PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA AL CINGHIALE ART. 1 CACCIA A SQUADRE E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ASSEGNATO ALLE STESSE.



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PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA AL CINGHIALE ART. 1 CACCIA A SQUADRE E ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ASSEGNATO ALLE STESSE. 1) Ai fini della caccia al cinghiale, tutto il territorio della Provincia di Savona destinato alla caccia programmata è dichiarato, con la D.C.P D n. 75 del 28 settembre 2000 e a sensi della L.R. n. 29/1994, Bacino a Rischio Agricolo è assegnato dagli AA.TT.CC. e C.A. alle squadre già formate. 2) Eventuali zone resesi libere per la mancata formazione della squadra verranno assegnate a squadre validamente costituite che ne facciano richiesta. 3) In caso di disponibilità di zone resesi libere per la mancata formazione della squadra gli AA.TT.CC potranno assegnare detta zona, in seconda istanza, anche a squadre provenienti dalle province circonvicine e formate ai sensi del presente regolamento. 4) Per consentire l identificazione del territorio attribuito ad ogni Squadra, gli AA.TT.CC. e C.A. consegnano, in duplice copia, la relativa cartografia, da allegare al modulo predisposto dalla Provincia per la composizione della squadra, su cui attestano l avvenuta localizzazione. 5) Ogni zona dovrà mantenere il numero identificativo assegnato o confermato lo scorso anno fatto salvo il caso di fusione di squadre. 6) In caso di scissione di squadre la zona verrà assegnata dal competente A.T.C. in base al criterio della residua maggioranza degli iscritti e, in caso di parità, alla formazione dove permangono gli organi direttivi già in essere. 7) Le Squadre potranno attuare le battute esclusivamente all interno delle aree assegnate. Lo sconfinamento dalla zona di competenza può avvenire solo per il recupero dei cani. 8) Sono auspicabili le battute congiunte e l invito da parte della Squadra titolare della zona ad altra Squadra che potrà partecipare anche qualora non fossero presenti cacciatori in numero sufficiente a eseguire singolarmente la battuta. 9) L'A.T.C. monitora l'andamento dei danni causati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica riferendone mensilmente all'ufficio caccia della Provincia e, con l'assenso di detto ufficio, può disporre programmi di intervento per il controllo e la prevenzione dei danni medesimi che saranno eseguiti preferibilmente dalle quadre competenti per territorio. 10) L'A.T.C. può anche differenziare il contributo richiesto ai componenti delle squadre in funzione di un più efficace ristoro dei danni alle coltivazioni agricole. 11) Ogni partecipante alla battuta dovrà indossare, durante lo svolgimento della stessa un opportuno indumento ad alta visibilità. 12) L A.T.C. o C.A. organizza la rotazione all interno dei Distretti, su richiesta di una o più Squadre, con le Squadre confinanti, prima dell inizio dell attività venatoria e previo assenso della Provincia. E ammesso l invito fra Squadre appartenenti a Distretti diversi, purché non sia in atto la rotazione. 13) Durante la caccia al cinghiale è ammesso l uso delle armi di cui all art. 13 della Legge 157/92 fatto, comunque, salvo il divieto di uso della munizione spezzata. 14) Durante le battute di caccia è consentito, fatte salve le autorizzazioni previste dall ordinamento vigente e ai sensi dell art. 47 comma 3 della L.R. 29/94 l'utilizzo di apparati di radiocomunicazione esclusivamente per motivi di sicurezza e limitata mente all impiego di apparati di debole potenza denominati CB o di potenza inferiore e di telefoni cellulari.

