REGOLAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO AI SENSI DELL ART. 70 DEL D.Lgs.276/2003 ssmmii



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REGOLAMENTO RELATIVO A PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO AI SENSI DELL ART. 70 DEL D.Lgs.276/2003 ssmmii Approvato con DGC n. 111 del 24.10.2014

I N D I C E Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Attività ed ambito d'applicazione Art. 4 - Soggetti destinatari Art. 5 - Requisiti Art. 6 - Compenso Art. 7 - Avviso annuale Art. 8 - Presentazione delle istanze Art. 9 - Criteri di individuazione delle priorità Art. 10 - Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale Art. 11 - Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale Art. 12 - Coperture assicurative Art. 13 - Tutela della salute Art. 14 - Entrata in vigore Art. 15 - Rinvio a successive disposizioni normative

Art. I - Oggetto Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro accessorio, con cui si intendono le attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente. Tali attività sono regolamentate dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 32, della L. n. 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successivamente dall'art. 46 bis, comma 1, lett. d), del D.L. n. 83/2012, (Decreto Sviluppo 2012) convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012. Le prestazioni di lavoro occasionale sono definite "accessorie" poiché riguardano attività non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, e sono svolte in modo saltuario. Il lavoro occasionale di tipo accessorio permette all'ente committente di beneficiare di prestazioni di lavoro non subordinato, per lo svolgimento di compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e al prestatore di lavoro di integrare le proprie entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione, è cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari. Art. 2 - Finalità Il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio consente all'ente di svolgere attività di carattere temporaneo ed occasionale, difficilmente realizzabili con il personale dipendente in servizio, ed offre, nel contempo, la possibilità di occupazioni temporanee a determinate categorie di soggetti, come indicati nel successivo art. 4, con priorità ai residenti nel Comune di Arcola, e preferenza per coloro che si trovano in momentanea situazione di svantaggio economico o di disagio personale e/o familiare. Art. 3 - Attività ed ambito d'applicazione Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per Io svolgimento delle seguenti tipologie di attività: a) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici; b) attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, organizzate e/o patrocinate dall'ente; c) interventi di emergenza e/o connessi alla Protezione Civile o di solidarietà promossi dell'ente nell'ambito del territorio locale; d) attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali. Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono consentite nell'osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità interno se previsto dalla normativa.

Art. 4 - Soggetti destinatari Il presente Regolamento stabilisce che le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio ed il relativo trattamento economico, tramite erogazione dei "buoni lavoro" (Voucher), siano rivolti esclusivamente alle seguenti categorie di individui: soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, iscritti al Centro per l'impiego e non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria o speciale e lavoratori in mobilità); studenti con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti ad un corso di studio; pensionati (titolari di trattamento pensionistico); casalinghe; Con atto deliberativo la Giunta può motivatamente limitare la richiesta ad alcune delle categorie sopra elencate escludendone altre. Art. 5 Requisiti Oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, i soggetti destinatari devono avere la cittadinanza italiana o, se cittadini stranieri, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. La residenza nel territorio del Comune verrà considerata criterio di priorità, da applicarsi primariamente. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i soggetti destinatari devono: non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; essere immuni da condanne penali che ostino all'assunzione di pubblici impieghi; essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta, che verrà, comunque, valutata dal Medico competente dell'ente. I requisiti di cui sopra devono sussistere anche alla data del conferimento dell'incarico e nel periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. Art. 6 - Compenso Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" (Voucher) orari, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro. Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'inail per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la gestione del servizio. II valore netto a favore del lavoratore è pari a 7,50 euro, salvo modifiche ed integrazioni future. Tali compensi sono cumulabili con qualunque rendita pensionistica, che non verrà, quindi, decurtata; sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non devono essere dichiarati né ai fini I.R.P.E.F. né ai fini del calcolo degli Indicatori delle Situazioni Economiche Equivalenti (Ise e Isee). Ciascun soggetto destinatario di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio non può superare, nel corso dell'anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, il compenso stabilito dalla vigente normativa. Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di regolare svolgimento della prestazione, rilasciata dal competente Responsabile del Servizio.

