FOGLIO INFORMATIVO. Cash Flow srl



Documenti analoghi
FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Foglio Informativo Mutuon Srl

FOGLIO INFORMATIVO. Redatto ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del Titolo VI del T.U.B.

Broker Consult FOGLIO INFORMATIVO. Sezione 1 - INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

AUXILIA FINANCE - FOGLIO INFORMATIVO

DOCUMENTO DI SINTESI. Durata del contratto. Il cliente con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di averne ricevuto regolarmente copia.

FOGLIO INFORMATIVO SEZIONE I INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO. Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Milano, R.E.A. n.

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

FOGLIO INFORMATIVO. 4e Altri finanziamenti in forma cambiaria Sconto di portafoglio finanziario

ASSOCONSULENZA. Associazione Italiana Consulenti d Investimento

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA ATTIVITÀ ED OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. conferito da

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER SCONTO O ANTICIPAZIONE EFFETTI/FATTURE 1

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL FINANZIAMENTO CAMBIARIO

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

CONFERIMENTO MANDATO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE CREDITIZIA

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE IPOTECARIA 1

I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CREDITO AL CONSUMO (Tasso Fisso)

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

FOGLIO INFORMATIVO N. 5 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Foglio Informativo Per finanziamenti a medio lungo termine con garanzia al 100%, ai sensi della L. 108/96 con fondo Antiusura Ministeriale o Regionale

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Prestito chirografario a privati a tasso fisso

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SEN. PIETRO GRAMMATICO" PACECO

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Aggiornato al

FOGLIO INFORMATIVO N. 51/001 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER I SOCI

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE. per

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA (Finanziamento per l emissione di crediti di firma con e senza garanzia ipotecaria)

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

Informazioni sul Confidi

AVVISO ALLA CLIENTELA

MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE SEZIONE II DIVISIONE COMMERCIALE R2

SCATTO. il prestito partecipativo di Fidi Toscana

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Auto e Moto

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA A FAVORE FINLOMBARDA PREMESSO

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario ,00

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell

FOGLIO INFORMATIVO Finanziamenti import, anticipi export, finanziamenti liberi (con e senza garanzia ipotecaria)

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE CALABRE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI

FIDEIUSSIONE SPECIFICA IN FAVORE DELLA BANCA

PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO

INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA VENDITA CON ESCLUSIVA

CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO. Daniela Rossi

FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONVENZIONE CONTO IMPRESE (TITOLARI DI PARTITA IVA)

CONVENZIONE QUADRO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI INPS. L anno duemilasette, il giorno del mese di in Roma Via

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO FLEXIA

FOGLIO INFORMATIVO. 4a Apertura di credito in conto corrente

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo. Prestito Vacanze

Il fabbisogno finanziario rappresenta la parte del fabbisogno monetario complessivo coperta dai debiti di finanziamento.

DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A TEMPO DETERMINATO

MUTUO CHIROGRAFARIO PER IL CREDITO AL CONSUMO -A TASSO FISSO -A TASSO INDICIZZATO (EURIBOR)

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

FOGLIO INFORMATIVO PREFINANZIAMENTO (senza garanzia ipotecaria)

Transcript:

FOGLIO INFORMATIVO Cash Flow srl

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO Cashflow srl Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/3- Palazzo Le Gemme 80143 Napoli Tel. +39 081 787 57 62 Fax. +39 081 19323609 E-mail: direzione@cashflowsrl.com E-mail certificata: cashflow@pec.cashflowsrl.com Sito ufficiale: www.credicipoint.it Cod. Fisc. P.IVA e R.I. 07888020638 Elenco Mediatori Creditizi ex art. 128 - sexies del D.Lgs. 385/93 n. M143 Capitale Sociale deliberato 1.000.000,00 Cap. Soc. sottoscritto e versato 520.000,00 SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo previsto dall'articolo 128 undecies del TUB. 3. Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l indipendenza (art. 128 sexies del TUB). L attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia. Rischi: L attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all entità delle spese d istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al mediatore creditizio. SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA 1. Provvigione La provvigione spettante a Cashflow s.r.l. a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue: TIPOLOGIADIFINANZIAMENTO PROVVIGIONE MASSIMA RICHIESTA SUL VALORE EROGATO Mutuo Ipotecario a clientela consumatrice 2.00%

Prestiti Personali 0.00% Cessione del V 0.00% Mutui ipotecari alle imprese 2,00% La provvigione viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo). 2. Penale Nessuna penale è prevista a carico del Cliente 3. Spese Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione. Sono a carico del Cliente le spese per l istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento. SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA 1. Termine di esecuzione del servizio Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 180 giorni dalla firma dello stesso. 2. Finalità del contratto di mediazione creditizia Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari. 3. Conferimento del contratto di mediazione creditizia Il contratto di mediazione creditizia viene conferito per un determinato periodo di tempo in forma: a) esclusiva e irrevocabile; b) non esclusiva e revocabile. 4. Diritti del Cliente É diritto del cliente: avere a disposizione e di asportare copia dell Avviso alla Clientela. L avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale utilizzato di Cashflow srl (www.credicipoint.it); avere a disposizione e di asportare copia del Foglio Informativo. Il Foglio informativo è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di Cashflow srl (www.credicipoint.it); ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi; ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta; Nel caso in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ed il contratto sia stato concluso a distanza o fuori sede, il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto.

5. Obblighi del Cliente Sono obblighi del cliente: fornire a Cashflow s.r.l. la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da Cashflow s.r.l.; dichiarare espressamente l esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche giudiziali o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti siano autentiche, veritiere, complete ed aggiornate; consegnare a Cashflow s.r.l. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l espletamento dell incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne Cashflow s.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata; comunicare tempestivamente a Cashflow s.r.l. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. 6. Obblighi del Mediatore Creditizio Sono obblighi del mediatore creditizio: mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari finanziari ai fini della concessione del finanziamento; conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; rispettare il segreto professionale; compiere l attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto; provvedere all identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio. LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE CREDITIZIO E CLIENTE L attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all entità delle spese d istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Le trattative per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a Cashflow s.r.l. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata determinata. Alla scadenza del

suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata all Ufficio reclami del mediatore creditizio. In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli NA, fatta salva l applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile. Qualora ne sussistano i presupposti, ai sensi degli artt. 64 e ss. del d.lgs 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto sottoscritto con Cashflow s.r.l. senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. In tal caso, il recesso dovrà avvenire non oltre 10 giorni dalla data di stipula del contratto e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Cashflow srl Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/3- Palazzo Le Gemme 80143 Napoli. LEGENDA Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio. Finanziamenti: operazione con la quale il Cliente, attraverso l attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, ottiene il denaro necessario alla realizzazione di un determinato progetto. Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l attività di mediazione creditizia Le tipologie di finanziamento che rientrano nell attività del mediatore creditizio sono: 1) locazione finanziaria 2) acquisto di crediti; 3) credito al consumo, così come definito dall art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento 4) credito ipotecario 5) prestito su pegno 6) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Provvigione Compenso dovuto al mediatore commisurato all affare procacciato. ISC Indicatore Sintetico di Costo: E un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso.. TAEG Tasso anno effettivo globale: Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l indicatore di tasso di un operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

Napoli, 10 novembre 2013 Cash Flow s.r.l.