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GIUNTA PROVINCIALE DI BIELLA Seduta del 29/12/2006 ATTO n. 448 OGGETTO: Misure straordinarie per il controllo del cinghiale. Piano di intervento 2007-2009 per il territorio della provincia di Biella. Approvazione Premesso: che l art. 19 2 comma della L. 157/92 attribuisce alle Regioni la competenza a provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, tra l altro, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche; che la L.R. 70/96 e la L.R. 17/99 hanno delegato alle Province l'autorizzazione dei suddetti piani di controllo selettivo; che con L. R. 27 gennaio 2000, n. 9 è stata poi demandata alle Province, ad integrazione ed in deroga di quanto previsto all'articolo 29, comma 2 della L.R. 70/96 e dell'articolo 4 della L.R. 36/89, l'approvazione di piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose; che, in prosecuzione delle attività di controllo sulla specie cinghiale attivate fino ad ora e viste le problematiche legata al cinghiale che interessano il territorio biellese, con nota prot. n 61607 in data 23/11/2006 è stato richiesto all'i.n.f.s. di Bologna parere su un nuovo piano di controllo della specie cinghiale e ibridi, di valenza triennale, predisposto da questa Provincia; Visto il parere positivo espresso dall'i.n.f.s. con nota prot. n 8552/T-A23 del 27/12/2006; Ritenuto necessario dover dare attuazione fin da subito al piano di controllo, (allegato sub A), nel rispetto delle forme dei quantitativi e dei tempi previsti nel piano suddetto, secondo le modalità indicate nel parere dell I.N.F.S. (allegato sub B), ed in base all apposito regolamento attuativo (allegato sub C), allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Dato atto inoltre che, con D.G.R. n 48-2127 in data 29/01/2001, sono state emanate disposizioni attuative dalla L.R. 9/2000, in ordine, tra l'altro, ai piani di contenimento della specie cinghiale; che da tali disposizioni emerge il fatto che i piani di contenimento debbano essere finalizzati al raggiungimento di una riduzione dei danni provocati dal cinghiale pari al 5% annuo rispettivamente nelle aree protette regionali, negli Istituti Faunistici previsti dagli artt. 9, 10, 11, della L.R. 70/96, nei territori venabili degli ATC e dei CA, ed infine nei territori adibiti a gestione privata della caccia, in base ad una specifica strategia da attuare nei suddetti territori;

ritenuto altresì e pertanto di individuare le tipologie di intervento per ciascun istituto faunistico presente sul teritorio biellese (allegato sub D), anch esso allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sulla base delle unità territoriali per la gestione del cinghiale, come individuate dalla Giunta Regionale con provvedimento n 71-3713 del 03/08/2001 ai sensi del titolo III art. 1 comma 1 della D.G.R. n 48-2127 in data 29/01/2001; Dato atto infine che l attuazione del piano di controllo prevede l'impiego degli agenti di vigilanza provinciale, anche con l ausilio dei proprietari o conduttori dei fondi interessati delle guardie venatorie volontarie, di cacciatori, nonché di altro personale regolarmente autorizzato; Dato atto che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri quali risultano apposti sull allegato alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, da parte: del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura per quanto attiene alla regolarità tecnica; Con voti unanimi favorevolmente espressi in forma palese DELIBERA 1. di approvare e di autorizzare il piano di controllo della specie cinghiale sul territorio provinciale, approvato dall Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (I.N.F.S.), che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 2. di approvare il regolamento di attuazione del piano stesso, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C); 3. di approvare le tipologie di intervento individuate per ciascun istituto faunistico presente sul teritorio biellese (allegato sub D), 4. di dare mandato al dirigente del Settori Tutela Ambientale e Agricoltura di provvedere, mediante proprie determinazioni, a dare attuazione al piano di controllo, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti nel piano suddetto nonché nel rispetto delle modalità contenute nel parere dell I.N.F.S. che pure si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B); 5. di stabilire che i fondi eventualmente risultanti dall'alienazione dei capi abbattuti verranno utilizzati per acquisire mezzi di prevenzione danni alle coltivazioni agricole; 6. di autorizzare per la realizzazione delle iniziative descritte nelle premesse della presente deliberazione, il Settore Finanze e Bilancio a introitare le somme derivanti dall'alienazione dei capi abbattuti in appositi Capitoli P.E.G. da istituire sul Bilancio provinciale;

