DIPARTIMENTO C.I.R.CE.S. DI ARCHITETTURA DARCH CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI STATUTO 2012 Art. 1 Costituzione È costituito presso l'università di Palermo il CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SUI CENTRI STORICI, di seguito denominato C.I.R.CE.S. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di Architettura dell Università di Palermo. L'attività del centro è regolata dalle presenti norme. Art. 2 Finalità Il C.I.R.CE.S., tramite la propria attività scientifica e culturale, ha lo scopo di apportare contributi ai processi di riqualificazione delle città e del territorio, promovendo, in un ottica di sostenibilità ambientale, la salvaguardia, la valorizzazione e la riutilizzazione degli insediamenti storici e dei contesti territoriali in cui sono inseriti, intesi come risorse culturali ed economiche. Il C.I.R.CE.S. si propone pertanto di: 1. promuovere, coordinare e compiere studi e ricerche multidisciplinari per la conoscenza delle città e del territorio e per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione degli insediamenti storici e del loro contesto; 2. promuovere tutti quei provvedimenti legislativi e amministrativi utili per disciplinare organicamente gli interventi di riqualificazione delle città e del territorio, l'intervento nei centri storici, l'attuazione dei progetti e la gestione degli interventi di recupero e riqualificazione; 3. raccogliere e sistematizzare la documentazione relativa alla conoscenza degli insediamenti storici siciliani e dei loro contesti territoriali, attraverso la organizzazione di banche dati e di Sistemi Informativi Territoriali; 4. svolgere attività pubblicistica ed editoriale anche di tipo multimediale;
5. promuovere e diffondere la cultura della tutela e della valorizzazione degli insediamenti storici e del loro contesto territoriale attraverso convegni internazionali e nazionali, seminari e borse di studio per tesi di laurea e di dottorato; 6. promuovere ed eventualmente coordinare master, corsi di formazione, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione nei settori di competenza; 7. promuovere e coordinare, mediante convenzioni, attività corsuali di vario livello finalizzate alla formazione e all aggiornamento di studiosi e tecnici di alta qualificazione nel campo della riqualificazione urbana, ambientale e territoriale e nel campo del recupero edilizio; 8. partecipare a progetti di ricerca promossi da enti pubblici e privati ed a ricerche commissionate dalle Università sulla base di contratti e convenzioni; 9. attivare la cooperazione internazionale con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo e promuovere apposite iniziative scientifiche e culturali; 10. svolgere attività di ricerca, consulenza e progettazione per conto terzi, anche attraverso la redazione di piani urbanistici comunali e di riqualificazione urbana, territoriale, paesaggistica ed ambientale e dei correlati procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, nonchè di progetti di valore metodologico e sperimentale nell ambito degli insediamenti storici e del loro contesto territoriale; 11. contribuire allo studio degli insediamenti dell Università; 12. promuovere e svolgere ogni altra attività ritenuta congruente e integrativa di quelle esplicitate ai punti che precedono. Il C.I.R.CE.S. inoltre promuove, nei settori di competenza, specifiche attività di ricerca, di progettazione, di informazione e di divulgazione deliberando iniziative specifiche, attraverso convenzioni con enti locali territoriali, con istituti di credito, con amministrazioni pubbliche e private, con gli enti preposti istituzionalmente al governo del territorio regionale e alla tutela dei beni culturali e paesaggistici e con le strutture scolastiche e formative di vario livello. Il C.I.R.CE.S. può fare parte di consorzi con enti pubblici e privati per perseguire le finalità istituzionali. Il C.I.R.CE.S. può conferire incarichi o stipulare convenzioni con operatori esterni e strutture private fornitrici di servizi. Art. 3 Afferenza al centro Al C.I.R.CE.S. possono afferire i docenti dell'università di Palermo che svolgono attività di ricerca scientifica nei campi di interesse del centro o che intendono offrire forme di consulenza alle attività del Centro. Le afferenze al Centro sono deliberate dall Assemblea. Gli afferenti al Centro decadono dopo tre assenze ingiustificate nell Assemblea. Art. 4 Organi del Centro Sono organi del centro: - l'assemblea del personale docente; - il Consiglio Scientifico; - il Direttore. Il Consiglio Scientifico e il Direttore durano in carica tre anni.
