ALLEGATO A COMUNE DI ROMA REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA



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31 ALLEGATO A COMUNE DI ROMA REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA

32 TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ Art. 1. Principi generali e finalità 1. Il Comune di Roma riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in materia di trasformazioni urbane e per la promozione dell inclusione sociale. Il processo partecipativo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ha carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità. 2. Con il presente Regolamento, il Comune di Roma definisce modalità e strumenti volti a promuovere la partecipazione popolare nelle decisioni relative agli strumenti di pianificazione e ai progetti di trasformazione ed in particolare del Nuovo Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003. 3. Ai fini del presente Regolamento, la partecipazione è intesa quale massimo coinvolgimento dei cittadini, delle formazioni sociali, degli attori economici, secondo caratteri di adeguata diffusione, continuità e strutturazione, nel rispetto delle esigenze di celerità e trasparenza del procedimento. 4. Il presente Regolamento si pone l obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione degli strumenti del Piano Regolatore Generale e nell attuazione dei singoli piani e progetti ed un effettivo dialogo nell interesse pubblico anche al fine dell uso più appropriato delle risorse. 5. La partecipazione non è finalizzata soltanto alla elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, valutazione e costruzione di politiche o di quadri strategici, da intendersi come l esito delle interazioni tra i processi partecipativi. 6. Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 15, comma 8, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, in attuazione dei principi del Capo II dello Statuto Comunale, ad integrazione del Regolamento per gli istituti di partecipazione ed iniziativa popolare e del Regolamento per l organizzazione e il funzionamento degli U.R.P.. 7. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell Amministrazione Centrale e dei Municipi, che ne assicurano l osservanza, secondo le norme di seguito definite. Art. 2. I soggetti della partecipazione L Amministrazione coinvolge nel processo di informazione e di partecipazione tutti i soggetti singoli o associati interessati dalle trasformazioni del territorio di cui all art. 3. Art. 3. Atti sottoposti alla procedura partecipativa 1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento: a) gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, i progetti urbani e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i Contratti di Quartiere, i piani di settore, i progetti unitari delle centralità metropolitane ed urbane e delle centralità locali, di cui agli artt. 60 e 61 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale

33 adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003, gli strumenti di pianificazione e i progetti di trasformazione; b) la Carta Municipale degli obiettivi, di cui all art. 15, comma 3, delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003; c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell ambito di Agenda Locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994; d) il Piano di Zonizzazione acustica di cui alla legge n. 447 del 1995. 2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche ad altri strumenti o interventi di trasformazione del territorio, di competenza comunale con valenza urbanistica, economica, sociale, individuati anche per categorie. 3. Sono sottoposti, inoltre, ad adeguata e diffusa informazione e partecipazione, a decorrere dall avvio del progetto preliminare, previa definizione della fattibilità, i progetti di opere pubbliche di importo dei lavori pari o superiore a quanto stabilito dall art. 7 della Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE. La Giunta Comunale valuta l opportunità di attivare la procedura d informazione e di partecipazione per le opere pubbliche anche di importo inferiore che rivestano una particolare rilevanza e che non costituiscano attuazione di piani o programmi già sottoposti a processi partecipativi. 4. Qualora la formazione degli strumenti d intervento di cui ai commi 1, 2 e 3 sia finalizzata all acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 7 e 8. TITOLO II. COMPETENZE E STRUTTURE ORGANIZZATIVE Art. 4. Competenze organizzative 1. L organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune di Roma a livello degli uffici centrali, ed in particolare dei Dipartimenti competenti a vario titolo in materia di programmazione degli interventi sul territorio, e dei Municipi, che si avvalgono, a tal fine, della collaborazione dell Amministrazione Centrale. 2. Nell ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento. 3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro tre mesi dall approvazione del presente Regolamento, viene definito un piano operativo per l attivazione e l organizzazione del processo di partecipazione, con riferimento alle strutture e agli strumenti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, tenendo conto delle modalità organizzative adottate nei Municipi. 4. Il Comune di Roma costituisce un gruppo di referenti, che sia interlocutore dei cittadini su tutte le questioni che riguardano gli interventi di cui all art. 3. Il gruppo di referenti partecipa a tutti gli incontri che si tengono ai sensi dell art. 8. 5. Al gruppo di referenti partecipano rappresentanti dei seguenti Assessorati e relativi Dipartimenti: Politiche della Programmazione e Pianificazione del Territorio, Semplificazione e Pari Opportunità, Politiche Ambientali ed Agricole, Politiche della

