STATUTO SOCIALE. ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa.



Documenti analoghi
STATUTO FORZA SOCIALE CONFEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DANNEGGIATI (C.A.NA.DA.) ARTICOLO 1

STATUTO SOCIALE. dell'associazione "Fly Torino". L'associazione, con delibera da adottarsi dall'assemblea

ASSOCIAZIONE ITALIANA GELSIBACHICOLTURA

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ASS.I.P.I. Associazione Interprovinciale Proprietari Immobiliari

AINAT Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

Art. 1 - DENOMINAZIONE... 3 Art. 2 - SEDE... 3 Art. 3 - SCOPO SOCIALE... 3 Art. 4 PRINCIPI... 3 Art. 5 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE... 3 Art.

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

Associazione Italiana di Acustica

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

ASSOCIAZIONE FARMACISTI NON TITOLARI PROVINCIA DI VENEZIA " Cristina Brasi "

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

E' costituita l'associazione culturale "Delegazione autonoma FISAR di Pisa"

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

PREVIASS II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A. Statuto

Statuto Associazione IL ROLANDO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE CESAO Centro studi sull Asia Orientale Costituzione e scopi Art. 1 È costituita un'associazione Culturale

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI STATUTO

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Amici del Cammino di Santiago

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MusicaFacendo

Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

1) E costituita ai sensi della delibera e dell autorizzazione del Consiglio direttivo

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO ASSOCIAZIONE "AMICI DELL ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA"

È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

S T A T U T O DELL'ENTE PER IL RESTAURO E LA UTILIZZAZIONE DI PALAZZO FARNESE E PER IL RESTAURO DELLE MURA FARNESIANE DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA

Consulta universitaria per la. Storia del Cristianesimo e delle Chiese STATUTO. È costituita, sotto forma di associazione, ai sensi

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1 La società è denominata "Società Italiana di Economia Agraria" (Sidea).

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

Associazione Nazionale Fabbricanti di serrature, ferramenta e maniglie (ASSOFERMA)

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO DELL UNIVERSITA DI GENOVA. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE TRADE UP. Titolo I Costituzione e scopi

Statuto del Centro Aiuto alla Vita Marisa - TRIESTE

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

CODICE FISCALE

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

IRIS NETWORK STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO. È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione Culturale OFF

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Allegato A Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Associazione per lo Studio della Famiglia. Art. 1 (Denominazione e Costituzione)

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA APPROVATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 6 NOVEMBRE 1975 E 15 DICEMBRE 1983

STATUTO. CAPO I - Denominazione, sede, scopo, durata. CAPO II - Soci

Associazione Per il Fermi

Statuto dell'associazione AMICI DELLA BIBLIOTECA

ASSOCIAZIONE CULTURALE SAPIENZA FLIGHT TEAM

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO. Art. 2 L'associazione ha sede in Roma, via Atenione n. 34, ma può costituire sedi secondarie in Italia e all estero.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. E costituita a norma dell art. 36 del codice civile un Associazione. Associazione Guide Culturali di Cuggiono

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

E costituita, ai sensi degli art.li 36 e ss. del cod. civ. l associazione denominata Ottavo Colle.

DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

Allegato "A" al Numero di Repertorio ed al Numero di Raccolta STATUTO DELL ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA VENARIA

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE SCOPO

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Associazione PAIDOS. Statuto

Statuto. Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS)

Statuto DENOMINAZIONE

ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione

Il Fondaco per Feltre

STATUTO U.G.I.S. UNIONE GIORNALISTI ITALIANI SCIENTIFICI

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) STATUTO

Allegato "A" al N. 373/316 di Repertorio STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Denominazione Sede Scopo Durata ART. 1. DENOMINAZIONE È costituita l Associazione:

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Gruppo Escursionistico Malegno

Transcript:

