STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Documenti analoghi
Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Legge concernente l istituzione dell azienda cantonale dei rifiuti (LACR) (del 24 marzo 2004)

STATUTO DELL ENTE GESTORE DELLE CASE ANZIANI BOZZA (Versione MM N. 7 /2016)

Legge sull EOC (Ente ospedaliero cantonale) (del 19 dicembre 2000)

Leggi con nuovi articoli proposti * Nuovi disposti in rosso

S T A T U T O. del. Consorzio Casa per anziani dei Comuni di Canobbio, Comano, Cureglia, Porza, Savosa e Vezia (CCA-CCCPSV)

C O N S I G L I O R E G I O N A L E. LEGGE REGIONALE (n. 181)

Regolamento d organizzazione

STATUTO. della FONDAZIONE TICINO CUORE. Art. 1

STATUTO CONSORZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL MALCANTONE

Statuto Associazione del Quartiere di Claro CLARO VIVA

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

CAPITOLO I. Denominazione, scopi e sede

REGIONE TRE VALLI STATUTO

STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000

STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO TICINESE Sezione di Massagno

Regolamento sull organizzazione

Modello di statuto tipo

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

IV Mezzi finanziari, patrimonio sociale e responsabilità

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Documento scaricato da

Legge sul consorziamento dei Comuni (del 22 febbraio 2010)

STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO

con sede a Berna L Associazione prevede due forme di adesione, come soci ordinari e soci sostenitori.

LEGGE PROVINCIALE 18 novembre 1988, n. 37

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

ASSOCIAZIONE TICINESE PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI

vista la Convenzione 23 settembre 1884 stipulata tra la Santa Sede e lo Stato del Cantone Ticino

Legge istituente l Azienda elettrica ticinese (del 25 giugno 1958)

R E G O L A M E N T O O R G A N I C O D E L L E A Z I E N D E M U N I C I P A L I Z Z A T E D E L C O M U N E D I M E N D R I S I O

STATUTO DELLA REGIONE DELLE TRE VALLI

Statuti della Tellco fondazione d investimento

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

ASSOCIAZIONE COMMISSIONE TERZIARIO CHIASSO STATUTI (Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero)

Associazione Amici delle / Freunde der

STATUTO DEL CONSORZIO CASA PER ANZIANI DEI COMUNI DI COMANO, CUREGLIA, PORZA, SAVOSA E VEZIA (CCA-CCPSV)

ASSOCIAZIONE LOCARNESE E VALMAGGESE DI ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO STATUTO

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Regolamento di organizzazione

ASSOCIAZIONE ASILO NIDO SAINT-CHRISTOPHE QUART BRISSOGNE S T A T U T O

Associazione Fontanieri Ticinesi STATUTO

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

ADATTAMENTO DELLO STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE LUGANO CITTA PROGETTO STATO AL

Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

COMUNE di PULFERO. Provincia di Udine. REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE (art. 20 D.Lgs. 29/93)

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI AURIGENO

COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI

Sono organi del Consorzio: a) l'assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore dei Conti.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Statuti dell Alleanza Patriziale Ticinese

STATUTI. della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO. con sede in. Brione sopra Minusio

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DI MAGGIA

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

ASSOCIAZIONE Verena. L associazione Verena non è a scopo di lucro ed è inoltre apartitica e aconfessionale.

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO CARDUCCI".

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB)

REGOLAMENTO DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO DI BEDANO-GRAVESANO-MANNO

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO

STATUTO DELLA CIVICA FILARMONICA DI LUGANO

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO DEL CONSORZIO CENTRO SOCCORSO CANTONALE POMPIERI DEL MENDRISIOTTO (CSCPM) CAPO I - GENERALITÀ

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

I. N. R. A. N. ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE. Statuto

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge istituente l Azienda elettrica ticinese (del 25 giugno 1958)

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Statuti della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino CAT

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

STATUTI IPA REGIONE TICINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, salvo proroga deliberata dall Assemblea dei delegati.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

STATUTO del Tennis Club Collina d Oro (TCCO)

Fornisce una piattaforma informativa completa sul tema delle malattie croniche dell edema.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI BUSTO ARSIZIO L.go Giardino Busto Arsizio STATUTO

ALLEGATOA alla Dgr n del 26 luglio 2011 pag. 1/5

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Art. 3 - Oggetto. Art. 3 - Oggetto. Art. 4 - Durata. Art. 4 - Durata. Art. 5 - Capitale sociale. Art. 5 - Capitale sociale

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA GENERATIVA DELLA SVIZZERA ITALIANA

STATUTI DELLA FONDAZIONE PRO JUVENTUTE

Comune di Camogli. Regolamento

Tabella indirizzi e modifiche per tema

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE DI TESSERETE OR PENAGIN

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

STATUTO I. DISPOSIZIONI GENERALI. Articolo primo DENOMINAZIONE. Articolo 2 SCOPO II. COMPOSIZIONE

