SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015)



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SCHEDA DI SINTESI (giugno 2015) I Congedi e Permessi disciplinati dalla legislazione sono riferiti alle seguenti causali: maternità e paternità assistenza per disabilità formazione e altre motivazioni Le norme di riferimento essenziali sono: Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili in situazioni di gravità Legge 8 marzo 2000 n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città Altre norme possono rinvenirsi nella contrattazione collettiva. MATERNITA e PATERNITA (DLgs. 151/2001) Il DLgs. 151/2001 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori (compresi apprendisti e soci-lavoratori) connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento e il relativo sostegno economico (art. 1). A) CONGEDO DI MATERNITA Nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi, vige il divieto di adibire al lavoro la lavoratrice (congedo di maternità astensione obbligatoria) (art. 16). Tale periodo può essere diversamente modulato (1 mese prima del parto e 4 mesi successivi) dalla lavoratrice, purché ammesso da valutazione medica (art. 20). Qualora la lavoratrice sia addetta a mansioni pericolose e/o faticose (Allegati A e B) e non sia possibile adibirla ad altre attività, l Azienda Sanitaria Locale (dal 2012 in precedenza la Direzione Territoriale del Lavoro) dispone l interdizione anticipata dal lavoro con prolungamento del congedo di maternità (art. 7) (art. 12) (art. 17). Durante il congedo di maternità (compreso l eventuale prolungamento), la lavoratrice ha diritto a percepire l indennità giornaliera a carico dell Inps, determinata nella misura del 80% della retribuzione (art. 22); ai fini del calcolo si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, comprensiva dei ratei di mensilità supplementari (art. 23). La contrattazione collettiva può prevedere ulteriori integrazioni retributive. L indennità è normalmente anticipata dall azienda; tuttavia, è previsto il pagamento diretto da parte dell Inps: a) nel caso di azienda sottoposta a procedura concorsuale; b) in presenza di azienda che si rifiuti espressamente di provvedervi malgrado diffida (Messaggio Inps 28997/2010) (art. 24) L indennità di maternità spetta anche nei casi in cui la lavoratrice perda il posto di lavoro nel periodo del congedo di maternità a seguito di: cessazione dell attività aziendale; scadenza del termine del contratto; esito negativo del periodo di prova; licenziamento per giusta causa (sentenza Corte Costituzionale 14.12.2001 n. 405)

Il congedo di maternità è considerato utile per l anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresa la maturazione delle mensilità supplementari e delle ferie (art. 22). Ai fini pensionistici, è previsto l accredito della contribuzione figurativa (art. 25). L indennità di maternità compete anche alla lavoratrice disoccupata purché non siano trascorsi più di 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora siano trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice percepisca l indennità di disoccupazione, quest ultima viene sostituita dall indennità di maternità. Nel caso siano trascorsi più di 60 giorni e la lavoratrice non percepisca l indennità di disoccupazione, si ha diritto all indennità di maternità purché non siano trascorsi più di 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e risultino versati contributi per almeno 26 settimane nell ultimo biennio (art. 24). L interruzione della gravidanza (spontanea o volontaria) è considerata malattia (art. 19), ma il periodo di assenza è escluso dal computo per il periodo di comporto (Interpello MinLav n. 32/2008). Se avviene dopo il 180 giorno dall inizio della maternità o se si verifica il decesso del bambino, la lavoratrice può riprendere l attività lavorativa, purché ammesso dal medico e con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro. (art. 16 comma 1-bis) B) CONGEDO DI PATERNITA Il lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di maternità (in tutto o per la parte residua) nel caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino (art. 28). Valgono in tal caso i trattamenti economici, normativi e previdenziali del congedo di maternità (artt. 29 e 30). La Legge 92/2012 ha introdotto, per il padre lavoratore (anche adottivo o affidatario), il congedo obbligatorio retribuito di un giorno (non frazionabile in ore). Esso va esercitato nel termine di cinque mesi dalla nascita del figlio, di norma in coincidenza del giorno della nascita e comunque previo preavviso di 15 gg. al datore di lavoro. (D.M. 22.12.2012) Inoltre è possibile utilizzare ulteriori due giorni di congedo, scomputandoli dal congedo di maternità. C) CONGEDO PARENTALE Ciascun genitore può astenersi dal lavoro fino all età di dodici anni del bambino - per un periodo massimo di 6 mesi e complessivamente non superiore a 10 mesi. Qualora il padre ne usufruisca per un periodo complessivo pari ad almeno 3 mesi, la durata del suo congedo è estesa a 7 mesi (art. 32). Detto congedo è utilizzabile anche ad ore (Legge 228/2012). L inizio e la fine di ciascun periodo di congedo deve essere comunicata al datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni (2 giorni se congedo ad ore). Il congedo parentale può essere utilizzato anche ad ore, sulla base di modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore (anche di secondo livello Interpello MinLav n. 25/2013) Durante il congedo parentale esercitato entro i primi sei anni del bambino compete un indennità a carico dell Inps pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di 6 mesi; ai fini del calcolo si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, con esclusione dei ratei di mensilità supplementari (art. 34 comma 1). Il periodo di congedo eccedente la durata dell indennità è indennizzabile secondo limiti di reddito (art. 34 comma 3).

