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Provvedimento n. 7425 ( C3561 ) RECTICEL-GREINER HOLDING- ORSA/ORSA FOAM L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 1999; VISTO l'atto delle società RECTICEL SA, GREINER AG, ORSA Srl, pervenuto in data 11 giugno VISTA la lettera di richiesta di informazioni, inviata in data 6 luglio 1999; VISTE le informazioni trasmesse dalle parti, pervenute in data 9 luglio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti RECTICEL SA (di seguito RECTICEL) è una società per azioni di diritto belga, attiva principalmente nella produzione di schiume in poliuretano e relative applicazioni nei settori dell'arredamento, dei materiali isolanti e delle imbottiture per automobili. RECTICEL è la società capogruppo del gruppo omonimo. RECTICEL opera nell'ambito della produzione e vendita di schiume in poliuretano anche attraverso EUROFOAM, impresa comune controllata congiuntamente con GREINER HOLDING AG. Il fatturato complessivo realizzato da RECTICEL, nell'esercizio relativo al 1998, è stato di circa 1.900 miliardi di lire, di cui 1.795 miliardi nell'unione Europea. In Italia, RECTICEL ha realizzato, nel medesimo periodo, un fatturato di circa 1,17 miliardi di lire. GREINER HOLDING AG (di seguito GREINER) è una società per azioni di diritto austriaco che opera, anche attraverso le proprie controllate, nella produzione di poliuretani espansi. GREINER è controllata interamente da persone fisiche. Il fatturato complessivo realizzato nell'esercizio relativo al 1998 da GREINER, è stato di 691 miliardi di lire, di cui 451 circa nell'unione Europea. In Italia, il fatturato realizzato da GREINER nello stesso periodo è stato di circa 11,5 milioni di lire. ORSA Srl (di seguito ORSA) è una società attiva nella produzione di schiume in poliuretano e di prodotti semimanufatti utilizzati per la realizzazione di interni di autoveicoli. ORSA è controllata da GIOVANNI CRESPI Spa, che ne detiene l'intero capitale sociale. ORSA controlla ORSA FOAM Spa (di seguito ORSA FOAM), di cui detiene l'intero capitale sociale, società quest'ultima costituita il 6 ottobre 1998. ORSA ha realizzato, nel 1998, un fatturato complessivo di circa 143 miliardi di lire, di cui circa 137 nell'unione Europea. In Italia ORSA ha realizzato, nello stresso periodo, un fatturato di circa 108 miliardi. Nel settore dei poliuretani espansi, oggetto di trasferimento in ORSA FOAM, il fatturato realizzato da ORSA, nello stesso periodo, nell'unione Europea, è stato di circa 92,7 miliardi di lire, di cui 81,34 in Italia.

2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo congiunto da parte di RECTICEL e di GREINER, insieme a ORSA, di ORSA FOAM, a cui saranno demandate le attività svolte dalle imprese madri nella produzione e vendita in Italia di schiume flessibili di poliuretano. I dettagli inerenti l'operazione in oggetto sono contenuti in un accordo quadro, c.d. governing agreement, stipulato da RECTICEL, GREINER e ORSA in data 21 maggio 1999. In una prima fase, è prevista la stipulazione di un accordo quadro tra le parti relativo alle modalità di gestione congiunta dell'impresa comune. E' previsto, inoltre, l'aumento di capitale di ORSA FOAM, sottoscritto da parte di ORSA, in virtù del conferimento del proprio ramo d'azienda, relativo alla produzione e vendita di poliuretani espansi - inclusi la clientela, i contratti di distribuzione, marchi e know-how - nonché il trasferimento delle partecipazioni detenute da ORSA nelle seguenti società: 50% in Norditalia Resine Spa, che a sua volta controlla l'80% di S.I.P. - Sud Italia Poliuretani Srl; 50% in Storm Srl, che a sua volta detiene il 100% del capitale di ISPE Spa e il 20% del capitale sociale di SIP Srl; 100% di CPS Srl. Successivamente, è previsto un secondo aumento di capitale di ORSA FOAM, interamente riservato a RECTICEL, tramite acquisizione di una quota pari al 50% del capitale sociale di ORSA FOAM. RECTICEL, quindi, cederà a sua volta a GREINER il 25% del capitale sociale di ORSA FOAM. Al termine di tali fasi in cui si articola l'operazione, il capitale sociale di ORSA FOAM sarà detenuto per un 50% da ORSA e per l'altro 50% da RECTICEL e GREINER titolari, ciascuna, del 25%. La società ORSA FOAM si configura come un'impresa comune soggetta al controllo congiunto di ORSA da un lato, e RECTICEL e GREINER dall'altro. RECTICEL e GREINER hanno tra loro concluso un patto di sindacato per la gestione congiunta delle partecipazioni detenute nell'impresa comune, nonché per l'esercizio congiunto del diritto di voto nella stessa. Il