FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE AEDES INTERNATIONAL SA AEDES SPA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SPA



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FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE di AEDES INTERNATIONAL SA in AEDES SPA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SPA 1

I. PREMESSA Il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A., società per azioni di diritto italiano (in seguito anche la Società Incorporante ), ha approvato l operazione di fusione transfrontaliera per incorporazione di Aedes International S.A., società anonima di diritto lussemburghese (in seguito anche la Società Incorporanda ), nella Società Incorporante (in seguito anche la Fusione o l Operazione ). In via preliminare, e ai fini di una migliore comprensione dell articolazione procedimentale in cui si struttura l Operazione, si rileva che: - la Società Incorporante è una società per azioni, disciplinata dal diritto italiano, emittente azioni quotate nel Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; - la Società Incorporanda, interamente partecipata da Aedes S.p.A. è disciplinata dalla legge lussemburghese e, pertanto, la fusione per incorporazione di Aedes International S.A. in Aedes S.p.A. integra un ipotesi di fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (in seguito anche la Direttiva ); - la Direttiva, ha trovato attuazione in Italia mediante l emanazione del Decreto Legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (in seguito anche il Decreto ); - l Operazione verrà perfezionata nel rispetto delle disposizioni della legge italiana e lussemburghese applicabili e delle previsioni contenute nel Decreto e nella legge lussemburghese 10.08.1915, così come modificata dalla legge 10.06.2009, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva e dalle rispettive normative nazionali richiamate. Posto che la Società Incorporanda risulta alla data odierna interamente partecipata da Aedes S.p.A., l Operazione costituisce un ipotesi di fusione c.d. semplificata, ai sensi dell art. 2505 del codice civile italiano, dell art. 18 del Decreto, attuativo dell art. 15, comma 1, della Direttiva, nonché dell art. 278 della legge lussemburghese 10.08.1915. Pertanto, l Operazione avrà natura di incorporazione di società interamente possedute e sarà caratterizzata da rilevanti semplificazioni procedimentali. Nonostante l Operazione rientri nell ipotesi di fusione c.d. semplificata, in osservanza di quanto disposto dall art. 8 del Decreto, attuativo dell art. 7 della Direttiva, e al fine di fornire un informativa ai soci, ai creditori, ai lavoratori e al mercato in generale sulle caratteristiche della Fusione, il Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha redatto la presente relazione illustrativa. II. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA Per effetto della Fusione, verranno trasferite alla Società Incorporante tutte le attività attualmente svolte da Aedes International S.A., che, con il perfezionamento dell Operazione, si estinguerà. In particolare, l'eliminazione di Aedes International S.A., come soggetto giuridico facente capo a Aedes S.p.A., dalla catena di controllo consentirà di realizzare una semplificazione della struttura societaria del Gruppo ed un più efficiente assetto partecipativo del Gruppo stesso. 2

La concentrazione delle attività attualmente svolte dalla Società Incorporanda nella Società Incorporante consentirà quindi una maggiore efficienza gestionale nell attuale situazione del mercato. Ne consegue che Aedes S.p.A., e di riflesso i suoi soci, beneficeranno delle semplificazioni strutturali e delle efficienze derivanti dall eliminazione dei costi e delle complessità connesse al mantenimento di una società di diritto estero interamente partecipata La fusione si inquadra nel piano di razionalizzazione e riorientamento strategico del Gruppo, reso necessario dalla crisi economica generale e da quella del settore immobiliare in particolare, e consentirà di concentrare in Aedes S.p.A., quale società Capogruppo, il patrimonio immobiliare delle società controllate, accorciando la catena di controllo e conseguendo maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di costi. III. PROFILI GIURIDICI E PRINCIPALI PASSAGGI OPERATIVI DELLA FUSIONE Considerato che le società partecipanti all Operazione appartengono a due distinti Stati Membri dell Unione Europea, la Fusione ha natura transfrontaliera ai sensi della Direttiva e sarà eseguita mediante l incorporazione di Aedes International S.A. nella Società Incorporante. Alla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante conserverà la propria attuale forma, denominazione sociale e sede statutaria. Quanto ai profili tecnico-giuridici dell Operazione, considerando che la Società Incorporante possiede direttamente l intero capitale sociale di Aedes International S.A.: 1) Aedes S.p.A. non procederà ad alcun aumento del suo capitale sociale né all emissione di nuove azioni, né assegnerà azioni in sostituzione delle partecipazioni detenute nella Società Incorporanda, le quali verranno annullate senza concambio in esito alla Fusione; 2) ai sensi dell articolo 2505 del codice civile italiano, dell art. 18 del Decreto, nonché dell art. 15, comma 1, della Direttiva: - il progetto comune di fusione transfrontaliera non contiene le indicazioni relative al rapporto di cambio, alle modalità di assegnazione di azioni e alle partecipazioni agli utili, di cui all articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5), del codice civile italiano, nonché all art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto; - non si farà luogo alla predisposizione di una relazione degli esperti - di cui all art. 2501-sexies del codice civile italiano (come richiamato dall art. 9 del Decreto, in attuazione dell art. 8 della Direttiva) - mancando un concambio azionario. Ai sensi di quanto disposto dall art. 6 del Decreto, e in attuazione dell art. 5 della Direttiva, il progetto comune di fusione transfrontaliera è approvato negli stessi termini dai competenti organi delle società partecipanti alla Fusione e contiene, oltre a quanto richiesto dalla normativa italiana e lussemburghese, anche menzione dei seguenti ulteriori elementi: - la legge regolatrice della Società Incorporante e della Società Incorporanda; - menzione della circostanza che non ricorrono i vantaggi a favore dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla Fusione; 3

