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REGIONE PIEMONTE BU6S1 11/02/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016, n. 16-2831 L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all'agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte (ARAI) e interventi per l'inserimento e l'integrazione scolastica dei minori adottati. A relazione dell'assessore Ferrari: Premesso che: - con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 è stata istituita l'agenzia regionale per le adozioni internazionali con il compito di svolgere pratiche di adozioni internazionali e ogni altra funzione assegnata dalla legge all ente autorizzato ai sensi dell art. 39, comma 1, lettera c), della legge n.184/1983, nonché fornire supporto tecnico scientifico all Assessorato regionale competente in materia; - in base all'art. 5 della citata legge spetta alla Giunta regionale, al fine di facilitare le coppie che aspirano all'adozione, definire le risorse e gli strumenti a favore delle coppie stesse, nonché i criteri per la partecipazione alla spesa da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'arai, attraverso l'individuazione di apposite fasce di reddito familiare, sentita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari ed informata la competente commissione consiliare permanente; - la Regione Piemonte, in attuazione di tale disposto legislativo, ha sostenuto in questi anni tutte le coppie che hanno conferito incarico all ARAI nel percorso adottivo, contenendo in tal modo i costi e rendendo l adozione internazionale più accessibile a tutti i cittadini, con la garanzia di un adeguato livello di qualità dei servizi e di trasparenza; - a tal riguardo con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 3-2413 del 27/07/2011 e n. 25-4181 del 23/07/2012 sono stati definiti: - la partecipazione alla spesa per le coppie che conferiscono incarico all'arai per quanto riguarda i servizi resi in Italia; - i costi per i servizi resi nei Paesi stranieri ove opera la suddetta Agenzia; - i costi complessivi per gli adempimenti post-adottivi - relazioni di follow up. 1) Servizi resi in Italia. Considerato che: - la situazione attuale della finanza regionale e la complessiva esigenza di contenimento della spesa pubblica hanno portato l amministrazione regionale ad adottare, sin dal 2012, specifici indirizzi volti al raggiungimento di un miglior equilibrio economico finanziario dell ARAI, attraverso un contenimento delle spese di gestione ed un incremento delle entrate proprie dell ARAI; - a fronte dell'esigenza di garantire un miglior equilibrio economico finanziario rispetto al bilancio dell'arai, come da indirizzi stabiliti con D.G.R. n. 56-3766 del 27/04/2012, mozione del Consiglio regionale n. 161 del 20/01/2015 e D.G.R. n. 28-1258 del 30/03/2015, si rende necessario provvedere ad una revisione della quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono incarico all'arai con riferimento ai costi dei servizi resi in Italia secondo quanto

dettagliatamente descritto nell Allegato A, punto 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 2) Servizi resi all estero e relazioni di follow up. Considerato che: - i costi per i servizi resi all estero e per gli adempimenti post adottivi (follow up) possono variare sensibilmente e frequentemente a seconda del Paese straniero, dipendendo non solo dalla situazione economica, ma anche dalle spese necessarie che l'ente deve sostenere per espletare le pratiche autorizzative previste, per mantenere la struttura necessaria ad operare, per pagare i referenti in loco ed altro personale indispensabile; - risulta, pertanto, necessario indicare i criteri per definire i costi relativi ai servizi da garantire all estero e alle relazioni di follow up sulla base di quanto descritto al punto 2 dell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - dal 2008, su incarico della Commissione per le adozioni internazionali, l ARAI prende, altresì, in carico le coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine di uno o di entrambi i coniugi ove non operano Enti autorizzati italiani. Per tale fattispecie ai fini della definizione dei relativi costi a carico delle coppie si fa riferimento a quanto descritto al punto 3 dell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Analogamente si rimanda a quanto dettagliato al punto 3 dell Allegato A per la definizione dei costi a carico delle coppie nel caso in cui l adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dalla stessa famiglia adottato (art. 6, comma 6, legge n. 184/1983 s.m.i.) o nel caso di adozione in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983 s.m.i.); - per le quote di partecipazione alla spesa in Italia e i costi all estero, l'arai-regione Piemonte conferma i principi già evidenziati nella precedente nota informativa prot. n. 1336/2011 del 5/05/2011 in relazione alla copertura delle spese effettuate per procedura adottiva tramite versamento disposto da parte delle coppie che conferiscono incarico all Agenzia nella loro natura di utente privato. 