Il congedo parentale è considerato utile per l anzianità di servizio a tutti gli effetti, esclusa la maturazione delle mensilità supplementari e delle ferie (art. 34 comma 5). Ai fini pensionistici, è previsto l accredito della contribuzione figurativa (art. 35). A fronte del ricorso al congedo parentale, è possibile richiedere l anticipazione del trattamento di fine rapporto, anche qualora versato a forme pensionistiche integrative (art. 5) La Legge 92/2012 ha introdotto una novità importante, a carattere sperimentale per il triennio 2013-2015 e nel limite delle risorse stanziate: la lavoratrice alla fine del congedo di maternità ed entro i successivi 11 mesi - può richiedere un contributo economico (pari a 300 mensili per 6 mesi) per la spesa connessa all assistenza al bambino (baby sitting). Tale contributo comporta la corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale. Il contributo è erogato in forma di buoni lavoro (lavoro accessorio ex art. 72 DLgs. 276/2003) se si ricorre all assistenza da parte di una persona fisica; in pagamento diretto alla struttura pubblica o privata accreditata se ci si avvale di tale servizio. L opzione è esercitabile anche per singoli mesi. D) RIPOSI La lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornalieri retribuiti di un ora ciascuno (un solo periodo se l orario giornaliero è inferiore a 6 ore) (artt. 39 e 43). Il diritto compete in alternativa al padre, anche nel caso in cui la madre sia casalinga (sentenza Consiglio di Stato 10.09.2014). Per i periodi di riposo è riconosciuta la contribuzione figurativa ai fini pensionistici (art. 44) Fermo restando che i riposi ( ) devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo. (Art. 10 D.P.R. 25.11.1976 n. 1026) E) PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE La lavoratrice ha diritto a permessi retribuiti per effettuare visite specialistiche prenatali, qualora esse debbano essere svolte durante l orario di lavoro, dietro presentazione della relativa documentazione. (art. 14) F) PERMESSI PER MALATTIA (artt. 47, 48 e 49) Entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro in occasione di malattie del bambino fino a tre anni di età e per l intera durata delle stesse. I periodi non sono retribuiti, ma sono computati ai fini dell anzianità di servizio (escluse mensilità supplementari e ferie); ai fini pensionistici, è accreditata la contribuzione figurativa. I permessi competono anche per figli di età compresa tra tre e otto anni: in questo caso vi è un limite di durata pari a 5 giorni lavorativi all anno); ai fini pensionistici, è accreditata la contribuzione figurativa. Se si dà luogo a ricovero del bambino durante il periodo di ferie del lavoratore, si ha diritto di tramutare le ferie in permesso per malattia del figlio. Il lavoratore non è soggetto alle fasce orarie di reperibilità previste per le visite di controllo.