Indi, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione, stante la necessità di far partire entro i tempi previsti dal piano le attività controllo della specie cinghiale, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134, quarto comma del D.Lgs 267/2000. Allegato SUB A

PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE PROVINCIA DI BIELLA Triennio 2007-2009 E intenzione di questa Amministrazione proseguire le attività di controllo del cinghiale avviate negli anni scorsi, abbinando più iniziative: 1) utilizzo di apposite gabbie-trappola per la cattura dei selvatici. Le gabbie trappola, come già avvenuto negli anni precedenti, verranno affidate a proprietari o conduttori dei fondi agricoli che segnalano la presenza di cinghiali e/o danni alle coltivazioni, ovvero a guardie ai guardia parco operanti nei territori interessati dal controllo, con l'intenzione da un lato di aumentare le possibilità di cattura, e dall'altro di migliorare la funzionalità (puntuale innesco delle gabbie, segnalazione immediata catture eventuali) e il controllo dei mezzi di cattura stessi (azioni di disturbo da parte di bracconieri) stante l'esiguo numero dei vigili provinciali impiegabili. 2) impiego di recinti (chiusini mobili e/o fissi) per la cattura dei selvatici, di tipologie analoghe a quelle indicate nelle linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette (Toso, Pedrotti 2001). Per la gestione dei recinti si prevede, così come per le gabbie trappola, la collaborazione di personale volontario autorizzato dalla Provincia di Biella 3) prelievo individuale alla cerca o all aspetto, da effettuarsi sia nelle aree a divieto di caccia sia su tutto il rimanente territorio, in particolare nelle aree dove il popolamento di cinghiale, emerso dall accertamento dei danni provocati dai cinghiali, dagli abbattimenti durante la stagione venatoria e dalle segnalazioni degli agricoltori è maggiormente significativo. 4) eventuale impiego delle altane in zone adatte da utilizzare prevalentemente per l'osservazione e se del caso per interventi individuali di abbattimento dei cinghiali, mediante la tecnica dell aspetto, predisponendo in concomitanza punti di alimentazione artificiale per attirare gli animali. Per le operazioni di controllo numerico verranno impiegati i vigili provinciali che potranno avvalersi della collaborazione di guardia parco, di dei fondi interessati, e delle guardie venatorie volontarie. In ottemperanza al disposto dell'art. 2 della L.R. 9/2000, verranno impiegati anche cacciatori. Per la gestione dei mezzi di cattura (recinti, gabbie trappola) potranno essere impiegati anche volontari non armati a supporto del personale sopra elencato. Inoltre, potrà essere impiegato anche personale di vigilanza dipendente da altre Amministrazioni Provinciali piemontesi, che svolgerà le medesime funzioni attribuite alla vigilanza dipendente dalla Provincia di Biella Per l effettuazione degli abbattimenti verranno utilizzati fucili ad anima rigata (carabine di precisione) dotate di cannocchiali di mira, fucili ad anima liscia cal. 12 a palla asciutta, da utilizzare prevalentemente nel caso in cui sia necessario abbattere definitivamente animali

feriti, e pistole di proprietà della Provincia, utilizzabili per abbattere animali catturati all'interno di gabbie - trappola. I risultati verranno trasmessi all I.N.F.S. al termine di ogni fase realizzativa del progetto, e con cadenza annuale. Allegato SUB C

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEL CINGHIALE TRIENNIO 2007-2009 1. periodo di intervento L'azione di abbattimento verrà condotta durante il periodo gennaio 2007 - dicembre 2009, su tutto il territorio provinciale. 2. metodologie Per l'attuazione del piano si adotteranno le seguenti metodologie: 2.1) cattura con gabbie-trappola. Le gabbie trappola saranno affidate su richiesta e previo accertamento delle reali necessità a proprietari o conduttori dei fondi agricoli che segnalano la presenza di cinghiali e/o danni alle coltivazioni, ovvero ai guardia parco. Verranno utilizzate strutture in disponibilità dell'amministrazione Provinciale opportunamente predisposte, distribuite ogni qualvolta se ne richiedesse l'utilizzo. Il foraggiamento avverrà durante tutto il periodo di funzionamento della gabbia. Applicazione: per tutto il periodo di intervento, con vigili provinciali e dei fondi, guardie venatorie volontarie, guardia parco, altri volontari. Abbattimenti dei capi catturati in gabbia con pistola o fucile anima liscia su disposizione dei vigili provinciali. 2.2) impiego di recinti (chiusini mobili e/o fissi) I chiusini saranno affidati su richiesta e previo accertamento delle reali necessità a proprietari o conduttori dei fondi agricoli che segnalano la presenza di cinghiali e/o danni alle coltivazioni, ovvero ai guardia parco. Per la gestione dei recinti potrà essere richiesto anche l aiuto di altri volontari ( protezione civile ad es.) Applicazione: per tutto il periodo di intervento, con vigili provinciali e dei fondi, guardia parco, guardie venatorie volontarie, altri volontari (protezione civile ad es.) dall Amministrazione Provinciale di Biella Abbattimenti dei capi catturati con pistola o fucile anima liscia, su disposizione della vigilanza provinciale. 2.3) prelievo individuale alla cerca o all aspetto. Applicazione: 2.3.1) prelievo alla cerca, su segnalazione motivata, per garantire l'incolumità pubblica su

