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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ORISTANO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 45 del 08.10.2013 Modificato con deliberazione della Giunta camerale n.19 del 15.05.2014 Modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 30.01.2015. Modificato con deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 29.09.2015. Art. 1 - Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della L. 689/1981 e s.m.i., il procedimento per l irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni in materia di Registro Imprese e Repertorio Economico Amministrativo, in base alle fonti normative che attribuiscono alle Camere di Commercio la competenza ad applicare tali sanzioni, nonché l entità delle sanzioni e del rimborso delle spese nelle altre materie di competenza della Camera di Commercio. Le sanzioni amministrative sono pecuniarie e consistono nell obbligo di pagare una somma di denaro allo Stato o ad ente diverso indicato nel verbale di accertamento. Art. 2 - Il verbale di accertamento Il verbale di accertamento è l atto con cui l organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, gliene comunica gli estremi, contestandoglieli direttamente al momento dell accertamento o procedendo alla notifica in un momento successivo. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali: 1. Indicazione data e luogo dell accertamento; 2. generalità e qualifica del verbalizzante; 3. generalità e residenza dell autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido ex art. 6 L.689/81; 4. data e luogo dell avvenuta violazione; 5. descrizione del fatto costituente la violazione;

6. indicazione delle norme violate; 7. eventuali dichiarazioni rese dall autore della violazione; 8. entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo o del pagamento in misura ridotta; 9. autorità competente a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione personale; 10. sottoscrizione del verbalizzante. Art. 3 - Termini per la notificazione Ai sensi dell articolo 14 della legge n. 689/81 la violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente oppure, in mancanza, deve essere notificata tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido, nel termine di 90 giorni se residenti in Italia o di 360 se residente all estero. Soltanto per le violazioni conseguenti a domande al Registro delle Imprese, che comportano un incasso camerale è possibile, in presenza di esplicita richiesta nell istanza da parte dell impresa, la contestazione immediata con prelievo diretto da parte dell ufficio dell importo dovuto in misura ridotta. Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l accertatore constata il fatto che da luogo alla violazione e specificatamente, per le istanze presentate al R.I. e al R.E.A; alternativamente: a) la data del protocollo attribuito dall ufficio in presenza di istanza non protocollata automaticamente dal sistema; b) la data dell istruttoria della domanda che viene indicata nella ricevuta in presenza di istanza protocollata automaticamente dal sistema; c) la data di regolarizzazione nel caso di pratiche sospese. La notificazione viene di norma effettuata mediante il servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 990 del 20 novembre 1982 e s.m.i., restando comunque salve le modalità previste dal Codice di procedura Civile. La mancata notificazione nei termini prescritti estingue l obbligazione. Art. 4 - Concorso di persone

Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti. I processi verbali sommari contestati nel caso di concorso di persone, devono essere trasmessi all autorità competente con una nota in cui sono indicate le circostanze di fatto da cui si evince che fra i trasgressori sussiste il nesso del concorso. Art. 5 - Responsabili delle violazioni ed applicazioni pratiche La responsabilità della violazione non viene meno in presenza di clausole statutarie che stabiliscano che i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti esclusivamente da un amministratore; tale clausola è da intendersi avente mera rilevanza interna, diretta a disciplinare ipotesi di responsabilità tra delegante e delegato. Pertanto, le sanzioni, secondo la normativa attualmente vigente, verranno di norma applicate nei confronti di tutti gli amministratori, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge 689/81 ed in particolare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della stessa legge. In caso di omessa o ritardata denuncia REA avente ad oggetto notizie strettamente connesse alla persona, è sanzionabile il soggetto interessato alla modifica, sia esso titolare o amministratore di società legalmente costituite perché sempre provato l elemento soggettivo della colpa. In caso di omessa o ritardata denuncia REA di modificazioni aventi ad oggetto lo stato di fatto o di diritto dell impresa, sono sanzionabili tutti i soggetti obbligati, siano essi titolari di impresa individuale o amministratori di società legalmente costituite. In riferimento agli adempimenti cui sono tenuti i consorzi ai sensi dell art. 2615 bis, questi devono essere posti in essere da coloro che hanno la direzione del consorzio e a costoro si applicano le disposizioni di cui all art. 2630 cod. civ. Per le variazioni di residenza, verrà considerata in ritardo la comunicazione presentata oltre i 30 gg. dal perfezionamento della procedura di variazione da parte del Comune, debitamente documentata; dovrà comunque essere prodotta dal trasgressore la dichiarazione del Comune attestante la data di variazione di residenza o in alternativa, potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i., sottoposta a controllo puntuale da parte degli Uffici competenti, sempre ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Art. 6 - Trasgressori incapaci Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere. Se la violazione è stata commessa da un minore di anni 18 il verbale deve essere contestato o notificato a colui che esercita la potestà parentale, che risponde della violazione. Se la violazione è stata commessa da persona incapace di intendere e di volere, il verbale deve essere contestato o notificato a chi è tenuto alla sua sorveglianza, che risponde per la violazione. Nel verbale dovrà essere indicato il rapporto di parentela o il motivo da cui scaturisce la responsabilità per la violazione accertata. Art. 7 - Estinzione dell obbligazione mediante pagamento in misura ridotta Il pagamento della sanzione in misura ridotta, nei casi ammessi dalla legge, consiste nel versamento entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notifica del verbale di accertamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione stabilita dalla legge. Se il pagamento è stato effettuato regolarmente entro 60 giorni dalla notifica e presso l ufficio indicato nel verbale di accertamento, il procedimento si estingue. Se il pagamento non è stato effettuato per l importo corretto oppure una volta trascorsi 60 giorni dalla notifica o ancora presso un ufficio diverso da quello indicato nel verbale, esso è nullo e non estingue il procedimento ma dà origine al diritto di rimborso da effettuarsi in conformità con quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 175413 del 29/4/1991. Per ottenere il rimborso di somme erroneamente versate, l interessato deve procedere ad inoltrare richiesta all Ente presso il quale ha effettuato il versamento: - alla Camera di Commercio di Oristano per il rimborso della sanzione erroneamente versata, utilizzando il modello di richiesta di rimborso predisposto dalla Camera;