34 Mobilità, Politiche per le Periferie per lo Sviluppo Locale e il Lavoro, Lavori Pubblici, Politiche del Patrimonio. È inoltre rappresentato il Municipio competente per territorio nella persona del Presidente, o suo delegato, e del Direttore. Art. 5. La Casa della Città 1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane e di promuovere nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, con deliberazione della Giunta Comunale, un ufficio denominato la Casa della Città che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e attiva gli strumenti di informazione e comunicazione dell Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni: a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi di cui all art. 3; b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi, di cui all art. 3, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché organizzare esposizioni, convegni, forum, assemblee; c) rendere disponibili personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi; d) organizzare la raccolta dei contributi partecipativi di cui all art. 8; e) predisporre gli elenchi delle realtà associative e dei singoli cittadini che richiedano di essere informati, anche con mezzi innovativi, come specificato nell art. 7; f) organizzare e predisporre ogni supporto logistico e divulgativo, per lo svolgimento dell incontro pubblico di cui all art. 8. La Casa della Città supporta inoltre le attività volte: a) alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all art. 8; b) ad assicurare l idoneità, ai fini della libera consultazione da parte del pubblico, del sito Internet del Comune di Roma e del Sistema Informativo di cui all art. 6; c) alla raccolta delle istanze, interrogazioni, proposte, per l inoltro agli Uffici competenti; d) a costituire luogo di discussione, interazione, confronto pubblico; e) a far emergere le progettualità latenti, idee e creatività diffuse da parte degli abitanti con concorsi, idee, seminari, eventi, esposizione di proposte di cittadini. 2. Per l organizzazione e la promozione delle forme di progettazione partecipata, la Casa della Città si avvale dei laboratori territoriali e di quartiere, che ove non costituiti andranno promossi. 3. La Casa della Città svolge funzioni di informazione, consultazione, partecipazione relativamente agli interventi di valenza urbana e metropolitana e raccorda le relative attività a livello municipale. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti la Casa della Città si può avvalere della collaborazione di altre strutture. 5. Contemporaneamente alla costituzione della Casa della Città possono essere costituiti nell ambito dei Municipi, su iniziativa delle Giunte Municipali, Case dei Municipi o luoghi di informazione e consultazione per le finalità di cui al comma 1, utilizzando anche strutture già esistenti.

35 Art. 6. Il sistema informativo 1. Al fine di consentire un adeguato e tempestivo processo di informazione e consultazione sugli interventi di cui all art. 3 secondo le modalità e gli obiettivi di cui agli articoli 7 e 8, la Casa della Città promuove l attivazione nell ambito del sito Internet del Comune di Roma della necessaria informazione sulle caratteristiche tecniche e localizzative e sullo stato di avanzamento dell iter procedurale degli interventi suddetti. 2. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all art. 3 provvede alla compilazione di una scheda informativa per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori al fine di costituire la base informativa. 3. Per consentire l accesso alle informazioni territoriali via web a tutti i cittadini, l Amministrazione Comunale mette a disposizione le postazioni telematiche site all interno del sistema biblioteche del Comune di Roma e nelle piazze telematiche previste sperimentalmente nei contratti di quartiere. TITOLO III. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE Art. 7. Informazione 1. L informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini. 2. Ai fini della sottoposizione alla Giunta Comunale ovvero alla Giunta Municipale competente degli atti di cui all art. 3 l Assessore competente o il Presidente del Municipio interessato provvedono a darne pubblica informazione ed a promuovere la conseguente consultazione. 3. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma e del sito Internet del Municipio competente. L informazione comprende documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi dei soggetti di cui all art. 2. 4. Entro 15 giorni dalla data in cui si renda disponibile la progettazione relativa agli interventi di iniziativa pubblica o privata, questa viene trasmessa dall Unità Organizzativa competente alla Casa della Città e alla struttura Municipale (Casa del Municipio) interessata per le finalità di cui all art. 5. Della trasmissione è data contestuale informazione pubblica, secondo le modalità di cui al comma 3. 5. Nel caso di Progetti Urbani, piani di centralità metropolitani o locali o di Programmi Integrati, la trasmissione avviene in coerenza con quanto disposto dalle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2003. 6. Al fine della massima diffusione delle informazioni, l Amministrazione Comunale può pubblicizzare la possibilità di essere informati anche attraverso mezzi innovativi, quali la posta elettronica, gli sms ed ogni altro mezzo idoneo. Art. 8. Consultazione 1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione.