tutto il territorio provinciale, per tutto il periodo di intervento, da parte dei vigili provinciali, che potranno avvalersi della collaborazione di personale autorizzato; 2.3.2) prelievo all'aspetto senza l'utilizzo di cani (anche di notte), per tutto il periodo di intervento: viene attuato dai vigili provinciali, con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi; 2.3.3) prelievo all'aspetto nelle ore diurne e/o girate per tutto il periodo di intervento su tutto il territorio: verrà, a seconda di quanto indicato nella programmazione degli interventi, ovvero a seconda della tipologia di istituto in cui viene effettuato il controllo, attuato come segue: zone a divieto assoluto di caccia e zone militari: soggetti attuatori sono vigili provinciali con l ausilio di guardie venatorie volontarie e/o dei fondi, ed eventualmente cacciatori ; zone a gestione programmata della caccia: sono squadre di controllo individuate e composte da guardie venatorie volontarie e/o dei fondi e/o cacciatori. Gli interventi potranno, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e soprattutto in caso di inefficacia, essere effettuati direttamente dagli agenti provinciali come nelle zone a divieto assoluto di caccia; zone a gestione privata della caccia: sono squadre di controllo individuate e composte da guardie venatorie volontarie e/o dei fondi e/o cacciatori. Gli interventi potranno, ogniqualvolta se ne presenti la necessità e soprattutto in caso di inefficacia, essere effettuati direttamente dagli agenti provinciali come nelle zone a divieto assoluto di caccia. 2.4) appostamento da altana con foraggiamento. Le altane verranno dislocate sul territorio, previa autorizzazione scritta dei proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, privilegiando le zone maggiormente interessate dai danni. Verranno utilizzate strutture modulabili in acciaio anodizzato tali da garantire il minor impatto sul territorio nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti. La struttura verrà montata ogni qualvolta se ne richiedesse l'utilizzo. Il foraggiamento avverrà anche antecedentemente alla costruzione della struttura in diversi punti delle zone interessate. Applicazione: per tutto il periodo di intervento, con vigili provinciali, guardie venatorie volontarie e dei fondi. 3. strumenti di attuazione Armi Potranno essere utilizzate carabine, prevalentemente da altana, nonché fucili semiautomatici ad anima liscia cal. 12 a palla asciutta, questi ultimi da utilizzare anche nel caso in cui sia necessario abbattere definitivamente animali feriti. Pistole di proprietà della Provincia, per abbattere animali catturati all'interno di gabbie - trappola. Il personale esterno all'ente utilizzerà per i piani di tiro le armi che avrà precedentemente indicato nella domanda di partecipazione.