Art. 5 Assemblea L'Assemblea del Centro è costituita da tutto il personale docente afferente al Centro ed esercita le seguenti funzioni: 1. elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio Scientifico; 2. approva il programma scientifico annuale del Centro e le sue modalità attuative; 3. approva gli schemi dei bilanci gestionali predisposti dal Consiglio Scientifico, che confluiscono e sono ratificati nel bilancio del Dipartimento di Architettura; 4. delibera l afferenza al Centro; 5. delibera le modifiche di statuto. I componenti partecipano direttamente all'assemblea o possono essere rappresentati tramite delega formalizzata. Ogni partecipante all Assemblea può avere la delega di un altro componente. L'Assemblea viene convocata dal Direttore con avviso scritto (anche tramite e- mail), diramato almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche e almeno due volte l'anno per le funzioni ordinarie. Convocazioni straordinarie possono essere proposte da almeno un quarto degli iscritti. È prevista una prima e una seconda convocazione a distanza di un'ora. Per la validità dell'assemblea, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli afferenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida se è presente un terzo degli afferenti. Le deliberazioni dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono valide se adottate a maggioranza dei votanti, non contando gli astenuti. L Assemblea è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore o, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano in ruolo. Per il rinnovo delle cariche, l'assemblea nomina un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due membri che svolgono la funzione di scrutatori. Art. 6 Consiglio Scientifico Il Consiglio Scientifico è composto da sette membri di cui almeno due professori di ruolo. I componenti del Consiglio Scientifico sono eletti dall Assemblea a scrutinio segreto con votazione limitata a due nominativi. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili; decadono in caso di tre assenze continuative ingiustificate e sono sostituiti dai primi dei non eletti. Il Consiglio Scientifico elegge il Direttore. Possono essere cooptati nel Consiglio Scientifico, con voto consultivo, i rappresentanti di istituzioni o di enti pubblici o privati che stipulino convenzioni con il Centro, limitatamente alle questioni che riguardano le rispettive convenzioni e per il periodo di durata delle medesime. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Scientifico in forma consultiva, componenti dell'assemblea o altri esperti appositamente invitati.
Il Consiglio Scientifico: 1. propone all Assemblea il programma annuale dell attività scientifica del Centro e ne cura l attuazione in base ai finanziamenti e al valore strategico dei programmi e dei progetti; 2. predispone lo schema di bilancio gestionale e cioè l allocazione delle risorse finanziarie del Centro in entrata e in uscita e la relazione scientifica annuale; 3. esamina le richieste di nuove adesioni al Centro e ne propone l accoglimento all Assemblea; 4. cura la promozione di accordi con i Dipartimenti per la utilizzazione delle strutture e delle attrezzature relative; 5. delibera sulle questioni riguardanti l amministrazione del Centro nonché l'acquisto e l'utilizzazione di attrezzature; 6. individua committenze pubbliche e private e canali finanziari per raggiungere le finalità elencate all'art. 2 e predispone le richieste di finanziamento; 7. predispone e approva le convenzioni e i contratti del Centro; 8. propone agli afferenti al Centro l espletamento di compiti specifici, quali ricerche, consulenze, attività progettuali per conto terzi, facendosi carico delle modalità e dei mezzi di esecuzione; 9. regola compiti e compensi dei gruppi di lavoro e ripartisce i proventi delle prestazioni secondo la normativa vigente; 10. organizza conferenze, corsi, seminari, convegni e mostre; 11. promuove e sviluppa i contatti internazionali e nazionali nei settori di attività; 12. indice annualmente una conferenza sull attività scientifica del Centro. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore almeno tre volte l anno e comunque ogni volta che venga richiesto dalla maggioranza dei componenti. La convocazione deve essere inviata (anche per e- mail) almeno 10 giorni prima della data fissata. Le adunanze del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni devono riportare il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Art. 7 Direttore Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo che compongono il Consiglio Scientifico. Il Direttore designa un Vice Direttore. Entrambi sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica tre anni. Il Direttore svolge le seguenti funzioni: 1. rappresenta legalmente il Centro; 2. convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l'assemblea; 3. sovraintende al funzionamento del Centro e ne coordina tutte le attività; 4. sottopone all Assemblea l esame e l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. In caso di impedimento del Direttore le sue funzioni vengono svolte dal Vice Direttore per un periodo non superiore a quattro mesi, superato il quale viene eletto un nuovo Direttore che rimane in carica fino al completamento del triennio. In caso di assoluta urgenza il Direttore può assumere provvedimenti che saranno successivamente ratificati dal Consiglio Scientifico.
Art. 8 Finanziamento Il Centro opera con le risorse provenienti dalla attività di ricerca, didattica e conto terzi svolta per conto di soggetti pubblici e privati. Art. 9 Funzionamento Il Centro può essere articolato in sezioni dirette da responsabili di settore, nominati dal Consiglio Scientifico in base alle attività a cui si intende dare priorità di attuazione (es. attività editoriali, attività formative, elaborazioni informatizzate, apparato normativo etc.), e alle risorse disponibili. Il Centro inoltre può impegnare il personale afferente in progetti specifici a termine che saranno coordinati dai responsabili dei progetti medesimi. Per le proprie attività il Centro può avvalersi di personale esterno e può servirsi di ditte fornitrici di servizi. Art. 10 Gestione Per la gestione del Centro si applicano le norme finanziarie e contabili vigenti nell Università di Palermo. Il Direttore provvede agli impegni di spesa sul bilancio ed ordina i pagamenti. Art. 11 Modifiche di statuto Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Scientifico o da 1/5 dei componenti l Assemblea. Esse sono approvate con il voto favorevole della metà più uno degli afferenti al Centro, in un assemblea appositamente convocata. Ove non si raggiunga il numero legale né in prima né in seconda convocazione esse possono essere approvate dalla maggioranza dei presenti e successivamente proposte agli assenti, ai quali si richiede l assenso scritto. Art. 12 Norme finali Per quanto non espressamente regolamentato si applicano le norme dello Statuto dell Università di Palermo.