3) Servizi resi a coppie residenti nelle macroaree e nelle regioni limitrofi. Considerato, altresì, che: - ai sensi dell' art. 4, comma 7, della sopraccitata L.R. n. 30/2001 l'arai può stipulare Convenzioni con altre Amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente Autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983 s.m.i., previo parere della Giunta della Regione Piemonte; - l art. 9, comma 2, della deliberazione della Commissione per le adozioni Internazionali n. 13/2008/SG del 28/10/2008 prevede che l ente può chiedere di essere autorizzato ad accettare incarichi da parte delle coppie residenti nella macroarea in cui sono collocate le sedi operative, nonché da parte delle coppie residenti nelle regioni limitrofe a tale macroarea. A tal fine il suddetto articolo prevede che nell istanza l ente indichi dettagliatamente le modalità con le quali assicura alle coppie la necessaria assistenza in tutte le fasi della procedura adottiva e del post-adozione.

Le relative macroaree definite all art. 9, comma 3, della suddetta deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali sono: a. Valle d Aosta, Piemonte, Liguria, Sardegna, Lombardia; b. Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia; c. Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Sardegna; d. Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania; e. Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia; l ARAI-Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione organizzativa delle regioni convenzionate, che attualmente sono Liguria, Valle d Aosta, Lazio e Calabria, ha a disposizione, come riportato nella nota informativa dell ARAI prot. n. 2958/2015 del 03/11/2015, sedi operative adeguate a garantire tutte le fasi della procedura adottiva e del post-adozione nell'ambito delle macroaree di riferimento ed in particolare: Sedi di Torino e Genova per macroarea a. Sede di Roma per macroarea d. Sede di Catanzaro per macroarea e; a tal riguardo l ARAI-Regione Piemonte ritiene che sussistano tutte le condizioni per presentare - secondo la normativa vigente - istanza alla competente Commissione per le adozioni internazionali al fine di poter accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni delle tre macroaree sopraindicate nonché da parte delle coppie residenti nelle regioni limitrofe alle suddette tre macroaree, informando la Conferenza Unificata in relazione a quanto previsto dall art. 6, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 108/2007; alla luce di tale intendimento si ravvisa la necessità di individuare, per i servizi resi in Italia, ai sensi del citato art. 5 della legge regionale n. 30 del 16/11/2001, i criteri per la definizione dei costi da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale che conferiscono incarico all'arai - Regione Piemonte, le quali risultino residenti nelle regioni appartenenti alle macroaree a. d. e. o residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree o autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali, secondo quanto previsto nell Allegato A, punto 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; resta, inoltre, confermato per tutte le tipologie di coppie l'onere di copertura dei costi per i servizi resi all'estero e per le relazioni di follow up, secondo quanto previsto nell Allegato A, punto 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 4) Interventi per l inserimento e l integrazione scolastica dei minori adottati Evidenziato, altresì, che: - nello scenario delle adozioni internazionali l aumento dell età dei minori adottabili, la presenza di fratrie soprattutto nell adozione internazionale, la presenza di bambini portatori di problematiche psico-sanitarie (special needs) sono elementi che, se da un lato impongono un elevato livello di professionalità tra gli operatori che curano i procedimenti adottivi, dall altro determinano sempre più la necessità di accudire l accompagnamento dei minori adottati soprattutto nella realtà scolastica che è sempre più eterogenea con situazioni di bisogni educativi e pedagogici che richiedono particolari attenzioni;

