COMUNE DI AREZZO TRA. la dott.ssa Ing. Antonella Fabbianelli, nata ad Arezzo il (C.F. FBBNNL62B59A390O),



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COMUNE DI AREZZO CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE IN LOC. LA VALLE ALLA SOC. TIM ITALIA SPA, PER IL RINNOVO DI ALLOGGIAMENTO DI UN MICROIMPIANTO DI TELEFONIA CELLULARE. TRA la dott.ssa Ing. Antonella Fabbianelli, nata ad Arezzo il 19.2.1962 (C.F. FBBNNL62B59A390O), domiciliata per la funzione c/o l Amministrazione (P.I. 00176820512) la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in virtù della delega di gestione del complesso agricolo forestale regionale Alpe di Poti, conferita al Comune di Arezzo con L.R. 21 marzo 2000, n. 39, art. 29 e nella qualità di Direttore del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune di Arezzo (C.F. 00176820512) E Infrastrutture Wireless Italiane SpA, con sede legale in Milano, via Gaetano Negri, 1 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona del Sig. Claudio De Blasio, nato a Roma (RM), il 17/01/1965 domiciliato per la carica presso la sede della Società, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come Concessionario (o INWIT ), Premesso: che nell'anno 2005, il giorno 23 giugno, è stata stipulato una concessione amministrativa di pari contenuto, fra Comune di Arezzo e Soc. TIM ITALIA spa, con sede in Milano, piazza Affari, 2, n. rep 366, registrato in Arezzo il 06.07.2005 al n. 2109 Vol 2 Serie 1, che tale concessione ha avuto termine il 22 giugno 2015, che la soc. TIM Italia SPA ha chiesto il rinnovo di tale contratto di concessione con lettera raccomandata prot. 16680 del 2 marzo 2015, che con atto del 26 marzo 2015 a rogito Notaio Carlo Marchetti di Milano, Telecom Italia S.p.A., ha conferito il proprio ramo d azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile - alla società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (di seguito per brevità INWIT ), facente parte del Gruppo Telecom Italia, che, a seguito del suddetto conferimento, la cui efficacia decorre dal giorno 01 aprile 2015, INWIT S.p.A. con sede legale in Via G. Vasari, 19, 20135 - Milano, ha assunto la titolarità del rapporto

contrattuale relativo all immobile in oggetto, subentrando a Telecom Italia S.p.A. in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti, che, del conferimento di cui al punto precedente è stata inoltrata al Comune di Arezzo apposita informativa in data 15 aprile 2015, prot. INWIT n.186965, che la stipula del presente atto rientra in tale conferimento, che la Regione Toscana, con nota PEC del 19 marzo 2015, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione di cui trattasi a condizione che il canone annuo non sia inferiore a 6.000 e che il contratto dovrà essere redatto sulla base del disciplinare tipo approvato dall'ente Terre Regionali Toscane n. 3 del 19 gennaio 2015, tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: Art. 1. Oggetto della concessione. Oggetto della concessione è il rinnovo di locazione alla soc. INWIT spa, per l'alloggiamento di un microimpianto di telefonia cellulare, all interno di una porzione del complesso agro forestale regionale La Valle sito in Comune di Arezzo ed esattamente in un locale a piano terra distinto presso il N.C.E.U. foglio 36, sez C, - Valcerfone, particella 78, incluso nel PRG del Comune di Arezzo in zona E5 - Agricola speciale, aree protette, Art. 2. Finalità della concessione. La porzione di fabbricato, è concesso in uso al concessionario quale intervento rivolto al potenziamento dell economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse come previsto dall art. 27, lettera l, della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i., nello specifico, la collocazione dell'impianto di microtelefonia consentirà di garantire copertura del segnale di telefonia mobile TIM in località Torrino Foce dello Sopetone, attraversato da una strada di grande comunicazione e caratterizzato dalla presenza di edifici a destinazione residenziale; Art. 3. Durata della concessione. La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dal 23 giugno 2015 ed ha termine pertanto il 22 giugno 2020. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire al Comune di Arezzo apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se

consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall ente concedente al concessionario uscente. Art. 4. - Uso dei beni in concessione Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che la porzione di fabbricato è privo di vizi, che è pienamente idoneo agli scopi dell uso che intende fare, impegnandosi e dichiarando di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2, Il concessionario pertanto, si obbliga a non mutarne la destinazione d uso pena la rescissione immediata della concessione. Il Concessionario nell uso dell immobile consegnato si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, il Comune di Arezzo, impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l utilizzo di detti beni. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna. Il Comune di Arezzo ha diritto accedere all immobile concesso a condizione che venga accompagnato dal Concessionario o da persona da questo delegata. Art. 5. - Obblighi del Concessionario. Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento): 1) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione, 2) a non eseguire alcun intervento sull immobile e relative pertinenze senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell ente concedente, che non consenta in ogni momento il ripristino dello stato originario, 3) a risarcire all ente concedente qualsiasi danno causato all area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, 4) a pagare il canone annuo di concessione. Art. 6. Forniture. L immobile è fornito di energia elettrica. È a totale carico del concessionario l eventuale onere di

voltura dell utenza a suo nome e il pagamento del relativo consumo. Art. 4. - Canone di Concessione ed oneri tributari. Il canone di concessione è determinato in 6.000 annui. Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L aggiornamento decorrerà a partire dall anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 30 giugno di ogni anno indicando come causale Canone di concessione porzione fabbricato La Valle Foce di Scopetone Il canone rivalutato ogni anno costituirà base imponibile per l anno successivo. Art. 5. Assicurazione Il concessionario dovrà costituire e fornirne apposita copia all ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione la seguente polizza assicurativa: polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per la copertura di 1.000.000 per ogni sinistro Art. - 6. Divieti. E fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione. E altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione. Art. 7. - Revoca della concessione. La concessione potrà essere revocata quando: a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione di aggiudicazione. qualora, a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione; il concessionario si sia reso moroso riguardo al pagamento del canone per due anni consecutivi; il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi.

qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione. qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa; L ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi 6 (sei) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. Art. 13. - Recesso. Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta A.R. da inviarsi all ente concedente almeno 6 (sei) mesi prima della data di rilascio dei beni. Art. 14. - Domicilio del Concessionario. A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale in Arezzo, presso la sede del Palazzo Comunale. Art. 15 Foro competente. Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto e in mancanza di accordo bonario fra le parti è competente, in via esclusiva il Foro di Arezzo. Art. 16 Spese. La presente scrittura viene registrata dall ente concedente a spese del Concessionario. Art. 17 Trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 18 del D.lgs.196 del 30.06.2003. il Comune di Arezzo informa la soc. INWIT Spa, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento di funzioni ed attività istituzionali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Art. 17 Norme di rinvio. Per l osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge. Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 Disposizioni finali. Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione. Art 8.- Registrazione del contratto Per tutti gli effetti del presente atto le Parti richiedono all'agenzia delle entrate la registrazione ai sensi del DPR n.131/86. Le spese relative e consequenziali al presente contratto sono a carico del concessionario. Arezzo, data.. Il Concedente Il Concessionario