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In questo senso, nel presente documento condiviso nell ambito della seduta del tavolo emissioni del 19/7/ si è proceduto con:

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Provincia di Ravenna Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4 Provvedimento n. 3562 Proponente: Tecnico Ambiente Classificazione: 09-09-02 2011/91 del 20/10/2011 Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DELLO STABILIMENTO CON EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.269 DEL DLGS N.152/2006 E SMI - PARTE V - TITOLO I - DITTA VILLAPANA SPA DI FAENZA - SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO LA DIRIGENTE PREMESSO che: con provvedimento n.743 del 28/12/2006 é stata autorizzata la Ditta Villapana SPA alle emissioni in atmosfera provenienti dalla distilleria sita in Comune di Faenza, Via Pana, n. 244; con successivo provvedimento n. 108 del 17/03/2008 rilasciato alla Ditta Villapana SPA avente sede legale e impianto di distilleria in Comune di Faenza, Via Pana, n.238/244 é stato autorizzato l impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili con potenzialità pari a 12 MWt, ai sensi dell art.12 del Decreto Legislativo n.387/2003; con provvedimento n. 252 del 26/05/2008 é stato rilasciato un nuovo provvedimento di modifica dell'autorizzazione unica n. 108 del 17/03/2008 sopracitata limitatamente alla modifica del parametro NOx nell'impianto di produzione energia elettrica; VISTA la istanza inoltrata dal Comune di Faenza - Sportello Unico - in data 29/07/2011 ns. pg. n. 64220/2011 con la quale é stata trasmessa la domanda della Ditta Villapana SPA per la modifica dello stabilimento con emissioni in atmosfera; CONSIDERATO che dall istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato nell atto sopra citato ns. PG. n. 64220/2011 emerge che: La Ditta Villapana SPA ha presentato domanda di autorizzazione per la modifica dello stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti dalla distilleria a seguito della installazione di una nuova linea per la produzione di alcol etilico da cereali; VISTA la normativa in materia di inquinamento atmosferico: Decreto Legislativo n.152/2006 e smi, parte V, art.269; Legge Regionale n.5/2006 Capo II, art. 5 Titolarità di funzioni in materia ambientale ; art.122, 4 comma, della Legge Regionale del 21.04.1999, n.3 in materia di delega alle Province di funzioni amministrative per le autorizzazioni e il controllo delle emissioni in atmosfera; Delibera della Giunta Regionale n.2236 del 28/12/2009 e smi Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omoge-

neizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V ; criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'inquinamento Atmosferico dell'emilia Romagna (CRIAER); VISTA la 1^ seduta della Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell art.269, comma 3) del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi e della Legge n.241/90 e smi in data 27/09/2011; VISTO il parere favorevole in merito alla conformità urbanistica espresso dal Comune di Faenza in data 23/08/2011 e acquisito agli atti con pg. n. 68850/2011 del 26/08/2011; VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna e Faenza e acquisito agli atti di questa Provincia con pg. n. 76157/2011 del 03/10/2011; RITENUTO pertanto di avere acquisito i pareri necessari e vincolanti e, come disposto dall'art.14-ter comma 7 della L.241/90 e s.m.i., "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", dichiara comunque conclusa la Conferenza dei Servizi potendo così procedere al rilascio del provvedimento autorizzativo; VISTO l art.107, 5 comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267; VISTO l'art.4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenze al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale che stabilisce che:... "Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma, le modifiche delle licenze, delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti"; SU proposta del Responsabile del procedimento: AUTORIZZA 1. La Ditta Villapana SPA, avente sede legale e stabilimento in Comune di Faenza, Via Pana, n.244, alla modifica dello stabilimento con emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del DLgs n.152/2006 e smi, a seguito della installazione di una nuova linea di lavorazione cereali, in conformità al progetto presentato e alle condizioni e prescrizioni della Conferenza dei Servizi; 2. L'autorizzazione è soggetta all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia fatti salvi tutti i diritti di terzi e alle prescrizioni indicate nell'allegato A) riassuntivo di tutte le emissioni della Ditta Villapana SPA che fa parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione. 3. I compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni e dei limiti impartiti sono affidati ai Servizi Provinciali ARPA Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze. Sottoscritto dalla DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO ARCH. MALOSSI ELETTRA con firma digitale