Art. 7 - Avviso annuale La Giunta, con proprio atto, individua annualmente le attività, tra quelle di cui all'art. 3, per le quali intende far ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio, nonché le categorie dei soggetti destinatari per ciascuna di esse, cui intende rivolgersi, approvando altresì apposito avviso pubblico. L'avviso avrà una validità di dodici mesi, e sarà pubblicato nel sito internet del Comune entro il mese di novembre, per lo svolgimento di attività da effettuarsi nel corso dei dodici mesi successivi. Nel termine indicato dall'avviso, i cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 potranno presentare domanda con le modalità indicate nei modelli predisposti dall'ente. Durante il predetto periodo di dodici mesi, potranno essere tuttavia previsti aggiornamenti degli elenchi, con pubblicazione di conseguenti nuovi avvisi, in relazione ad ulteriori necessità dell'ente. Successivamente all'atto di indirizzo della Giunta, i Responsabili di Area provvederanno con propria determinazione ad espletare e completare le procedure. Art. 8 - Presentazione delle istanze I soggetti, in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento ed interessati a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio, dovranno presentare la domanda, con allegato il curriculum personale, formativo e professionale, redatti secondo gli schemi predisposti dall' Ente, inoltrando, se ritenuto opportuno, altresì, la dichiarazione ISEE. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'ufficio Protocollo del Comune non oltre il termine previsto nell'avviso. Art. 9 - Criteri di individuazione delle priorità Ad ogni soggetto interessato a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio di cui al presente Regolamento, che ha prodotto, in tempo utile, la relativa istanza, corredata da dichiarazione ISEE, si provvederà ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità, ad assegnare un punteggio, ottenuto dalla somma dei punti attribuiti ad ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle: Indicatore ISEE Punti assegnati Inferiore a 7.500 Euro 18 Da 7.500 a 10.000 Euro 15 Da 10.001 a 12.500 Euro 12 Da 12.501 a 15.000 Euro 9 Da 15.001 a 20.000 Euro 6 Numero di familiari a carico ai fini fiscali Punti assegnati Maggiore di 2 10 Minore o uguale a 2 5 Nessun familiare a carico 0 Stato di disoccupazione e percepimento delle relative Punti assegnati indennità o somme simili Disoccupato e non percipiente 10 Disoccupato e percipiente 5 Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza. Il personale verrà chiamato in base alle necessità dell'ente in relazione alle attività da svolgere e alle esperienze lavorative di ciascun richiedente con criteri di rotazione; si terrà conto, quale criterio di priorità,

primariamente delle residenza nel Comune di Arcola, quindi del minor reddito ISEE del nucleo familiare, nonché del numero di familiari a carico e dello stato di disoccupato non percipiente indennità. I punteggi sopraindicati saranno utilizzati per definire i criteri di preferenza. Art. 10 - Criteri per l'assegnazione di prestazioni lavorative di tipo occasionale Nel caso in cui il numero dei soggetti richiedenti sia superiore a quello dei lavoratori individuati come necessari, è facoltà del Comune utilizzare gli stessi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto dei criteri evidenziati nell'articolo precedente. Il conferimento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio compete al Responsabile di Servizio direttamente interessato alle mansioni da svolgere. Art. 11 - Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale Il Comune committente, con l'attivazione di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato, trattandosi dello svolgimento di attività o compiti di carattere temporaneo ed occasionale da parte del "prestatore" del lavoro. La prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio dovrà, comunque, essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al lavoratore al Responsabile del competente Servizio, nell'osservanza dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza. Il prestatore è vincolato al rispetto delle normative in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza nei confronti dell'ente committente e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi. In caso di violazione di dette regole da parte del prestatore di lavoro occasionale, il Responsabile del Servizio competente può, dopo un preventivo richiamo scritto, procedere alla revoca dell'assegnazione dei "Voucher" al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio, liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora effettuate. Art. 12 - Coperture assicurative Il "Voucher" comprende l'assicurazione infortuni INAIL. Con spesa a carico dell'ente, i soggetti impiegati sono coperti, con apposita assicurazione, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi. Art. 13 - Tutela della salute Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, trovano applicazione il D. Lgs. N. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) successivamente modificato dal D. Lgs. N. 106/2009 e tutte le altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute. Art. 14 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione Art. 15 - Rinvio a successive disposizioni normative Le disposizioni contenute nel presente Regolamento vengono automaticamente disapplicate nel caso di contrarie disposizioni normative sopravvenute nel tempo.