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

Ordinanza sulle domande d indennità nei confronti dell estero

Transcript:

.. STATUTO dell' Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo (0 luglio 00- Approvato da Consiglio di Stato con ris. n. 86 del5 febbraio 0) Capitolo l - Generalità Articolo -Denominazione, personalità giuridica, sede Sotto la denominazione Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC) sussiste un ente autonomo di diritto pubblico comunale ai sensi dell'art. 9c LOC, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico. La sede dell'agenzia NQC è a Lugano. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato. Articolo - Scopo e compiti L'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da queste ultime. L'Agenzia NQC può essere incaricata, sulla base di appositi mandati di prestazione, di provvedere alla realizzazione e alla gestione anche di altri interventi previsti nel PR-NQC, di competenza di altri enti, pubblici e/o privati. Articolo - Mandati di prestazione l mandati di prestazione di cui al precedente art. cpv. sono approvati, in modo coordinato e con durata anche pluriennale, dai Consigli comunali dei Comuni interessati, e stabiliscono in particolare nel dettaglio - i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive - i mezzi finanziari - le modalità di controllo e di informazione - i diritti e gli obblighi reciproci con i Comuni - la durata e la facoltà di revoca. Articolo 4 - Patrimonio Il Patrimonio dell'agenzia NQC è costituito dai beni di sua proprietà. l Comuni interessati ne garantiscono gli impegni. Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 86 del5.0.0). Formulazione originaria: L 'Agenzia NQC provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di interesse pubblico di competenza dei Comuni previsti nel Piano regolatore intercomunale del Nuovo Quartiere Cornaredo (PR-NQC), secondo le indicazioni contenute nel relativo Programma di realizzazione e nei mandati di prestazione dei Comuni costituenti. Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali secondo la LOC e le leggi speciali.

Articolo 5 - Esenzione fiscale L'Agenzia NQC è esente da imposte cantonali e comunali, se così puntualmente deciso dall'autorità cantonale competente. Articolo 6 - Rapporti di lavoro l rapporti di lavoro dell'agenzia NQC con i propri dipendenti sono retti dal diritto privato. Capitolo Il - Organizzazione Articolo 7 - Organi Gli organi dell'agenzia NQC sono: a) il Consiglio b) l'ufficio di revisione. Sezione - Il Consiglio Articolo 8 - Composizione e nomina Il Consiglio si compone di tre membri e tre supplenti, designati dai Consigli comunali di ciascun Comune interessato fra i membri dei Municipi. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente. Articolo 9 -Incompatibilità e collisione d'interesse l dipendenti dell'agenzia NQC non sono eleggibili nel Consiglio. Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 00 e 0 LOC. Articolo O - Durata Riservato il primo mandato, i membri del Consiglio e i supplenti sono nominati per un periodo di quattro anni. Il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato. Articolo - Emolumenti e indennità Gli emolumenti e le indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti sono stabiliti nell'allegato del presente statuto. Articolo - Competenze Il Consiglio esercita l'alta direzione dell'agenzia NQC, lo gestisce e decide su questioni concernenti la sua attività. Articolo - Compiti generali Il Consiglio, in particolare a) decide la politica e la strategia dell'agenzia NQC, in conformità agli obiettivi del PR NQC e ai mandati di prestazione b) stabilisce le deleghe di competenza c) rappresenta l'agenzia NQC verso i terzi, stabilendo i diritti di firma. Modificato d 'ufficio dal CdS (ris. n. 86 del5.0.0). Formulazione originaria: L'Agenzia NQC è esente da imposte cantonali e comunali. Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 86 del5.0.0). Formulazione originaria: Il Consiglio esercita l'alta direzione dell'agenzia NQC, lo gestisce e decide su qualunque oggetto che la legge o il presente statuto non demandano esplicitamente ad altra autorità. 0 luglio 0 O --

