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LA LEGGE ELETTORALE (ELEZIONI PER IL SINDACO E PER IL CONSIGLIO COMUNALE) UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: elettorale@italiaunica.it - 06 85569223 1

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI artt. 1 e 2, Legge 07/06/1991, n. 182 Le elezioni dei Consigli Comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell anno, ovvero nello stesso periodo dell anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei Consigli Comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell anno successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. CONVOCAZIONE COMIZI art. 18, d.p.r. 16 /05/1960, n. 570; art. 3, l. 07/06/1991, n. 182 Il prefetto convoca i comizi per ciascun Comune ed invia copia del relativo decreto al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della votazione, ne dà avviso agli elettori. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del Sindaco. 2

LEGGE ELETTORALE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI COMUNI INFERIORI AI 15.000 ABITANTI Come si eleggono il Sindaco e il Consiglio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (art. 71, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali si effettua con sistema maggioritario ed è contestuale. Ogni candidato Sindaco è collegato ad una lista di candidati a Consigliere Comunale. L elettore può votare la candidatura a Sindaco, esprimendo così un voto favorevole anche per la lista o, viceversa, può votare la lista dando automaticamente un voto a favore del candidato Sindaco. L elettore, inoltre, nei Comuni sino a 5.000 abitanti, può esprimere una preferenza per uno dei candidati a Consigliere Comunale compreso nella lista collegata al candidato Sindaco prescelto; nei Comuni superiori a 5.000 abitanti, invece, l elettore può esprimere fino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l annullamento della seconda preferenza. È eletto il candidato Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. Alla lista vengono assegnati tanti voti quanti sono quelli attribuiti al candidato Sindaco collegato. Alla lista del candidato Sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio, i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste con il metodo d Hondt. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3.... fino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti, disposti in una graduatoria decrescente, vengono scelti i quozienti più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parità di quoziente, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto la cifra elettorale maggiore; a parità di quest ultima si procede per sorteggio. Nell ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti Consiglieri secondo l ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; a parità di cifra, secondo l ordine di presentazione nella lista; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato Sindaco collegato non eletto. In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a Sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore 3

al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l elezione è nulla. Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all assegnazione dei seggi. LEGGE ELETTORALE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI COMUNI SUPERIORI AI 15.000 ABITANTI Come si elegge il Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 72, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 4 L elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali si effettua con sistema maggioritario a doppio turno ed è contestuale. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l elezione del Consiglio Comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. L elettore può votare una delle liste, dando il voto automaticamente anche alla candidatura a Sindaco collegata; può votare solo per il candidato a Sindaco e non scegliere nessuna lista collegata e in questo caso il voto va esclusivamente al candidato Sindaco; può votare per una lista e per una candidatura a Sindaco non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto ). L elettore, inoltre, può esprimere sino a due preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso e della stessa lista, pena l annullamento della seconda preferenza. È eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l elezione del Consiglio Comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia

facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Come si elegge il Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) L attribuzione dei seggi al Consiglio Comunale viene effettuata dopo l elezione del Sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto. Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3... la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se un candidato alla carica di Sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del Consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi (la soglia del 40% per ottenere il 60% dei seggi si applica solo in caso di vittoria del Sindaco al primo turno). Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati Consiglieri i candidati a 5

Sindaco non eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato Sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate. Sono proclamati Consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell ordine di lista. DURATA IN CARICA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 51, d.lgs 18/08/2000, n. 267 Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 6