Allegato A) I limiti di emissione e le prescrizioni che la Ditta Villapana S.p.A. di Faenza, è tenuta a rispettare sono i seguenti: Limiti di emissione: Con la installazione della centrale di produzione energia elettrica autorizzata con provvedimento n. 108 del 17/03/2008 e smi, le emissioni E1,E2 provenienti dalle caldaie esistenti a metano e biogas non verranno più utilizzate ma verranno mantenute in riserva fredda. Il loro utilizzo sarà limitato esclusivamente ai periodi di manutenzione della nuova centrale o in caso di mancanza del combustibile (biomassa). PUNTO DI EMISSIONE E1 CENTRALE TERMICA 1 A METANO E BIOGAS (IN RISERVA FREDDA) Portata massima 10000 Nmc/h Altezza minima 8 m Polveri 30 mg/nmc NOX 500 mg/nmc PUNTO DI EMISSIONE E2 CENTRALE TERMICA 2 A METANO E BIOGAS (IN RISERVA FREDDA) Portata massima 10000 Nmc/h Altezza minima 8 m Durata 24 h/g Temperatura 160 C Polveri 30 mg/nmc NOX 500 mg/nmc Il biogas da utilizzare deve avere le seguenti caratteristiche: metano min. 30% vol. H 2 S max 1,5 % vol. potere calorifico inferiore min. 12.500 Kj/Nmc. PUNTO DI EMISSIONE E6 TINI PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO Scrubber Portata massima 4500 Nmc/h Altezza minima 3 m Temperatura 30 C Acido Solforico 2 mg/nmc PUNTO DI EMISSIONE E7 ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA OFFICINA

Portata massima 1500 Nmc/h Altezza minima 5 m Polveri 10 mg/nmc PUNTO DI EMISSIONE E8 MOTORI ENDOTERMICI A BIOGAS Portata massima 12000 Nmc/h Altezza minima 6 m Temperatura 220 C Polveri 10 mg/nmc NOX 500 mg/nmc COT 150 mg/nmc CO 650 mg/nmc HCl 10 mg/nmc HF 2 mg/nmc I limiti sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 5%. Il biogas deve avere le seguenti caratteristiche: metano min. 30% vol. H 2 S max 1,5 % vol. potere calorifico inferiore min. 12.500 Kj/Nmc. PUNTO DI EMISSIONE E9 CENTRALE A BIOMASSA Portata massima 42000 Nmc/h Altezza minima 22 m Temperatura 50 70 C Polveri 10 mg/nmc come media oraria NOX 280 mg/nmc come media 400 mg/nmc come media oraria giornaliera COT 10 mg/nmc come media oraria SOX 180 mg/nmc come media oraria CO 100 mg/nmc come media girnaliera 200 mg/nmc come media oraria I valori sopraindicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari all 11%. PUNTO DI EMISSIONE E10 SFIATI TINI DI FERMENTAZIONE NUOVO Portata massima 60 Nmc/h Altezza minima 12,5 m

PUNTO DI EMISSIONE E11 SFIATI SERBATOI COTTURA E SACCARIFICAZIONE AMIDO NUOVO Portata massima 30 Nmc/h Altezza minima 13 m PUNTO DI EMISSIONE E12 ASPIRAZIONE MOLINI NUOVO Portata massima 7500 Nmc/h Altezza minima 6 m Durata 12 h/g Polveri 15 mg/nmc PUNTO DI EMISSIONE E14 ASPIRAZIONE SCARICO PNEUMATICO FARINE NUOVO Portata massima 500 Nmc/h Altezza minima 5 m Durata 12 h/g Polveri 15 mg/nmc PUNTI DI EMISSIONE DA E15 A E20 SILOS DEPOSITO FARINE A TIRAGGIO NATURALE NUOVI F.T. Altezza minima 11 m Durata 4 6 h/g Per tali sfiati provenienti dai silos di deposito farine (a tiraggio naturale) non si indicano limiti specifici ma si prende atto della tecnologia di abbattimento prevista (Filtri a tessuto). In proposito la Ditta é tenuta a mantenere costantemente in efficienza i sistemi di abbattimento installati. Prescrizioni : 1. Per i nuovi punti di emissione indicati con E12 ed E14, dovranno essere espletate le procedure previste dal Decreto Legislativo n.152/2006 e smi all atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni. La Ditta é comunque tenuta a comunicare la data di messa a regime anche dei punti E10, E11 e da E15 a E20 non soggetti alla procedura sopracitata. 2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento secondo quanto previsto dalla DGR n.2236/2009 e smi ; 3. Per la effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nelle norme UNI 10169 e UNI EN 13284-1. L accesso al punto di prelievo deve essere effettuato in sicurezza.