- in questo ambito cresce ancor di più la domanda di accoglienza, di accompagnamento dei bambini adottati da qui la necessità di dare risposte concrete attraverso interventi qualitativamente adeguati ai bisogni dei bambini e degli adolescenti; - dal 20 novembre 2009 è attivo il Servizio ADOZIONI IN RETE promosso e realizzato dall Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte e veicolato attraverso il numero verde 800-155500 e approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 71-10515 del 29/12/2008. Tale Servizio ha fornito negli anni informazioni, approfondimenti e consulenze sulle procedure legate all istituto dell adozione nazionale ed internazionale. Dai numerosi contatti è emersa la necessità di ampliare le modalità di assistenza e consulenza soprattutto nella fase post-adottiva ed in particolare nell inserimento/integrazione scolastica dei minori adottati sia con l adozione nazionale che internazionale. Tale incremento è stato caratterizzato dalla diffusione, tra le famiglie adottive, della Guida Accudire l adozione a scuola realizzata dall ARAI nell ambito del Progetto regionale La narrazione famigliare adottiva a scuola approvato con D.G.R. n. 28-7981 del 21/12/2007; - l art. 4, comma 6, della legge regionale n. 30/2001 prevede che la Giunta regionale può affidare all Agenzia ulteriori specifici incarichi nell ambito delle competenze ad essa attribuite, per cui si ritiene opportuno autorizzare l ARAI a continuare gli interventi per l inserimento e l integrazione scolastica dei minori adottati. L ARAI con proprio provvedimento, da trasmettere alla Direzione regionale competente, definirà le modalità di intervento secondo i criteri definiti nell Allegato A punto 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Preso atto del parere favorevole della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari espresso nella riunione del 15/10/2015, come da verbale agli atti della Direzione regionale competente. Informata la competente Commissione Consiliare permanente ai sensi dell art. 5 della legge regionale n. 30/2001 in data 09 dicembre 2015; visto il D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108 Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali ; vista la legge 4 marzo 1983, n. 184 e s.m.i. Diritto del minore ad una famiglia ; vista la legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell Agenzia Regionale per le Adozioni internazionali ; vista la deliberazione della Commissione per le adozioni Internazionali n. 13/2008/SG del 28/10/2008; tutto ciò premesso; la Giunta Regionale; a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera - di approvare la nuova quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono incarico all'arai per i servizi resi in Italia secondo quanto dettagliatamente descritto nell Allegato A, punto 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; - di approvare i criteri per definire i costi relativi ai servizi da garantire all estero e alle relazioni di follow up sulla base di quanto descritto al punto 2 dell Allegato A; - di dare atto che per i relativi servizi da garantire per le procedure adottive su incarico della Commissione per le adozioni internazionali nei paesi in cui non operano Enti autorizzati italiani, per quelle riguardanti un fratello o una sorella del minore già dalla stessa famiglia adottato (art. 6, comma 6, legge n. 184/1983 s.m.i.) o per quelle in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983 s.m.i.) ai fini della definizione dei relativi costi a carico delle coppie si fa riferimento a quanto descritto al punto 3 dell Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - di autorizzare l ARAI a presentare - secondo la normativa vigente istanza alla competente Commissione per le adozioni internazionali al fine di poter accettare incarichi da parte delle coppie residenti nelle regioni delle tre macroaree in premessa specificate nonché da parte delle coppie residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree, informando la Conferenza Unificata in relazione a quanto previsto dall art. 6, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 108/2007; - di dare atto che, in relazione al punto precedente, per la definizione dei costi da parte