Munizioni Per le carabine: piombo dolce. Per i fucili ad anima liscia: munizione a palla. Le carabine di cui sarà dotato il personale dell'amministrazione Provinciale saranno attrezzate in modo tale da soddisfare le esigenze per un tiro notturno. Strumenti di ricerca Il personale di vigilanza per la ricerca è dotato di fari alogeni alimentati a 12 Volts. Potranno essere utilizzati dei fari alogeni anche dalle altane, oltre ad altra eventuale strumentazione idonea per la visione notturna. Potranno essere impiegati cani addestrati allo scopo. I conduttori dei cani dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 70/96 e dalla L. 157/92, se dotati di armi. Foraggiamento I foraggiamenti avverranno con l'utilizzo di alimenti appetibili dalla specie cinghiale (mais in granaglie, pane raffermo, mais trinciato ecc.). 4. Localizzazione dei siti Le zone in cui verrà effettuato il posizionamento delle gabbie - trappola o il foraggiamento verranno definite in accordo con i proprietari e/o conduttori del fondi che avranno dato la loro disponibilità per l'allestimento delle altane e per il posizionamento dei basamenti di sostegno. 5. Personale impiegato Ai sensi della normativa vigente (L. 157/92 e L.R. 70/96 e L.R. 9/2000) saranno impiegati nell'intervento di controllo: Agenti di Vigilanza Provinciale, cui resterà in ogni caso il coordinamento dell'intervento Agenti di vigilanza delle aree protette Proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento Guardie venatorie volontarie Cacciatori Altri volontari per gestione tecnica dei mezzi di cattura I volontari che intendono partecipare al piano di controllo, e che avranno fatto giungere alla Provincia la loro richiesta di partecipazione al piano sul modulo all'uopo predisposto, allegando alla stessa la documentazione necessaria (fotocopia del porto d'armi e della licenza di caccia in corso di validità, fotocopia della polizza assicurativa prescritta dalla L. 157/92 in corso di validità, autocertificazione della proprietà e/o conduzione di fondi nelle zone interessate ai piani di abbattimento, dichiarazione sostitutiva di non essere stati contravvenuti per illeciti in materia di caccia nella passata stagione venatoria e di non aver procedimenti penali e/o amministrativi in corso in materia di caccia) dovranno essere preventivamente e prima di poter prendere parte alle attività di controllo.

Anche i volontari non armati che intendono operare a supporto dell Amministrazione Provinciale di Biella dovranno essere preventivamente. 6. Modalità di esecuzione del piano di controllo e criteri per l impiego per l impiego del personale nelle fasi attuative del piano di controllo sulla specie cinghiale 1. Funzioni attribuite ai diversi soggetti attuatori: Vigili provinciali: dovranno coordinare gli interventi e verificare che il personale provinciale e i volontari incaricati curino tutti gli aspetti organizzativi logistici del piano di controllo (verifica del territorio, organizzazione censimenti, localizzazione aree di intervento, organizzazione e controllo attività del personale volontario assegnato, gestione esemplari catturati, esecuzione degli interventi di controllo). Sarà cura del responsabile della Vigilanza Provinciale o, in caso di assenza, di suo incaricato tra i vigili provinciali, verificare che per ogni intervento di controllo sia individuato un responsabile delle attività; Agenti di vigilanza delle aree protette: conducono direttamente gli interventi di controllo in coordinamento con la vigilanza provinciale all interno delle zone di competenza Guardie venatorie volontarie: esecuzione censimenti, segnalazione della presenza di cinghiali o segni di presenza ai vigili provinciali, supporto attività dei vigili provinciali nell esecuzione degli interventi, controllo dei mezzi di cattura disposti sul territorio. Le guardie volontarie, e tra queste prioritariamente le guardie aderenti al coordinamento provinciale, potranno essere incaricate di condurre interventi di controllo. In tal caso la responsabilità sulla regolarità dell intervento è della/e guardia/e incaricata/e; Proprietari/conduttori dei fondi: segnalazione della presenza di cinghiali ai vigili provinciali ed esecuzione di interventi mirati di controllo, previa autorizzazione (anche telefonica) da parte della vigilanza provinciale incaricata, a protezione delle colture in atto sui terreni di pertinenza durante tutto l arco dell anno; supporto all attività dei vigili provinciali o volontari nell esecuzione degli interventi programmati; controllo dei mezzi di cattura disposti sul territorio; Sele-controllori: segnalazione della presenza di cinghiali o segni di presenza ai vigili provinciali, supporto attività dei vigili provinciali nell esecuzione degli interventi, controllo dei mezzi di cattura disposti sul territorio. I selecontrollori potranno essere incaricati di condurre interventi di controllo. In tal caso la responsabilità sulla regolarità dell intervento è del/i volontario/i incaricato/i. Cacciatori : segnalazione della presenza di cinghiali o segni di presenza, supporto attività dei vigili provinciali o delle guardie volontarie incaricate dell esecuzione degli interventi Altro personale volontario non armato: interverrà unicamente nella gestione tecnica dei mezzi di cattura (gabbie, recinti chiusini) a supporto del personale incaricato degli interventi di controllo 2. Modalità di intervento da parte dei diversi soggetti attuatori:

