Art. 24 Conferimento di incarichi esterni



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(Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione, adottato con deliberazione di G.P. n.343 del 9.12.2004 e modificato con deliberazioni di G.P. n.313 del 15.12.2005 e n.238 del 28.9.2006) Art. 24 Conferimento di incarichi esterni 1. Per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all Amministrazione si applica, ai sensi dell art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), la disciplina del presente regolamento, integrata dalle previsioni della deliberazione di G.P. n.3 del 13.1.2000, avente per oggetto Approvazione criteri per affidamento incarichi professionali. 2. L affidamento degli incarichi a soggetti esterni è finalizzato all acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell Ente. 3. La presente regolamentazione non si applica per l affidamento delle seguenti tipologie di incarichi, in quanto disciplinate in modo specialistico da disposizioni di legge: incarichi per la difesa e rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell Amministrazione nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento; incarichi relativi a prestazioni per l esecuzione di lavori pubblici ed opere pubbliche; incarichi per la redazione di strumenti di pianificazione; incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di valutazione; incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente. 4. Esulano altresì dalla presente regolamentazione le prestazioni consistenti nella resa di servizi riconducibili a contratti di appalto per le quali si applicano le disposizioni normative vigenti. Art. 25 Condizioni di ammissibilità 1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti dotati di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 1

Art. 26 Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione 1. Definizioni -Incarichi di studio Gli incarichi di studio hanno ad oggetto l effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l acquisizione di informazioni e di dati. A termini dell art. 5 del DPR n. 338/1994 che determina il contenuto di tali tipi di incarichi, essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte. -Incarichi di ricerca Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell Amministrazione e, come per gli incarichi di studio, hanno ad oggetto l effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimenti o di verifiche e l acquisizione di informazioni e di dati. -Incarichi di consulenza Consistono nella richiesta di pareri e valutazioni tecniche ad esperti esterni per assicurare all Amministrazione supporti specialistici, il cui contenuto coincide con il contratto di prestazione d opera intellettuale (ex artt. 2229 2238 codice civile). Valgono a titolo indicativo le seguenti esemplificazioni: studio e soluzione di questioni inerenti all attività dell Amministrazione committente; prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell Amministrazione. -Incarichi di collaborazione Con l affidamento dei c.d. incarichi di collaborazione esterna si instaurano rapporti di lavoro autonomo. La disciplina giuridica di tali rapporti di lavoro va ricercata nel Titolo III del Libro V del c.c. relativo, da un lato, al contratto d opera (artt. 2222-2228 c.c.) ovvero al contratto avente ad oggetto il compimento, a titolo oneroso, di un opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio e, dall altro, al contratto d opera intellettuale (artt. 2229-2238 c.c.) ovvero al contratto svolto personalmente da coloro che esercitano attività professionali, vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all iscrizione in Albi e/o Elenchi (es.: avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti, medici, etc.). Sono tali a titolo esemplificativo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i rapporti di lavoro occasionale. 2

Art. 27 Affidatari 1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione possono essere affidati a: a) università o loro strutture organizzative; b) società enti e altri istituti a partecipazione pubblica; c) società, fondazioni e persone giuridiche private; d) professionisti, anche associati, e soggetti cui è notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza, anche nell ambito di professioni non regolamentate; e) docenti universitari; f) soggetti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria. Art. 28 Affidamento dell incarico 1. Per il conferimento di incarichi professionali valgono le disposizioni previste dalla deliberazione di G.P. n. 3 del 13.1.2000, avente per oggetto Approvazione criteri per affidamento incarichi professionali, mentre per il conferimento degli incarichi di collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, si applicano le procedure comparative di cui al successivo art. 32. 2. Relativamente all affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza l Amministrazione, può chiedere l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, nonché la documentazione comprovante l esperienza maturata, anche in relazione all incarico da affidare. 3. La determinazione di affidamento dell incarico contenente l indicazione dei soggetti percettori, la ragione dell incarico e l ammontare del compenso deve essere pubblicata sul sito web della Provincia. La pubblicazione dovrà essere successivamente aggiornata con l indicazione dell importo effettivamente erogato. 4. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Art. 29 Incompatibilità e durata 1. Gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione non possono essere affidati: a) a soggetti in conflitto di interesse con l Amministrazione; b) a componenti di comitati e organismi collegiali già costituiti presso l Ente, comunque denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti. 3

2. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la loro rotazione. Il provvedimento di affidamento dell incarico, tuttavia, può motivatamente disporre l attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all anno, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta. Art. 30 Corrispettivo per incarichi di studio, ricerca e consulenza 1. Il compenso per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza è commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata. 2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato, a scadenze predeterminate, durante l espletamento dell incarico. Art. 31 Corrispettivo per incarichi di collaborazione 1. Nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, qualora non sia possibile utilizzare personale dipendente per lo svolgimento di attività anche ordinarie, possono essere motivatamente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro. 2. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell attività oggetto dell incarico, della quantità e qualità dell attività, dell eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, ferma restando la necessità che sia proporzionato all attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall Amministrazione. 3. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell attività oggetto dell incarico. Art. 32 Procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione 1. Il presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell art.7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come introdotto dall art.32 del D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248. 4

2. Per gli incarichi di collaborazione che comportano un compenso di importo superiore ad. 20.000,00 è adottata la procedura di cui ai seguenti commi. 3. Con determinazione del dirigente del settore interessato al conferimento dell incarico, viene approvato un apposito avviso contenente le seguenti informazioni: la natura della collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa) e l impegno temporale previsto; i requisiti professionali richiesti (titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc); i termini e le modalità per la presentazione della domanda; la durata del contratto; il compenso lordo complessivo previsto; le modalità di svolgimento della procedura per l assegnazione dell incarico, da effettuare mediante colloquio e/o comparazione di curriculum professionali; 4. L avviso, oltre ad essere pubblicato all Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia, viene pubblicizzato nelle forme ritenute più opportune, in relazione alla tipologia dell incarico da conferire. 5. All espletamento della procedura comparativa, provvede una apposita commissione, composta da tre componenti, dipendenti dell Ente, di cui uno anche con funzioni verbalizzanti, nominata e presieduta dallo stesso dirigente del Settore interessato al conferimento dell incarico. 6. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso. 7. Con determinazione dirigenziale dello stesso dirigente è approvato l elenco dei soggetti idonei. L elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare l incarico, in base alle esigenze dell Amministrazione. La scelta è effettuata dal dirigente sulla base di una valutazione comparativa basata sui seguenti parametri: tipologia dell incarico da affidare, rilevanza del curriculum vitae e qualificazione professionale posseduta dal candidato. 8. Per gli incarichi di collaborazione che comportano un compenso pari o inferiore ad Euro 20.000,00 è ammessa la procedura semplificata indicata ai seguenti commi. 9. Il dirigente del Settore interessato al conferimento dell incarico, effettua la comparazione tra le domande ed i curriculum acquisiti agli atti della Provincia, aventi caratteristiche professionali coerenti con l incarico da conferire. 10. L individuazione del candidato prescelto al conferimento dell incarico è effettuata dal dirigente sulla base dell esperienza e della qualificazione professionale possedute nelle materie oggetto dell incarico. 5

11. Con determinazione dello stesso dirigente è approvato il disciplinare d incarico, dando atto, nelle premesse, dei criteri professionali adottati per l individuazione del soggetto prescelto. Art. 33 Limiti della spesa annua per incarichi e consulenze 1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze è pari al 15% della spesa per il personale sostenuta dalla Provincia nell anno precedente. 2. L Amministrazione approva annualmente, contestualmente al Bilancio di Previsione, il Programma degli incarichi di studio ricerca e consulenza, ai sensi dell art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244. 6