Consiglio di Amministrazione di ORSA FOAM sarà composto da quattro membri, di cui due nominati congiuntamente da GREINER e RECTICEL e due da ORSA. In particolare, è richiesta l'unanimità per alcune decisioni particolarmente rilevanti quali quelle relative alla predisposizione e modifica del budget, alle strategie commerciali, ai programmi di investimento, all'acquisizione di altre imprese, alla nomina dell'amministratore delegato, alla nomina di dirigenti in società controllate. Le parti hanno previsto nell'accordo quadro un patto di non concorrenza, in virtù del quale ORSA, GREINER e RECTICEL si impegnano a non svolgere per l'intera vigenza dell'accordo, di durata indeterminata, alcuna attività in concorrenza diretta o indiretta con le attività svolte dall'impresa comune in Italia. Risultano inoltre previste alcune eccezioni al patto di non concorrenza suddetto. In particolare, è previsto che RECTICEL continuerà a produrre e vendere in esclusiva il prodotto registrato sotto il marchio "Bultex" anche nel territorio italiano; inoltre, RECTICEL e GREINER - e loro società controllate - mantengono il diritto di vendere, in Italia, gli scarti di schiume flessibili di poliuretano. E' stabilito altresì che ORSAFOAM sarà autorizzata a vendere le schiume di poliuretano al di fuori del territorio italiano, purché tali vendite non eccedano quelle realizzate da ORSA, nel medesimo ambito, nel corso del 1998. Quest'ultima società si impegna inoltre, nei confronti degli altri soci, a non acquisire alcuna attività di produzione di schiume di poliuretano in Europa. E' previsto, infine, che RECTICEL continuerà a vendere in Italia le schiume in polietere e in poliestere; il volume complessivo di vendite non dovrà comunque superare quello realizzato in Italia dalla stessa società nel corso del 1998. Nell'ambito della realizzazione dell'operazione in esame, RECTICEL e ORSA hanno previsto la conclusione di alcuni contratti con ORSA FOAM. In particolare, è prevista la conclusione di un contratto di prestazione servizi tra RECTICEL e l'impresa comune, in virtù del quale RECTICEL offrirà a ORSA FOAM servizi tecnici in merito alla formulazione chimica del prodotto, alla tecnologia e alle tecniche di sviluppo utilizzate per la produzione di schiume flessibili di poliuretano. E' quindi prevista la conclusione di due contratti tra ORSA e ORSA FOAM. Il primo è costituito da un contratto di sublicenza di marchi tra le stesse parti, in virtù del quale ORSA concederà a ORSA FOAM, in sublicenza, l'uso in esclusiva di alcuni marchi nell'ambito del territorio definito nell'accordo, corrispondente all'italia, Francia, Austria, Germania e Svizzera. Il secondo è costituito da un contratto di prestazione servizi, in virtù del quale ORSA offrirà a ORSA FOAM servizi tecnici relativi alla gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell'impresa, all'hardware e software, alla gestione e manutenzione degli impianti. 2

3. Qualificazione dell'operazione Allo scopo di individuare correttamente la natura concentrativa ovvero cooperativa dell'impresa comune ORSA FOAM occorre accertare se essa, in quanto titolare di un sufficiente grado di autonomia dalle imprese fondatrici, abbia le caratteristiche di un'impresa comune a pieno titolo. La società ORSA FOAM svolgerà tutte le funzioni di un'entità economica autonoma, in quanto sarà dotata di personale proprio e le verranno trasferite dalle imprese madri le attività che attualmente esercitano in Italia nel settore della produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretano. ORSA FOAM sarà dotata, in particolare, delle risorse di personale e delle attività materiali necessarie per esercitare durevolmente la sua attività economica. L'impresa comune non dipenderà dalle imprese madri per quanto riguarda l'approvvigionamento della materia prima né per il collocamento dei propri prodotti in Italia o all'estero, non essendo esse presenti nei mercati a monte o risultando marginalmente presente nei mercati a valle di quelli in cui opera ORSA FOAM. ORSA FOAM si configura, dunque, quale impresa a pieno titolo. In merito alla possibilità che l'impresa comune possa costituire un veicolo di coordinamento delle imprese madri, si rileva che RECTICEL è l'unica impresa madre che mantiene in misura significativa un'attività nello stesso mercato di riferimento in cui opera l'impresa comune. ORSA, infatti, trasferendo l'impianto di produzione e tutti gli assets relativi alla produzione e vendita di poliuretano all'impresa comune, uscirà definitivamente dal mercato. GREINER opera sul mercato