PARTE III - CASELLARIO INFORMATICO CAPITOLO II CASELLARIO INFORMATICO E SOA



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PARTE III - CASELLARIO INFORMATICO CAPITOLO II CASELLARIO INFORMATICO E SOA Descritto come nel Capitolo precedente il contenuto rilevante del Casellario informatico, si indicano, di seguito, quali obblighi di comunicazione sono specificamente posti a carico delle SOA. 3_2_1) Obblighi delle SOA nei confronti del Casellario informatico Dal 10 giugno 2014 è in esercizio la nuova procedura informatica Attestazioni che consente la trasmissione, con le modalità specificatamente descritte nei relativi manuali tecnico-operativi, delle informazioni di cui all art. 8, comma 2 del Regolamento, riferite ai contratti di attestazione ed ai correlati attestati di qualificazione rilasciati agli operatori economici da parte delle SOA autorizzate. L applicazione è utilizzabile sia tramite interfaccia web, sia attraverso l invocazione di appositi servizi in cooperazione applicativa senza che tali diverse modalità siano mutuamente esclusive. La procedura suddetta - che rappresenta l evoluzione della precedente applicazione sviluppata su piattaforma Louts Notes - consente la pubblicazione in tempo reale sul web delle attestazioni rilasciate agli operatori economici dalle SOA in esito ai procedimenti istruttori perfezionati dalle stesse nel rispetto delle norme regolamentari contenute nel Regolamento che disciplinano l esercizio dell attività di qualificazione, rendendo le medesime attestazioni disponibili agli operatori di settore per le necessità discendenti dall applicazione della normativa sui contratti pubblici. Le attestazioni rilasciate secondo le specifiche indicate dall Autorità sono consultabili nell apposita sezione Servizi ad accesso libero del portale dell Autorità secondo le consuete modalità di reperimento (per numero attestazione, per codice fiscale/partita IVA, per regione, per provincia, per categoria e/o classifica). Un ulteriore novità introdotta da tale procedura riguarda l automazione dell invio verso le SOA interessate e verso le competenti strutture dell Autorità (tramite PEC generata dall applicativo) della notizia e degli atti riguardanti i trasferimenti a qualsiasi titolo d azienda o di rami di essa. Le funzionalità implementate permettono alle SOA l agevole assolvimento in via informatica degli adempimenti di comunicazione e trasmissione documentale specificati nel Capitolo IV, Parte II del presente Manuale, Pagina 313 di 426

ed alla correlata idonea valutazione circa le annotazioni da inserire a cura dell Autorità nel Casellario informatico. Le SOA, pertanto, dal 10 giugno 2014, sono tenute, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo 3_2_2) concernente l Attrezzatura informatica di cui devono dotarsi per la comunicazione delle informazioni all Osservatorio, alla comunicazione obbligatoria all Autorità delle informazioni relative a tutti i contratti di qualificazione stipulati a partire dalla summenzionata data, nonché delle informazioni dei correlati procedimenti di qualificazione delle imprese e delle relative attestazioni. Tali comunicazioni obbligatorie, riferibili a ogni diversa tipologia contrattuale attuata, nessuna esclusa (nuova attestazione e rinnovo, variazione minima, variazione della rappresentanza legale e della direzione tecnica, verifica triennale, ecc.), si effettuano con le diverse modalità di espletamento previste nell apposita manualistica di riferimento consultabile sul portale dell Autorità mediante link disponibile all interno dell applicazione stessa. Con riguardo ai contratti di qualificazione stipulati con le imprese per variazioni minime di attestazioni già rilasciate con la piattaforma Lotus-Notes, le procedure informatiche implementate prevedono - in via di semplificazione e transitoria - la non obbligatorietà dell invio di alcuni dati di interesse. Al riguardo si precisa che detta semplificazione non è comunque ammessa per i contratti di variazione minima relativi a nuovi attestati o a nuovi attestati/rinnovi rilasciati con la nuova procedura informatica, nonché per i contratti concernenti le verifiche triennali di cui all art. 77 del Regolamento stipulati a far data dell entrata in esercizio del nuovo sistema. Nella fase di primo utilizzo della nuova procedura è consentita alle SOA la trasmissione dei dati e delle informazioni afferenti unicamente ai contratti di qualificazione stipulati sino alla data del 9 giugno 2014 mediante l utilizzo dei precedenti applicativi (Lotus-Notes, imprese.mdb-manda.cas). Il periodo transitorio è fissato alla data del 4 ottobre 2014. A far data dal 6 ottobre 2014 non è consentito, a prescindere dalla data di stipula del contratto di attestazione, l utilizzo dei preesistenti canali informatici per l invio dei relativi dati che, pertanto, dovrà avvenire esclusivamente con le nuove modalità. Al fine di garantire l univocità nell identificazione degli attestati, la numerazione apposta sugli attestati emessi tramite l utilizzo delle precedenti applicazioni dovrà essere seguita dal suffisso... AL... risultando così composta n. attestazione AL/n. protocollo autorizzazione/ultime due cifre anno autorizzazione (es: 56789AL/25/00). Le segnalazioni di natura tecnica relative al nuovo sistema Attestazioni dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo mail: test.soa@avcp.it e che dovranno essere corredate di ogni Pagina 314 di 426

