RELAZIONE Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli



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RELAZIONE Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli Premessa La Regione Abruzzo intende affermare politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una corretta gestione dei rifiuti, in particolare del loro riutilizzo ai fini della conservazione delle proprietà chimico-fisiche e biologiche dei suoli, come previsto nel VI Programma di azione dell ambiente ; dagli obiettivi del Protocollo di Kyoto, che impongono ai Paesi sottoscrittori di intraprendere una strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico; dalla Direttiva 99/31/CE, recepita con D.Lgs.36/03, che prevede la riduzione del 65% del rifiuto biodegradabile in discarica (RUB) in 15 anni. Oggi nel nostro Paese si producono oltre 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani l anno. Le frazioni organiche rappresentano almeno 10 milioni di tonnellate, di queste le famiglie ne producono il 50%, il rimanente proviene da mercati, ristoranti, grandi utenze. Il totale delle biomasse di scarto sottoposte a compostaggio in Italia ammonta a circa 2.700.000 t (anno 2003). Tra questi scarti si evidenzia l importanza relativa alle frazioni organiche raccolte in ambito urbano (frazione vegetale da parchi e giardini e scarto alimentare da utenze familiari e collettive) che hanno avuto un notevole incremento nel quinquennio 1999 2003. Secondo i dati APAT/ONR, il numero complessivo degli impianti di compostaggio di rifiuti da matrici selezionate presenti sul territorio italiano nel 2003 è pari a 258, di cui 203 sono quelli attivi. La distribuzione degli impianti di compostaggio sul territorio italiano non è ancora omogenea, riscontrandosi una maggiore concentrazione degli stessi nel Nord Italia (n.176 impianti). Il compostaggio: definizioni e finalità II termine compostaggio nell'attuale accezione comune indica una serie di fenomeni biologici che concorrono nella conversione della materia organica complessa in sostanze più o meno semplici (anidride carbonica, acqua, humus e sali minerali). I batteri, gli attinomiceti ed i funghi, cioè i responsabili del processo di umidificazione, degradano mediante gli enzimi attivi la sostanza organica complessa per il proprio sostentamento; i derivati metabolici che ne risultano sono più facilmente assimilabili dal terreno assicurando il completo e veloce riciclaggio dello scarto utilizzato in partenza. Il compost o composto (dal latino compositum, ovvero costituito da più sostanze), è una pratica utile a stabilizzare biologicamente qualsiasi residuo organico convertendolo in un prodotto finale ricco di humus, dotato di elementi nutritivi di elevate proprietà fisiche, igienicamente sicuro, esente da semi vitali di erbe infestanti. In sintesi, il compostaggio è un processo aerobico che si sviluppa essenzialmente in tre fasi: 1. degradazione biochimica ad opera di enzimi idrolitici; 2. trasformazione biologica; 3. maturazione. In natura esistono numerosi esempi di compostaggio spontaneo; fra tanti basterebbe citare la decomposizione della lettiera del bosco e la maturazione del letame, processo quest'ultimo che ancora ai giorni nostri viene praticato da numerosi allevatori. L'unico problema che deriva dal compostaggio spontaneo deriva dal fatto che i tempi di trasformazione sono in genere troppo lunghi rispetto ai canoni che devono essere rispettati in un sistema industriale. Oggi è possibile ottimizzare tutti i processi naturali di compostaggio operando accorgimenti tecnicopratici (utilizzo di enzimi attivati, rivoltamenti con pale meccaniche, tempi di maturazione ecc.) che consentono di ridurre i tempi di ottenimento del compost maturo, di aumentare la richiesta di forzalavoro, di ottenere compost di qualità con valore economico aggiunto. Il compostaggio: modalità d uso e mercato Anche se la pratica del compostaggio è conosciuta nel mondo agricolo sin dall'antichità, soltanto da relativamente pochi decenni sono stati studiati i meccanismi relativi ai vari processi biochimici e microbiologici che regolano la formazione del compost, ed ancora in tempi più recenti sono stati messi a punto metodi ripetitivi per standardizzare l'intero processo. L individuazione nel compost di un ammendante organico di convenienti caratteristiche agronomiche, in grado di sostituire adeguatamente il letame e la sua sempre maggiore disponibilità in molte aree del 1