con RECTICEL esclusivamente attraverso l'impresa comune di natura concentrativa EUROFOAM, attiva anch'essa nella produzione di poliuretano 1. Si rileva, peraltro, che l'eventuale coordinamento tra i due nuovi soci dell'impresa comune ORSA FOAM è da escludersi, in quanto la realizzazione dell'operazione non è tale da determinare effetti supplementari rispetto ai legami già sussistenti dal momento della costituzione della suddetta EUROFOAM. L'operazione in esame, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa oggetto di acquisizione è superiore a 71 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza stipulato tra le parti è qualificabile come restrizione accessoria all'operazione in esame, in quanto il campo di applicazione territoriale e la sua portata materiale sono finalizzati a garantire il trasferimento all'impresa comune ORSA FOAM del valore completo del ramo d'azienda e delle partecipazioni oggetto di cessione. L'estensione temporale del patto medesimo, inoltre, mira a esprimere la realtà del recesso durevole di ORSA dal mercato in cui l'impresa comune è destinata ad operare 2. Finalizzato al medesimo obiettivo è l'impegno di ORSA a non acquisire nuove attività in Europa; conseguentemente, anche tale previsione è da considerarsi accessoria. In merito alle altre eccezioni previste al patto di non concorrenza si rileva, in primo luogo, che la permanenza in capo a RECTICEL della produzione e vendita del prodotto registrato sotto il marchio "Bultex", anche nel territorio italiano, trova giustificazione nella titolarità esclusiva, in capo alla stessa RECTICEL, del know-how e delle formule necessarie per la produzione di tale specifico prodotto, che l'impresa comune attualmente non dispone. In merito alle eccezioni relative: i) alla prevista autorizzazione in capo a ORSA FOAM a vendere le schiume di poliuretano al di fuori del territorio italiano, ii) alla possibilità in capo a RECTICEL di continuare a vendere in Italia le schiume in polietere e in poliestere, iii) al diritto di RECTICEL e GREINER, tramite EUROFOAM, di vendere in Italia gli scarti di schiume flessibili di poliuretano, si rileva che le suddette eccezioni non possono essere considerate accessorie all'operazione, in quanto non risultano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'impresa comune ORSA FOAM. I contratti di prestazione di servizi e di sublicenza sono da considerarsi accessori all'operazione in esame, in quanto strumentali alle attività oggetto di cessione. In particolare, i due contratti di prestazione servizi tra RECTICEL e l'impresa comune, da un lato, e tra ORSA e l'impresa comune, dall'altro, consentono a ORSA FOAM di disporre delle tecnologie e del know-how necessari per la produzione del prodotto in 1 Cfr. decisione della Commissione del 19 marzo 1997, caso n. IV/M835, Recticel/Greiner. 2 In tal senso, cfr. Comunicazione della Commissione 90C 203 relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione, cap. IV e V. 3

esame, nonché dei servizi amministrativi e dei sistemi informatici a supporto delle attività d'impresa. Il contratto di sublicenza di marchi tra ORSA e ORSA FOAM risulta parimenti accessorio all'operazione stessa, in quanto consente all'impresa comune di operare come impresa a pieno titolo. 4. Valutazione della concentrazione I mercati del prodotto Il settore interessato dall'operazione in oggetto è costituito dalla produzione e vendita di schiume flessibili di poliuretani espansi. Il poliuretano è un prodotto petrolchimico il cui processo di produzione consta nella polimerizzazione di polioli e isocianati. L'espansione del volume del prodotto determinata dalle reazioni chimiche comporta la creazione di schiume, distinguibili in rigide o flessibili a seconda della consistenza determinata dal contenuto variabile di polioli. Nell'ambito della produzione di schiume flessibili di poliuretani espansi sono distinguibili due prodotti tra loro distinti: le schiume in polietere e in poliestere. Dal punto di vista della domanda, la sostituibilità tra le due tipologie di schiume risulta estremamente ridotta, in virtù delle caratteristiche del prodotto e dei diversi impieghi. Per le caratteristiche legate alla flessibilità e morbidezza, le schiume in polietere sono prevalentemente utilizzate per la produzione di materassi e cuscini, nell'industria dell'arredamento per l'imbottitura di divani e sedie e nell'industria automobilistica per l'imbottitura di sedili di automobili. Diversamente, le schiume in poliestere, caratterizzate da una maggior accoppiabilità con materiali di