31/08/2010. Documento Unico Valutazione Rischio Interferenza



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IL DUVRI Di Luca Bazzani Liberamente scaricabile da www.lucabazzani.com Documento Unico Valutazione Rischio Interferenza DUVRI Documento che serve a gestire i rapporti tra COMMITTENTE e APPALTANTE qualora vi sia INTERFERENZA tra le attività delle 2 (o più) imprese CHE COSA E? 1

Quando si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore Quando si verifica un contatto rischioso tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti INTERFERENZA Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata) ESEMPIO DI INTERFERENZA Il DUVRI deve essere redatto solo nel caso in cui esistano interferenze Nel caso in cui sia stato preventivamente valutata l assenza di interferenze, sarebbe opportuno esplicitarlo all interno del contratto di appalto /d opera, evidenziando pertanto che l importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. NO INTERFERENZA 2

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996 (ora Titolo IV del D.Lgs. 81/2008), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. DUVRI, POS, PSC La redazione compete al COMMITTENTE con la collaborazione dell APPALTANTE Potrebbe essere necessario (ed è consigliato) un sopralluogo per analizzare la situazione CHI LO REDIGE Ogni qualvolta vi siano interferenze tra le attività di 2 o più imprese (a parte casi specifici, quali regolati da POS o PSC e altro) ECCEZIONI: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI. QUANDO 3

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. ALLEGATO XI Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. Lavori subacquei con respiratori. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. ALLEGATO XI Teoricamente, per lavori di durata INFERIORE ai 2 giorni che non rientrino in All. XI non è necessario il DUVRI Tuttavia, al COMMITTENTE compete l organizzazione e il coordinamento delle attività Art. 26 Comma 1 Lettera C fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività Art. 26 Comma 2 I datori di lavoro cooperano all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull attività lavorativa oggetto dell appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell esecuzione dell opera complessiva. SANZIONE PREVISTA Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente ATTENZIONE!!! 4

Art. 26 comma 3 Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. PERCHE Il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; L integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali CHE COSA Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture Tale documento è redatto, ai fini dell affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (quindi NON sempre il Datore di Lavoro) CHE COSA 5

Informazioni generali Committente dei lavori Sede di svolgimento dei lavori Reparto/i di svolgimento dei lavori Descrizione dei lavori previsti Data e durata previste dei lavori Composizione dell Organigramma della sicurezza dell azienda Committente Referente di cantiere dell azienda Committente CONTENUTI DEL DUVRI Informazioni sulle ditte o lavoratori autonomi esecutori: Estremi ditte / lav. autonomi con relativi indirizzi e recapiti Descrizione dei relativi lavori previsti Nominativo del relativo referente di cantiere Nominativo e mansione del personale incaricato dell esecuzione dei lavori CONTENUTI DUVRI Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori: Principali attrezzature di cui è previsto l impiego da parte delle ditte / lav. Autonomi Prodotti chimici di cui è previsto l impiego Eventuali prodotti infiammabili di cui è previsto l impiego Eventuali impianti di cui si concede l uso (es. quadri elettrici) con rimando alla planimetria allegata CONTENUTI DUVRI 6

Informazioni sulle modalità di svolgimento dei lavori: Aree a disposizione per deposito temporaneo materiali con rimando alla planimetria allegata Servizi igienici a disposizione con rimando alla planimetria allegata Macchine / attrezzature del committente di cui si concede l uso con rimando a specifica modulistica (es Comodato d uso) Indicazione dell eventuale effettuazione di lavori a caldo Modalità di gestione rifiuti CONTENUTI DUVRI Rischi da interferenze: Vengono presi in considerazione i seguenti fattori di rischio (per la SICUREZZA, per la SALUTE, legati all ORGANIZZAZIONE, in analogia al Documento di valutazione dei rischi aziendale CONTENUTI DUVRI Modalità di accesso, registrazione, spostamenti interni in azienda Modalità convenute per la concessione in uso di macchine / attrezzature Modalità convenute per la concessione in uso di impianti Informazioni finalizzate alla gestione delle emergenze Dotazioni antincendio e vie di fuga presenti negli ambienti Interventi da attuare in caso di infortunio / malore o di rinvenimento di principio di incendio Interventi da attuare in caso di diffusione segnale di evacuazione CONTENUTI DUVRI 7

Devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". Tali costi non sono soggetti a ribasso. COSTI DELLA SICUREZZA Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, si puo' far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 (e relative Linee Guida) (ora punto 4 dell Allegato XV al D.Lgs. 81/2008) inserite nel DUVRI ed in particolare: gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; COSTI DELLA SICUREZZA gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione COSTI DELLA SICUREZZA 8

Sono costi per la sicurezza tutti i costi che non rientrano in quanto già definito obbligatorio per legge per l attività svolta dall impresa appaltatrice, a meno che lo specifico appalto non richieda apprestamenti ulteriori COSTI DELLA SICUREZZA ESEMPIO:COSTI PER LA SICUREZZA Appalto di operazioni di manutenzione degli impianti elettrici durante il normale svolgimento delle attività lavorative presso l azienda Rossi SPA. Sono state contattate le due aziende, Elettrica Srl e Corrente Snc. che hanno inviato i loro preventivi con riportati i costi per le interferenze. Quale scegliere? 26 Elettrica Srl Importo lavori: 2500 Costi per eliminare ogni interferenza: 300 Corrente Snc Importo lavori: 2400 Costi per eliminare ogni interferenza:150 I PREVENTIVI DEI 2 CONCORRENTI 27 9

Costi Interferenze congrui: 300 Valore preventivo Elettrica Srl: 2500 (2200 lavori + 300 interferenza) Valore preventivo Corrente Snc: 2550 (2250 lavori+300 interferenza) SCELTA: Elettrica Srl Costi Interferenze congrui: 150 Valore preventivo Elettrica Srl: 2350 (2200 lavori + 150 interferenza) Valore preventivo Corrente Snc: 2400 (2250 lavori + 150 interferenza) SCELTA: Elettrica Srl QUALE PREVENTIVO? 28 Art. 26 Comma 8 Nell ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore) IL CARTELLINO 2 aspetti essenziali Idoneità tecnico professionale (All. XVII) Sistema di Qualificazione delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi (Art. 27) QUALI DOCUMENTI RICHIEDERE 10

Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE IMPRESE (All.XVII) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (DURC) IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE LAVORATORI AUTONOMI (All. XVII) Obbligo del COMMITTENTE Tuttavia, In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri precedentemente menzionati VERIFICA IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE 11

Articolo profondamente modificato dal D.Lgs. 106/09 Nel comma 1 si rimanda a successive disposizioni normative vengono individuati settori,., e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione,., di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (PATENTE A PUNTI) L azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l impossibilità per l impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: EDILIZIA 12