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DM Istituzione dei percorsi speciali abilitanti ai sensi del decreto del Ministro dell istruzione 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni IL MINISTRO VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito DM 249/2010) e i9n particolare l articolo 15; VISTO lo schema di decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca recante Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera c), che istituisce percorsi speciali abilitanti per la scuola secondaria riservati a soggetti con rilevanti titoli di servizio e l allegata tabella 11- bis che li disciplina; VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in merito al succitato schema di decreto e in particolare la prima osservazione, secondo la quale Lo schema di Regolamento in oggetto individua al comma 1ter dell art.15 gli aventi diritto alla partecipazione ai percorsi formativi abilitanti speciali, ma non indica una procedura di programmazione dell offerta formativa degli atenei per tali percorsi, che consenta di far incontrare la domanda con l offerta sul territorio nazionale. Pertanto è necessario prevedere un Decreto attuativo che indichi la procedura e gli eventuali criteri di priorità e selezione da adottare nel caso in cui il numero di richieste sia maggiore dell offerta ; VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 21; 1

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; VISTO il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 18 novembre 2005, n. 85; CONSIDERATO che i percorsi speciali abilitanti non prevedono, a differenza degli altri percorsi di abilitazione normati dal DM 249/2010, alcuna prova di accesso; RAVVISATA la necessità di emanare disposizioni atte a favorire l ordinato avvio dei percorsi di cui alle premesse e a fissare disposizioni che, in analogia con i percorsi abilitanti riservati istituiti ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143, garantiscano procedure rigorose e omogenee di valutazione del raggiungimento degli obiettivi del percorso delineati nella declaratoria della citata tabella 11-bis DECRETA Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministero: il ministero dell istruzione, dell università e della ricerca; b. USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; c. istituzioni AFAM: le istituzioni dell alta formazione artistica e musicale sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82; d. DM 249/2010: il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dallo schema di decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca recante Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 ; e. DM 39/1998: il decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni. Art. 2 (Istituzione dei percorsi speciali abilitanti) 1. Gli atenei e le istituzioni AFAM istituiscono i percorsi speciali abilitanti di cui all articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010. 2

2. I corsi sono riservati ai soggetti di cui all articolo 15, comma 1-ter del DM 249/2010, subordinatamente alla verifica dei titoli di insegnamento previsti dalla normativa vigente e di servizio previsti dal predetto articolo. 3. Con successivo decreto direttoriale sono definiti, tra l altro: a. le procedure di raccolta delle candidature per via telematica e la relativa tempistica; b. eventuali raggruppamenti di classi di concorso omogenee, al fine di garantire l ottimizzazione delle risorse; c. le modalità attuative della prova di cui all articolo 3. Art. 3 (Prova di valutazione delle competenze in ingresso) 1. Ai fini di valutare le competenze trasversali in ingresso ai percorsi, gli aspiranti sono sottoposti, prima dell attivazione del primo percorso, a una prova nazionale, computerbased, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e di conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua è obbligatoriamente l inglese. 2. Per ciascun aspirante il sistema genera casualmente una prova costituita da 70 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti: a. capacità logiche: 30 quesiti; b. capacità di comprensione del testo: 30 quesiti c. lingua straniera: 10 quesiti 3. I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero 20 giorni prima dell avvio delle sessioni di valutazione. Sotto la soglia di 43 risposte esatte la prova è valutata 0 punti. Da 43 a 70 le risposte esatte valgono 1.25 punti, le risposte non date valgono 0 punti, le risposte errate valgono 0.50 punti, sino a un massimo di 35 punti. 4. La prova di cui al presente articolo non costituisce sbarramento all iscrizione, che è successivamente perfezionabile, ma il suo risultato è parte del punteggio di abilitazione. Art. 4 (Svolgimento dei percorsi) 1. I corsi si svolgono negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015, secondo il calendario che sarà fissato dai competenti atenei e istituzioni AFAM, nelle sedi che saranno individuate sulla base di una apposita intesa tra il Rettore dell ateneo o il Direttore dell istituzione AFAM interessata e il Direttore del competente USR. In linea di massima, le lezioni si terranno nelle ore pomeridiane e nell intera giornata del sabato, fatta salva diversa articolazione fissata dagli atenei e dalle istituzioni AFAM, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti ed all organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche. 2. Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, è possibile l organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori degli USR e le strutture didattiche universitarie e AFAM interessate. 3

3. Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi per ciascun anno accademico è determinato da ciascun ateneo e istituzione AFAM, di intesa con il Direttore USR, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico - strumentali. 4. L ordine di priorità per la frequenza dei corsi è determinato in base all ordine dei risultati ottenuti nella prova di cui all art. 3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell'insegnamento. 5. I Direttori USR, gli atenei e le istituzioni AFAM avranno cura di stipulare appositi accordiquadro che disciplinino aspetti particolari riguardanti sia lo svolgimento dei corsi sia la partecipazione a specifiche attività didattiche o tecnico-pratiche, non presenti negli atenei o nelle istituzioni AFAM, da affidare a esperti. 6. In caso di impossibilità o comunque di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal DM 39/1998, gli accordi quadro di cui al comma 5 e le intese di cui al comma 1 disciplinano la stipula di apposite convenzioni tra atenei e istituzioni AFAM con istituzioni scolastiche autonome e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori. 7. Le modalità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla tabella 11-bis di cui al DM 249/2010 e la ripartizione dei punteggi che, sommati, rappresentano il punteggio di abilitazione sono definiti nell Allegato A, parte integrante del presente decreto. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. I corsi di cui al presente decreto sono organizzati dalle università e dalle istituzioni AFAM senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell articolo 16 del DM 249/2010. 4

Allegato A Il presente allegato A integra la tabella 11-bis allegata allo schema di regolamento recante Modifiche al decreto del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con riferimento alla valutazione degli insegnamenti e all attribuzione del punteggio di abilitazione. 1. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi). I crediti formativi sono indirizzati: a) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; b) all acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l accessibilità; c) all acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. 2. Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle Tecnologie dell informazione e della comunicazione; d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative. 3. Al fine di certificare l acquisizione delle conoscenze e delle competenze di cui al punto 1: a) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo A sono valutate specificamente attraverso una prova scritta e una prova orale le competenze di didattica generale e le competenze di cui al punto 1.c); b) per ciascuno degli insegnamenti del gruppo B sono valutate specificamente attraverso una o più prove scritte e una prova orale le conoscenze e le competenze 5

disciplinari e didattiche degli aspiranti, relative agli insegnamenti propri della classe di concorso, ai sensi del punto 1.a). Nel caso di classi di concorso che prevedano l utilizzo del laboratorio e delle classi di concorso a insegnante tecnico pratico, è prevista inoltre una prova di laboratorio. Nel caso di insegnamenti artistici e musicali, è prevista inoltre una prova pratica; c) per ciascuno degli insegnamenti di cui al gruppo C sono valutate specificamente, attraverso una prova scritta e una prova orale comprensiva di dimostrazione pratica, le competenze di cui al punto 1.b). I programmi delle prove sono pubblicati sui siti degli atenei e delle istituzioni AFAM prima dell inizio delle relative lezioni. Per ciascuna delle prove contemplate nelle precedenti lettere a), b) e c) sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. Il mancato superamento di una prova comporta l esclusione dal percorso. 4. Accedono all esame finale i corsisti che abbiano conseguito una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove di cui al punto 3. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dalla somma dei seguenti punteggi: a) risultato ottenuto nella prova di cui all art. 3 del presente decreto, per un massimo di 35 punti b) media ponderata degli esami riferiti ai singoli insegnamenti (nel caso di più prove, si considera quale voto per ciascun insegnamento il voto risultante dalla media delle prove sostenute) rapportata in cinquantesimi, per un massimo di 50 punti c) valutazione dell esame finale, per un massimo di 15 punti. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell abilitazione. 5. L esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazione, nell illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza di quanto previsto al punto 2, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. 6. Il persorso speciale abilitante non è ripetibile. Il mancato superamento delle prove o un risultato inferiore a 60 centesimi nell esame finale preclude la possibilità di conseguire l abilitazione attraverso procedure riservate, ferma restando la possibilità di conseguire l abilitazione attraverso i percorsi di tirocinio formativo attivo. 6

QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI Gruppo Crediti formativi Attività formative Settori scientifico disciplinari A 15 cfu Didattica generale e didattica speciale M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni educativi B 18 cfu /cfa Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso C 3 cfu/ cfa Laboratori di tecnologie didattiche 5 cfu Elaborato finale Totale 41 cfu speciali. SSD o SAD delle discipline M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; ABST59 Pedagogia e didattica dell arte; CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all utilizzo delle tecnologie dell informazione e della comunicazione per la didattica 7