diversa tipologia, sono utilizzate per la produzione di schiume tecniche (technical foam), a loro volta impiegate nella produzione di spugne sintetiche, di isolanti, nei rivestimenti di semiconduttori, negli imballaggi e nell'industria delle calzature. Il diverso processo di produzione utilizzato per le schiume in poliestere e per quelle in polietere, in ragione dei diversi prodotti chimici contenuti nelle formule impiegate implica, peraltro, l'utilizzo di diversi impianti per la fabbricazione delle due tipologie di prodotti. In conclusione i mercati rilevanti dal punto di vista del prodotto risultano: il mercato delle schiume in polietere e quello delle schiume in poliestere. Il mercato geografico I mercati delle schiume flessibili in polietere e in poliestere presentano una dimensione geografica tendenzialmente sovranazionale, e al limite europea, in ragione delle principali caratteristiche dei prodotti considerati. Identiche risultano, in particolare, le proprietà fisiche di entrambi i prodotti a livello europeo, nonché medesimi risultano gli standard di produzione riconosciuti a livello internazionale. Tuttavia, in virtù della presenza di costi di trasporto che incidono in misura relativamente significativa, risultando economicamente conveniente la vendita di schiume in polietere e in poliestere tendenzialmente entro un raggio non superiore a 500 chilometri di distanza dai relativi impianti di produzione, il mercato geograficamente rilevante ai fini dell'operazione in esame può essere individuato nell'area comprensiva delle regioni del centro Europa, ivi compreso il Nord Italia, ove risultano localizzati gli impianti di produzione delle parti. Non è tuttavia necessario giungere a una più precisa individuazione della dimensione geografica dei mercati interessati, in quanto anche adottando la definizione più ristretta del mercato geografico di riferimento non muterebbe l'analisi degli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Effetti dell'operazione Nel mercato europeo delle schiume flessibili in polietere, l'impresa comune ORSA FOAM, una volta conclusa l'operazione in esame, verrà a detenere una quota compresa tra il 15% e il 25%. RECTICEL e GREINER nello stesso mercato detengono una quota di mercato complessiva compresa tra il 15% e il 25%. Le principali imprese concorrenti attive in tale mercato risultano BRITISH VITA, LÖHR, CARPENTER e CONTI, titolari di quote di mercato comprese tra il 10% e il 20%. Nel mercato europeo delle schiume flessibili in poliestere, la conclusione dell'operazione consentirà all'impresa comune ORSA FOAM di conseguire una quota di mercato tra il 15% e il 25%. In tale mercato, la quota complessiva detenuta da RECTICEL e GREINER è compresa tra il 15% e il 25%. Il principale operatore attivo a livello europeo risulta BRITISH VITA, titolare di una quota di mercato 4

stimabile tra il 25% e il 35%. Altri operatori, tra cui OTTO BOCK, ICOA, REISIGINES e INESPO, risultano attivi con quote comprese tra il 5% e il 10%. Laddove si consideri un mercato geografico corrispondente alle regioni dell'europa centrale, gli effetti determinati dall'operazione in oggetto sull'area del territorio italiano interessato dall'operazione, corrispondente al Nord Italia, non risultano tali da determinare una posizione dominate sui mercati di riferimento. Infatti, ORSA risulta attiva con quote nei mercati delle schiume flessibili in polietere e poliestere, comprese rispettivamente tra il 10% e il 15% e tra il 15% e il 25% circa, mentre RECTICEL e GREINER operano a livello italiano con quote estremamente ridotte (inferiori all'1%). In entrambi i mercati risultano peraltro presenti altri qualificati operatori, quali OLMO e IMPE, attivi con quote di mercato comprese tra il 20% e il 35%, superiori quindi a quelle che verrà a detenere l'impresa comune. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, inoltre, che le eccezioni al patto di non concorrenza relative alla prevista autorizzazione in capo a ORSAFOAM a vendere le schiume di poliuretano al di fuori del territorio italiano, alla possibilità in capo a RECTICEL di continuare a vendere in Italia le schiume in polietere e in poliestere, nonché al diritto di RECTICEL e GREINER di vendere in Italia gli scarti di schiume flessibili di poliuretano, non sono oggetto della presente delibera, in quanto non accessorie all'operazione di concentrazione in esame; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90 per tutti gli aspetti funzionali all'operazione in esame. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * * 5