Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

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Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. agricola. Quesito L istante società ALFA è una società semplice che svolge attività Con la presente istanza di interpello, la società ALFA rappresenta l intenzione di affittare l azienda agricola di cui è proprietaria costituita da terreni ed immobili pertinenziali. Una porzione di immobile pertinenziale strumentale, inoltre, precisa l istante, verrà affittato separatamente dall intera azienda ad un diverso soggetto. Ciò premesso, l istante chiede se, a seguito della stipula dei contratti di affitto appena richiamati, la società semplice ALFA sarà tenuta o meno al pagamento dell Irap. Soluzione interpretativa prospettata dalla società istante A parere dell istante, il presupposto per l applicazione dell Irap è rinvenibile nell esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Con l affitto della propria azienda, l attività di produzione agricola non sarà più esercitata dalla società ALFA e pertanto verrà meno anche il presupposto per l applicazione dell Irap.

2 Con riferimento alle imposte dirette, la società precisa, inoltre, che sarà comunque dichiarato il reddito dominicale dei terreni e delle relative pertinenze nonché della porzione di fabbricato affittato a terzi. Ai fini dell Iva, la società ALFA intende, invece, fatturare i corrispettivi degli affitti dell azienda agraria e della porzione di fabbricato in esenzione dal tributo ai sensi dell articolo 10, n. 8, del Dpr n. 633 del 1972. Parere della Direzione Con riferimento all istanza di interpello pervenuta, la scrivente fa presente che la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto priva dei presupposti stabiliti dall articolo 1 del decreto 26 aprile 2001, n. 209 e pertanto non può essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti. L istituto dell interpello del contribuente, introdotto dall articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e regolamentato con il citato decreto n. 209, consente al contribuente di interpellare l Amministrazione finanziaria su questioni concernenti l applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. L articolo 3, comma 5, del Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell interpello e dell obbligo di risposta da parte dell Amministrazione finanziaria, ha precisato, al riguardo, che non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza qualora l amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito documentazione tributaria del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici competenti.

3 Con specifico riferimento al quesito oggetto della presente istanza, si evidenzia che a tale questione l Amministrazione finanziaria ha già fornito soluzione con la circolare n. 141/E del 4 giugno 1998 (paragrafo 2.2 Soggetti esclusi). Tale circolare, infatti, oltre che ribadire il principio secondo cui il presupposto per l applicazione dell Irap è costituito dall esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, ha esplicitamente precisato che..dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 (del D. Lgs n. 446 del 1997) non assumono veste di soggetti passivi le società semplici titolari di redditi derivanti dalla concessione in affitto di terreni o fabbricati. Sulla base dei chiarimenti forniti con la citata circolare si ritiene, pertanto, che la società istante, a seguito della cessazione dall esercizio dell attività di impresa agricola dovuta alla concessione in affitto della propria azienda agricola, perderà la veste di soggetto passivo ai fini dell Irap e non sarà pertanto più tenuta al pagamento dell imposta. Nel confermare il parere espresso dal contribuente in ordine al quesito proposto sulla corretta applicazione dell Irap, si ritiene opportuno fornire con la presente risposta alcune precisazioni in merito alle modalità di assoggettamento a tassazione, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell Iva, dell operazione di affitto prospettata dal contribuente, ancorché con riferimento a tali imposte non sia stato formulato alcuno specifico quesito. Con riferimento alle imposte dirette, il contribuente ha precisato che sia per il contratto di affitto di azienda agricola che per l affitto della porzione di fabbricato intende dichiarare il reddito dominicale dei terreni. Per quanto concerne l affitto di azienda, si ricorda tuttavia che tale fattispecie è stata oggetto di specifica disciplina da parte del legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi, ai sensi dell articolo 67, lettera h), del Tuir, i redditi derivanti dalla concessione in affitto di aziende.

4 In relazione al contratto di affitto di azienda agricola, il contribuente non dovrà pertanto dichiarare il reddito dominicale dei terreni oggetto del contratto di affitto ma dovrà procedere alla determinazione del reddito, in applicazione delle disposizione dettata dall articolo 71 del Tuir, sulla base della differenza tra l ammontare dei canoni percepiti nel periodo d imposta e le spese specificamente inerenti la loro produzione. Analogamente non potrà essere assoggettato a tassazione come reddito dominicale il reddito percepito per l affitto della porzione di fabbricato strumentale; com è noto il reddito dominicale dei terreni è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l esercizio delle attività agricole e non può pertanto ricomprendere il canone percepito per l affitto di una porzione di fabbricato che insiste su tale terreno e che risulta, peraltro, affittata ad un soggetto diverso rispetto all affittuario del terreno. Ai fini di una corretta tassazione della fattispecie occorre, invece, valutare se, con riferimento al fabbricato in discorso ricorrono i requisiti di ruralità disposti dall articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993, come modificato dall articolo 2 decreto legge 262 del 2006. In assenza di tali requisiti, la porzione di fabbricato deve essere considerata produttiva di reddito di fabbricato e assoggettata a tassazione sulla base delle regole disposte per tali redditi dal comma 4-bis dell articolo 37 del Tuir. Tale disposizione prevede l assoggettamento a tassazione del valore più elevato tra l ammontare dei canoni risultanti dal contratto di locazione, ridotti forfettariamente del 15 per cento, e la rendita catastale attribuita all immobile. Diversamente, qualora la porzione di fabbricato oggetto del contratto non abbia perso i requisiti di ruralità, i canoni percepiti in relazione a tale contratto di affitto dovranno essere ricondotti nel novero dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente di cui all articolo 67, lettera e), del Tuir e concorrere alla formazione del reddito sulla base dell intero ammontare percepito nel periodo d imposta ai sensi dell articolo 70 del Tuir..

5 Per quanto concerne l Imposta sul valore aggiunto si ricorda, infine, che il presupposto soggettivo per l applicazione del tributo è individuato dall articolo 4 del dpr 633 del 1972 nell esercizio di una attività d impresa, intesa come esercizio per professione abituale di attività commerciale o agricola. Con specifico riferimento alle società semplici il comma 2 dell articolo 4 stabilisce al punto 2) che sono in ogni caso effettuate nell esercizio dell impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte da società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole. Diversamente, qualora tali società non abbiano per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell articolo 4, comma 4, si considerano effettuate nell esercizio di imprese solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell esercizio di attività commerciali o agricole. In sostanza, per le società semplici il presupposto soggettivo per l applicazione dell imposta risulta realizzato semprechè venga di fatto esercitata una attività commerciale o agricola. Qualora come nel caso oggetto della presente istanza, tale attività non venga più esercitata per effetto dell affitto dell unica azienda posseduta, la società perderà lo status di soggetto passivo d imposta. Diversamente da quanto precisato nell istanza, pertanto, la società ALFA non dovrà procedere alla fatturazione dei corrispettivi percepiti per l affitto dell azienda agraria e della porzione di fabbricato; tali operazioni sono, infatti, escluse dal campo di applicazione dell Iva e dovranno essere assoggettate ad imposta di registro. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.