Nell ambito di quanto stabilito dal piano di controllo provinciale, per quanto riguarda le metodologie applicabili ed il personale impiegabile negli interventi di controllo si definisce quanto segue: 1. Utilizzo di apposite gabbie-trappola / recinti per la cattura dei selvatici. Attivazione delle gabbie/recinti : i mezzi di cattura verranno attivati dai vigili provinciali, con la collaborazione e in base alle indicazioni dei proprietari/conduttori dei fondi interessati o di altro personale volontario incaricato. Controllo delle gabbie/ recinti: la verifica del corretto funzionamento dei mezzi attivata dovrà essere effettuata da parte dei vigili provinciali o di guardie venatorie volontarie o di altro personale incaricato. In caso di manomissione o di cattivo funzionamento gli affidatari dovranno avvertire immediatamente i vigili provinciali. Controllo delle catture: effettuato quotidianamente a cura degli agricoltori o di altro personale incaricato della gestione. In caso di cattura di qualsiasi animale deve essere contattato il servizio di vigilanza provinciale. Predisposizione e sostituzione esche alimentari (pane, mais o altri scarti alimentari): quando necessario a cura degli agricoltori o di altro personale incaricato della gestione. Segnalazione di tracce o segni di presenza di cinghiali: avvertire il servizio di vigilanza nel caso in cui si rilevassero tracce anche in prossimità delle gabbie/recinti. Le gabbie posizionate dovranno rimanere in sede almeno 15 giorni; in caso rilevata mancanza di segnali di presenza degli animali in detto periodo, l'eventuale spostamento e riposizionamento delle gabbie in altre zone della medesima azienda o, di altre aziende i cui titolari partecipano al piano di controllo, verrà deciso dal personale di vigilanza provinciale, in relazione alle segnalazioni di presenza pervenute e alla data di richiesta di partecipazione al piano. Non potranno essere liberati animali eventualmente catturati, che andranno consegnati ai vigili provinciali. 2. Prelievo individuale alla cerca o all aspetto da parte dei vigili provinciali con la collaborazione delle guardie venatorie volontarie, selecontrollori, o cacciatori, ai sensi della normativa vigente (L. 157/92 e L.R. 70/96, L.R. 9/2000). Gli verranno contattati direttamente da personale di vigilanza di questa Amministrazione nella fase preparatoria agli interventi. I partecipanti indicheranno mensilmente il calendario delle disponibilità di intervento al quale i vigili provinciali faranno riferimento per contattarli nella giornata in cui si intende effettuare l'intervento interessando non più di quattro volontari per uscita. Sarà cura della vigilanza provinciale contattare gli operatori coinvolti indicando data, luogo e ora del ritrovo, ed eventualmente individuare tra le guardie volontarie il responsabile dell intervento. Dovranno essere prese tutte le precauzioni per la salvaguardia dell incolumità pubblica; in particolare dove l'attività umana è abitualmente presente potranno essere effettuati interventi solo sotto la diretta responsabilità della vigilanza provinciale. Il recupero dell'animale, se lo stesso non verrà immediatamente abbattuto, avverrà nella mattinata successiva sotto il diretto controllo di personale di vigilanza provinciale. 3. Prelievo individuale alla cerca o all aspetto da parte dei vigili provinciali con la