elemento utile all individuazione ed alla risoluzione del problema (ambiente sul quale si è verificato l errore, fase dell'attestazione, nome del servizio invocato, screenshot delle schermate di errore, file xml di invocazione dei servizi, file xml di risposta, breve descrizione del caso specifico, ecc). Si dà atto, sin d ora, che gli obblighi informativi di cui ai precedenti pronunciamenti dell Autorità relativi alla trasmissione telematica e/o cartacea degli estremi dei contratti di attestazione stipulati dalle SOA con gli operatori economici e quelli relativi all art. 8, comma 3, lettera e) del Regolamento ed ai pregressi correlati pronunciamenti dell Autorità afferenti l invio delle attestazioni di qualificazione delle imprese si intendono assolti a mezzo dell inoltro delle relative informazioni/documenti con la procedura attestazioni di cui al presente paragrafo. Quanto sopra considerato, a partire dalla data summenzionata tutte le SOA autorizzate sono tenute a conformare le proprie prassi e comportamenti alle indicazioni suddette con l avvertenza che ritardi od omissioni nel dare attuazione alle indicazioni fornite e relative agli obblighi informativi di cui all art. 8 del Regolamento verso l Autorità determineranno l avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell art. 73 del Regolamento. Si precisa, inoltre, che allo stesso modo - nelle more dell'implementazione di specifiche funzionalità afferenti alla più adeguata gestione dello storico dell'applicazione informatica in uso - non devono essere rimossi dai medesimi archivi i dati riguardanti i contratti sottoscritti tra SOA ed imprese per i quali non si proceduto all emissione di un attestazione di qualificazione. 3_2_2) Attrezzatura informatica e archivi elettronici delle SOA per la comunicazione delle informazioni all Osservatorio L articolo 67 comma 5 del Regolamento prevede che le SOA debbano disporre di attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'autorità per la comunicazione delle informazioni all Osservatorio. Le caratteristiche dell attrezzatura, così come di seguito definita, e la struttura informatica delle SOA dovranno essere aggiornate in relazione all aggiornamento della struttura informatica dell Autorità. Analogamente, le policy di sicurezza delle SOA dovranno essere, di volta in volta, adeguate ad eventuali mutamenti delle policy di sicurezza dell Autorità. Pagina 315 di 426