. Agenzia NQC - Statuto Articolo 4- Compiti amministrativi Il Consiglio, in particolare a) stipula i contratti di lavoro con il personale b) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione. Articolo 5- Compiti finanziari Il Consiglio, in particolare a) stipula i mandati di prestazione con i Comuni e gli altri enti, pubblici e/o privati b) elabora la relazione annuale sulla gestione e la trasmette ai Comuni entro il. marzo c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei mandati ricevuti d) designa, sentiti i Municipi, l'organo di revisione. ) Articolo 6 - Convocazione e sedute Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata degli altri due membri del Consiglio. Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza di tre membri risp. supplenti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti; i presenti non possono astenersi dal voto. 4 Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale. Articolo 7- Compiti di direzione Il Consiglio può designare una Direzione, cui competa la gestione delle attività correnti dell'agenzia NQC, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole. Consiglio può affidare compiti di direzione anche mediante mandati esterni. Sezione L 'Ufficio di revisione Articolo 8 - Competenze L'organo preposto alla revisione a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia b) presenta ogni anno il suo rapporto ai Comuni. Municipi dei Comuni interessati hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili dell'agenzia NQC. Capitolo Il/ - Autorità superiori Articolo 9 -Autorità superiori Le autorità superiori dell'agenzia NQC sono a) i Consigli comunali b) i Municipi dei Comuni interessati: Articolo 0 - Competenze dei Consigli comunali l Consigli comunali, su proposta dei rispettivi Municipi, a) adottano e modificano il presente statuto b) nominano il membro del Consiglio e il supplente di competenza del rispettivo Comune c) stipulano i mandati di prestazione con l'agenzia NQC e stanziano i relativi mezzi finanziari d) approvano i conti e la relazione annuale sulla gestione dell'agenzia NQC. 0 luglio 00 - -

Articolo - Competenze dei Municipi l Municipi a) vigilano sulle attività dell'agenzia NQC, ed in particolare sulla conformità delle stesse con i mandati di prestazione e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente b) informano annualmente il rispettivo Consiglio comunale sulle attività svolte dall'agenzia NQC c) propongono al Consiglio comunale la nomina del membro del Consiglio e del supplente di competenza del rispettivo Comune d) propongono al Consiglio comunale la stipulazione dei mandati di prestazione e lo stanziamento dei relativi mezzi finanziari e) propongono al Consiglio comunale l'approvazione dei conti e della relazione annuale sulla gestione dell'agenzia NQC f) danno, sulla base pure delle indicazioni del rispettivo Consiglio comunale, le istruzioni, anche vincolanti, al membro del Consiglio risp. al supplente di competenza del rispettivo Comune. Capitolo IV- Finanziamento e tenuta della contabilità Articolo - Principi Il finanziamento dell'agenzia NQC è assicurato a) dalle entrate d'esercizio b) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali c) dal provento dei contributi il cui diritto di imposizione o d'incasso le è delegato d) dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione. Articolo -Tenuta della contabilità Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC, in particolare i principi di efficienza e di economicità. Capitolo V- Rimedi di diritto Articolo 4- Ricorsi Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'agenzia NQC è dato ricorso ai sensi degli art. 9b e 08 e seguenti LOC. Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali Articolo 5 - Costituzione dell'agenzia NQC La data di costituzione dell'agenzia NQC sarà fissata, d'intesa fra i Municipi interessati, una volta che il presente statuto sarà stato adottato dai Consigli comunali dei Comuni costituenti e approvato dal Consiglio di Stato. Articolo 6 - Impegni dei Comuni L'Agenzia NQC subentra negli eventuali impegni già assunti dai Comuni per la realizzazione degli interventi che le sono affidati. 0 luglio 00-4 -

Articolo 7 - Scioglimento L'Agenzia NQC può essere sciolta per decisione dei Consigli comunali dei tre Comuni costituenti, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Di principio lo scioglimento non può essere deciso prima dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui all'art. cpv.. Restano riservate le disposizioni di cui all'art. 9e LOC. La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che i Consigli comunali decidano di affidare l'incarico a terzi. 4 Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell'agenzia NQC dovranno essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile di interesse pubblico del comprensorio intercomunale interessato e al beneficio dell'esenzione fiscale o eventualmente ai Comuni del comprensorio. 4 Approvato dal Consiglio comunale di Canobbio il 0 giugno 0 Approvato dal Consiglio comunale di Lugano il settembre 0 Approvato dal Consiglio comunale di Porza il5 ottobre 00 Approvato dal Consiglio di Stato il5 febbraio 0 4 Modificato d'ufficio dal CdS (ris. n. 86 del5.0.0). Formulazione originaria: Una volta estinti tutti i debiti, il patrimonio dell'agenzia NQC verrà devoluto ai Comuni costituenti proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti ai Comuni de/luogo di situazione, con relativo compenso. 0 luglio 0 O - 5 -

Allegato Emolumenti e indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti (art. ). Membri del Consiglio l membri del Consiglio hanno diritto alle seguenti indennità: a) indennità di carica: presidente: CHF 8'000.- l anno membri: CHF 6'000.- l anno b) indennità di seduta: per sedute di mezza giornata (almeno ore): CHF 50. per sedute di una giornata (almeno 5 ore): CHF 400.- c) indennità di trasferta per viaggi di servizio: CHF 0.60 l km. d) indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnative: sono decise di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.. Supplenti l supplenti hanno diritto unicamente alle indennità di cui al p.to lett. b) e c). 0 luglio 0 O -6-