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ARTICOLO 1 Costituzione E costituita l associazione culturale senza scopo di lucro denominata ascolipicenofestival ARTICOLO 2 Sede L associazione ha sede in Ascoli Piceno presso il Comune in piazza Arringo 7. Con deliberazione dell Assemblea possono essere istituite sedi secondarie, filiali o rappresentanze in altre città italiane ed estere. ARTICOLO 3 Durata dell associazione La durata dell associazione è illimitata. ARTICOLO 4 Scopi dell associazione L associazione non ha scopo di lucro. E apartitica. Durante la vita dell associazione non possono essere distribuiti anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. L associazione ha come finalità promuovere e valorizzare la musica dal vivo, incentivare la partecipazione agli eventi musicali da parte delle giovani generazioni offrendo l opportunità di esibizione ai migliori talenti, sviluppare l incontro tra popoli e culture diversi e promuovere il turismo culturale. Per il raggiungimento dello scopo sociale l Associazione predispone: a) Organizzazione di Festival di musica a carattere internazionale b) Organizzazione di eventi musicali e artistico-culturali con l obiettivo di promuovere e valorizzare beni naturalistici, architettonici e artistici del territorio piceno e limitrofo c) Organizzazione di concerti per scuole, istituzioni educative e altri organismi operanti nell ambito sociale d) Organizzazione di lezioni, master e corsi didattici al fine di promuovere la formazione musicale nelle giovani generazioni e) Cura e diffusione di materiale musicale, artistico e culturale in genere f) Organizzazione di viaggi e attività culturali L associazione può inoltre svolgere tutte quelle iniziative ritenute utili per il miglior perseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 5 Soci Possono essere soci dell associazione cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell associazione e ne abbiano fatta domanda di ammissione. L elenco dei soci è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. La qualifica di socio non è trasmissibile né tra vivi né mortis causa. ARTICOLO 6 Ammissione e diritti dei soci L ammissione dei soci è subordinata all accettazione delle domande deliberata dal Consiglio direttivo in base agli scopi e all interesse dell associazione. La domanda di ammissione deve contenere l impegno ad osservare il presente statuto, l impegno a svolgere attività, in base alle proprie competenze e sensibilità, per l attuazione degli scopi sociali, l eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo. In caso di diniego, il Consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitarne la motivazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. La quota annuale viene fissata nella prima assemblea successiva alla costituzione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta dietro versamento della quota associativa. L adesione all associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L adesione all associazione garantisce all associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all elezione degli organi sociali. I soci hanno diritto a riduzioni o ad altri vantaggi nella partecipazione agli eventi organizzati dall associazione. ARTICOLO 7 Categorie dei soci L Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: -Ordinari -Sostenitori (occasionali) -Onorari a) Sono soci ordinari coloro che avendo ricevuto accolta la loro domanda di ammissione, hanno diritto di partecipazione e di votazione in assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale stabilita come sopra detto. b) Sono soci sostenitori coloro i quali, avendo effettuato dei liberi versamenti e/o donazioni, intendano partecipare alle assemblee senza avere tuttavia diritto di voto c) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze. Sono nominati in via permanente dall assemblea su proposta del Consiglio direttivo, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. ARTICOLO 8 Doveri dei soci L appartenenza all associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze

statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all Associazione. ARTICOLO 9 Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini per l approvazione del bilancio; b) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell anno; c) decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione; d) delibera di esclusione; e) decesso. ARTICOLO 10 Organi dell Associazione Organi dell associazione sono: - l Assemblea generale dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente; - il Segretario-tesoriere con firma disgiunta nei rapporti bancari. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell interesse dell associazione. L elezione degli organi dell associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 11 Partecipazione all assemblea L associazione ha nell assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli aderenti all associazione. L assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all anno entro il quarto mese dalla chiusura dell esercizio sociale. L assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo; b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa. ARTICOLO 12 Convocazione dell assemblea La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie viene effettuata per mail o lettera o affissione all interno della sede almeno otto giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all ordine del giorno. In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l assemblea, su convocazione dello stesso, provvede alla nomina dei nuovi consiglieri. ARTICOLO 13 Costituzione e deliberazioni dell assemblea L assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E ammesso l intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. In caso di parità di voti l assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Se permane la situazione di parità di voto viene attribuito al Presidente un voto suppletivo. L assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. ARTICOLO 14 Forma di votazione dell assemblea Le votazioni dell assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Ogni aderente all associazione ha diritto a un voto, tranne nel caso di cui all art.13.