La comunicazione delle informazioni da e verso l Autorità avviene nel rispetto del Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni. Le tecnologie informatiche a supporto della trasmissione informatica dei documenti, in piena conformità con le Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall articolo 71 comma 1 bis del CAD, sono principalmente: - la cooperazione applicativa, secondo il modello costituito dall insieme delle regole e delle specifiche funzionali del sottosistema logico SPCoop. Nel caso in cui la SOA debba scambiare informazioni con l Autorità attraverso l utilizzo di servizi (ovvero non tramite le applicazioni rese disponibili sul portale web dell Autorità), dovranno essere adottati i sistemi previsti da SPCoop, in conformità alle direttive tecniche emanate da DigitPA (oggi AgID Agenzia per l Italia Digitale) in relazione alla Porta di Dominio ed alla busta di egov; - la posta elettronica certificata (PEC), così come previsto dal d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 pubblicato sulla G.U. 28 aprile 2005 n. 97 e dal decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. del 15 novembre 2005, n. 266 contenente le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»; - la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata per i legali rappresentanti e i direttori tecnici delle SOA. La SOA dovrà effettuare la riproduzione su supporti informatici e la conservazione nel tempo dei documenti e delle informazioni di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento in conformità al CAD (Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71 del medesimo CAD. La SOA dovrà operare nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy e delle misure minime di sicurezza, così come definito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» (c.d. Codice della Privacy), in vigore dal 1 gennaio 2004. In relazione agli aspetti di privacy la SOA dovrà inoltre adottare le prescrizioni introdotte dai seguenti provvedimenti normativi: - legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 «Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Pagina 316 di 426

- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, «Attuazione della Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE». Dovranno, altresì, essere rispettati i pronunciamenti del Garante della Privacy, ivi compresi gli adempimenti per gli amministratori di sistema contenuti in Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale 24 dicembre 2008, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni. Requisiti di sicurezza delle infrastrutture presso le SOA La SOA deve, in sintonia con le politiche di sicurezza dell Autorità, definire ed applicare idonee misure di sicurezza fisica, logica ed organizzativa sulla base di requisiti di sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità di dati, documenti ed informazioni, oltre alle misure derivanti da una propria analisi dei rischi informatici. L infrastruttura di base, nella quale verranno realizzati i database, deve essere in grado di garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature per quanto riguarda la logica elaborativa necessaria alla visibilità dei dati. Devono essere utilizzati, ove necessario, sistemi ridondanti in grado di garantire l alta affidabilità e la continuità nell utilizzo dei database anche a fronte dell indisponibilità di alcune componenti dell infrastruttura di base. Devono, inoltre, essere previste procedure di carattere tecnico e organizzativo in materia di conservazione e ripristino delle informazioni (backup&restore). In tale ambito la SOA deve disporre, tra l altro, di un gruppo di continuità in grado di alimentare tutte le apparecchiature che si ritiene opportuno collegare per un tempo sufficiente a terminare le operazioni di salvataggio e chiusura ordinata del sistema al fine di evitare la perdita di informazioni. L infrastruttura di rete utilizzata dalla SOA deve avvalersi di dispositivi tecnologici (apparecchiature per l instradamento quali switch, router, ecc.) idonei a garantire le opportune misure di sicurezza informatica e l adeguato svolgimento delle attività di pertinenza. In particolare, l infrastruttura di base e le apparecchiature che ospitano i database devono essere protetti da opportuni sistemi firewall, in grado di impedire accessi non autorizzati e di concedere l utilizzo dei database e delle risorse in modo controllato. I sistemi della SOA devono prevedere misure idonee a proteggere le informazioni da codice malevolo, virus informatici o altri software dannosi, come ad esempio malware, worm e trojan. Pagina 317 di 426