- menzione della circostanza che non ricorrono i presupposti di cui all art. 19, comma 1, del Decreto relativi alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella Società Incorporante; - le probabili ripercussioni della Fusione sull occupazione; - le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla Società Incorporante. Ai sensi dell art. 18 del Decreto, attuativo dell art. 15 della Direttiva, e dell art. 12 dello Statuto di Aedes S.p.A., essendo la Fusione semplificata, il progetto di fusione verrà approvato, per la Società Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, ai sensi dell art. 2505, comma 3, del codice civile italiano, i soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale potranno in ogni caso chiedere lo spostamento della competenza decisionale in capo all Assemblea Straordinaria mediante domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione per l iscrizione presso il Registro delle Imprese. Per quanto concerne la Società Incorporanda, la Fusione verrà deliberata dalla Assemblea di Aedes International S.A. in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Le situazioni patrimoniali di fusione delle società partecipanti alla Fusione saranno costituite dai rispettivi progetti di bilancio degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, approvati dai rispettivi organi amministrativi. L odierno Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. ha approvato, oltre al progetto comune di fusione e alla presente relazione illustrativa, anche il progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2011, che costituisce la situazione patrimoniale di fusione ai sensi dell art. 2501-quater del codice civile italiano e che sarà oggetto di approvazione da parte dell Assemblea Ordinaria dei soci prevista per il 27/30 aprile 2012. Anche Aedes International S.A. utilizzerà il proprio progetto di bilancio d esercizio al 31 dicembre 2011 quale situazione patrimoniale di fusione. Trattandosi di fusione per incorporazione, ai sensi dell art. 15 del Decreto, gli effetti giuridici dell Operazione decorreranno dalla data di iscrizione dell atto di Fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante ovvero dalla diversa data che verrà eventualmente indicata nell atto di Fusione, quest ultima comunque successiva alla data di iscrizione dell atto di Fusione presso il Registro delle Imprese della Società Incorporante. Ai fini dell imputazione contabile delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva, trova applicazione la legge italiana in quanto legge della società risultante dalla Fusione. Pertanto, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dalla data del 1 gennaio dell anno in corso al momento dell iscrizione dell atto di fusione. La fusione darà origine ad un avanzo da annullamento, avente natura di riserva di utili, per circa 233 mila Euro. La decorrenza degli effetti fiscali coincide con la decorrenza degli effetti giuridici. Trattandosi inoltre di fusione semplificata, non è prevista alcuna modifica dello Statuto di Aedes S.p.A. in conseguenza della Fusione. 4

Non comportando modifiche statutarie di Aedes S.p.A., né integrando altre cause di recesso previste dalla legge, la Fusione non darà luogo ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Aedes S.p.A. IV. CONSEGUENZE DELLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA SUI SOCI, SUI CREDITORI E SUI LAVORATORI Conseguenze sui soci Gli Azionisti di Aedes S.p.A. non avranno delle conseguenze dirette derivanti dalla realizzazione dell Operazione. Infatti, per effetto della stessa non si verificheranno i presupposti del diritto di recesso né muterà in alcun modo la compagine sociale essendo la Società Incorporanda interamente partecipata dalla Società Incorporante. Inoltre, non cambieranno in alcun modo per gli Azionisti di Aedes S.p.A. i diritti collegati allo status socii e le modalità di esercizio degli stessi rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana e quotata sul Mercato Telematico Azionario anche a valle dell efficacia della Fusione. Conseguenze sui creditori Non sono previsti impatti della Fusione sui diritti dei creditori di Aedes S.p.A. La Società Incorporanda, infatti, è una mera sub-holding di partecipazioni e la sua incorporazione non comporterà alcun decremento delle garanzie patrimoniali complessive al momento offerte da Aedes S.p.A. I creditori potranno poi eventualmente beneficiare, qualora lo ritengano necessario, della procedura di opposizione loro garantita dall art. 2503 del codice civile italiano. Conseguenze sui lavoratori Allo stato attuale, la Società Incorporanda ha in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una risorsa con la qualifica di impiegato. Fermo restando, ricorrendone le condizioni, l'applicazione della procedura prevista dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il perfezionamento della Fusione non comporterà alcuna modifica dei rapporti di lavoro attualmente in essere tra Aedes S.p.A. e i propri dipendenti e dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Società Incorporanda, né sono previste ripercussioni della Fusione sull'occupazione dei lavoratori della Società Incorporante. Si informa che l art. 19 del Decreto disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella società incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, sia la Società Incorporante che la Società Incorporanda non sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell articolo 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188. Ai sensi dell art. 8 del Decreto e in attuazione dell art. 7 della Direttiva, la presente relazione illustrativa del progetto comune di fusione transfrontaliera verrà inviata ai rappresentanti dei lavoratori delle società partecipanti alla Fusione, almeno trenta giorni prima dell approvazione definitiva, ai sensi dell art. 2505, comma 2, del codice civile italiano, del progetto comune di Fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante. Milano, 21 marzo 2012 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 5