36 2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all art. 7, i soggetti di cui all art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli. 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città, nell Albo dei Municipi interessati nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del gruppo di referenti di cui all art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all opera su cui l incontro è convocato, dell Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell Unità Organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del Procedimento. Nell incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione. 4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l attivazione di forum locali ovvero, previa deliberazione della Giunta Comunale, il ricorso a questionari o sondaggi. 5. Tutti gli atti relativi alla fase di consultazione vengono raccolti nel Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal Responsabile del Procedimento con il supporto della Casa della Città, che, sottoscritto dall Assessore competente, è allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all art. 3. Il Dirigente dell Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione. Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi, accompagna il provvedimento in tutto l iter previsto (Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Consigli Municipali, Consiglio Comunale). Art. 9. Progettazione Partecipata 1. La progettazione partecipata costituisce un ulteriore livello della partecipazione. 2. Il processo di progettazione partecipata è promosso su richiesta della Giunta Comunale, dell Assessore competente, del Consiglio Comunale, del Presidente del Municipio, del Consiglio Municipale. 3. La progettazione partecipata è obbligatoria nei casi in cui è espressamente richiesta da bandi o normative regionali, nazionali ed europee, è raccomandata nei casi in cui la rilevanza e complessità dell intervento consiglia un processo consensuale con gli attori del territorio. 4. La progettazione partecipata dovrà favorire una lettura ed interpretazione delle necessità e vocazioni del territorio in chiave ambientale strategica, con lo scopo di valutare la sostenibilità socioeconomica e fisica degli interventi proposti. 5. Le attività di progettazione partecipazione potranno svolgersi mediante l organizzazione di incontri, forum, laboratori di quartiere e territoriali, utilizzando metodologie appropriate, personale specializzato interno o, se necessario, esterno all Amministrazione Comunale, ed il supporto tecnico della Casa della Città.

37 6. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici ai cittadini del territorio in esame nelle forme previste dall art. 7. Il rapporto completo delle attività di progettazione partecipata e delle osservazioni dei cittadini conseguenti all attività di informazione e consultazione costituisce il Documento della Partecipazione che è parte integrante del progetto o programma proposto. Art. 10. Monitoraggio e Verifica 1. Il monitoraggio costituisce il quarto livello della partecipazione ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la possibilità di verificare l effettiva attuazione di quanto stabilito anche con il contributo della partecipazione. 2. Per le finalità del precedente comma, l Amministrazione Comunale favorisce l accesso agli atti ed alle procedure. Saranno altresì resi disponibili tutti i dati relativi all attuazione dei progetti approvati. Art. 11. Il Processo Partecipativo e l Agenda 21 1. Il presente Regolamento si applica anche a quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 5009 del 11 novembre 1997 relativa al Forum Agenda 21 e sue articolazioni. Art. 12. Vigilanza sul procedimento di partecipazione 1. Sull osservanza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento vigilano gli organi competenti dell Amministrazione Comunale. Art. 13. Norma transitoria Nelle more dell istituzione della Casa della Città ai soggetti di cui all art. 2 è data la possibilità di sviluppare, tramite gli uffici competenti individuati nell ambito dei Dipartimenti o dei Municipi interessati, forme di informazione e verifica in ordine agli interventi di cui all art. 3, nonché di presentare contributi partecipativi. Art. 14. Efficacia della Partecipazione Tutti gli atti della informazione e partecipazione sono considerati documenti della partecipazione e pertanto verbali delle riunioni, delle assemblee e degli altri processi divengono atti del documento della partecipazione. Il documento della partecipazione accompagna l intero iter del procedimento e trova esplicita menzione negli atti e deliberazione della Giunta Comunale e/o Consiglio Comunale e/o Municipale.

38 Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 30 voti favorevoli e 1 contrario. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Argentin, Azuni, Battaglia, Carli, Casciani, Cau, Chiolli, Cipressa, Cirinnà, Cosentino, Dalia, Della Portella, D Erme, Di Francia, Eckert Coen, Fayer, Galeota, Galloro, Gasparri, Germini, Giulioli, Iantosca, Mannino, Milana, Nitiffi, Orneli, Perifano, Rizzo, Salacone, Sentinelli e Spera. (O M I S S I S) La presente deliberazione assume il n. 57. IL PRESIDENTE G. MANNINO M. CIRINNA IL SEGRETARIO GENERALE V. GAGLIANI CAPUTO IL VICE SEGRETARIO GENERALE M. SCIORILLI

39 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo 2006. Dal Campidoglio, li p. IL SEGRETARIO GENERALE....