collaborazione dei di fondi, ai sensi della normativa vigente (L. 157/92 e L.R. 70/96). I proprietari/conduttori dei fondi potranno intervenire solamente nell ambito del territorio comunale in cui si trovano i rispettivi terreni. In caso di interventi programmati, gli verranno contattati direttamente da personale di vigilanza di questa Amministrazione nella fase preparatoria agli interventi. Sarà cura della vigilanza provinciale contattare gli operatori coinvolti indicando data, luogo e ora del ritrovo. In caso di presenza di cinghiali unicamente sui terreni di pertinenza, i proprietari/conduttori dei fondi potranno intervenire direttamente, previa segnalazione di avvistamento alla vigilanza provinciale e avvenuta autorizzazione di quest ultima (anche verbale) a protezione delle colture in atto. Dovranno essere prese tutte le precauzioni per la salvaguardia dell incolumità pubblica; in particolare dove l'attività umana è abitualmente presente potranno essere effettuati interventi solo sotto la diretta responsabilità della vigilanza provinciale. Il recupero dell'animale, se lo stesso non verrà immediatamente abbattuto, avverrà nella mattinata successiva sotto il diretto controllo di personale di vigilanza provinciale. Gli animali abbattuti dovranno essere messi tempestivamente a disposizione dell Amministrazione Provinciale di Biella al fine di consetirne l alienazione. In ogni caso non è consentito nessun tipo di intervento se non previa autorizzazione da parte della vigilanza provinciale. 4. Appostamento da altana con foraggiamento. Le modalità di esecuzione del piano provinciale nonché la collaborazione con gli aderenti sono disciplinati nel regolamento. 5. Girata. Ferma restando la facoltà della Provincia di intervenire su tutto il territorio qualora lo reputi necessario gli interventi verranno condotti nel modo seguente: a) interventi gestiti direttamente da personale di vigilanza provinciale Gli verranno contattati direttamente prima di ogni intervento da personale di vigilanza di questa Amministrazione, sulla base di un calendario delle disponibilità al quale i vigili provinciali faranno riferimento. Sarà cura della vigilanza provinciale contattare gli operatori coinvolti indicando data, luogo e ora del ritrovo, ed eventualmente individuare tra le guardie volontarie il responsabile dell intervento. Dovranno essere prese tutte le precauzioni per la salvaguardia dell incolumità pubblica; in particolare dove l'attività umana è abitualmente presente potranno essere effettuati interventi solo sotto la diretta responsabilità della vigilanza provinciale. Il recupero degli animali, se non immediatamente catturati, dovrà avvenire sotto il diretto controllo di personale di vigilanza provinciale. b) interventi gestiti da personale volontario debitamente autorizzato Sulla base della programmazione provinciale degli interventi di controllo sulla specie e

a seguito delle necessità che emergeranno in fase di attuazione del piano, potrà essere affidata a personale volontario in possesso di regolare autorizzazione la gestione di singoli interventi di controllo. Il responsabile della Vigilanza Provinciale o, in caso di assenza, un suo incaricato tra i vigili provinciali, provvederà ad autorizzare ogni singolo intervento di controllo, e ad individuare per ogni intervento un responsabile tra il personale volontario. Il volontario responsabile dell intervento dovrà preventivamente comunicare per iscritto alla vigilanza provinciale il personale che verrà impiegato nell intervento di controllo, indicando data, luogo e ora del ritrovo e dell intervento. Il volontario responsabile dell intervento provvederà direttamente a contattare gli indicati nel suddetto elenco prima di ogni intervento, indicando data, luogo e ora del ritrovo. Dovranno essere prese tutte le precauzioni per la salvaguardia dell incolumità pubblica; in particolare dove l'attività umana è abitualmente presente potranno essere effettuati interventi solo sotto la diretta responsabilità della vigilanza provinciale. Il recupero degli animali, se non immediatamente catturati, dovrà avvenire sotto il diretto controllo di personale di vigilanza provinciale. Al termine dell intervento dovrà essere redatta apposita scheda di controllo a cura e firma del responsabile dell intervento che dovrà essere fatta pervenire all Amministrazione Provinciale entro il giorno lavorativo successivo all intervento. 6. Alienazione delle carcasse a) capi abbattuti durante interventi di controllo nelle zone a divieto di caccia I capi abbattuti verranno consegnati a macelli, previa stipulazione di apposto contratto, ovvero destinati a Enti operanti nel settore sanitario o assistenziale. In vacanza di apposito contratto con macelli, i capi abbattuti nelle zone di divieto, ad eccezione delle Aree Protette Regionali, possano essere alienati con le stesse modalità dei capi abbattuti nelle aree destinate alla caccia programmata e alla caccia privata Se non dichiarati commestibili, i capi abbattuti saranno consegnati prioritariamente a strutture Universitarie per essere utilizzate a fini didattici, ovvero sarà disposta la loro distruzione. b) capi abbattuti durante interventi di controllo nelle aree destinate alla caccia programmata e alla caccia privata I capi abbattuti dai volontari verranno alienati tramite asta pubblica, ovvero, nel caso in cui l asta andasse deserta, dovranno essere alienati secondo le modalità di cui alla lettera a) del presente paragrafo 7. L asta dovrà essere condotta dal responsabile dell intervento. I fondi derivanti dalle attività di cui alla lettere a e b del presente articolo verranno utilizzati per le attività di controllo sulla specie e per l acquisizione di mezzi di prevenzione danni.

7. norme finali L'attività di controllo e coordinamento del piano sarà effettuata dall'amministrazione Provinciale di Biella con l'eventuale collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, dei guardia parco dell'ente di gestione della R.N. Bessa Baragge e Brich di Zumaglia, e delle Stazioni del Carabinieri interessate territorialmente dal piano stesso.