territorio nazionale, conseguenza della diffusione delle raccolte differenziate degli scarti organici e della nascita di nuovi impianti di compostaggio, inducono a considerare tale materiale come uno dei pochi disponibili, attraverso il cui utilizzo rallentare la tendenza alla perdita di fertilità biologica dei suoli agrari. In numerose realtà agricole italiane l utilizzo del compost di qualità può rappresentare un opportunità spesso imprescindibile, per garantire agli agricoltori la possibilità di riprendere diffusamente la pratica della fertilizzazione organica dei suoli agrari. Tale intervento agronomico fino a pochi decenni fa rappresentava la reale base della fertilizzazione delle colture, ma ha poi gradualmente perduto la sua centralità, in correlazione con la corrispondente scomparsa dell allevamento zootecnico diffuso, che fino ad allora aveva assicurato una disponibilità di letame in grado di garantire sufficienti apporti di materiale organico ai terreni agrari. Recenti stime di mercato hanno evidenziato come la richiesta di compost di qualità sia nettamente superiore rispetto a quello attualmente collocato. Desta stupore (conoscendo le potenzialità ed i quantitativi ricavabili attraverso la raccolta differenziata del solo organico) il fatto che nel settore dell'agricoltura (compresa quella tradizionale di pieno campo), il compost copre solo il 6,2% della richiesta potenziale, mentre nel settore della cura del verde viene soddisfatto il 12,5% della richiesta potenziale. Nel settore della hobbistica e del vivaismo, l impiego e le proporzioni di richiesta potenziale sono rispettivamente del 45% e del 10%. In sostanza il compost prodotto viene collocato maggiormente nel mercato florovivaistico per il confezionamento di sacchetti per l'utenza domestica, lasciando così "scoperto" tutto il mercato della vendita alle aziende agricole le quali, come si è detto sopra, aumentano in continuo la richiesta di ammendamento dei terreni. Da un recente rapporto OCSE, infatti, risulta che nell'ultimo decennio, a fronte di una continua richiesta di agricoltori e dei consumatori, sono stati dimezzati i consumi di pesticidi e di concimi chimici; la produzione di compost, però, attualmente non ne supplisce la crescente richiesta, da un lato per la carenza di strutture e dall'altro per una certa difficoltà nel produrre compost di qualità. Da non trascurare, tra l'altro, è la possibilità di collocare il compost per la lotta alla desertificazione e per la protezione del territorio (ingegneria naturalistica), attività che sostanzialmente stanno nascendo ora e, ovviamente, il cui mercato è attualmente totalmente scoperto. Le condizioni di mercato per i prodotti compostati, pertanto, sono favorevoli e mostrano una confidenza crescente da parte degli operatori del settore nei confronti del prodotto, se proveniente da raccolta differenziata. Inoltre, la necessità di recepire gli obiettivi del Protocollo di Kyoto per la lotta all effetto serra ed al cambiamento climatico, è diventato un importante punto di vista nella definizione delle politiche ambientali. Studi scientifici recenti hanno valutato il ruolo delle biomasse nella strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico. Infatti è stato accertato che la fertilizzazione organica provoca nel tempo un accumulo di carbonio nel suolo (carbon sink), il che potrebbe fungere da meccanismo di sottrazione, nel bilancio complessivo, di anidride carbonica all atmosfera. Alcuni calcoli hanno sottolineato che un aumento dello 0.15% del carbonio organico nei suoli arabili italiani potrebbe fissare nel suolo la stessa quantità di carbonio che ad oggi è rilasciata in atmosfera per l uso di combustibili fossili in un anno in Italia (Prof. P. Sequi al Compost Symposium, Vienna 29-30 ottobre 1998). Legislazione sul compostaggio: tipologie di compost Manca attualmente a livello comunitario una norma specifica riguardante gli ammendanti organici ed il compost. Nell ambito del VI Programma di Azione, l UE ha previsto l emanazione di una specifica direttiva relativa al trattamento dei rifiuti biodegradabili. Sono state prodotte due bozze di lavoro ed un Documento di Discussione (dicembre 2003); la discussione tra Paesi membri della UE ed associazioni di settore, ha portato ad una definizione già abbastanza dettagliata dei temi. Il settore del compostaggio è regolamentato, a livello nazionale, da diverse normative che hanno recepito disposizioni di carattere anche comunitario: es. Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e successive modificazioni, regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modificazioni, regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento e del Consiglio del 13 ottobre 2003,..etc. Le principali disposizioni nazionali sono quella inerente la gestione dei rifiuti con il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: Norme in materia ambientale, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore (ex D.Lgs.22/97 cd Decreto Ronchi ), che definisce le norme per la realizzazione e la gestione degli impianti di compostaggio ed il DLgs. 29.04.2006, n. 217 avente per 2