STATUTO SOCIALE ART. 1 E costituita a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'associazione denominata Piemonte Africa. ART. 2 L'Associazione non ha fini di lucro; è apolitica e aconfessionale. Ha sede in Torino, Corso Svizzera n. 30 e può istituire uffici anche in altre località in Italia ed in Africa. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. ART. 3 L'Associazione ha per scopo il miglioramento e lo sviluppo delle relazioni economiche, politiche, sociali e culturali tra operatori economici e professionisti del Piemonte ed il continente africano, privilegiando quei paesi che in Piemonte sono rappresentati da Consolati o da altre forme istituzionali e l Africa Sub-Sahariana in generale. ART. 4 Per il raggiungimento dello scopo sociale l Associazione potrà: a) esercitare e promuovere iniziative nell'interesse comune dei soci per la realizzazione di nuove iniziative nei e con i paesi africani. b) collaborare con istituzioni, enti pubblici e privati ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti l'esercizio del credito, la logistica, la normativa fiscale e commerciale nell interesse delle iniziative dei soci.

c) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni utili allo sviluppo di infrastrutture, industrie, attività commerciali e altre iniziative anche attraverso la raccolta e la diffusione di dati e notizie interessanti ad utilizzo esclusivo dei soci. d) svolgere attività di consulenza a favore dei soci; e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra i soci ed altri enti economici e finanziari in Italia ed in Africa, oltreché con aziende africane; f) svolgere in generale tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone. ART. 5 Durata L Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2020. Con delibera assembleare, a maggioranza dei soci, la durata potrà essere prorogata una o più volte anche per periodi diversi. L Associazione, tuttavia, potrà essere sciolta per deliberazione di un assemblea straordinaria in qualsiasi momento. ART. 6 Soci I soci possono essere persone giuridiche e persone fisiche. Possono quindi far parte dell Associazione enti pubblici e privati, società di ogni tipologia, consorzi, associazioni di categoria e di altro tipo, studi professionali e singoli professionisti. Tutti i soci devono condividere le finalità dell Associazione ed essere interessati sia ad usufruire dei servizi dell Associazione, sia ad apportare contributi attraverso informazioni, suggerimenti ed altre iniziative utili al raggiungimento delle finalità statutarie. I soci possono essere Sostenitori o Ordinari. I soci Sostenitori potranno essere enti pubblici e privati ed associazioni di categoria I soci Ordinari potranno essere società di ogni tipologia, consorzi con attività economica, studi professionali e singoli professionisti.

ART. 7 Quote associative. Tutti i soci sono tenuti a versare all Associazione, al momento dell iscrizione, una quota associativa annua, il cui ammontare verrà definito di anno in anno dall Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e sono previste per i soci ordinari quote differenti a secondo del numero degli addetti. Tutti i soci possono inoltre contribuire con contributi straordinari alle attività dell Associazione in veste di sponsor. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della rispettiva quota entro il 31 Marzo di ogni anno. Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide il Consiglio. ART. 8 Recesso ed esclusione da socio La qualità di soci si perde per: a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6; b) l'esclusione deliberata dal Consiglio a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi direttamente coonnessi con l attività dell Associazione rendessero incompatibile la loro presenza nella qualità di socio. Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio, entro il 31 agosto. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. Art. 9 Obblighi dei soci I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste ai soci dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun socio.

L'Associazione può utilizzare le notizie che pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati. Organi dell Associazione Gli organi dell'associazione sono: 1) l'assemblea generale; 2) il presidente dell'associazione; 3) il Consiglio; 4) il segretario - tesoriere 5) il revisore; 6) il proboviro. ART. 10 ART. 11 L assemblea L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione dei bilanci. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione e il Consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda. L Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato per raccomandata o per posta elettronica a ciascun socio almeno 14 giorni prima dell'adunanza; in casi di urgenza a mezzo telegramma almeno tre giorni prima dell adunanza. Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del Consiglio. Non sono ammesse più di cinque deleghe allo stesso socio. Spetta all'assemblea ordinaria: a) approvare le direttive per l'attività dell'associazione; b) eleggere il presidente dell'associazione; c) nominare i membri del Consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 15. I membri del Consiglio possono essere scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori delle aziende associate; d) nominare il Segretario Tesoriere