4. Si indica quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni il 31/12/2012; 5. la Ditta é tenuta a comunicare alla Provincia e agli organi di controllo i periodi di funzionamento delle due centrali esistenti (E1 ed E2) attualmente in riserva fredda. 6. Per le emissioni provenienti dalla centrale (E9) si riconferma quanto già indicato nei precedenti provvedimenti e precisamente: Il camino E9 deve essere dotato di un Sistema di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni SMCE in grado di monitorare: Polveri totali Ossidi di azoto (NOx) Monossido di Carbonio (CO) Tale SMCE deve altresì essere in grado di monitorare in continuo anche i seguenti parametri fisici e tecnologici: Portata Volumetrica secca Ossigeno Umidità Pressione dei fumi Temperatura Carico dell impianto come definito al punto dd) art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 Lo SMCE deve essere conforme a quanto previsto nell Allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e smi scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non estrattivi o analizzatori in situ path o situ point. In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno essere conformi a quanto previsto al punto 3 dell Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e smi e sottoposti a tarature e verifiche implementando un sistema di gestione dello SMCE con requisiti conformi alla norma tecnica UNI EN 14181. Gli strumenti di misura di NOx, e Polveri dovranno avere caratteristiche prestazionali minime conformi all Allegato II alla Parte V Sezione 8 del D.Lgs. n. 152/06 e smi ; per il monitoraggio del CO il valore dell intervallo di fiducia al P95% di una singola misura non può superare del 10% il valore limite. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per l'impianto di produzione energia da biomasse (E9), la Ditta dovrà, per i parametri monitorati in continuo, mantenere a disposizione degli organi di controllo i tracciati dei dati rilevati. Dovranno essere annotati su un apposito registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna e Faenza e firmato dal responsabile dell impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, gli autocontrolli analitici che dovranno essere effettuati con frequenza annuale, per SOx e COT. 7. Si indica altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, per le restanti emissioni autorizzate, almeno un controllo con frequenza annuale per i punti indicati con E6, E8, E12, E14 e una metodologia semplificata per i punti E7, E10,E11 e da E15 a E20. La Ditta è tenuta ad annotare, sullo stesso registro di cui sopra: i periodi di funzionamento delle due centrali esistenti (E1, E2), il consumo di filo per saldatura utilizzato mensilmente e le manutenzioni da effettuare a tutti i sistemi di abbattimento installati. 8. Ai sensi dell art. 269, comma 5), del Decreto Legislativo n.152/2006, la presente autorizzazione ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio all interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della

scadenza. Qualora vengano effettuate modifiche all assetto impiantistico autorizzato, dovrà comunque essere presentata nuova domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze. AVVERTENZE RICORSI GIURISDIZIONALI (articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti, al direttore generale e al segretario generale) Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l interessato ne abbia avuto conoscenza. Il sottoscritto in qualità di del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme alla determinazione n. del, firmata digitalmente, ai sensi dell art. 24 del citato decreto legislativo, dall'arch. Elettra Malossi in qualità di Dirigente del settore Ambiente e Territorio, comprensiva di n. allegati, rispettivamente sub,, e, che consta di n. pagine complessive, documenti tutti conservati presso questa Provincia ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Ravenna, / /, TIMBRO Firma