oggetto: Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, che ha abrogato la legge 19.10.1984, n. 748 sulle produzioni e commercializzazione dei fertilizzanti che indica le caratteristiche agronomiche, ambientali e igienico-sanitarie degli ammendanti compostati. In sostanza una doppia normativa (ambientale e commerciale agronomica). A fronte di una situazione deficitaria sotto diversi aspetti (tecnico-commerciale), la normativa italiana si presenta all'avanguardia in questo campo. I riferimenti normativi in materia di compost di qualità, con ciò intendendo il compost ottenuto da matrici selezionate alla raccolta, sono diversi. Inoltre la normativa tecnica di attuazione del D.Lgs.152/06 è rappresentata dal D.M. 05.04.2006, n. 186 che ha apportato modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. Un interessante opportunità sia per le amministrazioni pubbliche (come acquirenti), che per le aziende produttrici di compost (come fornitori) è l applicazione del D.M. 08.05.2003, n. 203, ovvero del decreto Acquisti verdi (cd GPP ) da parte degli enti locali di beni riciclati. Il compost, in quanto prodotto della trasformazione di scarti organici (umido da raccolta differenziata, scarti vegetali,..etc), è considerato a pieno titolo un bene riciclato a tutti gli effetti e quindi rientra nella quota del 30% di acquisti verdi che la legge stabilisce come quota minima. È stata pubblicata la Circolare del Ministro dell Ambiente riguardante proprio gli Ammendanti Compostati, Verde e Misto (ACV e ACM), così come definiti dalla legge n. 748/84 e s.m.i. La Circolare del 22.03.2005 (G.U. n.81 del 8 aprile 2005), indica tra i prodotti iscrivibili al Repertorio del riciclaggio, gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico. Anche il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 avente per oggetto: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha un influenza diretta su tutta la problematica della gestione dei rifiuti biodegradabili. Infatti, all articolo 5 comma 1, dispone che entro un anno dalla data di entrata in vigore ciascuna Regione elabori ed approvi un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica. Il Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica, è uno strumento di completamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGR), approvato nella Regione Abruzzo con L.R. 28.04.2000, n. 83, il Programma RUB è realizzato con lo scopo di poter inserire nella pianificazione regionale i principi e gli obiettivi della disciplina comunitaria in materia di gestione di rifiuti (Direttiva UE 1999/31/CE). Tale programma, che è stato trasmesso dalle Regioni al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio (entro il 27 marzo del 2004), contiene le misure atte a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica stabiliti alle lettere a), b) e c) dell articolo 5 comma 1 del D.Lgs.36/03. La Regione Abruzzo ha approvato definitivamente il Programma RUB con L.R. 23.06.2006, n. 22 (B.U.R.A. n.37 del 7.07.2006). Il D.M. 19 aprile 1999 Approvazione del codice di buona pratica agricola, in attuazione della Direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, ha l obiettivo di contribuire anche a livello generale alla protezione di tutte le acque dall inquinamento da nitrati riducendo l impatto ambientale dell attività agricola. Vanno sottolineate, a riguardo, alcune recenti ricerche che il Gruppo di Studio sul Compostaggio della Scuola Agraria del Parco di Monza ha sviluppato per conto della Commissione Europea sulle diverse opzioni di gestione dei rifiuti biodegradabili in conseguenza degli obiettivi di riduzione del loro smaltimento in discarica, come previsto dalla Direttiva 99/31/CE. Il Piano di Sviluppo Rurale 2007 2013, approvato il 5 febbraio 2005 dalla Regione Abruzzo, Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, in relazione al Regolamento (CE) n. 1698/2005, in corso di definitiva approvazione, prevede all Asse 1 Sottoasse 2, misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico ed a promuovere l innovazione. L Azione L del cap. 3.1.2.1 contempla: Promozione dell adozione di pratiche di autoproduzione ed utilizzo di ammendanti per la tutela della qualità dei suoli ; all Asse 3 Sottoasse 1, misure intese a diversificare l economia rurale ai fini di valorizzare e recuperare il lavoro dei componenti della famiglia agricola, mediante l attuazione di progetti che siano in sinergia con le strategie di sviluppo locale. L Azione C del cap.3.3.1.2 contempla: Sviluppo di ammendanti per la tutela della qualità dei suoli. Attività finalizzate a promuovere, nell attività agricola, l impiego di ammendanti compostati al fine di tutelare la qualità dei suoli, 3

