Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 164 Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare 10/07/2016-16:27
Indice 1. DDL S. 164 - XVII Leg. 1 1.1. Dati generali 2 1.2. Testi 3 1.2.1. Testo DDL 164 4
1. DDL S. 164 - XVII Leg. 1. DDL S. 164 - XVII Leg. Senato della Repubblica Pag. 1
1.1. Dati generali 1.1. Dati generali collegamento al documento su www.senato.it Disegni di legge Atto Senato n. 164 Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare Iter 8 maggio 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame) Successione delle letture parlamentari S.164 assegnato (non ancora iniziato l'esame) Iniziativa Parlamentare Laura Bianconi ( Misto ) Natura ordinaria Presentazione Presentato in data 15 marzo 2013; annunciato nella seduta ant. n. 1 del 15 marzo 2013. Classificazione TESEO CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI, ETA' DELLE PERSONE Classificazione provvisoria Articoli INVALIDI (Art.1), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.1), TUMORI (Art.1), ASSISTENZA SANITARIA (Art.2), PARENTELA E AFFINITA' (Art.3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.4), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.4), ANZIANITA' DI SERVIZIO (Art.4) Assegnazione Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente l'8 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 20 dell'8 maggio 2013. Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013) Senato della Repubblica Pag. 2
1.2. Testi 1.2. Testi Senato della Repubblica Pag. 3
1.2.1. Testo DDL 164 1.2.1. Testo DDL 164 collegamento al documento su www.senato.it Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 164 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice BIANCONI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013 Disposizioni sui congedi parentali per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge si pone la finalità di realizzare, nell'ambito delle politiche di riconciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, un miglioramento della qualità della vita di coloro che assistono persone ultrasettantenni non auto sufficienti, contemperando contestualmente tale obiettivo con il diritto al lavoro. È indubbio che è la famiglia ad assolvere i compiti di cura, in particolare verso i soggetti più deboli (bambini, anziani, disabili, malati), attingendo soprattutto a risorse morali e affettive che le sono proprie, spesso da sola, senza aiuti da parte dello Stato. Contestualmente i soggetti anziani non autosufficienti, devono essere assistiti da terze persone, sovente familiari, nelle operazioni più elementari della vita quotidiana; essi non potendo scegliere come organizzare la propria vita rimangono sotto la tutela obbligatoria di genitori e parenti, tenuti per legge al loro mantenimento. Ovviamente la famiglia che si fa carico dell'assistenza è fortemente vincolata, sia nella libertà dei suoi membri, sia nello sforzo economico che deve sopportare. In alcuni casi poi vi è il sacrificio di chi è stato costretto ad abbandonare il lavoro perdendo anche il diritto alla pensione. Il presente disegno di legge si propone di dare una risposta a tali problematiche attraverso un sostegno concreto alle famiglie, introducendo a tal fine meccanismi di flessibilità che prevedano la possibilità di usufruire dei congedi parentali anche per coloro che assistono persone ultrasettantenni all'interno del nucleo familiare. DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti coloro che dimostrano di assistere una persona ultrasettantenne con patologie croniche invalidanti o oncologiche all'interno del proprio nucleo familiare. Art. 2. (Requisiti del soggetto assistito) 1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto assistito deve essere affetto da patologia cronica invalidante o oncologica tale da determinare uno stato di non autosufficienza riconosciuto dalla azienda sanitaria locale competente. Art. 3. (Requisiti del soggetto avente diritto) 1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il parente in linea retta entro il secondo grado che assiste il soggetto di cui all'articolo 2. Senato della Repubblica Pag. 4
1.2.1. Testo DDL 164 Art. 4. (Benefici) 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 hanno diritto di astenersi dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno dietro presentazione di un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 2. I periodi di astensione dal lavoro di cui al comma 1 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Senato della Repubblica Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-a, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.