Ove applicabile e come prescritto dal già richiamato Codice in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B al Codice della privacy), il trattamento di dati personali con strumenti elettronici deve essere consentito ai soli incaricati dotati di credenziali che consentano il superamento di una procedura di autenticazione specifica. Per gli incaricati potranno essere individuati profili di autorizzazione di ambito diverso. Detti profili di autorizzazione, relativi a ciascun incaricato o a classi omogenee di incaricati, devono essere individuati e configurati anteriormente all inizio del trattamento e comunque in modo tale da limitare l accesso ai soli dati necessari all effettuazione delle operazioni previste per lo specifico trattamento. La SOA deve disporre di un collegamento alla rete Internet al fine di comunicare e/o reperire le informazioni di propria pertinenza attraverso le funzionalità rese disponibili sul portale dell Autorità. Tale collegamento deve consentire una velocità di navigazione di almeno 7 Mbps in download e di almeno 384 Kbps in upload. Caratteristiche hardware minime dei sistemi server Le SOA devono disporre di adeguati server, fisici o virtuali, allo stato dell arte della tecnologia, secondo l architettura autonomamente scelta per realizzare il sistema. I sistemi server devono ricomprendere un sottosistema di memorizzazione con spazio disco adeguato a mantenere in linea le informazioni di competenza acquisite nel corso del tempo e con caratteristiche di alta affidabilità ed efficienza (es. modalità RAID). Per la gestione dei documenti e delle informazioni il cui trattamento è effettuato nell ambito di un processo di dematerializzazione, ovvero esclusivamente in formato elettronico, le SOA si devono dotare di dispositivi per la conservazione dei documenti informatici in accordo con le normative vigenti (CAD - Capo III - Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e regole tecniche stabilite ai sensi dell articolo 71 dello stesso codice). Caratteristiche software minime Le SOA devono disporre di un database per la gestione di tutte le informazioni di cui all art. 8 comma 2 del Regolamento. Pagina 318 di 426

Il database deve, inoltre, gestire le informazioni relative alle istruttorie sulla qualificazione per consentire l acquisizione di quanto necessario allo svolgimento dell attività di vigilanza in capo all Autorità (art.71 del Regolamento). Il software utilizzato dalle SOA per alimentare il database deve essere realizzato in conformità alle regole in materia di tutela della privacy e consentire l accesso agli utenti in relazione al ruolo svolto nell ambito del processo di attestazione. Lo stesso deve disporre di funzionalità per la gestione dei dati del contratto di attestazione tra la SOA e l operatore economico, per la gestione del ciclo di vita della richiesta di attestazione e dell attestato rilasciato ed, in definitiva, per la gestione delle informazioni di cui all art. 8 comma 2 del Regolamento. Le SOA devono comunicare all Autorità i dati relativi alle imprese attestande e/o attestate utilizzando una delle seguenti modalità : attraverso l interazione con l applicazione Attestazioni, accessibile dalla sezione dei Servizi ad accesso riservato del portale dell Autorità; attraverso l uso di servizi di cooperazione applicativa secondo le specifiche pubblicate sul medesimo portale dell Autorità. In base a quanto sopra, le SOA autorizzate devono procedere all adozione e/o all aggiornamento nei sensi suesposti degli standard infrastrutturali e di sicurezza dei propri sistemi informatici, nell ottica del perseguimento del migliore efficientamento del sistema. Si rammenta al riguardo che, fermi restando gli obblighi delle SOA di assicurare la trasmissione dei dati/informazioni di cui all art. 8, comma 2 e seguenti del Regolamento, la dell Autorità n. 5/2014 ha fissato il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione (avvenuta il 9 giugno 2014) per l aggiornamento. La mancata tempestiva attuazione dell adeguamento tecnico potrà comportare provvedimenti a carico delle SOA inadempienti. Le disposizioni di cui sopra saranno aggiornate periodicamente in relazione all evoluzione tecnologica, alle nuove disposizioni normative riguardanti il sistema di qualificazione o per esigenze di vigilanza da parte dell Autorità. Pagina 319 di 426

3_2_3) Modalità di utilizzo del Forum SOA Nel Forum SOA, consultabile all interno di Lotus sono inserite le notizie in ordine ai procedimenti di controllo sull attività delle SOA. Al fine di garantire la completezza e quindi la funzionalità di tale Forum, con riferimento ai procedimenti attivati da questa Autorità ai sensi dell art. 6, comma 7, lettera m), del Codice e alle richieste alle SOA di avvio del procedimento ex art. 40, comma 9 ter, del medesimo decreto, sono indicati: gli estremi della comunicazione/richiesta di avvio del procedimento; i dati identificativi dell impresa (in particolare codice fiscale) la cui attestazione è sottoposta a controllo; i dati identificativi dell attestazione oggetto di controllo; l oggetto del procedimento completo di una breve descrizione del/i requisito/i sottoposto/i a controllo; l esito del procedimento. Allo stesso scopo si precisa che, relativamente ai procedimento ex art. 40, comma 9 ter, avviati senza la preventiva richiesta dell Autorità, ogni SOA ha l obbligo di inserire nel Forum i medesimi dati sopra elencati. Pertanto gli organismi di attestazione, ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio e al mantenimento dell attestazione di qualificazione, saranno tenuti a controllare sia le notizie risultanti dal Casellario sia quelle presenti nel Forum. L inottemperanza da parte delle SOA agli obblighi di inserimento dati e consultazione del Forum costituisce comportamento valutabile dall Autorità al fine dell avvio, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedimenti sanzionatori. Si rammenta infine che anche eventuali comportamenti non conformi al dettato dell art. 70, comma 1 del Regolamento posti in essere dalle SOA nell avvio dei procedimenti di cui all art. 40, comma 9 ter, possono essere oggetto di valutazione da parte dell Autorità nel senso anzidetto. Pagina 320 di 426