ARTICOLO 15 Compiti dell assemblea All assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio direttivo; b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri e di quello dei revisori dei conti; c) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, la quota associativa annuale, nonché la penale per i ritardati versamenti; d) approvare l eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo; e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno; in sede straordinaria f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell associazione; g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all ordine del giorno; E in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell assemblea, ottenere l inclusione di argomenti da porre all ordine del giorno dell assemblea.

ARTICOLO 16 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è responsabile verso l assemblea dei soci della gestione dell associazione ed ha il compito di: - convocare l assemblea; - predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all assemblea; - predisporre gli atti da sottoporre all assemblea; - dare esecuzione alle delibere assembleari; - predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all assemblea; - ratificare o respingere i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente; - deliberare su qualsiasi questione riguardante l attività dell associazione per l attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; - predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all assemblea; - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l ordinaria amministrazione; - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo; - procedere all inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; - deliberare l accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci; - deliberare sull adesione e partecipazione dell associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l attività dell associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; - redigere l eventuale regolamento interno; - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l avvio e l interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza. ARTICOLO 17 Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo è formato da 7 membri nominati dall assemblea ordinaria e delibera a maggioranza. Le sedute hanno validità con la presenza di almeno 3 unità. Tutto il Consiglio direttivo deve essere composto da soci ed ha una durata triennale. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno: il Presidente e il Segretario-tesoriere. Nomina, a maggioranza, la Direzione artistica che può essere composta da una o più professionalità e da un delegato del consiglio direttivo con funzioni di coordinatore delle varie proposte. Essa ha durata biennale rinnovabile. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, l assemblea provvederà alla sua sostituzione. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nel caso di dimissioni del Consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l intero Consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il presidente, la Direzione artistica e il coordinatore. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un assemblea straordinaria. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni purché non in contrasto con gli scopi e gli interessi dell associazione.

ARTICOLO 18 Riunioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta a trimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate almeno cinque giorni prima dal Presidente mediante avviso scritto o e-mail contenente gli argomenti posti all ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del ;termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono formalizzate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all esterno. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio direttivo, nell esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell associazione. ARTICOLO 19 Compiti del Presidente Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l attuazione delle deliberazioni dell assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

ART 20 Compiti della Direzione artistica La Direzione artistica ha il compito di predisporre il programma delle attività compatibile con il budget a disposizione nei tempi e nelle modalità indicati dal Consiglio direttivo. ARTICOLO 21 Patrimonio dell Associazione Il patrimonio dell Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l esercizio dell attività sociale. ARTICOLO 22 Entrate dell associazione Le entrate dell associazione sono costituite: dalla quota annuale da versarsi all atto dell ammissione all associazione nella misura fissata dall assemblea ordinaria; da eventuali contributi straordinari, deliberati dall assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari degli associati; da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere; da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; da donazioni e lasciti; da contributi di imprese e privati; da proventi derivanti da convenzioni; da altre entrate, diverse da quelle sopra elencate, compatibili con il profilo giuridico e fiscale dell organizzazione delle associazioni culturali senza scopo di lucro.

ARTICOLO 23 Destinazione degli avanzi di gestione All associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. ARTICOLO 24 Durata del periodo di contribuzione I contributi ordinari sono dovuti per tutto l anno sociale in corso qualunque sia il momento dell avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l anno sociale in corso. ARTICOLO 25 Diritti dei soci al patrimonio sociale L adesione all associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua. E comunque facoltà degli aderenti all associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall associazione non può pertanto darsi luogo al rimborso di quanto versato all associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. ARTICOLO 26 Bilanci L esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all approvazione dell'assemblea entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, possono essere prorogati di due mesi. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell associazione nei dieci giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ARTICOLO 27 Scioglimento e liquidazione dell associazione In caso di scioglimento per qualsiasi causa l assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione viene devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro operante in identico o analogo settore individuata dall assemblea. ARTICOLO 28 Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudica secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro è scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina dell arbitro provvede il Presidente del Tribunale competente per la sede dell associazione. ARTICOLO 29 Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alle legge 266/91, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano.