FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI



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Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 2 di 43 IL CALCIO FEMMINILE PUGLIESE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Inaugurata la collaborazione tra la Lega Nazionale Dilettanti e D.i.Re con un weekend dedicato al contrasto della violenza sulle donne. Le atlete del calcio femminile pugliese si schierano al fianco delle donne vittime di violenza maschile, sensibilizzando l opinione pubblica su questa piaga sociale in occasione della gara del campionato nazionale femminile di Serie A tra Pink Sport Time Bari e Riviera di Romagna, in programma sabato 14 Febbraio 2015 presso il Campo Comunale di Bitetto (ore 14.30). Prima del fischio d inizio dell incontro, le capitane delle due squadre leggeranno un messaggio congiunto ed indosseranno un fiocco rosso al braccio per dire no alla violenza di genere. La campagna promossa dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti e D.i.Re, l'associazione nazionale che da oltre vent'anni offre assistenza alle donne vittime di maltrattamenti con oltre settanta centri dislocati in tutta Italia, entra così nel vivo con un iniziativa di forte impatto sociale che utilizza il mondo del calcio dilettantistico come cassa di risonanza per veicolare un messaggio di speranza. La scelta di accostare le calciatrici dei campionati di Serie A alle battaglie dell'associazione si colloca nell ambito di un progetto più ampio di sviluppo del calcio femminile in Italia, un movimento che reclama attenzione e pari dignità rispetto alla disciplina maschile. La Lega Nazionale Dilettanti, nel quadro di un piano di attività orientato alla crescita ed alla valorizzazione del calcio femminile, non ha voluto mettere da parte l'aspetto culturale e solidale, anche perché il movimento femminile italiano ha sempre dimostrato grande sensibilità per le tematiche sociali. All evento che farà da cornice al match valido per la terza giornata di ritorno del campionato nazionale femminile di Serie A trasmesso in diretta a partire dalle 14.15 su Odeon TV (canale 177 del digitale terrestre) e on-line su www.odeontv.net con la produzione di Professione Calcio parteciperanno il Presidente del C.R. Puglia Lnd, Vito Tisci; il Vice Presidente Vicario Lnd, Antonio Cosentino; il Coordinatore del Dipartimento Calcio Femminile, Alessandra Signorile, assieme al Segretario, Patrizia Cottini; il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Figc Puglia, Antonio Quarto; e il Responsabile Regionale del Dipartimento di Calcio Femminile, Luigi Traversa. COMUNICAZIONI 1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 4 2015 DELL UFFICIO STUDI TRIBUTARI) Oggetto: la legge di Stabilita 2015 Nella G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014-S.O. n. 99, e stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015). La legge consta di un solo articolo e di 735 commi. Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni che maggiormente possono interessare le società e le associazioni sportive destinatarie della presente Circolare, così elencate: 2

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 3 di 43 1. Misure che interessano il costo del lavoro 2. Modifiche alla disciplina IVA 3. Misure per le società e associazioni sportive dilettantistiche 4. Nuovo regime fiscale forfetario agevolato per i minimi 5. Nuovo ravvedimento operoso 6. interventi volti al risparmio energetico e per lavori di ristrutturazione edilizia 7. Misure varie 1- Misure che interessano il costo del lavoro 1.1- Buoni pasta elettronici (commi 16 e 17) E' modificata la quota non tassata in capo al dipendente dei soli buoni pasta in formato elettronico, quota che passa da 5,29 a 7. La disposizione si applica a far tempo dal 1 luglio 2015. 1.2 - IRAP - Costo del lavoro (commi da 20 a 25) E' modificata la disciplina IRAP sul costo del lavoro. Viene riconosciuta la deduzione integrale dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato. Dalla lettura della norma si rileva che la disposizione non si applica agli enti non commerciali; tuttavia e da ritenere, salvo chiarimenti dell'agenzia delle entrate, che l'esclusione debba riguardare soltanto quegli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale mentre per quelli che svolgono anche attività commerciale l'esclusione in argomento dovrebbe riguardare il costo del lavoro relativo all'attività istituzionale. La nuova disciplina si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Pertanto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si applica per l'esercizio 2015 mentre per i soggetti con periodo d'imposta 1 1uglio-30 giugno, si applica a decorrere dall'esercizio 1 luglio 2015-30 giugno 2016. Per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, e previsto, sempre con la stessa decorrenza, un credito d'imposta pari al10% dell'irap lorda da utilizzare esclusivamente in compensazione. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e soppressa la norma che riduce le aliquote IRAP (nella generalità dei casi dal 3,9 al 3,5%). Pertanto, a far tempo dal periodo d'imposta 2014 o dal 2014/15 per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l'aliquota IRAP non e più quella ridotta ma quella originaria. Tuttavia, sono fatti salvi gli effetti delta precedente disposizione e, in sede di versamento dell'irap a saldo 2014 (2014/2015 per altri soggetti con esercizio a cavallo) dovrà essere recuperato il minore importo versato a titolo di acconto. 1.3- TFR in busta paga (commi da 26 a 34) Peri periodi di paga tra il 1 marzo 2015 ed il 30 giugno 2018 viene previsto in via sperimentale che i lavoratori dipendenti del settore private, aventi rapporto di lavoro almeno semestrale presso lo stesso datore di lavoro, possano chiedere di percepire le quote maturande di TFR direttamente in busta paga. L'opzione e irrevocabile fino al 30 giugno 2018 e la quota di TFR corrisposta e assoggettata a tassazione ordinaria ma non e imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del Iimite per il bonus di 80. Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendono utilizzare risorse proprie per corrispondere la quota di TFR, e prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l'inps. 1.4,. Bonus IRPEF 80 (commi 12, 13 e15) e bonus bebè (comma 125) E' confermato a regime il "bonus IRPEF" di 80 che era stato riconosciuto soltanto per il 2014 ai lavoratori dipendenti e assimilati. Il "bonus" è uguale a 0 per i soggetti con reddito fino a 8.000 3

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 4 di 43 per incapienza (detrazioni per lavoro dipendente superiori all'imposta lorda); per soggetti con reddito tra 8.000 e 24.000 euro il bonus e di 80 mensili per 960 annui; per soggetti con reddito tra 24.000 e 26.000 il bonus e così ridotto: 26.000 reddito complessivo diviso 2.000 per 960. Oltre il reddito di 26.000 euro non spetta il bonus. A sostegno della famiglia è, poi, previsto un "bonus" annuo di 960 per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2015 fino al 31dicembre 2017; il bonus e corrisposto fino al terzo anno di età e, comunque, a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 25.000. Se l'isee non supera i 7.000 euro, il bonus e raddoppiato. 1.5- Sgravi contributivi per assunzioni di lavoratori in mobilita (comma 114) e per assunzioni a tempo indeterminato (comma 118) I datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti beneficiano di uno sgravio contributivo consistente nel versamento dell aliquota contributiva pari al 10% per un periodo di 18 mesi per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero di 12 mesi per quelli a tempo determinato. l datori di lavoro che effettuano assunzioni a tempo indeterminato tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015 (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico) beneficiano di uno sgravio contributivo consistente nell esonero dal contributi previdenziali (esclusi i contributi INAIL) nel limite massimo di 8.060; lo sgravio ha la durata massima di 36 mesi e non e cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previsti da altre norme. L'esonero non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati occupati a tempo indeterminato presso altri.datori di lavoro, per i lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito e per quelli già assunti a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti il 1 gennaio 2015. 1.6-Trattamento impositivo dei Fondi pensione e rivalutazione TFR (comma 623) A decorrere dal 2015 l'imposta sostitutiva applicabile ai fondi pensione aumenta dall'11,5 al 20% ed e incrementata dall'11 al 17% l'imposta sostitutiva applicabile alle rivalutazioni del Fonda TFR decorrenti dal 1 gennaio 2015. 2- Modifiche alla disciplina IVA 2.1-Dichiarazione IVA e comunicazione dati IVA (comma 641) A decorrere dalla dichiarazione IVA relativa all'imposta dovuta per il 2015, e eliminato l obbligo della comunicazione dei dati IVA, attualmente previsto entro fine febbraio ed e fissato alla fine di febbraio (2016) il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA che non potrà, quindi, più essere presentata con il Modello UNICO. Pertanto, mentre per il 2015 sussiste ancora l obbligo di comunicare i dati IVA ed e ammessa la possibilità di presentare la dichiarazione in forma autonoma entro la fine di febbraio 2015 o di presentarla con il modello UNICO, dal prossimo anno 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio. 2.2 - Split payment (comma 629) Viene introdotta una particolare modalità di pagamento dell'iva in relazione alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, limitatamente al caso in cui questi non siano debitori d'imposta. Il meccanismo consiste nel pagamento da parte dell'ente pubblico al fornitore/prestatore di servizi, del corrispettivo della cessione o prestazione al netto dell IVA indicata in fattura. L'imposta e così sottratta alla disponibilità del fornitore/prestatore di servizi e viene accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente all'erario. La disposizione ha effetto per le operazioni per le quali l'iva e esigibile dal 1 gennaio 2015. 2.3- Clausola di salvaguardia... Possibile aumento dell'iva (comma 718) E' previsto, dal 1 gennaio 2016, l'aumento delle aliquote IVA attuali del 10 e del 22%, rispettivamente, al 12 ed al 24% e dal 1 gennaio 2017, rispettivamente, al 13 ed al 25%. E', 4

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 5 di 43 tuttavia, previsto al successivo comma 719 che dette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa. E' previsto anche, a decorrere dal 1 gennaio 2018, un aumento delle accise su benzina e gasolio. 3- Misure per le società e associazioni sportive dilettantistiche 3.1-Nuovo piano di rateazione (comma 710) Le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e controllo formale di cui agli artt. 36- bis e 36-ter del d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis del d.p.c n. 633/72, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle società, dell'irap e dell'iva, agli accertamenti con adesione, mediazione e conciliazioni giudiziali ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti. 3.2.. Tracciabilità nei pagamenti (comma 713) Il limite previsto dall'art. 25, comma 5, delta legge n. 133/1999 e successive modificazioni per la tracciabilità di pagamenti effettuati e somme introitate da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche, viene elevato da 516,46 a 1.000 euro. Pertanto, per detti soggetti e possibile effettuare pagamenti o ricevere corrispettivi cash entro il suddetto limite di 1.000 euro. Oltre tale importo e obbligatorio operare mediante c/c bancari, postali, carte di credito e bancomat. L'inosservanza dell'obbligo comporta sanzioni amministrative e la perdita dell'agevolazione recata dalla legge n. 398/91. 3.3- Cinque per mille a regime (comma 154) Le disposizioni concernenti il riparto della quota del cinque per mille adottate per gli esercizi precedenti si applicano anche per il 2015 e per.gli esercizi successivi con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite le modalità di redazione del rendiconto dal quale deve risultare in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme erogate ai soggetti beneficiari. Per la liquidazione della quota del cinque per mille e autorizzata la spesa di 500 milioni annui. 4 - Nuovo regime fiscale forfettario agevolato per i minimi (commi da 54 a 89) Con il 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le persone fisiche che sostituisce il precedente regime delle nuove iniziative. La nuova disciplina interessa le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti o professioni ed opera come regime naturale. Pertanto non ha limiti temporali e viene data la possibilità di optare per il regime ordinario IVA e imposte sui redditi a prescindere dall'età del soggetto. Devono, pero, sussistere i seguenti requisiti: ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda dell'attività rilevabile dal codice ATECO; spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivi non superiori a 5.000 euro lordi; costo complessivo di beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiori, al 31 dicembre, a 20.000 euro; prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività di impresa, arte o professione rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Il regime, che non può essere adottato da soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o ai fini delle imposte sui redditi, comporta agevolazioni fiscali quali l'esonero dal versamento dell'iva (senza, ovviamente, diritto alla detrazione dell'lva sugli acquisti), l'esonero dagli obblighi di 5

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 6 di 43 registrazione e tenuta delle scritture contabili con il solo obbligo di conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi, la non assoggettabilità all'irap, l'esonero dalla compilazione degli studi di settore, dalla comunicazione dello spesometro e dalla comunicazione black list. Il reddito viene determinato applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività a seconda dell'attività esercitata (codice ATECO); ad esempio, per l attività di alloggio e ristorazione - codice ATECO 55-56- il limite di ricavi è fissato a 40.000 euro ed il coefficiente di redditività e pari at 40% dei rkavi.il reddito così determinato (nell'esempio, 16,000) e assoggettato ad un'imposta pari al 15% sostitutiva dell'irpef e addizionali nonché dell irap. Per i soggetti che intraprendono una nuova attività e prevista una diminuzione del reddito di 1/3 per i primi tre periodi di imposta. Anche ai fini previdenziali e previsto un sistema di maggior favore consistente nella determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato senza un minimo imponibile, 5 - Nuovo ravvedimento operoso (commi da 637 a 640) L'argomento, data la sua complessità ed importanza, verrà trattato a parte con apposita successiva circolare. 6 interventi volti al risparmio energetico e per lavori di ristrutturazione edilizia 6.1 - Detrazioni per lavori di riqualificazione energetica (comma 47, lett. a) E' prorogata fino al 31 dicembre 2015 la detrazione fiscale nella misura del 65% delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione spetta anche per gli interventi su parti comuni condominiali per l'acquisto e posa in opera di schermature solari con il limite della detrazione di 60.000 euro e di impianti di climatizzazione invernale con il limite di 30.000 euro. Dal 1 gennaio 2016 la detrazione, salvo ulteriori proroghe, torna ad essere limitata al 50%. 6.2.. Detrazioni per /avori di ristrutturazione edilizia (comma 471 lett. b) Viene riconosciuta la detrazione IRPEF nella misura del 50% per le spese relative ai lavori di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel periodo 26 giugno 2012.- 31 dicembre 2015. Per coloro che fruiscono del beneficio e ammessa la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. 6.3-Aurnento della ritenuta sui bonifici per le spese di cui precedenti punti 6.1 e 6.2 (comma 657) E' aumentata dal 4 all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici per gli interventi di risparmio energetico e di recuperi del patrimonio edilizio. 7- Misure varie 7.1-Contributo di 7 milioni al Comitato paralimpico nazionale (comma 190) Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale e autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 7.2 - Dal 2019 divieto di circolazione di veicoli Euro 0 (comma 232) A decorrere dal 1 gennaio 2019 SU tutto il territorio nazionale e vietata la circolazione dei veicoli a motore alimentati a benzina o gasolio Euro 0. 7.3 - Rapporto Agenzia entrate - contribuenti (commi 634 e 635) Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate, tra 6

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 7 di 43 l'altro,a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possessi riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari ed altri. 7.4 - Regolarizzazione delle attività giochi e scommesse" (commi da 643 a 650) E' consentito ai soggetti che esercitano attività di giochi e scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, regolarizzare la propria posizione a condizione, tra l'altro, che entro il 31 gennaio 2015 inoltrino alla stessa Agenzia dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con il contestuale versamento di 10.000 e con il successive versamento in due rate dell imposta unica dovuta per i periodi anteriori al quello del 2015, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Gli atti di accertamento già notificati entro il 31 dicembre 2014, perdono efficacia a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione non sia di importo inferiore a quello indicato negli atti stessi. Sono poi, previste pesanti sanzioni per le violazioni non sanate. 7.5 - Tassazione polizze vita (comma 658) I capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita a copertura del "rischio demografico", percepiti a partire dal 1 gennaio 2015, sono esenti da lrpef. 7.6 Aliquota massima TASI (comma 679} Viene confermata anche per n 2015 l'aliquota massima - 2,5 per mille -di imposizione TASI. 1.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 5 2015 DELL UFFICIO STUDI TRIBUTARI) Oggetto: Legge di Stabilità 2015- Nuovo ravvedimento operoso Premessa Con i commi da 637 a 640, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha modificato radicalmente l'istituto del ravvedimento operoso determinando un'importante nuova impostazione nel rapporto tra fisco e contribuente, dal momento che viene reso possibile regola rizzare anche le violazioni già constatate fino alla decadenza dei termini per l'accertamento. Come precedentemente illustrato con la Circolare FIGC-UST n. 4-2015 del febbraio 2015, al punto 7.3, viene data la possibilità al contribuente la possibilità di conoscere i dati che lo riguardano, in possesso dell'agenzia delle entrate, cosicché lo stesso potrà provvedere a correggere i propri errori/omissioni. Infatti, il contribuente potrà evitare passi falsi già nella fase di predisposizione della dichiarazione o, se questa è stata già presentata, potrà rimediare avvalendosi del ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso, istituito con l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del18 dicembre 1997, dava la possibilità al contribuente di rimediare -entro precisi limiti temporali ed in presenza di determinate condizioni - agli errori/omissioni e irregolarità commesse in sede di dichiarazione con conseguente notevole riduzione delle sanzioni. Le modifiche apportate con la legge di Stabilità non solo permettono di fruire dell'istituto del ravvedimento operoso senza limiti temporali ma soprattutto, a differenza della precedente disciplina, il contribuente potrà utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento formalmente venute a conoscenza del contribuente medesimo. Il nuovo ravvedimento operoso è precluso soltanto se è stato notificato atto di liquidazione e/o di accertamento, nonché nel caso di comunicazione a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e 54-Bis del DPR n. 633/72. 7

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 8 di 43 Si espongono, di seguito, in dettaglio le possibilità che offre il nuovo ravvedimento operoso. 1. Ambito di applicazione del nuovo ravvedimento operoso Fino a tutto il 2014 il contribuente poteva avvalersi del ravvedimento operoso soltanto se la violazione non era stata constatata e non erano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamenti (art. 13, comma 1 D.lgs, n. 472/97). Dal 1 gennaio 2015 il contribuente potrà sempre ricorrere al ravvedimento operoso. Unica preclusione rimane la notifica al contribuente di un atto di liquidazione e/o di un avviso di accertamento oppure una comunicazione di irregolarità (cd. Avviso bonario). Il ravvedimento operoso si applica ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle entrate (imposte sui redditi - IRPEF, IRES, IRAP, IVA ed altri tributi erariali, diritti o entrate). Tuttavia, con la lett. a-bis) inserita al comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/97, il ravvedimento è applicabile per tutte le imposte e tasse. Pertanto, anche per IMU e TASl le sanzioni sono ridotte ad 1/9 (3,33%) se la regolarizzazione avviene entro il 90" giorno successivo alla scadenza della dichiarazione ovvero, in assenza di dichiarazione periodica, entro 90 giorni dalla violazione. 2. Le fattispecie di ravvedimento operoso Fino al 2014 per il ravvedimento operoso, relativamente ai casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi e di errori o omissioni che determinano l'infedeltà della dichiarazione, era possibile provvedere al versamento delle seguenti sanzioni c:alcolate in percentuale sull'ammontare dell'imposta dovuta: a) Entro 14 giorni dalla scadenza, sanzione dello 0,20% per ogni giorno successivo alla scadenza; b) Entro 30 giorni dopo la scadenza, sanzione del3% (1/10 del minimo); c) Entro un anno dalla scadenza, sanzione del3,75% (1/8 del minimo). Dal 1 gennaio 2015 è possibile procedere al ravvedimento con il versamento del tributo dovuto maggiorato delle seguenti sanzioni calcolate In percentuale sull'ammontare dell'imposta: - 3,33% (1/9 del minimo) se la regolarizzazione degli errori/omissioni è eseguita entro il 90" giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero dell'errore/omissione stesso nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica; - 4,20% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione è eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso in cui è avvenuta la violazione ovvero entro due anni dall'errore/omissione nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica; - 5% (1/6 del minimo) se la regolarizzazione è eseguita oltre Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso in cui è avvenuta la violazione ovvero oltre due anni dall'errore/omissione stessa nei casi in cui non è prevista una dichiarazione periodica. In definitiva, con il nuovo ravvedimento operoso, la regolarizzazione potrà aver luogo con il pagamento delle seguenti sanzioni calcolate in percentuale sull'ammontare dei tributi dovuti: - 0,20% al giorno, per i primi 14 giorni, per ogni giorno di ritardo dal termine previsto per il versamento; - 3% (1/10 del minimo) entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento; - 3,33% (1/9 del minimo) entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione; 8

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 9 di 43-3,75% (1/8 del minimo) entro un anno dal termine previsto per i versamento o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa; - 4,20% (1/7 del minimo) entro due anni dal termine previsto per il versamento o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa; - 5% (1/6 del minimo) oltre due anni dal termine per il versamento o oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa. Inoltre, è prevista la riduzione della sanzione 6% (1/5 del minimo)- se la regolarizzazione avviene dopo la notifica del verbale di constatazione salvo che la violazione non consista nella mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale ovvero nella mancata installazione del registratore di cassa. Infatti, dette violazioni non possono essere regolarizzate con ravvedimento operoso. Resta, naturalmente, inalterato l'obbligo, in caso di ravvedimento, di corrispondere, oltre al versamento delle imposte dovute e della sanzione ridotta, gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo a far tempo dal momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e fino al giorno di effettivo versamento. Si ricorda che il tasso legale per il 2015 è stato fissato allo 0,50% mentre per il 2014 era fissato all'1%. 3. Regolarizzazione delle dichiarazioni omesse- Dichiarazioni Integrative Non sono state apportate modifiche alla vigente disciplina. Pertanto, se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzata la violazione entro lo stesso termine con il versamento della sanzione di 1/10 del massimo, pari ad 25. Nel caso in cui il contribuente ha la percezione di aver prodotto una dichiarazione infedele o con errori per non aver ripreso a tassazione elementi costitutivi di reddito, è possibile inviare una dichiarazione integrativa barrando la relativa casella nel frontespizio. Le maggiori imposte dovute potranno essere versate beneficiando della riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso. In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e nei casi di regolarizzazione dell'errore/omissione, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi all'attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse, decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. I termini per l'accertamento ex art. 43 DPR n. 600/73 e 57 DPR n. 633/72, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, dalla presentazione della dichiarazione integrativa. 4. Abrogazione di istituti deflattivi e regime transitorio per il 2015 Poiché il nuovo ravvedimento operoso consente la regolarizzazione, diversamente dalla precedente normativa, anche in caso di notifica di un processo verbale di constatazione (Pvc), viene disposta l'abrogazione dell'istituto dell'adesione al Pvc che prevedeva la riduzione delle sanzioni ad 1/6 nonché l'abrogazione dell'adesione agli inviti al contradditorio con l'applicazione della medesima riduzione della sanzione ad 1/6. E' stata, inoltre, abrogata la disposizione che, in materia di acquiescenza, prevedeva la riduzione al 50% delle sanzioni qualora l'atto di accertamento non fosse stato preceduto dall'invito a comparire. 9

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 10 di 43 Tuttavia, tali abrogazioni hanno effetto a far tempo dal 1 gennaio 2016 cosicché, per tutte le situazioni formalizzate entro il 31 dicembre 2015, il contribuente, così come previsto dal comma 638 dell'art. 1 della legge n. 190, può scegliere se utilizzare il nuovo ravvedimento operoso o accettare integralmente le contestazioni di cui al Pvc o all'invito al contradditorio, in materia di imposte sui redditi e IV A, con la riduzione delle sanzioni ad 1/6. 1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A DEL 30 GENNAIO 2015) Il Consiglio Federale - ravvisato opportuno avviare un percorso volto a razionalizzare e snellire le attività delle Commissioni Federali; - ritenuta a tal fine la necessità di rivedere le vigente normativa in materia, con la modifica degli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, l abrogazione degli artt. 90 quater e 90 quinquies e l istituzione dell art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; - visto l art. 27 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di modificare gli artt. 11 ter, 11 quater, 96, 99, 99 bis, di abrogare gli artt. 90 quater e 90 quinquies, di istituire l art. 90 sexies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A). Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal 1 marzo 2015. NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. Art. 11 ter Le Commissioni Federali All. A) 1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti. 2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnova bile per più di due volte. Art. 11 quater Commissione Carte Federali 10

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 11 di 43 1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale. 2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall AIA. 3. Il Presidente Federale ricevute le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell AIA per i quali è necessaria l approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l esame. 4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali. Art. 90 quater Commissione Criteri Infrastrutturali ABROGATO ABROGATO Art. 90 quinquies Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi Art. 90 sexies Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi 1. Presso la F.I.G.C. è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. 2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente Federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio Federale. 3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti due devono essere iscritti all albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, due devono aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale. 4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. 5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla F.I.G.C.. 6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente Federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo. 7. La F.I.G.C. garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari. 8. Tutte le cariche previste nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto 11

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 12 di 43 d ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. 1. INVARIATO 2. INVARIATO Art. 96 Premio di Preparazione 3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice- Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale sezione vertenze economiche. L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.. Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l eventuale lettera liberatoria attestante l intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistitofin dall'inizio al procedimento stesso. 4. INVARIATO Norma Transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni della Commissione Premi Preparazione anche per i procedimenti in corso. Art. 99 Premio di addestramento e formazione tecnica 12

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 13 di 43 1. A seguito della stipula da parte del calciatore non professionista del primo contratto da professionista, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l allegata Tabella B, che costituisce parte integrante del presente articolo. L importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento. 1 bis. INVARIATO 2. L importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella B e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione. 3. INVARIATO 4. INVARIATO 5. Le controversie in ordine al pagamento del premi o di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell art. 96 comma 3 N.O.I.F. Norma transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell Ufficio del Lavoro. TABELLA B Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti INVARIATO Art. 99 bis Premio alla carriera 1. INVARIATO 2. L importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del premio alla carriera sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale sezione vertenze economiche. Norma transitoria La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell Ufficio del Lavoro. 1.7. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A DEL 30 GENNAIO 2015) Il Consiglio Federale 13

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 14 di 43 - ritenuto opportuno modificare l art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento dell Elenco Speciale dei Direttori Sportivi; - visto l art. 27 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di modificare l art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento dell Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell allegato A). La presente disposizione entrerà in vigore dal 1 marzo 2015. All. A) REGOLAMENTO DELL ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI Commissione dell Elenco Speciale Art. 5 1. 1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo. 2. La Commissione è composta da: -un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza; - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie A; - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie B; - un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti; - due componenti designati dall A.DI.SE., di cui uno con funzioni di Vice-Presidente. - I componenti sono nominati dal Consiglio Federale. 3. Il mandato dei componenti della Commissione Direttori Sportivi ha la durata di due stagioni sportive, non rinnovabile per più di due volte. La Commissione svolge la sua attività con l assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C.. 4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente 5. La Commissione: a) provvede all iscrizione degli aventi titolo nell Elenco Speciale; b) dispone la cancellazione dall Elenco, sentito l interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4; d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell Elenco Speciale. 6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali. 1.8. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A DEL 30 GENNAIO 2015) Il Consiglio Federale 14

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 15 di 43 - ritenuto opportuno modificare l art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva; - visto l art. 27 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di approvare la modifica dell art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Art. 32 ter Azione del Procuratore federale All. A) 1. Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l archiviazione. 2. L archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di illecito è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l accusa in giudizio ovvero l illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l autore. 3. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. 4. Quando non deve disporre l archiviazione, il Procuratore federale, informa l interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l azione disciplinare formulando l incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all incolpato e all organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. 5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l ultimo atto diretto a realizzare la violazione. 6. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale il Tribunale federale di appartenenza dell incolpato al momento della violazione. 7. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti i Tribunali Federali del luogo ove la violazione risulta commessa. 8. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all art. 5, deve intervenire entro 30 giorni dall avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale. 15

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 16 di 43 1.9. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A DEL 30 GENNAIO 2015) Il Consiglio Federale -ritenuto opportuno modificare gli artt. 5, 9 e di abrogare l art. 16 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico; - visto l art. 27 dello Statuto Federale; d e l i b e r a di approvare le modifiche agli artt. 5, 9 e di abrogare l art. 16 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico secondo il testo allegato sub A). REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO Art. 5 Consiglio Direttivo 16 All. A) 1. II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un rappresentante indicato da ciascuna Lega, da un rappresentante indicato da ciascuna componente tecnica, da un rappresentante indicato dall AIA, da un rappresentante indicato dal Settore Tecnico e da almeno 2 esperti indicati dal Presidente Federale. 2. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale. Fra i componenti del Direttivo sono nominati con le stesse modalità tre Vice Presidenti. 3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con altri incarichi nell'ambito del Settore. 4. Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo i Presidenti delle Leghe ed il Presidente del Settore Tecnico, inoltre, possono essere invitati a parteciparvi altri dirigenti in relazione ai loro specifici incarichi. Alle riunioni assiste il Segretario. Art. 9 La Commissione per l'attività Scolastica e la Commissione per l Attività di base 1. La Commissione per l Attività Scolastica è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, operatori scolastici, psicologi dell infanzia e dell adolescenza ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d intesa con i Vice-Presidenti Federali. 2. La Commissione per l'attività Scolastica appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito scolastico. 3. La Commissione per l Attività di Base è composta da un Componente del Consiglio Direttivo che la presiede e da sei membri, scelti fra dirigenti sportivi, psicologi dello Sport ed esperti in ambito tecnico-sportivo, tutti nominati per due stagioni sportive dal Presidente Federale, d intesa con i Vice-Presidenti Federali.

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 17 di 43 4. La Commissione per l Attività di Base appronta tutti i programmi per la diffusione e lo sviluppo del calcio in ambito di Base. ABROGATO Art. 16 La Consulta Centrale 1.10. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 128/A DEL 30 GENNAIO 2015) Il Presidente Federale - ritenuto di procedere alla nomina dei Componenti il Consiglio Direttivo del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; - preso atto delle indicazioni pervenute dalle Componenti Federali e dall A.I.A., in ordine alla composizione del Consiglio Direttivo; - visto l art. 5 del Regolamento del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; - d intesa con il Presidente del Settore e sentito il Consiglio Federale n o m i n a i componenti del Consiglio Direttivo del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica come di seguito riportato: Consiglio Direttivo Giorgio MOLON LNP SERIE B Alberto CERRAI LEGA PRO Fabio BRESCI LND Simone PERROTTA AIC Paolo ANSELMO AIAC Camillo ACRI AIA Sergio ROTICIANI SETTORE TECNICO Piero DI CRISTINZI FIGC Simone FARINA FIGC Ottorino GIUGNI FIGC Ettore PELLIZZARI FIGC 1.11. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A DEL 2 FEBBRAIO 2015) Il Presidente Federale 17