ART. 2: PERIODO DI CACCIA 1) La caccia al cinghiale a Squadre è consentita nelle giornate di mercoledì e domenica salvo diversa disposizione regionale. 2) La caccia al cinghiale termina nella data prevista dal calendario venatorio e, in ogni caso, al raggiungimento del contingente stabilito, a termini della L.R. n. 29/1994, art. 35, comma 1, (eventuale proroga) e con la deroga di cui all art. 47, comma 5 (caccia sulla neve). 3) Gli abbattimenti dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni anche programmatiche emanate dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona con particolare riferimento agli Indirizzi per la gestione degli ungulati e criteri di attuazione recepiti con D.G.P. n. 107 del 22/07/2003 e della delibera di indirizzo regionale DGR N. 1048 del 31/07/2009 recepita con DGP N 30 del 31 Agosto 2009. ART. 3: SISTEMA DI CACCIA FORMAZIONE DELLE SQUADRE 1) La caccia è consentita con Squadre formate da un minimo di n. 25 cacciatori regolarmente iscritti all A.T.C, di cui almeno 15 residenti, fino ad un massimo di n. 50, ivi compresi n. 15 cacciatori residenti fuori Provincia. 2) Il limite massimo di cinquanta cacciatori non si applica in caso di fusione di squadre. 3) Il nuovo piano faunistico venatorio provinciale determinerà il rapporto ottimale fra numero delle zone assegnabili alle squadre e superficie venabile stabilendo così il numero massimo di squadre che potranno essere autorizzate ad operare sul territorio ai sensi del 1 e 2 comma dell art. 10 della Legge 157/92 in base a questo dato si effettuerà la nuova zonizzazione del territorio provinciale. 4) Sino alla scadenza del vigente piano faunistico gli AA.TT.CC. non potranno assegnare zone di caccia al cinghiale a squadre di nuova istituzione se non per documentate esigenze di controllo della specie e con il parere favorevole del Comitato Tecnico Faunistico Provinciale. 5) Le battute potranno essere effettuate se presenti almeno n. 12 cacciatori iscritti alla Squadra. Il cacciatore, per tutta la giornata, non può esercitare nessun altro tipo di caccia né abbattere altri selvatici, tranne la volpe quando il terreno non è per la maggior parte coperto di neve. I partecipanti devono far pervenire alla Provincia di Savona, sul modulo predisposto, in duplice copia, con allegata la cartografia rilasciata dagli AA.TT.CC. o C.A., l elenco degli iscritti, con le indicazioni richieste. Non saranno accettati moduli incompleti. 6) L A.T.C. o C.A., entro l'avvio della caccia al cinghiale, appone sul tesserino venatorio, nello spazio riservato alle forme specialistiche di caccia, il numero della squadra di appartenenza ed il timbro. 7) Il caposquadra o suo delegato dovrà provvedere, prima dell inizio della battuta, a verificare che ogni partecipante abbia segnato sul tesserino regionale, nello spazio dove sono previste le forme specialistiche di caccia, il numero della squadra. 8) Il cacciatore non può essere iscritto in più di una Squadra e non saranno autorizzate cancellazioni. I cacciatori residenti potranno essere inseriti successivamente, nei limiti suddetti, nelle Squadre se, all atto della richiesta, esibiranno l originale già rilasciato. 9) Almeno un componente della Squadra deve essere in possesso della certificazione attestante la partecipazione al corso di cui alla L.R. n. 29/1994. 10) Almeno un componente della squadra deve essere in possesso dell'abilitazione di biometrista del cinghiale e ha la responsabilità della rilevazione e della trasmissione dei dati biometrici. 11) In calce al modulo dovrà essere apposto, a cura dell A.T.C. o C.A., il numero di iscrizione al Registro dei Capi Squadra ed una copia sarà depositata presso la sede. I cacciatori non residenti nella Provincia di Savona sono elencati in un diverso modulo. 12) Le Squadre devono essere formate entro e non oltre il termine perentorio previsto dal

