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Transcript:

Frequently Asked Questions Domande e Risposte sulla normativa REMIT 1. Cos è REMIT? Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri dell'unione Europea il Regolamento No 1227/2011 sull'integrità e la trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso (REMIT Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Il REMIT definisce un nuovo quadro normativo per il monitoraggio dei mercati energetici all ingrosso con l obiettivo di individuare e prevenire comportamenti identificabili in manipolazioni di mercato e abuso di informazioni privilegiate. Il 7 gennaio 2015 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione Europea, che individua le informazioni relative ai prodotti energetici all'ingrosso e ai dati fondamentali che gli operatori di mercato sono tenuti a segnalare ad ACER, nonché le modalità e i tempi per l'adempimento di tale obbligo di segnalazione. 2. Chi è l ACER? Istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) è un'agenzia dell'unione europea cui è demandata l'attuazione del REMIT. Nello specifico, essa si occupa del coordinamento delle Autorità nazionali di regolazione (in Italia l AEEGSI Autorità per l'energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) e della cooperazione con le altre autorità nazionali ed europee (autorità finanziarie e antitrust). 3. Quali sono gli obblighi che discendono dal REMIT? Secondo la normativa REMIT gli operatori di mercato sono tenuti a: registrarsi presso l'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell'unione, in uno Stato membro in cui svolgono attività; la registrazione è condizione necessaria per adempiere all obbligo di reporting; segnalare all ACER i dettagli dei propri ordini ed eseguiti. 1

4. Come si definisce un Market Participant? All articolo 2(7), il Regolamento definisce Market Participant o operatore di mercato «una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici all ingrosso». 5. Come si classificano i mercati ai sensi REMIT? La normativa classifica i mercati nel seguente modo: - Organised Market Places (OMP): mercati organizzati i.e. borse e piattaforme telematiche degli intermediari (broker). L elenco aggiornato degli OMP riconosciuti dal Regulator è disponibile sul sito dell ACER (https://www.acer-remit.eu/portal/organised-marketplaces); - Over the Counter (OTC): mercati non organizzati. 6. Chi è tenuto a registrarsi? L'articolo 9 del REMIT prevede che debbano accreditarsi al registro REMIT tutti gli operatori di mercato che concludono transazioni su mercati energetici all ingrosso e sono quindi soggetti al reporting regolamentare. A seguito del processo di registrazione, l autorità nazionale competente trasmetterà le informazioni contenute nei propri registri all ACER, che rilascerà un codice identificativo della controparte ( codice ACER ) necessario per poter effettuare il reporting. Quale è il codice ACER di Banca IMI? Banca IMI ha provveduto a registrarsi come operatore di mercato presso l AEEGSI e ha ottenuto il seguente codice ACER: A00023948.IT. 7. Quale è la decorrenza degli obblighi di reporting? La normativa (artt. 7 e 9 del Reg. di Esecuzione) prevede un avvio scaglionato degli obblighi di segnalazione. Nello specifico: 7 ottobre 2015: avvio delle segnalazioni di ordini ed eseguiti relativi a contratti standard negoziati su mercati organizzati; 5 gennaio 2016: invio massivo degli eseguiti relativi a contratti standard negoziati su mercati organizzati prima del 7 ottobre 2015 (data di inizio dell obbligo di segnalazione per i contratti standard) e ancora attivi a tale data; 2

7 aprile 2016: avvio delle segnalazioni di eseguiti relativi a contratti standard e non standard negoziati OTC; 6 luglio 2016: invio massivo degli eseguiti relativi a contratti standard e non standard conclusi OTC prima del 7 aprile 2016 (data di inizio dell obbligo di segnalazione per i contratti negoziati OTC) e ancora attivi a tale data. I due invii massivi hanno l obiettivo di presentare all ACER una fotografia completa delle posizioni in essere al 7 ottobre 2015 e al 7 aprile 2016. Per quanto riguarda la scadenza normativa del 7 Ottobre 2015, in capo a quale soggetto ricade l obbligo di reporting delle operazioni? L obbligo di reporting è in capo al soggetto che materialmente esegue la transazione sul mercato organizzato. Nel caso specifico di clientela operante sul mercato tramite un executing broker (es.: Banca IMI), il cliente non è soggetto all obbligo di reporting ai fini REMIT, in quanto tale obbligo è in capo esclusivamente all executing broker o alla borsa/piattaforma di intermediazione. Nel caso in cui il cliente acceda direttamente al mercato organizzato, l obbligo di reporting ricade sul cliente stesso. 8. Quali sono i canali di segnalazione delle operazioni? L Art. 6 e 11 del Reg. di Esecuzione del REMIT precisano che «al fine di garantire uno scambio e un trattamento efficienti, efficaci e sicuri delle informazioni», queste devono essere segnalate all ACER per il tramite di entità autorizzate e registrate presso l Agenzia, gli RRM (Registered Reporting Mechanism). La funzione di RRM può essere svolta: da soggetti terzi come il mercato in cui è stata effettuata l operazione o sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni (es.: Err (EFETnet), Trayport Complete, REGIS TR). dagli stessi Market Participant (limitatamente ai contratti OTC, con obbligo di segnalazione a partire dal 7 Aprile 2016) solo laddove siano in possesso dei requisiti richiesti dall ACER e si siano quindi debitamente registrati come RRM. Tali requisiti sono indicati in un documento dell'acer denominato Requirements for the registration of Registered Reporting Mechanisms (RRMs) reperibile al link https://www.acerremit.eu/portal/custom-category/acer_remit_reporting_user_package. Per una lista esaustiva ed aggiornata degli RRM abilitati alla reportistica, si consiglia di visitare il sito dell ACER all indirizzo https://www.acer-remit.eu/portal/list-of-rrm. 3