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 18 di 43 - ritenuto di provvedere alla nomina del Segretario del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; - visto l art. 14 del Regolamento del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica; d e l i b e r a di nominare il dott. Vito DI GIOIA Segretario del Settore per l Attività Giovanile e Scolastica. 2. COMUNICAZIONI L.N.D. 2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 166 DELL 11 FEBBRAIO 2015) Oggetto: Regolamento del 54 Torneo delle Regioni. In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 166 della Lega Nazionale Dilettanti inerente il Regolamento del 54 Torneo delle Regioni riservato alle Rappresentative delle categorie Allievi e Giovanissimi relativo alla stagione sportiva 2014 2015. 2.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 167 DELL 11 FEBBRAIO 2015) Oggetto: Regolamento del 54 Torneo delle Regioni. In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 166 della Lega Nazionale Dilettanti inerente il Regolamento del 54 Torneo delle Regioni riservato alle Rappresentative delle categorie Juniores Maschile, Calcio Femminile e Calcio a Cinque Maschile e Femminile, relativo alla stagione sportiva 2014 2015. 3. COMUNICAZIONI C.R. COMUNICAZIONE URGENTE ALLE SOCIETÀ Si comunica a tutte le società interessate che le richieste di qualsiasi genere di variazione gara dovranno tassativamente essere redatte su apposito modello presente nella home page del sito istituzionale del Comitato Regionale Puglia, complete di tutta la documentazione, compilate e controfirmate da entrambe le società così come riportato nell Art. 30 comma 2 del Regolamento della L.N.D. di cui si riporta lo stralcio: I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara. Tutto ciò al fine di rendere possibile la pubblicazione e l ufficialità delle variazioni nonché la designazione arbitrale nei tempi richiesti. In casi del tutto eccezionali è possibile presentare richieste di variazione, sempre e comunque complete della documentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del giovedì. 18

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 19 di 43 Tutte le richieste prive della documentazione e, dove previsto, delle firme per accettazione di entrambe le società, non verranno prese in considerazione. ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PROGETTO SEI BRAVO A S.S. 2014-2015 PROGRAMMA E REGOLAMENTO Si allegano, al presente Comunicato Ufficiale, programma e regolamento del Sei bravo a...scuola di Calcio e Sei bravo a Scuola di Calcio a 5 a cura della FIGC-SGS Puglia. AUTORIZZAZIONE RADUNI Si autorizza la Società A.S.D. HERDONIA CALCIO di Ordona FG, in collaborazione con la Società UDINESE CALCIO S.P.A., ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni 2000 2001 per Mercoledì 18 Febbraio 2015, alle ore 15.30, presso il Campo Comunale di Ordona (FG). DIRIGENTI RESPONSABILI: A.S.D. HERDONIA CALCIO UDINESE CALCIO S.P.A. Sig. Lomaestro Angelo Pio (346.8539018) Sig. Modonutti Giosuè Sig. Volpone Rocco Sig. Poggo Paolo Dott. Papagna Gianfranco COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE Si reputa opportuno ricordare a Tutti i Dirigenti di Società, che nella compilazione della Distinta calciatori da presentare all arbitro prima dell inizio della gara, alla voce Assistente Arbitrale, oltre a scrivere cognome e nome, data di nascita e n. di tessera si deve opporre la specifica tra parentesi (Dirigente /d o Calciatore /c) tanto dovuto per controllo. L inosservanza comporterà le relative sanzioni amministrative e disciplinari. Si reputa opportuno far presente ai Dirigenti di Società di prestare la massima attenzione ai C.U. alla voce Variazioni Programma gare,perché per improvvisa indisponibilità degli impianti di gioco alcune gare già precedentemente programmaate potrebbero subire delle variazioni SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI ( art.74 delle NOIF.) Si ritiene utile ricordare i riferimeti normative circa le sostituzioni dei calciatori nel corso delle gare ufficiali dei campionati provinciali. 19

Comunicato Ufficiale n. 33 del 12/02/2015, pag. 20 di 43 Campionato di Terza Categoria, Terza Categoria Under 18, Terza Categoria Under 21 Juniores Regionale, Juniores Provinciale, Serie C e D calcio femminile. Nel corso di ciascuna gara dei suddetti campionati, e consentita in ciascuna squadra la sostituzione di cinque calciatori indipendemente dal ruolo ricoperto. RICHIESTE TELEFONICHE AL DIPENDENTE E COLLABORATORI DELLA DELEGAZIONE. CIRCA INTERPRETAZIONI NORME REGOLAMENTARI. Si ritiene opportuno richiamare l attenzione delle Società per quanto attiene le frequenti richieste telefoniche al dipendente e collaboratori circa la interpretazione delle norme regolamentari vigenti, per comunicare che le risposte date non possono essere vincolanti e pertanto ufficialmente prive di validità. Si consiglia pertanto alle Società interessate di formulare per iscritto, alla Segreteria della Delegazione Provinciale, eventuali quesiti o interpretazioni, ai quali verrà data risposta, precisando che la stessa non impegnerà le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva i quali operano in piena autonomia di giudizio. GIRONE A Giornata 3 R. CAMPIONATO TERZA CATEGORIA VARIAZIONE GARE Squadra 1 Squadra 2 DA A Localita' 20