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CONTRATTO DI AFFITTO L'anno 2011 (duemilaundici) addì (.) del mese di.. in Arezzo, tra: - Paolo Drago, nata a Arezzo il giorno 10 ottobre 1970 (millenovecentosettanta) e residente in Arezzo (AR), via Vasari n 6, Codice fiscale: DRGPLA70R10A390Y; domiciliato per la carica in Arezzo, via Ricasoli 8, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "FRATERNITA DEI LAICI", con sede in Arezzo, via Ricasoli 8, codice fiscale 00182360511, costituita in Italia con decreto della Presidente della Giunta Regionale Toscana numero 244 del 21 dicembre 2005, pubblicato nel BURT n. 3 del 28 gennaio 2006, in forza della L.R. 43/2004, al presente atto autorizzato con deliberazione del Magistrato della FRATERNITA DEI LAICI in data xxxxxxxxxxxxxxxxxx numero xxxx Prot. xxxxxx divenuta esecutiva ai sensi di legge, per l occasione più semplicemente definita "Ente proprietario"; e - xxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxxxx il giorno x (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (millenovecentoxxxxxxxxxxxxxx), domiciliato per la carica in xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxx), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n xxx Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il quale agisce e stipula non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" con sede in xxxxxxxxxxxxxxx (AR) xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx n. xx, capitale sociale Euro xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, iscritta al n. xxxxxxxx del Repertorio Economico Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Arezzo, numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di xxxxxxxxxxxxxx, Codice Fiscale e Partita I.V.A. xxxxxxxxxxx, al presente atto autorizzato dall'assemblea dei soci della società predetta con deliberazione in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; P R E M E S S O - che la FRATERNITA DEI LAICI, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona costituita in forza di Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 244 del 21 dicembre 2005 con sede in Arezzo, Via Ricasoli 8, è proprietaria, tra l altro, di terreni agricoli e fabbricati posti nel comune di Civitella in Val di Chiana; - che con delibera n. 69 del 21 ottobre 2010 il Magistrato ha deciso di procedere a individuare soggetto per la valorizzazione dell immobile denominato La Palazzina censita al Catasto Fabbricati del Comune di Civitella in Val di Chiana, come segue:

- Foglio 25, particella 142, sub.. - Foglio 25, particella 143, sub.. E al catasto terreni al: - Foglio 25, particella 144 - Foglio 25, particella 146 - Foglio 25, particella 139 - che con stessa delibera n. 69 del 21 ottobre 2010 è stato approvato bando e contratto di locazione e che lo stesso è stato pubblicato sul sito della Fraternita dei Laici, sulla bacheca dell Ente, presso l albo del Comune di Arezzo, di Castiglion Fiorentino e di Civitella in Val di Chiana e sui siti informatici dei Comuni sopradetti; - che a seguito dell espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicatrice la società..; - che quindi detta società...dovrà provvedere a propria cura e spese alla ristrutturazione del complesso immobiliare secondo il progetto depositato in gara, a fronte della concessione in affitto per 30 anni delle strutture, con previsione di scomputo dei costi evidenziati nel computo metrico, con i canoni di affitto, secondo le modalità nell offerta esplicitate. Tutto ciò premesso e considerato si stipula e si conviene quanto appresso. ARTICOLO 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 La Fraternita dei Laici, in persona del sottoscritto Fornasari Liliana Elisabetta nella sua spiegata qualità e senza impegni, né responsabilità personali, concede in affitto a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx che, come sopra rappresentata, accetta, il fabbricato come sopra meglio specificato, di proprietà dell Ente, posta in Civitella in Val di Chiana, e censito al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio xx particelle xxxxxxxxx sub xxxxxxxx, il tutto meglio rappresentato nella planimetria come sopra allegata sotto la lettera "A" come parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 3 L affitto ha la durata di anni 30 (trenta) dando atto che lo stesso decorre dal 1 aprile 2011 e terminerà con il 31 marzo 2041. A tale data il fabbricato dovrà essere