G) TUTELE La lavoratrice non può essere licenziata dall inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino (art. 54 commi 1 e 5). Nello stesso periodo, la lavoratrice non può essere inserita in procedure di licenziamento collettivo, salvo nel caso di cessazione dell attività aziendale (art. 54 comma 4). La medesima tutela si applica nel caso di adozione o affidamento di minore entro il primo anno dal provvedimento (art. 54 comma 9). Il divieto di licenziamento non opera nei seguenti casi: cessazione dell attività aziendale; scadenza del termine del contratto; esito negativo del periodo di prova, salvo il carattere discriminatorio dell atto; licenziamento per giusta causa. E altresì nullo il licenziamento per richiesta di utilizzo del congedo parentale o dei permessi per malattia del bambino (da parte della madre o del padre) o del congedo di paternità. Le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore entro i tre anni di età del bambino devono essere convalidate (art. 55 - art. 4 Legge 92/2012). La norma vale anche nei casi di contratto a progetto (art. 4 Legge 99/2013). Nel caso di dimissioni entro il primo anno di età del bambino, non si è tenuti all obbligo di preavviso (Interpello MinLav n. 28/2014). Il diritto all indennità di disoccupazione (ASpI) spetta solo nel caso in cui le dimissioni intervengano nel periodo di divieto del licenziamento (primo anno di età del bambino) (Interpello MinLav n. 6/2013) Al termine del congedo di maternità si ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva e di rimanervi fino al compimento del primo anno di età del bambino, nonché di essere adibiti alle stesse mansioni o ad altre equivalenti. Analogo diritto compete al termine del congedo parentale, dei riposi e dei permessi per malattia del figlio. Dalla data di accertamento della gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino è vietato adibire la donna al lavoro notturno (dalle 24 alle 06). Possono rifiutare il lavoro notturno: - il genitore di un bambino di età inferiore a tre anni; - il genitore unico affidatario di un bambino di età inferiore a dodici anni; - il lavoratore o la lavoratrice che abbia a carico un soggetto disabile. H) ADOZIONI e AFFIDAMENTI L adozione di un minore comporta il diritto (per la madre o per il padre) al congedo di maternità per una durata massima di 5 mesi (artt. 26 e 31). Tale limite permane anche se, nel frattempo, il minore diventa maggiorenne (Circ. Inps 16/2008) L affidamento di un minore comporta il diritto al congedo di maternità per una durata massima di 3 mesi da esercitarsi entro cinque mesi dal provvedimento (art. 26). Si ha inoltre diritto al congedo parentale nel caso di adozione o affidamento, entro i primi dodici anni e non oltre la maggiore età del bambino; l indennità è riconosciuta nei primi sei anni, alle stesse condizioni di durata e di importo (art. 36). Spettano altresì i periodi di riposo giornalieri per il primo anno di ingresso in famiglia del minore (art. 45) e i permessi per malattia del bambino (art. 50). Le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore entro tre anni dall inserimento del minore in famiglia devono essere convalidate (art. 55 - art. 4 Legge 92/2012).. In questo caso, non si è tenuti all obbligo di preavviso. Al termine del congedo di maternità si ha diritto di rientrare nella stessa unità produttiva e di

rimanervi fino al compimento del primo anno di età del bambino, nonché di essere adibiti alle stesse mansioni o ad altre equivalenti. Analogo diritto compete al termine del congedo parentale, dei riposi e dei permessi per malattia del figlio. ASSISTENZA per DISABILITA (Legge 104/1992) Il lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a tre giorni di permesso retribuito mensile, anche continuativi. Ai fini pensionistici, è riconosciuta la contribuzione figurativa. Il soggetto assistito può essere il coniuge o un parente/affine entro il secondo grado; qualora un genitore o il coniuge del soggetto da assistere sia mancante o abbia compiuto 65 anni o sia affetto da patologie invalidanti, il diritto si estende ai parenti/affini entro il terzo grado (Interpello MinLav 19/2014). Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M. 21.07.200 n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Il permesso retribuito per l assistenza al soggetto disabile è riconosciuto ad un solo lavoratore; il lavoratore può assistere più soggetti e fruire dei permessi se si tratta del coniuge o di un parente/affine entro il primo grado; qualora i genitori o il coniuge del soggetto da assistere siano mancanti o abbiano compiuto 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, il diritto si estende ai parenti/affini entro il secondo grado. Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M. 21.07.200 n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Qualora il soggetto disabile sia il figlio, il diritto al permesso retribuito è riconosciuto ad entrambi i genitori che ne possono usufruire alternativamente. Questo permesso è cumulabile con il congedo parentale e con i permessi per malattia del bambino. (art. 42 comma 4 DLgs. 151/2001) Se il soggetto disabile risiede in comune distante oltre 150 km dalla residenza del lavoratore, occorre comprovare il tragitto effettuato (art. 33 comma 3-bis). Il lavoratore che usufruisce del permesso ha diritto di scegliere ove possibile la sede più vicina al domicilio del soggetto da assistere e non può essere trasferito senza consenso (art. 33 comma 5). E ammissibile la richiesta del datore di lavoro di programmazione da parte del lavoratore dell utilizzo del permesso retribuito, purché ciò sia possibile e senza cagionare l assistenza al soggetto disabile. I criteri di programmazione possono essere concordati con le rappresentanze sindacali (Interpello MinLav n. 31/2010) Al lavoratore affetto da disabilità grave è riconosciuto il diritto al permesso retribuito di tre giorni mensili. Ha inoltre diritto di scegliere ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza consenso (art. 33 comma 6). (art. 42 comma 5 DLgs. 151/2001) Il lavoratore che assiste un familiare convivente in condizione di disabilità grave può usufruire di un periodo (frazionato o continuativo) di congedo della durata massima di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa. I soggetti aventi diritto a fruire del congedo sono: il coniuge convivente; i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;

i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. Il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore (Circolare Inps 28/2012). Con il termine patologie invalidanti si intendono le fattispecie indicate nel D.M. 21.07.200 n. 278 (Interpello MinLav n. 43/2012) Il congedo è retribuito dal datore di lavoro con un indennità a carico Inps ed è coperto da contribuzione figurativa con importi massimali. Non è computabile ai fini delle ferie, delle mensilità supplementari e del trattamento di fine rapporto. ALTRI CONGEDI (Legge 53/2000) a) DECESSO GRAVE INFERMITA In caso di decesso o grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), del convivente o di un parente entro il secondo grado (anche non convivente), si ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni all anno (art. 4). Il permesso va utilizzato entro 7 giorni dall insorgenza dell evento. b) GRAVI MOTIVI FAMILIARI A fronte di gravi motivi, personali o familiari, è possibile ricorrere ad un periodo (frazionato o continuativo) di congedo della durata massima di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa. Il congedo non è retribuito e non è computato né ai fini dell anzianità lavorativa a quelli previdenziali. Le motivazioni possono riguardare lo stato di salute di uno dei componenti del nucleo familiare per la presenza di gravi patologie (indicate nel Regolamento DPR 21.07.2000 n. 278); sono altresì ammesse necessità derivanti dal decesso di un familiare o da un particolare impegno di assistenza nei suoi confronti (DPR 21.07.2000 n. 278 formulazione molto generica) Il datore di lavoro può negare o differire l utilizzo del congedo con adeguata motivazione organizzativa circa la non sostituibilità del dipendente interessato. (DPR 27.07.2000 n. 278) Il lavoratore può rientrare anticipatamente al lavoro, con un preavviso di 7 giorni. (DPR 27.07.2000 n. 278) c) FORMAZIONE (art. 5) Il lavoratore può richiedere un periodo continuativo o frazionato di congedo per la durata massima di undici mesi ed una sola volta nell arco della vita lavorativa per esigenze di formazione: completamento della scuola dell obbligo, conseguimento del diploma di scuola secondaria o di laurea, altre attività formative. Il congedo non è retribuito e non è computato nell anzianità di servizio; occorre avere un anzianità aziendale di almeno cinque anni. Il datore di lavoro può negare o differire l utilizzo del congedo con adeguata motivazione organizzativa. La contrattazione collettiva può ulteriormente disciplinare la materia.