9. Secondo le prescrizioni normative, l OMP è obbligato ad inviare i dati all ACER per conto del Market Participant? Ai sensi dell'art. 6(1) del Reg. di Esecuzione, il mercato organizzato in cui sono state effettuate le operazioni relative al prodotto energetico all'ingrosso o in cui è stato emesso l'ordine è tenuto a fornire, su richiesta dell'operatore di mercato, un accordo per la segnalazione (delega di reporting). Tuttavia, è a piena discrezione del Market Participant decidere se usufruire di tale servizio o adottare soluzioni di reporting alternative. Tra le soluzioni alternative, l ACER prevede anche la possibilità per il Market Participant di richiedere all OMP un report delle operazioni effettuate in formato XML (compatibile con il formato ACER), che il Market Participant provvederà ad inviare autonomamente all Autorità tramite RRM prescelto. Quali sono le scelte di Banca IMI in merito alle soluzioni di reporting? Le borse in cui Banca IMI opera come membro diretto offrono il servizio di reporting dei dati all Agenzia. In particolare: ICE Futures Europe effettua segnalazioni a nome degli operatori in assenza di indicazioni contrarie ( silenzio-assenso ); Borsa Italiana IDEX offre il servizio di reporting solo su esplicita richiesta dell operatore. Banca IMI ha scelto di avvalersi della facoltà di delegare le attività di reporting nel seguente modo: alle borse, per le transazioni concluse su ICE Futures Europe e Borsa Italiana IDEX; all RRM Trayport Complete, per i deal conclusi sulla piattaforma Trayport Joule. Diversamente da quanto previsto per EMIR, per REMIT non è previsto al momento il servizio di reporting in delega da parte di Banca IMI per conto dei suoi clienti. 10. L operatività infra-gruppo è soggetta all obbligo di segnalazione ai fini REMIT? L Art. 4(1) del Reg. di Esecuzione prevede che i contratti infragruppo a meno che non siano conclusi su mercati organizzati siano da segnalare solo su richiesta motivata dell'agenzia. Trattandosi di contratti per lo più conclusi al di fuori di mercati organizzati, questi sono quindi soggetti a segnalazione. Al punto 2 dell Art.4, la normativa evidenzia che gli operatori di mercato impegnati in contratti infragruppo sono tenuti ad effettuare l accreditamento al registro REMIT. 4

11. Il beneficiario dell operazione, se diverso dal soggetto esecutore, deve comparire in qualche modo nella segnalazione? Se il beneficiary ID è noto all OMP, questo deve essere segnalato (eventualmente anche dopo la conclusione della transazione). Se le informazioni sul beneficiario dell'operazione non sono disponibili al mercato organizzato, questo campo deve essere lasciato vuoto. Nel caso specifico di Banca IMI, il tema del beneficiario riguarda esclusivamente l operatività listed in conto terzi. Banca IMI opera secondo il modello di Principal per cui non è richiesta la segnalazione del beneficiario, in quanto non comunicato al mercato in fase di execution dell operazione. 12. Nella domanda di accreditamento al registro REMIT è richiesta la compilazione della sezione delegati. In caso di reporting secondo un modello misto, ossia self reporting tramite uno o più RRM e delega di reporting a uno o più mercati cosa è necessario indicare? Ai fini della registrazione va indicato unicamente l RRM scelto per il self reporting. Eventuali mercati ai quali viene conferita la delega di reporting non vanno indicati (farà fede l RRM indicato dagli OMP di riferimento). 13. REMIT presenta alcune sovrapposizioni con la normativa EMIR. Quali sono le implicazioni? I derivati su gas ed energia elettrica sono disciplinati sia dal REMIT che da EMIR, generando alcuni ambiti di sovrapposizione normativa. Al fine di alleggerire l obbligo di reporting in capo ai Market Participant, il REMIT stabilisce che l obbligo di segnalazione ai fini REMIT si intende automaticamente soddisfatto se la stessa operazione è già stata segnalata ai fini EMIR. Rimangono tuttavia esclusi al momento gli ordini che EMIR non obbliga a segnalare. La previsione di cui al punto 6 del Reg. di Esecuzione tuttavia non impedisce né vieta di riportare le stesse operazioni sia sotto EMIR che sotto REMIT. Per ulteriori informazioni sul REMIT è possibile consultare il sito https://www.acerremit.eu/portal/home. 5