Calendario venatorio provinciale. L inserimento nelle Squadre di nuovi iscritti è consentito fino alla seconda domenica di Dicembre. 13) Nei giorni previsti dal calendario venatorio in cui la caccia al cinghiale è consentita i cacciatori iscritti nelle Squadre non potranno esercitare altre forme di caccia. 14) Prima dell'avvio della stagione di Caccia il servizio Controllo Territoriale della Provincia di Savona, su proposta degli AATTCC e CA e valutato l'andamento dei danni e il tasso di abbattimento della specie, potrà disporre, con atto del dirigente, la deroga totale o parziale alla disposizione di cui al punto 13) e per la durata della stagione venatoria in corso. ART. 4: CACCIATORI NON RESIDENTI 1) I cacciatori non residenti in Provincia di Savona ma regolarmente ammessi agli AA.TT.CC. o C.A., potranno praticare la caccia al cinghiale solo se inseriti in Squadre locali già formate ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento. 2) L adesione dovrà essere fatta pervenire su un modulo a parte, già predisposto, in duplice copia, previa esibizione dell elenco rilasciato alla Squadra locale. 3) Resta confermato il principio che per effettuare le battute devono essere presenti almeno cinque cacciatori residenti. Art. 5: INVITI 1) Durante il periodo di caccia al cinghiale, ogni Squadra ha facoltà di invitare giornalmente un numero massimo di 10 cacciatori, purché regolarmente iscritti o ammessi anche provvisoriamente ai sensi dell'art. 25 comma 9 della L.R. 29/94 all A.T.C. o C.A. Tale facoltà non è ammessa per le battute straordinarie. I nominativi saranno riportati in calce al Registro di Giornata. 2) I cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale singolarmente esercitata non potranno essere invitati a nessun titolo fatti salvi i soggetti di cui all'art.7 comma 8. Art. 6: REGISTRO DI GIORNATA 1) Prima dell inizio della battuta, è fatto obbligo al Capo Squadra o al suo delegato di redigere l elenco dei cacciatori iscritti alla Squadra presenti, utilizzando gli appositi moduli forniti dalla Provincia. La battuta può essere effettuata se sono presenti almeno dodici cacciatori di cui almeno cinque residenti iscritti alla Squadra. 2) I moduli relativi alle battute effettuate la domenica ed il mercoledì saranno trasmessi al Servizio Caccia e Pesca, dall A.T.C. o C.A., entro il venerdì successivo, anche via fax (019/83.13.269). Art. 7 CACCIA SINGOLARMENTE ESERCITATA 1) La caccia singolarmente esercitata è consentita nel periodo indicato nel calendario venatorio provinciale e, comunque, fino al raggiungimento del contingente stabilito a termini della L.R. n. 29/1994, art. 35, comma 1, (eventuale proroga) e con la deroga di cui all art. 47, comma 5, (caccia sulla neve). 2) I cacciatori ammessi alla forma di caccia di cui sopra, fatto salvo quanto disposto con l'art. 3 comma 14 del presente regolamento, non potranno esercitare altre forme di caccia per tutta la durata del periodo consentito per la caccia al cinghiale, non potranno abbattere altri selvatici, tranne la volpe quando il terreno non è per la maggior parte coperto di neve e non potranno essere invitati a nessun titolo a battute sia ordinarie che straordinarie. 3) L A.T.C. o C.A., previa richiesta da presentare entro il termine perentorio dell'avvio della

caccia al cinghiale, appone sul tesserino venatorio, nello spazio riservato alle forme specialistiche di caccia, la numerazione progressiva ed il timbro; rileva gli estremi anagrafici; consegna la cartografia vidimata dell area di battuta ed i modelli per le denunce delle catture. 4) Lo sconfinamento dalla zona assegnata può avvenire solo per il recupero del cane. La localizzazione dell area di battuta vale per una stagione venatoria e non può essere modificata. 5) Gli abbattimenti devono essere denunciati all A.T.C. o C.A. entro il giorno successivo e, contestualmente, devono essere consegnati i reperti per gli esami sanitari quando prescritti. 6) Gli ammessi eserciteranno questa forma di caccia in un solo A.T.C. o C.A.; sono esclusi da questa facoltà i cacciatori già iscritti nelle Squadre per la caccia al cinghiale. 7) Le procedure di ammissione devono essere concluse entro e non oltre il termine perentorio dell avvio della caccia al cinghiale. 8) I coltivatori diretti in possesso di abilitazione venatoria possono esercitare singolarmente la caccia al cinghiale nei fondi coltivati che conducono o di cui siano proprietari quando detti fondi siano aperti all'attività venatoria e nei tempi previsti dalla legge e dal calendario venatorio provinciale. Art. 8. DENUNCIA DELLE CATTURE 1) La cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale dal cacciatore che lo ha abbattuto, deve essere segnalata, con i moduli già predisposti, all A.T.C. o C.A. entro il giorno successivo. 2) Quando disposto dalle competenti autorità, gli AA.TT.CC. o C.A. organizzeranno il ritiro dei reperti da consegnare all Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Savona per gli esami rilasciando regolare ricevuta che dovrà essere conservata dal responsabile della Squadra o dal singolo. 