e) nominare il Revisore dei Conti; f) nominare il Proboviro; g) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto; h) stabilire, su proposta del Consiglio, l ammontare delle quote associative dovute dagli soci; i) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno; l) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio. ART. 12 Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto, sul prolungamento della durata dell Associazione e sullo scioglimento dell'associazione. ART. 13 Validità delle deliberazioni L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano del Consiglio. Le società e gli enti soci sono rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia stata conferita la delega di rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Le riunioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, in caso di votazioni a scrutinio segreto. ART 14 Elezioni Per l'elezione del presidente dell'associazione la nomina dei membri del Consiglio, del revisore dei conti e del proboviro, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche. ART. 15 Il Presidente Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell Associazione, rappresenta l Associazione, anche sul piano legale; è investito di tutto quanto a lui demandato per legge o per Statuto e a lui rimesso dall Assemblea. Convoca e presiede il Consiglio al quale può far pervenire indicazioni per impostare l attività dell Associazione; cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea e sovrintende all attività del Segretario Tesoriere. Convoca l Assemblea su delibera del Consiglio e la presiede. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano del Consiglio Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. ART. 16 Il Consiglio Direttivo 16.1 - Il Consiglio è formato da un minimo di 3 membri a un massimo di 14, inclusi i membri di diritto, vale a dire il presidente dell'associazione e i presidenti di sezione, qualora esistenti. Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel Consiglio da più di un membro. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

16.2 - Il Consiglio, insieme al Presidente, imposta l attività dell Associazione formalizzandola attraverso relazioni annuali e anche di diverso periodo da sottoporre all Assemblea. È responsabile dell impostazione del bilancio e del buon funzionamento dell Associazione. In generale, provvede insieme al Presidente a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari. Identifica e propone all Assemblea la nomina del segretario Tesoriere, del Revisore dei Conti e del Proboviro. Può richiedere al Presidente la convocazione di un Assemblea, al di fuori di quella ordinaria annuale a maggioranza dei suoi membri. 16.3 - Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o la maggioranza dei suoi membri lo richiedano. Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione. Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario-tesoriere. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del Consiglio la loro sostituzione deve avvenire alla prima convocazione di Assemblea. 16.4 - Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione. In particolare: a) provvede alla nomina del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia dei soci; b) può affidare ai suoi membri, al segretario-tesoriere dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinati argomenti, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune dei soci; c) decide, insieme al presidente, l opportunità e la data di convocazione delle assemblee. d) propone all'assemblea ordinaria l ammontare delle quote associative annuali per l anno successivo.

e) esamina ed approva i bilanci dell'associazione predisposti dal Segretario Tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale. ART. 17 Segretario Tesoriere Il Segretario Tesoriere è nominato dall Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Coadiuva il Presidente per i compiti a lui assegnati, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, funge da segretario al Consiglio e nelle assemblee, redige i relativi verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente. Cura l acquisizione delle quote associative per l Associazione e l amministrazione delle risorse finanziarie secondo gli indirizzi o le direttive stabilite dal Consiglio. Redige ogni anno i bilanci preventivi e consuntivi, ordinari e (nel caso di manifestazioni di particolare rilevanza) straordinari, e le relative relazioni da sottoporre al Consiglio. Cura la tenuta dei libri contabili e tutti gli adempimenti inerenti alle quote associative e a tutte le pratiche amministrative e burocratiche, riferendo al Presidente. Adempie ad ogni altro specifico incarico a lui conferito dal Consiglio e/o dal Presidente. ART. 18 Revisore dei conti L'assemblea generale nomina ogni tre anni un revisore dei conti preferibilmente scelto fra i soci. Il revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'assemblea generale. Nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio il revisore dovrà redigere la propria relazione. Nessun compenso è dovuto al Revisore dei Conti Proboviro ART. 19 L'assemblea generale nomina ogni tre anni il proboviro preferibilmente scelto fra i soci.

Tutte le eventuali controversie tra gli soci relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detto proboviro, il quale giudicherà ex bono at aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. Nessun compenso è dovuto al Probiviro. ART. 20 Il Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione, - dai contributi annui ordinari, - da eventuali contributi straordinari, - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, - da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci. ART. 21 Esercizio sociale L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. ART. 22 Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico delle associate. Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,

comma 190, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 23 Disposizioni generali Art. 22. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile. Torino, 27 Novembre 2009