbligo di invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) per i soggetti che già trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria. Torino, lì 01/02/2016 dott. Maurizio TONINI