delle coppie che risultino residenti nelle regioni appartenenti alle macroaree in premessa indicate o residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree diverse dal Piemonte o autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali, per i servizi resi in Italia, si fa riferimento a quanto previsto nell Allegato A, punto 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mentre per i servizi resi all'estero e per le relazioni di follow up si fa riferimento a quanto previsto nell Allegato A, punto 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - di autorizzare, ai sensi dell art. 4, comma 6, della legge regionale n. 30/2001, l ARAI a continuare gli interventi per l inserimento e l integrazione scolastica dei minori adottati dando atto che l ARAI provvederà a definire con specifico provvedimento le modalità di intervento e i relativi costi da parte delle coppie beneficiarie secondo i criteri definiti nell Allegato A, punto 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; - di dare mandato all ARAI di trasmettere i provvedimenti attuativi della presente deliberazione alla Direzione regionale competente e di dare comunicazione delle modifiche, apportate dalla presente deliberazione, alle Regioni con le quali sono state sottoscritte le convenzioni. L attuazione del presente provvedimento trova copertura nel Piano di attività e di Spesa (PAS) di ARAI Regione Piemonte di cui alla L.R. 30/2001. La presente deliberazione, comprensiva dell Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce integralmente quanto previsto in materia dalle precedenti D.G.R. n. 3-2413 del 27/07/2011 e D.G.R. n 25-4181 del 23/07/2012, fatti salvi gli effetti per gli incarichi conferiti all ARAI prima dell entrata in vigore della presente deliberazione. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art. 5 della L.R. n. 22/2010. (omissis) Allegato

Allegato A 1. Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia Fasce ISEE In ottemperanza all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 2001, la Regione Piemonte agevola le coppie che conferiscono incarico all'arai - Regione Piemonte nel percorso adottivo, mettendo a loro disposizione un servizio pubblico con personale altamente qualificato in campo sociale, giuridico e psicologico, sia per garantirne trasparenza nell'operatività sia per agevolarle dal punto di vista economico. Per determinare le quote che dovranno versare le coppie che conferiscono incarico all'arai - Regione Piemonte a titolo di partecipazione alle spese di gestione ed utilizzo dei servizi predisposti dall'agenzia e messi a disposizione delle coppie stesse, si fa riferimento ai dati ed alle modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), necessario all'ottenimento di prestazioni sociali, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, e si individuano, pertanto, le seguenti tre fasce di reddito familiare annuale, cui corrispondono, come indicato, quote diversificate, secondo percentuali del costo diretto, da versare all'arai Regione Piemonte: - Fascia 1 (valore ISEE inferiore a 24.000,00): 1.200,00; - Fascia 2 (valore ISEE da 24.000,01 a 34.000,00): 2.400,00; - Fascia 3 (valore ISEE oltre 34.000,01): 3.600,00. Per i soggetti che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica verrà richiesto il contributo relativo alla citata fascia ISEE più elevata (FASCIA 3). Le suddette quote di partecipazione alla spesa per i servizi in Italia decorreranno: 1) per le coppie residenti in Piemonte: incarichi successivi alla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento; 2) per le coppie residenti nelle regioni convenzionate (che attualmente sono Liguria, Valle d Aosta, Lazio e Calabria): secondo le modalità previste nei rapporti convenzionali. L ARAI con specifici provvedimenti individua e definisce modalità di versamento delle quote e dettaglia nella carta dei servizi da pubblicare sul sito dell ARAI i servizi garantiti per lo svolgimento della procedura adottiva. 2. Criteri per la definizione dei costi per i servizi da garantire all estero e per le relazioni di follow up La definizione dei costi per i servizi all'estero e per le relazioni di follow up viene effettuata dall ARAI sulla base di schede costruite secondo la modulistica della Commissione per le

adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003. Nel predisporre le schede per ogni singolo Paese straniero in cui l Agenzia opera, verranno presi in considerazione i seguenti criteri: - tipologia delle spese indicate nelle schede della Commissione per le adozioni internazionali che riguardano in particolare il personale che opera all estero, le traduzioni e le legalizzazioni dei documenti, il mantenimento del minore, l assistenza legale ove prevista, le spese per trasporti del personale, o per eventuali altri professionisti ove previsti dalla procedura adottiva, le spese per affitto dei locali, le utenze. - individuazione delle singole voci dei servizi e spesa di cui sopra secondo il modello organizzativo di ogni singolo Paese straniero; - individuazione dei costi per la copertura di tali spese facendo riferimento alla spesa sostenuta, qualora riconducibile alla singola procedura adottiva e per le spese di carattere generale in base al numero annuale previsionale delle adozioni che si possono realizzare nel paese straniero; - maggiorazione dei costi per le traduzioni dei documenti per la presenza eventuale di fratelli adottati contestualmente; - maggiorazione dei costi per la formazione specifica richiesta alle coppie dalla normativa dei Paesi stranieri. 3. Criteri per la definizione dei costi per i servizi da garantire per le procedure adottive su incarico della Commissione per le adozioni internazionali nei paesi in cui non operano Enti autorizzati italiani, per quelle riguardanti un fratello o una sorella del minore già dalla stessa famiglia adottato (art. 6, comma 6, legge n. 184/1983 s.m.i.) o per quelle in casi particolari (art. 44 legge n. 184/1983 s.m.i.) La definizione dei costi per lo svolgimento delle suddette procedure adottive fa riferimento al costo sostenuto per le attività di riferimento qui sotto elencate: - Attività per l acquisizione dell incarico; - Attività per il conferimento di incarico; - Assistenza tecnica e amministrativa per la formazione del dossier per l estero e durante l iter adottivo; - Attività di supporto nel periodo di attesa dell abbinamento; - Attività di sostegno nel post adozione. 4. Criteri per definire i costi, per i servizi resi in Italia, a carico delle coppie residenti nelle regioni delle tre macroaree a,d,e e delle coppie residenti nelle regioni limitrofe a tali macroaree o autorizzate dalla Commissione per le adozioni internazionali La spesa, per i servizi resi in Italia, per tale tipologia di coppie deve garantire la totale copertura dei costi diretti per lo svolgimento della procedura adottiva. Tali costi sono relativi a: - Attività per incontri informativi prima del conferimento di incarico; - Attività per l acquisizione dell incarico;

- Attività per il conferimento di incarico; - Assistenza tecnica e amministrativa per la formazione del dossier per l estero e durante l iter adottivo; - Attività di supporto nel periodo di attesa dell abbinamento; - Attività per la presentazione dell abbinamento, preparazione all incontro con il minore, preparazione al viaggio all estero; - Attività di sostegno nel post adozione. Per la definizione di tale importo non può trovare applicazione il criterio delle fasce di reddito ISEE in analogia a quanto previsto per le coppie residenti nella Regione Piemonte o nelle Regioni convenzionate con ARAI in quanto non sussiste nel caso in specie un intervento pubblico a sostegno. 5. Criteri per la definizione dei costi per gli interventi per l inserimento e l integrazione scolastica dei minori adottati nel post adozione. I criteri per la definizione dei costi per tale tipologia di interventi verranno diversificati in base alle: - coppie che hanno conferito incarico all ARAI; in questo caso, trattandosi di completamento del percorso del post adozione, l importo, che sarà versato a parziale rimborso delle spese sostenute per tali interventi, sarà definito nella percentuale applicata per la determinazione della quota di partecipazione alla spesa per i servizi in Italia relativa alla Fascia 3, di cui al punto 1); - altre coppie adottive nazionali o internazionali; in questo caso l importo per tali interventi deve prevedere il rimborso totale a carico delle coppie delle spese sostenute per tali interventi. L ARAI, sulla base dei criteri di cui ai punti 2), 3), 4) ed 5), con specifici provvedimenti, individua i costi e definisce modalità di versamento e dettaglia nella carta dei servizi da pubblicare sul sito dell ARAI i servizi che vengono garantiti. I relativi costi decorreranno dalla data di pubblicazione sul BURP dei provvedimenti adottati dall ARAI in attuazione alla presente deliberazione.