Altre consulte potranno essere attivate e/o ridefinite previa definizione consiliare

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1 Allegato A) CC nr. 49 del Regolamento approvato con deliberazione CC nr. 48 in data Modificato/integrato con deliberazione C.C. n. 53 in data 29/09/2014, modificato con deliberazione C.C. nr. 49 del Art. 1 Oggetto, istituzione, durata e sede. 1. Il presente regolamento ha per oggetto le Consulte il cui operato è riconosciuto dal Comune. L'Amministrazione comunale di Candelo, riconosciuti: a. l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini; b. la necessità di operare con un rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli od associati; provvede, con apposita delibera all istituzione delle Consulte (e dei laboratori collegati) intese come spazio d incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'amministrazione comunale, in specifici settori di competenza. 2. Sono costituite specifiche Consulte in merito a: a. servizio mensa; b. cultura, turismo, ambiente c. volontariato, degli anziani e dei diversamente abili (politiche sociali); d. giovani e sport e. gemellaggio Altre consulte potranno essere attivate e/o ridefinite previa definizione consiliare 3. Le Consulte restano in carica per la durata del mandato del Sindaco. 4. Le Consulte hanno domicilio presso il Comune di Candelo. Art. 2 FINALITA e OBIETTIVI 1. La Consulta è un organismo partecipativo di collaborazione consultiva nonché di ausilio alla fase di indirizzo e alla fase gestionale di competenza dell'ente. Essa opera di raccordo fra l'amministrazione Comunale e la cittadinanza con lo scopo di perseguire le seguenti finalità: accogliere e valutare le istanze dell'utenza; trattare/approfondire varie problematiche; coadiuvare nella gestione pratica dei servizi e/o della progettualità in essere 2 Le consulte svolgono funzioni consultive e propositive a favore di tutte le istituzioni comunali (Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari) relativamente alle materie di competenza ed in particolare:

2 a. possono esprimere un parere su piani, programmi, bilanci ed atti d interesse generale di programmazione e pianificazione dell Amministrazione Comunale; b. formulano, nelle materie di propria competenza, proposte ed osservazioni; c. predispongono relazioni sulle proposte loro sottoposte dalle istituzioni comunali, riguardanti il settore di competenza; d. approfondiscono e studiano problematiche di interesse generale e particolare, specificatamente al proprio ambito di competenza; e. promuovono iniziative aperte alla partecipazione dei cittadini per approfondire la conoscenza di temi di interesse pubblico e dei problemi della collettività; f. promuovono lo sviluppo di progetti anche in collaborazione con le diverse realtà associative presenti sul territorio; g. operano per la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole forme associative presenti sul territorio; 3. Qualsiasi iniziativa o proposta che abbia direttamente o indirettamente rilevanza economica, riflessi diretti o indiretti sul bilancio del Comune, sull utilizzo di risorse umane, economiche, strumentali o che abbia riflessi su aspetti legati alla gestione di beni comunali, deve obbligatoriamente essere sottoposta preventivamente alla Giunta comunale 4. L amministrazione comunale mette a disposizione delle Consulte strutture e personale adeguati alle esigenze organizzative Art. 3 Composizione 1. La Consulta è costituita da tre Organi: a) Presidente; b) la Consulta; c) Il segretario della Consulta Art.4 Presidente 1. L'Assessore comunale competente per materia e/o il consigliere delegato è Presidente di diritto della Consulta. 2. Il Presidente rappresenta la Consu1ta, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni degli Organi della Consulta, assicura il collegamento con gli organi istituzionali. 3. I1 Presidente può invitare a partecipare alle sedute della Consulta funzionari e tecnici dell'amministrazione, altri esperti da lui ritenuti idonei e stakeholder utili al confronto ed al raggiungimento delle finalità di cui all art 2. I1 Presidente della consulta, qualora assente o impossibilitato, è sostituito dal Sindaco o da un altro Assessore/consigliere delegato, designato dal Sindaco stesso.