prevenire l insorgere di fenomeni o processi di degrado e di desertificazione, di inquinamento ambientale al fine di incentivare l utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti. Al fine di assicurare visibilità e migliori condizioni di mercato per i prodotti il Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.), con sede operativa in Roma, via Daniele Manin, 69, ha promosso l avvio di un Sistema di Assicurazione della Qualità, come hanno fatto già da molto tempo in Europa centrale Germania, Belgio, Austria,..etc.). Dal 2004 esiste anche in Italia un Marchio di Qualità del compost. Sono 17 i prodotti riconosciuti di elevata qualità ed altre aziende ne hanno fatto esplicita richiesta. E allo studio anche la possibilità di certificare l intero processo produttivo e, soprattutto, come richiesto dai consumatori, la rintracciabilità del compost. La Regione Abruzzo intende avviare questo percorso di Certificazione di Qualità, sottoscrivendo un Protocollo d intesa con il C.I.C. ed in collaborazione con le diverse realtà interessate (associazioni produttive, gestori impianti,..etc.), al fine di arrivare a produrre un Compost Abruzzo, con relativo Marchio di qualità, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali e riconosciuto dal C.I.C., nell ambito dei suoi programmi nazionali di certificazione del prodotto. Anche quest ultimo aspetto, rientra tra le finalità del presente provvedimento. Di seguito si riassumono i contenuti dei diversi articoli della legge. l art. 1 (Finalità), sintetizza le finalità della legge regionale che sono quelle di favorire e promuovere l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego di ammendanti compostati per tutelare la qualità dei suoli agricoli ed aree di verde pubblico, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado o di desertificazione e di inquinamento ambientale ed incentivare l utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti. l art. 2 (Definizioni), riassume le diverse definizioni di frazione organica, compost, fertilizzanti e di ammendante, in coerenza con la legislazione vigente. l art. 3 (Contributi e modalità di concessione), definisce l utilizzo dei contributi di aziende agricole, per l'acquisto di ammendanti compostati, l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica, con apposito atto di Giunta. La Giunta regionale, inoltre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità generali e i criteri per la concessione di contributi e/o agevolazioni per l utilizzo degli ammendanti da parte di enti pubblici per la tutela di aree di verde pubblico. l art. 4 (Beneficiari), prevede i soggetti ed i requisiti a cui corrispondere i contributi che vengono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati, in linea con quanto previsto nel P.S.R. e leggi di settore; mentre per le aree verdi (parchi, giardini,..etc), a favore di soggetti pubblici (Province, Comuni, Istituti scolastici,..etc.). l art. 5 (Verifica dello stato di qualità dei suoli), prevede un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità. In tale ambito è organizzata un attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici, in collaborazione in collaborazione con A.R.S.S.A e/o A.R.T.A., Istituti scolastici, Università e Servizi tecnici regionali operanti nel settore. l art. 6 (Osservatorio Regionale sul Compostaggio), è prevista l organizzazione nell ambito dell Osservatorio Regionale Rifiuti, istituito ai sensi dell art. 7 della L.R. 9.08.2006, n. 27 Disposizioni in materia ambientale, di un Osservatorio Regionale sul Compostaggio, con diverse finalità, tra cui quella di supporto tecnico scientifico agli Enti e/o operatori interessati alla produzione ed utilizzo delle frazioni organiche soggette a compostaggio, nonché per la gestione del Marchio di qualità - Compost Abruzzo ; l art. 7 (Marchio di Qualità), è prevista l elaborazione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, di un Accordo di programma con il Consorzio Italiano Compostatori per definire il percorso metodologico ed operativo per la definizione del Marchio di Qualità del Compost Abruzzo ; l art. 8 (Norma finanziaria), prevede lo stanziamento annuale di fondi per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge regionale, in specifici capitoli di bilancio dotati della necessaria disponibilità (Cap. 292210). 4