riconsegnato all ente concedente libero e nella sua piena disponibilità, libero da persone, cose e materiali. ARTICOLO 4 Il canone annuo che l affittuario corrisponderà all Ente è pari ad..,00 ( virgola zero zero) annuali da versare in rate mensili anticipate al 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (codice Iban IT82L0539014124000000000038) a favore di Fraternita dei Laici. Detto canone verrà rivalutato annualmente sulla base degli indici, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ISTAT. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni. ARTICOLO 5 Il conduttore dichiara di aver esaminato l immobile oggetto della locazione e di averlo trovato in buono stato di manutenzione e quindi adatto al proprio uso e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale logorio d uso. La parte concedente resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni e licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa affittata ed anche per il mancato uso contrattuale. L immobile concesso in affitto sarà destinato all uso esclusivo di. e tutte le attività ad esso collegate e connesse, come da piano di gestione presentato. ARTICOLO 6 Il conduttore, come detto in premessa, si impegna a procedere al restauro e ristrutturazione dell immobile, fatte salve le preventive autorizzazioni delle competenti autorità, sulla base delle indicazioni progettuali fornite in sede di gara. Come previsto da bando, l importo delle ristrutturazioni da riconoscere ai fini dello scomputo con i canoni di affitto non potrà in nessun modo essere superiore ad. e quindi all ammontare indicato nel computo metrico depositato in gara. A garanzia della esecuzione dei lavori di ristrutturazione, e sino alla loro ultimazione, la società xxxxxxxxxxxxxxxxxx rilascia garanzia fideiussoria con primario istituto di credito, del tipo a prima richiesta, incondizionata e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione per un importo di Euro... La risoluzione anticipata del presente contratto è consentita solo allo scadere del quindicesimo anno, con preavviso di almeno 6 mesi da inviare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella ipotesi suddetta ed anche nel caso in cui parte conduttrice volesse risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell ultimo comma dell art. 29 della L. 392/78 e quindi per gravi e giustificati motivi, nulla potrà pretendere da parte locataria, a nessun titolo e meno che mai per gli eseguiti interventi di restauro, per avviamento commerciale e/o rimborsi o risarcimento del danno di sorta. ARTICOLO 7 Sono e saranno a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui all art. 1576 e 1609 CC. Resta, altresì, espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti, sull immobile e quant altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, sia alla cessazione dell'affitto che in ipotesi di anticipata risoluzione, resteranno acquisiti all immobile locato senza che la parte conduttrice possa pretendere per essi indennità, compensi e rimborsi o risarcimenti anche parziali né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni, potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata. ARTICOLO 8 La parte conduttrice è costituita custode della cosa affittata. La parte concedente, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l immobile affittato per accertarne lo stato ed il buon uso. ARTICOLO 9 Il locatore in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà, è esonerato da ogni responsabilità. La parte conduttrice esonera espressamente la parte concedente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo, di propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che concorra colpa grave o manifesta della parte concedente. ARTICOLO 10 E espressamente vietato il subaffitto dell immobile oggetto del presente atto. La cessione del contratto di affitto da parte del conduttore a terzi sarà consentita previa richiesta scritta alla proprietà, che sulla base della stessa potrà liberamente decidere se accettare o meno. Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l immediata risoluzione del contratto. ARTICOLO 11

Il conduttore si impegna a garantire il pagamento dei canoni e l adempimento delle condizioni contrattuali attraverso fideiussione bancaria/assicurativa per un importo pari al canone annuale dovuto. Il conduttore assume l obbligo ad assicurare i beni locati contro i danni da incendio, scoppio, allagamenti, prestazioni accessorie, e danni provocati a terzi, con i seguenti massimali: 1.500.000,00 ARTICOLO 12 Nel caso di fallimento del conduttore che esercita l attività nell immobile locato, il contratto si intende ipso iure automaticamente risolto e quindi l immobile deve essere immediatamente riconsegnato. In tale eventualità nulla sarà dovuto alla conduttrice per gli interventi di ristrutturazione e restauro dell immobile. ARTICOLO 13 Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la Competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare con il più ampio scarico per il signor Conservatore competente. Le spese notarili di registrazione e trascrizione del presente atto saranno a carico della parte conduttrice. ARTICOLO 14 Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative vigenti in materia. Arezzo lì Il Locatore il Conduttore Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti approvano espressamente, per averle attentamente rilette e ponderate le seguenti clausole: - Art. 2 : oggetto della locazione: - Art. 3 : Durata del contratto; - Art. 4 : Canone; - Art. 6 : obblighi del conduttore, fideiussione e risoluzione anticipata; - Art. 7. riparazioni ordinarie e riconsegna; - Art. 10 : Divieto sub-affitto;

- Art. 11 : polizza assicurativa; - Art. 13 : Registrazione e trascrizione atto. Il Locatore il Conduttore