3) Gli abbattimenti effettuati dalle Squadre o dai singoli, suddivisi per Comune, sesso e classi di età nonché delle rilevazioni biometriche rilevate a cura dell'addetto di cui all'art. 3 comma 10, dovranno essere comunicati entro sette giorni dall'avvenuto abbattimento a cura dei Presidenti degli AA.TT.CC. o C.A. al Servizio Caccia e Pesca, anche via fax (019/83.13.269). Art. 9 AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE 1) La caccia al cinghiale è consentita a Squadre e singolarmente fino all esaurimento del contingente approvato dalla Provincia. Le Squadre sono formate dal concessionario, anche in deroga alle presenti disposizioni, fermo restando l obbligo, per almeno un componente, del possesso della certificazione ex art. 35, L.R. n. 29/1994. I singoli sono autorizzati dal Concessionario o da persone incaricate. 2) Il Concessionario, o il personale incaricato, compila per ogni abbattimento il modulo per la denuncia delle catture da consegnare alla Provincia il giorno successivo con l'eventuale recapito all Istituto Zooprofilattico dei reperti per i prescritti esami sanitari. Ad ogni animale abbattuto deve essere applicato il bracciale numerato. Il Concessionario può invitare nell Azienda altre Squadre anche a titolo gratuito. ART. 10 SANZIONI SPECIALI 1) I singoli cacciatori che intervengono a battute effettuate con meno di dodici partecipanti o a cui siano stati ammessi cacciatori privi del numero della squadra impresso sul tesserino regionale fatta eccezione per gli invitati di cui all art. 5 del presente regolamento e fatta salva la sanzione di cui all art. 49 comma 1 della L.R. 29/94 sono esclusi per l anno successivo dalla caccia al cinghiale, con sospensione immediata.

2) Partecipare ad una battuta di caccia al cinghiale senza indossare l indumento ad alta visibilità di cui all art. 7 del presente Regolamento Provinciale, oltre che la sanzione di cui all art. 49 comma 1 della L.R. 29/94 comporterà la sospensione del tesserino regionale per non meno di 60 giorni. In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno; 3) Ai partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale a cui sia invitato un soggetto ammesso alla caccia singolarmente esercitata oltre che l applicazione della sanzione di cui all art. 49 comma 1 della L.R. 29/94 verrà applicata la sospensione del tesserino regionale per non meno di 60 giorni. In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno; 4) Ai partecipanti ad una battuta di caccia al cinghiale che sconfinano dalla zona assegnata, oltre che l applicazione della sanzione di cui all art. 49 comma 1 della L.R. 29/94 verrà applicata la sospensione del tesserino regionale per non meno di 60 giorni. In caso di recidiva, il rilascio del tesserino è sospeso per un anno; Art. 11 DIVIETI E SANZIONI 1) La mancata rilevazione o comunicazione dei dati biometrici comporta, valutate le circostanze del fatto, la sospensione della squadra per un giorno dalla caccia al cinghiale il provvedimento è assunto con atto dirigenziale. 2) Fatte salve le sanzioni penali, amministrative ed accessorie già previste dalle vigenti leggi l inosservanza delle presenti disposizioni se non altrimenti sanzionata comporta, a termini della L.R. n. 29/1994, art. 49, l applicazione della sanzione amministrativa da. 51,00 a. 309,00. 3) È vietato, per i componenti delle Squadre e per i singoli, durante le battute, sparare a qualsiasi specie selvatica ad eccezione del cinghiale e, quando il terreno non è per la maggior parte coperto di neve, della volpe; 4) L abbattimento di altri ungulati (capriolo, camoscio, daino, cervo, muflone) da parte dei componenti delle Squadre o dei singoli, oltre alle sanzioni previste, comporta la sospensione immediata dalla caccia al cinghiale da un minimo di un mese fino ad un massimo di tre anni. La sospensione è disposta con provvedimento dirigenziale nei confronti dei partecipanti alla battuta, valutate le circostanze del fatto; 5) oltre a quanto stabilisce la L.R. n. 29/1999 per il ferimento o l abbattimento senza autorizzazione di esemplari di camoscio, capriolo o daino che prevede l applicazione della sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro 12.000 e si applicherà la sospensione del rilascio del tesserino regionale per due anni. 6) Per quanto non previsto, valgono le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, valgono gli Indirizzi per la gestione degli ungulati e criteri di attuazione approvati con Deliberazione n. 107 del 22/07/2003.