3 1. La Consulta coadiuva il Presidente Art.5 Consulta 2. La Consulta è composta da referenti del Consiglio Comunale (3 maggioranza e 2 minoranze ), da cittadini e referenti di associazioni operanti sul territorio fino a un massimo di 20 membri. 3. Possono far parte delle consulte tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e gli stranieri residenti da almeno tre anni, nonché ogni associazione avente sede nel Comune di Candelo, attraverso uno o più referenti. 4. L'istituzione della Consulta avviene a seguito di avviso pubblico dell'amministrazione Comunale ai cittadini (sito, manifesti.,) onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte. Le domande di partecipazione entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblico avviso mediante comunicazione scritta e/o La nomina dei componenti della Consulta che non rappresentino organismi operanti sul territorio, è fatta dal Sindaco secondo le proprie attribuzioni istituzionali. 6. Sulla base delle domande pervenute il Sindaco procederà con proprio provvedimento alla nomina dei componenti, secondo l ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell ente. Nel caso in cui un componente rassegni le dimissioni o venga meno per qualunque causa questi verrà sostituito: - se singolo cittadino dal primo degli esclusi; - se rappresentante di associazioni su designazione dell associazione stessa di appartenenza. 7.Ogni Consulta può costituire uno o più gruppi di lavoro, denominati "laboratori", riconosciuti dall Amministrazione, atti a realizzare gli obiettivi della Consulta stessa. I laboratori sono costituiti da cittadini e/o membri di associazioni fino a un max di 15 persone. Ogni laboratorio avrà un suo coordinatore e l assessore competente (e/o consigliere delegato) come punto di riferimento. I singoli laboratori nominano un coordinatore dei lavori, in qualità anche di referente alla Consulta di competenza. 8.Possono essere invitati alle sedute della Consulta anche uno o più rappresentanti del/dei laboratori di riferimento ; 9.Alle riunioni della Consulta possono partecipare, oltre ai relativi soggetti sopra esposti, su invito del Presidente, tecnici e funzionari dell'amministrazione; 10. La Consulta potrà, di volta in vo1ta essere integrata con esperti (stakolder) individuati dal Presidente e scelti fra i soggetti che posseggono competenze tecniche specifiche 11.La Consulta può effettuare consultazioni di associazioni e organismi operanti in Candelo utili a finalizzare i compiti attribuiti alla stessa.

4 12.Tutti g1i organismi associativi ed istituzionali operanti in Candelo possono far pervenire domande di partecipazione alle sedute della Consulta, corredando l istanza da una documentazione attestante la propria natura, gli scopi, l'effettiva operatività sul territorio e l interesse per il settore di competenza della consulta. La domanda dovrà contenere, altresì, l indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta. L'accoglimento della domanda verrà fatta dal Presidente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. 13.Ogni organismo membro della Consulta potrà sostituire in ogni momento il proprio rappresentante dandone tempestiva comunicazione al Presidente della consulta. 14.Le modalità di convocazione, di votazione, di verbalizzazione e di funzionamento della Consulta saranno disposte dalla stessa alla sua prima convocazione. Art.6 Segretario della Consulta 1. Il Segretario della Consulta è nominato nella prima seduta e ha il compito di curare la redazione dei verbali. 2. I verbali devono contenere in modo dettagliato la discussione e le eventuali dichiarazioni;, 3. I verbali devono essere letti ed approvati al termine della seduta stessa da tutti i partecipanti. 4. Tutti i verbali approvati devono essere inviati al Sindaco, al Presidente della Consulta, al Presidente della Commissione consiliare di settore ed ai capigruppo consiliari. 5. L affidamento delle funzioni di Segretario decade con la decadenza della Consulta. Art.7 Assemblea delle Consulte 1. L'Assemblea delle Consulte cittadine, composta dai Presidenti delle stesse e dai membri designati dai gruppi consiliari, è convocata dal Sindaco via e/o cartacea, con almeno 3 giorni di preavviso; la convocazione conterrà l indicazione del luogo, de1la data del1a riunione e l ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Sindaco almeno 24 ore prima della data prevista. 2. Il Sindaco può convocare l'assemblea delle Consulte ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 3. Il Sindaco provvede altresì a convocare l'assemblea delle Consulte quando ne faccia istanza congiunta almeno un terzo dei componenti di ogni consulta. 4. L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri della stessa. L Assemblea delle consulte è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato 5. Di ogni seduta dell Assemblea sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente dell Assemblea. Art.8 Disposizioni finali

5 1. Tutti gli incarichi attinenti la Consulta sono privi di remunerazione alcuna. 2. Ogni disposizione precedente non conforme alle presenti disposizioni è da intendersi abrogata. 3. In caso di contrasto fra le norme del presente disciplinare e quelle di legge, di statuto o di regolamento, saranno applicate quelle aventi fonte giuridica superiore alle presenti

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