l art. 9 (Esame comunitario), stabilisce che la concessione dei contributi sarà operativa previa la pubblicazione nel BURA dell avviso di esito positivo dell esame da parte della Commissione dell'unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. 5

Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli. Art. 1 Finalità 1. La Regione promuove la diffusione di buone pratiche ambientali, in particolare per l'impiego di rifiuti compostabili ed ammendanti al fine di: a) tutelare la qualità dei suoli, in particolare di quelli agricoli e delle aree verdi pubbliche; b) prevenire l insorgere di fenomeni o processi di degrado, di desertificazione e di inquinamento ambientale; c) incentivare l utilizzo dei materiali organici originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti e dalle attività agroindustriali; d) ridurre progressivamente la quantità di rifiuti urbani biodegradabili in discariche, ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo 13.01.2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. 2. A tal fine la Regione: a) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo e delle aree verdi pubbliche volte al ripristino ed al mantenimento di buoni livelli della materia organica; b) favorisce l'impiego di ammendanti e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione; c) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità; 3. Con le presenti disposizioni e con il Programma regionale di Sviluppo Rurale (di seguito P.S.R. ), sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità e gli interventi indicati nei commi 1 e 2. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si definisce: a) Materia o sostanza organica del suolo La frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio dell 11 maggio 1992 Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo ; b) Frazione umida Rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente dalla raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, ai sensi dell art. 183, comma 1, lett. o) del decreto 6

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. c) Compost da rifiuti Il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità, ai sensi dell art. 183, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. d) Concimi Prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in concimi CE e concimi nazionali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell allegato 1 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217 Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. e) Ammendanti I materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservare o migliorare le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o l attività biologica, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell allegato 2 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217D. f) Fertilizzanti per l agricoltura biologica I fertilizzanti per i quali è consentito l uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui al regolamento (CE) n. 2092/1991 e successive modificazioni, individuati e definiti nell allegato 13 del decreto legislativo 29.04.2006, n. 217. g) Rifiuti compostabili I rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità di cui al punto 16 dell Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 Regolamento recante modifiche al D.M. 5 febbraio 1998 -Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. h) Compost di qualità Le frazioni di rifiuti organici sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi del punto 16 dell Allegato 4 - Suballegato 1 del decreto del Ministro dell Ambiente 5 aprile 2006, n. 186. i) Compost Abruzzo Prodotto del compostaggio di matrici organiche selezionate provenienti da raccolta differenziata e/o di altre biomasse selezionate, atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche dl terreno e liberamente utilizzabile in ambito regionale che 7

rispetta gli standard imposti sui prodotti che adottano i criteri ecologici di cui alla Decisione della Commissione 2001/688/CE del 28.08.2001 o della certificazione di prodotto del Consorzio Italiano Compostatori (di seguito C.I.C. ), disciplinato dal competente servizio regionale con apposite direttive tecniche ed accordi di programma con lo stesso, entro 90 giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni. Art. 3 Contributi e modalità di concessione 1. Per le finalità di cui all art. 1, la Regione concede contributi per: a) l acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio; b) l acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, sino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili o sino al 30% nel caso che la prevalenza della superficie aziendale ricada in zona montana o svantaggiata, come definita dalla legge regionale 31 maggio 2000, n. 95 Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane. c) l adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica. 2. La Regione, concede contributi, per l acquisto di ammendanti compostati da destinare alla tutela delle aree verdi, ad istituzioni pubbliche e scolastiche. 3. La Giunta regionale stabilisce entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Art. 4 Beneficiari 1. I contributi previsti dall art. 3, comma 1, sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all 1,5%, con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo ed in linea con quanto previsto nel P.S.R., coerenti con gli obiettivi della presente legge. 2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, in collaborazione con l Agenzia Regionale per i Servizi e lo Sviluppo Agricolo (di seguito: A.R.S.S.A. ), entro 90 giorni dall entrata in vigore delle presenti disposizioni, con apposita cartografia, le aree del territorio regionale aventi le caratteristiche di cui al comma 1. 8

Art. 5 Verifica dello stato di qualità dei suoli 1. La Giunta regionale, in collaborazione con A.R.S.S.A. ed l Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (di seguito A.R.T.A. ), si dota di un sistema di verifica dello stato di qualità dei suoli agricoli, in base alle leggi vigenti, ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità. 2. In tale ambito è organizzata un attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici. 3. La Giunta regionale stabilisce, entro 90 giorni dall entrata in vigore delle presente legge, il programma e le modalità operative, in collaborazione con A.R.S.S.A ed A.R.T.A. 4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine individua le risorse nel capitolo del bilancio corrente di cui all art. 7. Art. 6 Osservatorio Regionale sul Compostaggio 1. La Giunta regionale organizza con apposito atto, nell ambito dell Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.), istituito ai sensi dell art. 7 della legge regionale 9.08.2006, n. 27 Disposizioni in materia ambientale, un osservatorio regionale sul compostaggio. 2. L osservatorio regionale sul compostaggio opera, in collaborazione con i soggetti interessati, per garantire prioritariamente le seguenti finalità: a) raccolta ed elaborazione dei dati sull attività degli impianti di produzione delle frazioni organiche destinate al compostaggio, per rilevare l andamento delle caratteristiche dei materiali con particolare riferimento alla destinazione finale del prodotto ottenuto; b) supporto tecnico scientifico agli Enti e/o operatori interessati alla produzione ed utilizzo delle frazioni organiche soggette a compostaggio; c) definizione e validazione di metodiche di analisi, campionamento e controllo del compost, ad integrazione della normativa regionale e/o statale; d) promozione e formazione degli operatori sulle tecniche della raccolta differenziata delle frazioni organiche; e) gestione del Marchio di qualità - Compost Abruzzo, in collaborazione con il C.I.C., l A.R.T.A. e l A.R.S.S.A. 9

Art. 7 Marchio di qualità 1. La Giunta regionale, con apposito atto, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge, approva un Accordo di programma con il C.I.C., finalizzato alla realizzazione ed alla definizione delle modalità operative per la concessione agli operatori interessati, del Marchio di qualità - Compost Abruzzo, di cui all art. 6, comma 2, lett. e). Art. 8 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi compresi gli interventi previsti all articolo 5, valutati complessivamente per l esercizio finanziario 2007 in 100.000,00 si provvede, per il corrente anno, con quota parte delle risorse iscritte nell ambito dell U.P.B. 05.02.010 sul Cap. 292210 denominato Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale legge regionale. 16.06.2006, n. 17. 2. L istituzione ed il funzionamento dell Osservatorio Regionale sul Compostaggio, previsto all art. 6 della presente legge, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed ai relativi oneri si fa fronte nell ambito delle risorse destinate alle attività dell Osservatorio Regionale Rifiuti di cui all art. 7 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 Disposizioni in materia ambientale. 3. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata mediante quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto sul capitolo di cui al comma 1 dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo. Art. 8 Esame comunitario 1. Ai contributi previsti dall art. 3, comma 1, è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bolletino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) ed é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Abruzzo. 10