- all Erario, presso la sezione territoriale competente, per il rimborso della sanzione versata. Art. 8 - Scritti difensivi e audizione personale L interessato, anche senza l assistenza di un legale, ha la possibilità di presentare al Servizio Regolazione del Mercato - Ufficio Sanzioni - scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando la fotocopia del verbale di accertamento e l eventuale documentazione che ritenga necessaria. Contestualmente può presentare richiesta di audizione personale. Il termine per la presentazione degli scritti è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento. Qualora sia richiesta audizione personale, all interessato viene inviata tramite raccomandata A/R la convocazione formale contenente luogo data e ora in cui avverrà l audizione. Delle dichiarazioni rese nel corso dell audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all interessato e una posta agli atti. Quando sia ritenuto necessario potranno essere richieste dall Ufficio ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all accertamento della violazione. Art.9 - Conclusione del procedimento I verbali di accertamento, in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, devono essere trasmessi dagli organi accertatori all Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Oristano, al quale sono state attribuite le funzioni in materia sanzionatoria (ex Upica). L ordinanza-ingiunzione di pagamento deve essere emessa e notificata entro il termine di prescrizione quinquennale dell obbligazione, termine che decorre dalla data di notificazione del verbale, in quanto atto interruttivo della prescrizione medesima. Nel caso in cui sia ritenuto fondato l accertamento, non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l ordinanza ingiunzione di pagamento, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi. Qualora invece, d ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l accertamento degli organi di vigilanza venga ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle

persone obbligate, l autorità competente ad irrogare la sanzione emette un ordinanza di archiviazione. L archiviazione potrà essere disposta anche per ragioni diverse dall infondatezza, quali la prescrizione o la presenza di vizi nella procedura, ferma altresì restando la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell amministrazione. Articolo 10 - Entità della sanzione Per le violazioni accertate dal Registro Imprese relativamente alle disposizioni di cui al Codice Civile e per le violazioni relative al Repertorio Economico Amministrativo, gli importi delle sanzioni sono determinati secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente regolamento. Per quanto concerne invece le altre materie di competenza della Camera di Commercio, gli importi delle sanzioni amministrative da irrogarsi in sede di ordinanza ingiunzione di norma dovranno coincidere con l importo previsto in sede di accertamento o con il minimo edittale qualora l importo previsto per l oblazione sia inferiore al minimo, fatto salvo in ogni caso un diverso apprezzamento della violazione derivante dall esame degli specifici elementi dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta, tenendo conto del disposto di cui all art. 11 della l. 689/81 smi. Nell'ipotesi in cui vengano presentati scritti difensivi, nella motivazione dell'ordinanzaingiunzione, devono essere indicati i criteri dell'articolo 11 Legge 689/1981, sulla base dei quali è determinato l'importo della sanzione. Art. 11 - Spese di procedimento Le spese di procedimento per l emissione del verbale di accertamento, dell ordinanzaingiunzione, delle autorizzazioni alla rateizzazione, ammontano ad Euro 15,00 per ogni atto. Con l ordinanza ingiunzione vengono recuperate anche le spese di procedimento relative ai verbali di accertamento qualora previste. L emissione di ordinanze di archiviazione e di rigetto o di accoglimento dell opposizione al sequestro non è soggetta a spese.

Art. 12 - Rateizzazione dell importo Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, e previa presentazione di documentazione idonea, può essere concessa la rateizzazione della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata. Art. 13 - Impugnazione dell ordinanza ingiunzione Contro l ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato ai sensi dell art. 22 bis della legge 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l interessato risiede all estero. L opposizione si propone con ricorso, al quale è allegata l ordinanza notificata; il ricorso deve contenere altresì, qualora l opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. In tali casi è pertanto cura del ricorrente recarsi nella cancelleria del giudice adito per verificare la data di fissazione dell udienza. Articolo 14 Prescrizione Ai sensi dell art. 28 della L. 689/81 e s.m.i. il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge stessa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

la notifica dell accertamento della trasgressione; l ordinanza-ingiunzione; L opposizione. Art. 15 - Procedura di esecuzione forzata: iscrizione a ruolo Trascorsi 30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento, si procede all iscrizione del trasgressore in un apposito ruolo tramite il concessionario di zona il quale procederà alla redazione a alla notifica delle cartelle esattoriali per la riscossione della sanzione non versata e degli interessi dovuti. La procedura coatta può essere avviata per le somme con base uguale o superiore a Euro 16,53 (sedici/53) entro il termine di 5 anni dalla notifica dell ordinanza. Della cartella esattoriale può essere richiesta la rateizzazione, se il soggetto si trova in condizioni disagiate documentabili, presentando domanda all agente della riscossione, ai sensi di quanto previsto dall art. 19 del DPR 602/73 s.m.i. La cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni dalla notifica presentando ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa. Se la sanzione è relativa a materia particolare, oppure supera la somma di Euro 15.493,00 (quindicimilaquattrocentonovantatre/00) sarà competente il Tribunale ordinario (Artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i.). Può altresì essere proposta opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi nei termini previsti dal Codice di procedura civile al Giudice competente da individuarsi ai criteri sopraindicati. E fatta salva la facoltà di richiesta di riesame alla Camera di Commercio di Oristano. Articolo 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla pubblicazione all Albo Pretorio on line della Camera di Commercio.