3_2_4) Correttezza dei dati presenti nelle attestazioni SOA inserite nel Casellario informatico 31 Al fine di garantire l esigenza di consentire la pubblicazione nel Registro delle imprese della Camera di commercio di dati corretti, ricavati dalle attestazioni SOA inserite nel Casellario informatico, si evidenziano di seguito alcuni errori in cui incorrono le SOA nella compilazione delle medesime attestazioni. In alcuni casi, le categorie di opere generali e specializzate indicate nell attestazione sono riportate dalle SOA difformemente da quanto previsto dall allegato A al Regolamento (ad esempio, la categoria OG1 è indicata come OG01, ovvero la categoria OS 2-A è indicata come OS 2A ). In altri casi, le classifiche III-bis (fino ad 1.500.000) e IV-bis (fino ad 3.500.000) sono riportate omettendo il carattere -. In considerazione del fatto che l art. 107 del Regolamento impone che le Camere di commercio, industria e artigianato acquisiscano i dati dal Casellario informatico, gli errori sopra indicati, che confluiscono nel Casellario informatico comportano, di rimando, l'inserimento nel Registro delle imprese di dati errati. Inoltre, gli stessi errori determinano l inefficienza del Casellario informatico relativamente alle funzioni di ricerca per categoria/classifica in quanto l'impresa attestata potrebbe non essere evidenziata fra quelle in possesso di una delle suddette categorie o classifiche. Ulteriore disfunzione si verifica nel caso in cui la SOA, nell inserire i dati dell attestazione nel sistema Lotus che supporta il Casellario informatico, non limiti il nome del comune in cui l'impresa ha sede legale ad un massimo di 20 caratteri. Qualora, infatti, in presenza di un nome del comune superiore ai 20 caratteri, la SOA lo inserisca per intero, ciò inibirà non solo la visualizzazione del comune in cui ha sede l impresa, ma anche la ricerca stessa dell'impresa nella regione dove il comune è situato. Di conseguenza, l'attestazione non verrà considerata ai fini della ricerca delle imprese attestate per regione. Analoga anomalia di funzionamento si verifica nel caso in cui la SOA indichi oltre al comune, anche la specifica frazione ove ha sede l impresa. Ciò posto, in considerazione di quanto previsto dall art. 107 del Regolamento, e tenuto conto che occorre garantire il corretto utilizzo di tutte le funzionalità proprie del Casellario informatico, si 31 Comunicato n. 79/2013, II parte, sostituito dal presente paragrafo. Pagina 321 di 426

comunica che le SOA, nell espletamento degli adempimenti connessi all inserimento nel Casellario informatico delle attestazioni relative alla qualificazione delle imprese, sono tenute a provvedere: - a indicare le categorie di opere generali e specializzate riportando per ciascuna di esse il corretto acronimo previsto dall Allegato A al Regolamento, nonché le classifiche fino ad 1.500.000 e fino ad 3.500.000 con l esatto identificativo, così come individuato nell articolo 61, comma 4 del Regolamento; - a limitare ad un massimo di 20 caratteri, l inserimento del nome del comune dove l'impresa ha sede legale, senza riportare l indicazione dell eventuale frazione del comune stesso. Pagina 322 di 426