P R O V I N C I A D I B I E L L A Via Quintino Sella, 12-13900 BIELLA Tel. 015-8480611 Fax 015-8480740 E-mail: tutela.ambiente@provincia.biella.it SETTORE TUTELA AMBIENTALE Servizio Caccia e Pesca Misure straordinarie per il contenimento numerico del cinghiale ai sensi dell art. 19, comma 2, della legge n. 157/92 e dell'art.29 L.R. 70/96, de della L.R. 9/2000 SCHEDA DI PREVISIONE COMPLESSIVA TRIENNIO 2007-2009 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA motivazione dell intervento (indicare quali) A tutele dell incolumità pubblica. Per prevenire gravi danni alle colture agricole mezzi di cattura e/o abbattimenti proposti Prelievo con girata. P r e l i e v o selettivo da altane. Utilizzo di g a b b i e trappola e chiusini ; Prelievo individuale cerca e/o aspetto. periodo d intervento Dal (gg/mm/aa) Al (gg/mm/aa) 01/01/2007 31/12/2007 01/01/2008 31/12/2008 01/01/2009 31/12/2009 SPECIE: CINGHIALE (nome volgare) numero di esemplari da prelevare Il numero degli animali prelevabili verrà di anno in anno commisurato all andamento dei danni alle colture agricole, alle cose, alle persone ed all incidenza del rischio per la circolazione stradale. numero di persone abilitate al prelievo Sus Scro (nome sc cifre presunte sulla base delle partecipazioni nel triennio 2004-06. 7 Vigili provinciali; circa 200 volontari tra conduttori di fondi, Guardie Volontarie selecontrollori cacciatori e altri coadiutori del personale di vigilanza Allegato SUB D

PROVINCIA DI BIELLA PIANO DI CONTROLLO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE 2007-2009 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI In esecuzione del piano triennale di controllo numerico della specie cinghiale 2007-2009, ed in relazione alle unità territoriali per la gestione del cinghiale, di cui alla DGR n 71-3713 del 03/08/2001, si individuano, per le aree di tipo A e relative sub aree A1 e A2, le zone di intervento, le metodologie di controllo ed il programma operativo di seguito indicati, fermo restando che gli interventi di controllo nelle aree di tipo B veranno effettuate con le medesime tipologie a seguito del verificarsi delle condizioni di cui alla DGR n 48-2127 del 29/01/01: I) Zone a divieto assoluto di caccia - Oasi di protezione della fauna selvatica, Zone di ripopolamento e cattura, e Aree Protette Regionali (Parchi e riserve) Metodologie applicabili: 1) utilizzo di apposite gabbie-trappola per la cattura dei selvatici 2) utilizzo di recinti mobili o fissi (chiusini) per la cattura dei selvatici 3) prelievo individuale alla cerca o all aspetto 4) prelievo all'aspetto senza l'utilizzo di cani (anche di notte), per tutto il periodo di intervento 5) girata 6) prelievo su segnalazione motivata, per garantire l'incolumità pubblica da parte dei vigili provinciali. Soggetti attuatori: nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 vigili provinciali e guardia parco (nei territori di competenza) con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, guardia parco, e, ove previsto dal regolamentodi attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari.

Interventi previsti: Denominazione Interventi previsti (Nella programmazione degli interventi non si tiene conto degli interventi straordinari che eventualmente dovessero rendersi necessari) Parchi Riserve Bessa Da 3 a 9 interventi annui distribuiti nell'arco dell'anno Baraggia Oropa Da 3 a 9 interventi annui distribuiti nell'arco dell'anno Da 3 a 9 interventi annui distribuiti nell'arco dell'anno Burcina Su richiesta dell Ente Parco Personale vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti

Oasi di Protezione della Fauna, Zone di ripopolamento e cattura Zone a divieto di caccia di cui all art. 12 comma 7 della L.R. 70/96 Mongrando, Verrone, Salussola, Colli Cossatesi, Candelo, Mottalciata Netro, Donato, Pettinengo, Pratetto, Trappa, eventuali zone di nuova istituzione e altre zone di divieto di caccia Da 1 a 3 interventi annui per ciascuna zona, distribuiti nell'arco dell'anno Fino a 9 interventi annui distribuiti nell'arco dell'anno vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti vigili provinciali e guardia parco con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei fondi, cacciatori individuati e altri soggetti II) Zone adibite a gestione della caccia controllata (ATC BI 1 e CA BI 1) metodologie applicabili: 1) prelievo individuale alla cerca o all aspetto 2) prelievo all'aspetto senza l'utilizzo di cani (anche di notte), per tutto il periodo di intervento 3) girata 4) prelievo su segnalazione motivata, per garantire l'incolumità pubblica da parte dei vigili provinciali. 5) utilizzo di apposite gabbie-trappola per la cattura dei selvatici 6) utilizzo di recinti mobili o fissi (chiusini) per la cattura dei selvatici In via del tutto eccezionale non si esclude la braccata per porzioni limitate di territorio, qualora condizioni ambientali e di urgenza non permettano il ricorso ad altre metodologie, su autorizzazione dell'i.n.f.s. di Bologna; Soggetti attuatori: nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari. Interventi previsti:

Denominazione Interventi previsti (Nella programmazione degli interventi non si tiene conto degli interventi straordinari che eventualmente dovessero rendersi necessari) ATC BI 1 Serra è l area in cui si concentrano i danni alle colture agricole, e dove verranno concentrati gli interventi di controllo, con cadenza possibilmente settimanale durante tutto l anno Personale vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, cacciatori individuati e altri volontari CA BI 1 Biellese orientale Biella Valle Elvo Valle Cervo Panoramica Zegna e Valle Sessera Da 3 a 9 interventi annui (non sono conteggiati gli interventi di cui al precedente p.to 4) Fino a 3 interventi annui distribuiti al di fuori della stagione venatoria (tranne che per gli interventi di cui al precedente p.to 4) Fino a 3 interventi annui per ciascuna zona, distribuiti al di fuori della stagione venatoria (tranne che per gli interventi di cui al precedente p.to 4) vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, cacciatori individuati e altri volontari vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, cacciatori individuati e altri volontari vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, cacciatori individuati e altri volontari III) Zone adibite a gestione privata della caccia (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie) metodologie applicabili: 1) interventi individuali di abbattimento, sia alla cerca, sia all'aspetto

2) girata 3) prelievo su segnalazione motivata, per garantire l'incolumità pubblica da parte dei vigili provinciali. 4) utilizzo di recinti mobili o fissi (chiusini) per la cattura dei selvatici In via del tutto eccezionale non si esclude la braccata per porzioni limitate di territorio, qualora condizioni ambientali e di urgenza non permettano il ricorso ad altre metodologie, su autorizzazione dell'i.n.f.s. di Bologna; Soggetti attuatori: nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari. interventi previsti: Aziende agri-turistico venatorie Denominazione La Baraggia Cavaglià Il Germano Reale Balocco Contea di Peverano Interventi previsti (Nella programmazione degli interventi non si tiene conto degli interventi straordinari che eventualmente dovessero rendersi necessari) Fino a 3 interventi annui per ciascuna zona distribuiti al di fuori della stagione venatoria (tranne che per gli interventi di cui al precedente p.to 3) Personale vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari. Aziende faunistico venatorie Santhià Rovasenda Roasio Fino a 3 interventi annui, al di fuori della stagione venatoria (tranne che per gli interventi di cui al precedente p.to 3) vigili provinciali con la collaborazione di dei fondi, guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari.

IV) Zone militari metodologie applicabili: 1) prelievo individuale alla cerca o all aspetto 2) prelievo all'aspetto senza l'utilizzo di cani (anche di notte), per tutto il periodo di intervento 3) girata 4) utilizzo di recinti mobili o fissi (chiusini) per la cattura dei selvatici In via del tutto eccezionale non si esclude la braccata per porzioni limitate di territorio, qualora condizioni ambientali e di urgenza non permettano il ricorso ad altre metodologie, su autorizzazione dell'i.n.f.s. di Bologna; Soggetti attuatori: vigili provinciali e guardia parco (nei territori di competenza) con la collaborazione di guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari interventi previsti: Denominazione Zona miilitare Candelo - Massazza - Masserano Interventi previsti (Nella programmazione degli interventi non si tiene conto degli interventi straordinari che eventualmente dovessero rendersi necessari) Fino a 3 interventi annui distribuiti nell'arco dell'anno Personale vigili provinciali e guardia parco, guardie venatorie volontarie, e, ove previsto dal regolamento di attuazione del piano di controllo, cacciatori individuati e altri volontari Nella restante porzione di territorio verranno effettuati interventi previa segnalazione motivata di danni alle colture agricole e forestali con i metodi previsti dal piano provinciale.