COMUNE DI ALBA ADRIATICA Provincia di Teramo CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 28.12.2007 L'anno il giorno del mese di in Alba Adriatica, tra Il Comune di Alba Adriatica, sede legale in Via Cesare Battisti n. 24, 64011 Alba Adriatica C.F./P.IVA n. nella persona del Responsabile dell Ufficio Servizi al Cittadino dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni, nata a Torino, il 03/04/1976, in esecuzione della Determinazione n. 31 Reg. Gen. n. 112 del 07.04.2016, e Il CAF P.Iva iscrizione all'albo n con sede in di seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società di servizio con esso convenzionata, nella persona del delegato ; PREMESSO - che il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute; - che l articolo 46, del Decreto Legge n. 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall articolo 1, comma 375, della Legge n. 266/2005; - che il Decreto Legge del 29/11/2008 n. 185 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica; - che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE; - che il Decreto sopra citato ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza; - che in ragione del Protocollo di Intesa siglato dall ANCI con la Consulta Nazionale dei CAF, i Comuni possono avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione delle richieste di bonus elettrico e gas; - che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la
corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale; - che con il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 è stato approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE); - che con DM 29.12.2015 n. 363 sono stati approvati i modelli tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE entrati in vigore dal 1 gennaio 2016; - che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; - che l INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all utente dell attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); - che, in base all art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 REQUISITI Possono aderire alla presente Convenzione i CAF, operanti nel territorio di Alba Adriatica che siano in possesso dei seguenti requisiti debitamente documentati: - Autorizzazione dell'agenzia delle Entrate per lo svolgimento della attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 del D.M. n. 164/1999; - Iscrizione all'albo dei centri autorizzati all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 9 del D.M. n. 164/1999; - Polizza di responsabilità civile di cui all'art. 6 del D.M. n. 164/1999 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata; - Almeno una sede operativa abilitata allo svolgimento delle attività di che trattasi ubicata nel territorio comunale; - garantire l apertura al pubblico degli sportelli tutto l anno per un orario settimanale di almeno 14 ore; Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: - assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ise e dell'isee, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 s.m.i. e dal DPCM 5.12.2013 n. 159; - trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) al sistema informativo dell'inps; - rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ise e dell'isee; - assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- verifica della correttezza dei codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line; - rilascio all'utente di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda; - assistenza al soggetto dichiarante per la compilazione, recepimento e riproduzione documentale, ai fini della richiesta per le agevolazioni fiscali sulle tariffe luce e gas (SGATE). Art. 3 TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI - Il CAF trasmette tutti i dati contenuti nell'istanza presentata dal cittadino alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche e gas) al fine dell'ottenimento del bonus richiesto. - I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. - I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche. Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI - Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE o all Inps per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione; - Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata; - Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Art. 5 RESPONSABILITA - Il CAF garantisce apposita polizza assicurativa n. del emessa dalla Società al fine di assicurare adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. - Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Alba Adriatica rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione, nonché dall eventuale utilizzo della struttura messa a disposizione dall Ente. Art. 6 OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune si impegna a: - diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione; - informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.
Art. 7 OBBLIGHI DEL CAF - Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione. - Il CAF comunica agli utenti che possono essere eseguiti dei controlli da parte dell Amministrazione comunale diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. - Il CAF informa inoltre l utenza che ulteriori controlli, secondo le disposizioni di legge, possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza e che dichiarazioni false o incomplete possono comportare conseguenze di carattere penale a carico del dichiarante. - Il CAF si impegna a fornire all utente, già in sede di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, le informazioni necessarie per ovviare a eventuali situazioni di difformità/omissioni che dovessero risultare dall attestazione ISEE, al fine di ridurre al minimo i tempi di erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione. - Il CAF si obbliga a trasmettere l elenco dei richiedenti, con cadenza settimanale, agli uffici comunali competenti, per consentire il controllo della residenza anagrafica degli stessi, prima dell inserimento dei dati degli utenti nei sistemi informatici SGATE e solo a seguito del rilascio dell attestazione ISEE da parte dell INPS. - Il Caf comunica agli utenti che per garantire la continuità delle agevolazioni tariffarie in oggetto occorre inserire la domanda di rinnovo nel sistema SGATE due mesi prima della scadenza. - Il Caf si obbliga a rispettare l orario settimanale di apertura al pubblico così come comunicato a questa Amministrazione che provvederà ad informare i cittadini. Art. 8 COMPENSI - Per i servizi oggetto della presente Convenzione il Comune non dovrà erogare alcun corrispettivo, fatta salva l erogazione di somme da parte del Ministero competente, e il CAF non potrà pretendere alcunché dal Comune di Alba Adriatica sino a che l'assegnazione medesima non sarà avvenuta. ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI - Il Comune di Alba Adriatica effettua i controlli sul rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, sulla qualità e coerenza delle informazioni trasmesse, nonché in particolare sul mantenimento dei requisiti di cui all art. 1 e sull osservanza degli obblighi informativi di cui all art. 7. - Il Comune all esito dei suddetti controlli ha facoltà richiedere eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari per il corretto svolgimento di quanto previsto in Convenzione. Art. 10 RECESSO - Il Comune di Alba Adriatica si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni in essa contenute ed in modo particolare in caso di inadempimenti relativi ai seguenti obblighi: a) di assistenza all utenza;
b) di apertura al pubblico; c) di leale collaborazione con l amministrazione comunale definiti dalla presente convenzione; d) di gratuità dei servizi oggetto della convenzione da parte degli utenti. - Il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell art. 1456, comma 2 c.c., allorquando Alba Adriatica manifesti la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. - Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo, con preavviso di almeno un mese da comunicarsi per iscritto qualora sopravvenissero variazioni normative legislative e regolamentari tali da rendere, ragionevolmente, inutile o comunque non più funzionale al perseguimento dell interesse pubblico l oggetto della presente convenzione. Art. 11 FORO COMPETENTE Ogni eventuale controversia tra il CAF e il Comune di Alba Adriatica, che non sia possibile definire in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza del foro di Teramo. ART. 12 VALIDITA La presente convenzione ha decorrenza dal fino al 31.12.2016 rinnovabile per altri 12 mesi. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Caf Per il Comune di Alba Adriatica