COMUNE DI CISTERNA DI LATINA PROVINCIA DI LATINA Medaglia D argento al Valor Civile REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO FARMER MARKET
REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO Indice Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 - Finalità Art. 3 Soggetti ammessi alla vendita nel mercato contadino Art. 4 Domanda di partecipazione Art. 5 Prodotti agricoli in vendita Art. 6 Ubicazione e svolgimento del mercato contadino Art. 7 Obblighi a cura degli imprenditori agricoli autorizzati Art. 8 - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli Art. 9 Occupazione del posteggio Art. 10 Prezzi Art. 11 Orari di vendita e di accesso al mercato Art. 12 Requisiti igienico sanitari delle attrezzature e del personale addetto al mercato Art. 13 - Circolazione dei veicoli all interno del mercato Art. 14 - Attività di vigilanza Art. 15 Esclusione dall accesso al mercato Art. 16 Sanzioni Art. 17 Entrata in Vigore
Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. E istituito il mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, denominato Farmer Market che si svolgerà all interno del Centro Commerciale Storico-Naturale del Comune di Cisterna di Latina. 2. L esercizio delle attività nell ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla Legge Regionale n. 28 del 24 dicembre 2008, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, vigenti in materia. Art. 2 (Finalità) L istituzione del Mercato Contadino ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli, valorizzare le produzioni agricole locali, soddisfare le esigenze dei consumatori all acquisto di prodotti agricoli che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione e concorrere alla riduzione dei costi di distribuzione e trasporto delle merci. Art. 3 (Soggetti ammessi alla vendita nel mercato contadino) Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività i prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. L'attività di vendita all'interno del mercato contadino è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. Art. 4 (Domanda di partecipazione) Le aziende interessate alla partecipazione debbono presentare la domanda in carta libera al Comune di Cisterna di Latina Sportello Unico Attività Produttive, specificando quanto segue: a. ubicazione dell azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci, nell ambito territoriale del Comune di Cisterna di Latina; b. essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; c. aver presentato, al Comune di Cisterna di Latina, il certificato di produzione, per l anno in corso, con prodotti aziendali oggetto di vendita e la loro quantità; d. aver ottemperato all obbligo della denuncia per registrazione produttore primario ed attività connesse (Regolamento CE n.852/04 e D.G.R. n.275/06); e. l'eventuale possesso della certificazione biologica.
E comunque possibile per gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che facciano richiesta al comune di Cisterna di Latina essere autorizzati ad istituire mercati contadini in aree pubbliche o private, nel rispetto delle norme e leggi di cui all art.1 comma 2 del presente regolamento. Art. 5 (Prodotti agricoli in vendita) 1. Nel mercato contadino è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. 2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. 3. All interno del mercato contadino di vendita diretta è ammesso l esercizio dell attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Art. 6 (Ubicazione e svolgimento del mercato contadino ) Il mercato si svolgerà con periodicità settimanale, in un area appositamente individuata dall Amministrazione Comunale all interno del Centro Commerciale Storico-Naturale del Comune di Cisterna di Latina. Art. 7 (Obblighi a cura degli imprenditori agricoli autorizzati) Di fissare i seguenti obblighi a cura degli imprenditori agricoli: a. Porre in vendita esclusivamente i prodotti provenienti dalla propria azienda agricola; b. Presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive denuncia di inizio attività per la vendita del settore alimentare (Art. 6 REGOLAMENTO CE n. 852/04 E D.G.R. n. 275 DEL 16.05.2006 ); c. Installare le attrezzature in modo tale da non alterare il suolo pubblico, in particolare è vietato infiggere pali o punte, smuovere la pavimentazione; d. Gli automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed assegnato; e. Al termine del mercato ogni imprenditore agricolo è tenuto a lasciare pulito lo spazio assegnato; Art.8 (Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli) All interno del mercato contadino possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
Art.9 (Occupazione del posteggio) Il Comune si riserva la facoltà valutare l introduzione di sistemi incentivanti, quale l esenzione dal pagamento della relativa TOSAP e TARSU per un periodo di tempo stabilito con successivo atto di Giunta Comunale; Art. 10 (Prezzi) L imprenditore è tenuto ad esporre l elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile. Art. 11 (Orari di vendita e di accesso al mercato) Il mercato inizia alle ore 8.00 antimeridiane e termina alle ore 13.00. Le operazioni di preparazioni dei banchi possono svolgersi dalle ore 7.00, le operazioni di sgombero delle merci e dei banchi non possono andare oltre le ore 14.00. E vietato transitare con gli automezzi, all interno dell area mercato, dalle ore 08,00 alle ore 14,00. E comunque possibile, in casi eccezionali, transitare con gli automezzi nella fascia oraria interdetta se autorizzati dal personale del Comando di Polizia Municipale. Qualora il titolare del posteggio non si sia presentato al mercato per le ore 8,00, perderà per la giornata il diritto al posteggio. In particolari circostanze è possibile equiparare l orario di apertura e chiusura del mercato a quello delle attività di cui all art. 8 del presente Regolamento. Art. 12 (Requisiti igienico sanitari delle attrezzature e del personale addetto al mercato) 1. I banchi vendita devono rispettare norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento CE n.852/04 e D.G.R. n.275/06 e di tutte le normative specifiche in vigore. 2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione. 3. Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici. 4. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione. 5. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 13 (Circolazione dei veicoli all interno del mercato) 1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 2. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell orario stabilito.
Art. 14 (Attività di vigilanza) L'attività di controllo del mercato contadino è delegata al Comando di Polizia Municipale il quale accerta il rispetto del presente Regolamento. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell Azienda USL. Art. 15 (Esclusione dall accesso al mercato) 1. Il Comune stabilisce l esclusione dell imprenditore agricolo dal mercato contadino, dandone comunicazione all interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi: a. per perdita dei requisiti previsti dall art.4 del presente Regolamento; b. per inottemperanza agli obblighi prevista dall art.7 del presente Regolamento; 2. Il Comune stabilisce l esclusione dell imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano. Il Comune provvederà ad escludere l imprenditore agricolo dal mercato contadino anche dopo 3 assenze senza comprovato motivo. Art. 16 (Sanzioni) Agli operatori del Mercato Contadino che non rispettano le prescrizioni del presente Regolamento la Polizia Municipale può elevare sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00 (Art 7 comma 1 bis del D.Lgs. 267/200). Art.17 (Entrata in Vigore) Il presente Regolamento comunale entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell Albo Pretorio del Comune.